Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza dell'11.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p.
Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5143/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvatore e dall'Avv. Nadia Denza come da Parte_1
procura in atti;
Opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Luigi Coluccino e dall'Avv. Luca Polverino come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.4.2020 la chiedeva al Tribunale di Salerno Controparte_1
di ingiungere al sig. il pagamento della somma di € 10.154,57 oltre interessi e spese di Parte_1
monitorio. A sostegno della propria domanda la ricorrente allegava il mancato pagamento di fattura emessa a fronte di consumo di energia elettrica.
il pagamento della somma di € 10.154,57 oltre interessi e spese di monitorio. Parte_1
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione avverso detto Pt_1
decreto siccome illegittimamente emesso e ne chiedeva la revoca. Spiegava contestualmente domanda riconvenzionale chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta società al risarcimento del danno sofferto dall'opponente consequenziale alla temerarietà dell'azione.
Si costituiva l'opposta società contestando la proposta opposizione e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Preliminarmente occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Preliminarmente occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò detto, la società opposta non ha fornito prova che vi sia stato una effettiva manomissione ed un effettivo consumo e/o sottrazione fraudolenta di energia da parte dell'opponente.
A prescindere dalla sentenza penale di assoluzione (ove, tra l'altro, si legge che il semplice spostamento effettuato del contatore dall'originaria collocazione dall'opponente non ha inciso sulla regolare registrazione dei consumi e che, pertanto, non si era verificata alcuna sottrazione di energia elettrica), in quanto l'azione civile di risarcimento del danno può essere promossa indipendentemente dall'esito del giudizio penale e la responsabilità civile e contrattuale di un soggetto può sussistere anche in caso di esclusione da parte del giudice della responsabilità penale, sta di fatto che proprio le risultanze processuali, complessivamente valutate, hanno escluso una responsabilità del sig. non risultando provata la manomissione ed il consumo fraudolento di Pt_1
energia.
Ed invero, proprio il verificatore di Enel Distribuzione sig. , escusso in sede penale, Persona_1
dichiarava che non v'era stata alcuna sottrazione di energia elettrica e la registrazione dei consumi avveniva regolarmente.
Orbene da detta dichiarazione non emerge né la manomissione del contatore né tantomeno un prelievo fraudolento di energia e che, pertanto, non vi era stato alcun prelievo di energia non registrato.
L'esame delle risultanze istruttorie, unitamente all'esame della documentazione versata in atti dalle parti, escludono una responsabilità dell'opponente avvalorata anche dalla sentenza penale n.
1989/17 divenuta irrevocabile il 10.3.2018.
Sul punto va richiamato il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22209 del
23.6.2022 secondo il quale “Il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento….”
Ne consegue che la ricostruzione dei consumi operata dalla società opposta risulta del tutto errata in quanto, nella fattispecie, non è stata fornita la prova di un consumo fraudolento a beneficio dell'abitazione del sig. né è stata fornita prova dell'asserita manomissione del contatore a Pt_1
servizio della abitazione del Pt_1
Da ciò deriva unicamente che la pretesa creditoria, basata sulla fattura n. 78637688053203A del
9.6.2015, emessa per “prelievi irregolari”, è risultata del tutto infondata e l'opposto decreto va, pertanto, revocato.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
La spiegata domanda riconvenzionale va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, anche in virtù del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente vanno compensate per la metà, poste per la residua metà a carico dell'opposta e liquidate in misura già dimidiata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 5143/2020 così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 988 emesso dal Tribunale di Salerno in data 29.4.2020 e depositato in data 8.5.2020;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa per la metà le spese di lite e condanna la , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore dell'opponente, della residua metà che liquida in misura già dimidiata in € 75,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale otre rimborso spese generali, c.pa. ed iva come per legge e con attribuzione ai
Difensori dell'opponente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno l'11.4.2025
Il g.o.p.
Marino Pelosi