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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4096 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 01/07/2024
da
( ), con l'avv. DALLA Parte_1 C.F._1
MARTA PAOLO
ricorrente nei confronti di
( ) , con l'avv. RAMPONI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito: accertarsi e dichiararsi il IGnor tenuto al Parte_1
versamento dell'assegno di divorzio a favore della IGnora in Controparte_1
misura ridotta, rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio, e
quantificata in euro 200,00 mensili o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso: con rifusione di spese e compenso d'avvocato, maggiorato di spese
generali, accessori fiscali e previdenziali di legge. 2
In via istruttoria:
Si chiede, sin d'ora, il rigetto delle istanze istruttorie di controparte, relativamente
alle prove testimoniali, dato che, qualora ammesse, avrebbero ad oggetto fatti non
demandabili a testi e da provarsi documentalmente.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare a parte resistente:
–il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale della figlia della
resistente, ; Persona_1
–il deposito di tutta la documentazione non solo patrimoniale, ma anche bancaria e
relativa alla successione apertasi in Romania e alla conseguente divisione.
Si chiede l'esibizione dell'originale del certificato medico dott.ssa Persona_2
datato 19.12.2023. ”
Conclusioni di parte resistente
“Nel merito
In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in
diritto, e per l'effetto confermare l'importo di €. 600,00= mensili, oltre
rivalutazione ISTAT annua, forza della sentenza di scioglimento del matrimonio n.
1402/2021 pubblicata il 28/06/2021 del Tribunale di Verona;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento seppur
parziale del ricorso promosso dal IG. rideterminare l'importo Pt_1
dell'assegno divorzile alla luce delle attuali condizioni economiche delle parti,
secondo valutazione equitativa dell'intestato Tribunale di Verona;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, e condanna del
ricorrente soccombente al pagamento, in favore della IG.ra , di una CP_1
somma equitativamente determinata, oltre che, in favore della cassa delle ammende,
di una somma di denaro non inferiore ad €. 500,00= e non superiore ad €.
5.000,00=, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.;
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova testimoniale, indicando a testi le IGg.re e Persona_1
in riferimento ai seguenti capitoli: Testimone_1
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1) Vero che a partire dalla fine del 2023 la IG.ra abita da sola nella casa CP_1
di Rosegaferro, Via Gorizia n. 4;
2) Vero che a partire dalla fine del 2023, la IG.ra vive insieme al Persona_1
fidanzato nell'abitazione di quest'ultimo sita in Castel D'Azzano.
Si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria in riferimento alle
circostanze capitolate da parte del ricorrente, indicando a testi gli stessi indicati a
prova diretta.
La IG.ra non ha modo di reperire la documentazione patrimoniale e CP_1
relativa all'attuale contratto di lavoro della figlia, che non è più parte del suo
nucleo familiare, pertanto qualora il Giudice ritenesse necessario acquisirla potrà
disporre un ordine di esibizione di tale documentazione nei confronti del terzo ex
art. 210 cpc. ”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con sentenza n. 1402/2021 di questo Tribunale, pubblicata il
28.06.2021 e resa nel procedimento RG 7182/2018 di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il IG. e la IG. Parte_1
, l'odierno ricorrente è stato dichiarato tenuto a Controparte_1
corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile di euro 600,00= al mese, assegno che, aggiornato secondo l'indice Istat annuale,
ammonta ad euro 671,81.
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che successivamente alla sentenza, nel marzo 2022, ha cessato la precedente attività lavorativa per pensionamento e il suo reddito è sceso da euro 2.500 mensili, che
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percepiva all'epoca della sentenza, a poco meno di euro 1.700
mensili; ha aggiunto che anche la disponibilità di risparmi si è ridotta e che nel 2022 l'ex moglie risultava aver ereditato dalla successione del padre proprietà immobiliari in Romania, vendute al prezzo di circa euro 50.000.
In corso di causa ha aggiunto di aver iniziato a contribuire alle spese di assistenza domiciliare per la propria madre invalida al 100%
nella misura di euro 340 mensili.
La resistente ha dedotto che dalla vendita dei beni ereditari ha ricevuto euro 21.500 e di aver successivamente acquistato l'usufrutto dell'abitazione in cui vive, di proprietà della propria figlia
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno divorzile ad euro
200 mensili, o il diverso importo ritenuto di giustizia.
La resistente ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine,
che l'importo sia rideterminato nella misura ritenuta equa dal
Tribunale.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione
la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.”.
La Suprema Corte ha chiarito che “La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo
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una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può
procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (così Cass. 787 del
13/01/2017).
Le parti sono comparse personalmente e sono state sentite all'udienza del 21.1.2025, nel corso della quale la Presidente ha formulato una proposta conciliativa di riduzione dell'assegno divorzile ad euro 400, con compensazione delle spese di lite. Solo la resistente aderiva a tale proposta, mentre il ricorrente non vi aderiva,
e proponeva un contributo di euro 300 o, in alternativa, una datio una
tantum di € 15.000.
5. ASSEGNO DIVORZILE
La cessazione dell'attività lavorativa e il pensionamento sono pacifici e documentati, non è contestato che, successivamente al deposito della decisione di cui si chiede la modifica, ossia al
28.6.2021, la resistente abbia acquistato per successione ereditaria un immobile in Romania, dalla cui vendita ha conseguito euro 21.500
(doc. 16 di parte resistente) e che a suo favore è stato costituito,
formalmente per donazione, l'usufrutto sull'abitazione nella quale vive, della quale la figlia è nuda proprietaria.
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Contestata è invece la necessità che il ricorrente contribuisca all'assistenza della madre invalida e alcuna prova documentale è
stata fornita in ordine all'insufficienza dei redditi della madre.
Nessuna IGnificativa variazione risulta allegata ed intervenuta riguardo la capacità lavorativa ed i redditi di lavoro della resistente,
nata nel 1962.
Dalla sentenza definitiva di divorzio risulta che il ricorrente nel
2021 aveva un reddito mensile di circa euro 2500 e risparmi per euro
50.000 circa (si veda doc. 1 del fascicolo del ricorrente).
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), risulta invece un reddito annuo complessivo di euro 30.854, con un'imposta netta di € 5.710, cosicché il reddito mensile netto risulta essere di euro 2.095 al mese, con una riduzione di circa euro 400. Al riguardo, si osserva che non va condiviso il calcolo del ricorrente, che fa erroneamente riferimento al reddito imponibile, già al netto dell'onere deducibile costituito dall'assegno divorzile.
Quanto ai risparmi, lo stesso ha documentato di disporre di un deposito titoli, il cui controvalore al 31.12.2023 era pari ad euro
39.534 (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), non aggiornato successivamente, e di avere nel conto corrente euro 36.439 al
30.9.2024, e quindi risparmi complessivi di circa euro 76.000.
La sua situazione reddituale è pertanto apprezzabilmente peggiorata, seppur in misura inferiore rispetto a quanto dedotto, e il peggioramento solo in parte è compensato dal miglioramento della sua situazione patrimoniale, in relazione alla quale la resistente ha peraltro preannunciato che avanzerà la pretesa di ottenere una quota
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di trattamento di fine rapporto (si veda verbale di udienza), il cui importo non è stato documentato nel presente procedimento.
Con riferimento alla situazione della resistente, il miglioramento consistente nell'acquisto dell'usufrutto sull'immobile nel quale abita
– già occupato senza oneri in precedenza -, costituisce indubbiamente un miglioramento, sia che l'acquisto sia avvenuto per donazione (come risulta formalmente dall'atto di cui al doc. 21 di parte ricorrente), sia, com'è verosimile, per acquisto a titolo oneroso dalla figlia, alla quale in data 21.12.2023 risulta essere stato bonificato quanto ricevuto dalla successione ereditaria, ossia euro 21.500 (si vedano estratti conto della resistente). Irrilevante è invece l'eventuale apporto connesso alla convivenza con la figlia, contestata dalla resistente, posto che non è stato allegato che si tratti di una sopravvenienza.
Ciò premesso, considerate le sopravvenienze accertate, reputa il
Collegio che l'assegno divorzile vada ridotto da euro 671 ad euro 400
con decorrenza dalla mensilità successiva alla notifica del ricorso.
6. SPESE di LITE
La parziale reciproca soccombenza e la mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa, formulata nei medesimi termini della presente decisione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1402/2021 di questo Tribunale, pubblicata il 28.06.2021 e resa nel procedimento
RG 7182/2018, riduce ad € 400 l'assegno divorzile a favore della
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resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla notifica del ricorso;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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