Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2464/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. NT Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.9.2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Morra Raffaele, con Parte_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in Via Giulini n. 20, 22100 presso e nello studio del difensore;
Pt_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Marcinkievicz
[...] P.IVA_2
Andrea, con elezione di domicilio in Via Conservatorio 17, 20122 Milano presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI per Parte_1
Nel merito: ogni avversa domanda respinta in quanto infondata in fatto, diritto e nel quantum, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare la
[...]
Pa
- al pagamento in favore della Controparte_2
[...] dell'importo di €. 38.881,75 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al D.Lgs. Parte_1
231/02 e spese della fase monitoria, ovvero della anche maggior somma che risulterà ad istruttoria esperita o che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: ove ritenuto, ammettere le prove articolate in memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc. del
28.06.23, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Col favore di tutte le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Per Controparte_1
[...]
Previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi l'appello e tutte le domande, le conclusioni, le eccezioni e le istanze dell'appellante
[...]
siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata Parte_1
sentenza n. 513/2024 Sent. pubblicata in data 7.5.2024 dal Tribunale Ordinario di Como e la decisione ivi contenuta;
accogliersi, conseguentemente, tutte le domande proposte da
[...]
in primo grado, come tutte le Parte_2
questioni e difese della stessa anche ove non esaminate del giudice di prime cure perché ritenute assorbite, domande che si trascrivono di seguito:
“Previe le declaratorie di legge e del caso,
1) in via principale: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di cessione del credito datato 2/3.7.2019 (e della corrispondente pattuizione recepita nel successivo atto ricevuto da notaio in data 9.1.2020) nella parte in cui pone le fallimentare, relative al credito oggi negoziato> a carico di ai sensi dell'art. 1418 c.c., Parte_2
in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, c.c., per oggetto non determinato o non determinabile, e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1629/22 (R.G. n. 3776/22) emesso il 9.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Como, notificato a in data 14.11.2022. Parte_2
2) In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di cessione del credito datato 2/3.7.2019 (e della corrispondente pattuizione recepita nel successivo atto ricevuto da notaio in data 9.1.2020) nella parte in cui pone le fallimentare, relative al credito oggi negoziato> a carico di ai sensi dell'art. 1418 c.c., Parte_2 in relazione agli artt. 1343, 1346 e 1325, n. 3, c.c., per illiceità della causa e/o dell'oggetto e, comunque, per essere il negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1629/22 (R.G. n. 3776/22) emesso il
9.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Como, notificato a in data 14.11.2022. Parte_2
3) In via di ulteriore subordine: revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
1629/22 (R.G. n. 3776/22) emesso il 9.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Como, notificato a
[...]
in data 14.11.2022 e, comunque, rigettare la domanda di condanna formulata da Pt_2 [...] contro di pagamento della somma di € 38.881,75, siccome non dovuta Parte_1 Parte_2
per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa.
In ogni caso, condannarsi alla rifusione delle spese e dei compensi di Parte_1
avvocato per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali, ex D.M. 13.8.2022 n. 147, CPA e
IVA come per legge”.
In ogni caso, con la rifusione delle spese e dei compensi di avvocato, oltre 15% per spese generali ex art.
2.1 D.M. 10.3.2014 n. 55 e s.m.i., CPA e IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere cessionaria del credito vantato da Parte_1 CP_1 [...]
nei confronti di LI NT srl, Parte_2 all'epoca soggetta a procedura fallimentare;
che l'accordo stipulato in data 3.7.2019, prevedeva il pagamento di un corrispettivo fissato in € 118.000,00 “al netto delle spese di procedura di cui al punto H delle premesse”; che il punto H prevedeva che “relativamente alle spese sino ad oggi maturate dalla procedura fallimentare rimarranno a carico della Parte_2
ed eventualmente, se non direttamente liquidate dalla cedente, potranno essere
[...] decurtate dal proponente all'atto del saldo di quanto dovuto”; che, liquidate le spese da parte della procedura, in € 38.881,75, ne veniva richiesto il pagamento;
che non provvedeva;
chiedeva Pt_2
ed otteneva decreto ingiuntivo n. 1629/22 (R.G. n. 3776/22), emesso il 9.11.2022 dal Tribunale di
Como, ingiungente a Parte_2 il pagamento di € 38.881,75.
[...]
proponeva Parte_2 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ritenendo che le spese azionate non fossero ricomprese tra quelle di cui alla pattuizione tra le parti, e comunque in subordine deducendo nullità del contratto di cessione del credito nella parte in cui pone le a carico di ai sensi dell'art. Parte_2
1418 c.c., in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, c.c., per oggetto non determinato o non determinabile;
ovvero, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 1343, 1346 e 1325, n. 3, c.c., per illiceità della causa e/o dell'oggetto e, comunque, per essere il negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c.. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Como, con sentenza 2.5.2024 n. 513/2024, pubblicata in data 7.5.2024, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 1629/22 (R.G. n. 3776/22) emesso il 9.11.2022 dal
Tribunale Ordinario di Como;
compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello insistendo nelle prospettazioni Parte_1
avanzate in primo grado, e deducendo, con un primo motivo, che la pattuizione era chiara nel ricomprendere anche le spese azionate;
con un secondo motivo, che il credito sarebbe comunque lecito, certo, determinato o determinabile.
Si costituiva Parte_2 chiedendo respingere l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 28.1.2025, su concorde richiesta delle parti, il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 15.4.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
Si deve ricordare che il contratto prevedeva il prezzo di €.118.000,00 “al netto delle spese di procedura di cui al punto H delle premesse”.
Il punto H reca: “relativamente alle spese sino ad oggi maturate dalla procedura fallimentare rimarranno a carico della ed eventualmente, se non Parte_2 Parte_2 direttamente liquidate dalla cedente, potranno essere decurtate dal proponente all'atto del saldo di quanto dovuto”.
Secondo parte appellante le spese condominiali e di IMU-Tasi relative al bene immobile sul quale gravava l'ipoteca in favore della cedente a garanzia del credito ceduto alla Parte_2 [...]
rientravano tra le “spese di procedura” di cui all'accordo. Parte_1
La prospettazione non è condivisibile. Spese condominiali e tasse non rientrano tra le spese di procedura;
spese di procedura, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.6.2002 n. 115, sono le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
il contributo unificato;
i diritti di copia;
le spese di spedizione;
le indennità di trasferta per ufficiali giudiziari, magistrati ed ausiliari;
i compensi per il curatore;
le spese pubblicitarie e di vendita;
le spese per i giudizi cui partecipa il fallimento.
Se intesa nel senso prospettato da parte appellante la pattuizione sarebbe comunque priva di causa e/o di oggetto.
Le spese condominiali e di IMU/Tasi non sono infatti state “anticipate” da Parte_1
alla procedura (come affermato con missiva 7.9.2020, doc. 8 fascicolo monitorio), ma sono a carico della massa fallimentare, seppure in c.d. “prededuzione specifica”, cioè vengono pagate dal fallimento con l'attivo ricavato dalla vendita degli specifici beni cui si riferiscono;
l'art. 111 ter l. fall. prevede infatti curatore tiene un conto separato con indicazione analitica delle entrate e delle uscite di carattere specifico.
È quindi previsto dalla norma che un credito gravato da garanzia reale debba sopportare le specifiche spese sostenute per l'acquisizione e la vendita del bene posto a suo oggetto.
Non ha senso quindi stabilire che “rimarranno a carico della ”, Parte_2
perché sono spese che non gravano sul creditore procedente, ma sulla procedura.
D'altro canto, la previsione contrattuale era che esse potessero, alternativamente, essere
“direttamente liquidate dalla cedente”, ovvero “decurtate dal proponente all'atto del saldo di quanto dovuto”, entrambe le ipotesi dunque prima del pagamento del prezzo, e pacificamente non s'è fatto, perchè sarebbe stato impossibile farlo.
E' infatti evidente che, per essere “liquidate dalla cedente”, avrebbero dovuto gravare su di lei, il che non è; analogamente, sarebbe stato impossibile per il proponente di “decurtarle all'atto del saldo di quanto dovuto”, perché al relativo “saldo” non ha provveduto lei, non trattandosi di somme da lei “dovute”.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in D.M. n. 147/22, nei valori medi, secondo lo scaglione azionato, per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, - respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza resa in data 2.5.2024 n. 513/2024, pubblicata in data 7.5.2024, dal Tribunale di Como;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
che liquida per Parte_2 compensi defensionali in € 8.469,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 17/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT Corte Adriana Cassano Cicuto