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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Di IR
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Mazzara
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 07/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Piombino in data 10.6.2023 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 4.6.2014, il figlio e, in data 21.10.2024, la figlia Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 12.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Piombino in data 10.6.2023 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 6 – parte 2 – serie A – Anno 2023).
DISPONE CHE
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le parti concordano che i figli saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di entrambi presso la madre e con diritto di visita del padre relativamente alla neonata ogni qual volta lo vorrà e previo appuntamento con la madre;
3. Relativamente al figlio: il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso il padre che lo riporterà a scuola la mattina del mercoledì quando il bambino è presso di lui il fine settimana;
quando il fine settimana il bambino è presso la madre il padre lo terrà con sé il martedì dall'uscita di scuola con pernotto e con obbligo di riaccompagno a scuola la mattina del giovedì;
4. Fine settimana alternati con la madre;
5. Per le festività del Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dal primo anno con la madre e dal 31 al 6 Gennaio dal primo anno con il padre;
6. Per gli anni successivi secondo alternanza. Le vacanze di Pasqua un anno con la madre ed un anno con il padre. Per le vacanze estive 15 giorni ciascuno con il padre e con la madre nei tempi e nei modi precedentemente concordati entro il mese di maggio di ogni anno;
7. Le parti concordano che il corrisponderà a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli minori la somma di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio) da versare entro il 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario le cui coordinate saranno rese note CP_1 al Sig. ; Pt_1
8. Le parti concordano che l'assegno unico per entrambi i figli minori sarà attribuito alla CP_1
9. Le parti concordano altresì di corrispondere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli che a titolo esemplificativo si indicano in spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di istruzione e scolastiche, visite specialistiche, attività sportive. Dette spese dovranno essere
3 previamente concordate e rendicontate ogni mese. Per quanto non previsto si rimanda alle linee guida del CNF;
10. L'abitazione posta in Piombino (LI), Via Anita RI quale casa coniugale condotta in locazione con contratto intestato al Sig. e del padre Parte_1 dello stesso Sig. e per il quale è previsto il pagamento di un canone Parte_2 mensile di €. 300,00 oltre oneri accessori, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli minori;
CP_1
11. A titolo di contributo all'affitto il Sig. corrisponderà la somma di Parte_1
€. 300,00 direttamente al proprietario dell'immobile quale canone di locazione mensile. Saranno a carico della Sig.ra gli oneri condominiali CP_1 come da contratto, oltre al pagamento di tutte le forniture presenti per le quali si obbliga ad eseguire il trasferimento delle utenze a suo nome;
12. Le parti si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio del passaporto.
13. Le parti concordano che ciascuno sosterrà le spese per la propria difesa senza vincolo di solidarietà.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Di IR
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Mazzara
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 07/02/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Piombino in data 10.6.2023 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 4.6.2014, il figlio e, in data 21.10.2024, la figlia Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 12.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Piombino in data 10.6.2023 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 6 – parte 2 – serie A – Anno 2023).
DISPONE CHE
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le parti concordano che i figli saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di entrambi presso la madre e con diritto di visita del padre relativamente alla neonata ogni qual volta lo vorrà e previo appuntamento con la madre;
3. Relativamente al figlio: il martedì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso il padre che lo riporterà a scuola la mattina del mercoledì quando il bambino è presso di lui il fine settimana;
quando il fine settimana il bambino è presso la madre il padre lo terrà con sé il martedì dall'uscita di scuola con pernotto e con obbligo di riaccompagno a scuola la mattina del giovedì;
4. Fine settimana alternati con la madre;
5. Per le festività del Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dal primo anno con la madre e dal 31 al 6 Gennaio dal primo anno con il padre;
6. Per gli anni successivi secondo alternanza. Le vacanze di Pasqua un anno con la madre ed un anno con il padre. Per le vacanze estive 15 giorni ciascuno con il padre e con la madre nei tempi e nei modi precedentemente concordati entro il mese di maggio di ogni anno;
7. Le parti concordano che il corrisponderà a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli minori la somma di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio) da versare entro il 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario le cui coordinate saranno rese note CP_1 al Sig. ; Pt_1
8. Le parti concordano che l'assegno unico per entrambi i figli minori sarà attribuito alla CP_1
9. Le parti concordano altresì di corrispondere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli che a titolo esemplificativo si indicano in spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di istruzione e scolastiche, visite specialistiche, attività sportive. Dette spese dovranno essere
3 previamente concordate e rendicontate ogni mese. Per quanto non previsto si rimanda alle linee guida del CNF;
10. L'abitazione posta in Piombino (LI), Via Anita RI quale casa coniugale condotta in locazione con contratto intestato al Sig. e del padre Parte_1 dello stesso Sig. e per il quale è previsto il pagamento di un canone Parte_2 mensile di €. 300,00 oltre oneri accessori, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli minori;
CP_1
11. A titolo di contributo all'affitto il Sig. corrisponderà la somma di Parte_1
€. 300,00 direttamente al proprietario dell'immobile quale canone di locazione mensile. Saranno a carico della Sig.ra gli oneri condominiali CP_1 come da contratto, oltre al pagamento di tutte le forniture presenti per le quali si obbliga ad eseguire il trasferimento delle utenze a suo nome;
12. Le parti si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio del passaporto.
13. Le parti concordano che ciascuno sosterrà le spese per la propria difesa senza vincolo di solidarietà.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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