Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 392/2025
BLICA ITALIREPVBB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA così composto:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice est.
- dott. Giorgio Iorio Esperto
- dott. Marco Giuliani Esperto all'udienza del 09/06/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato - dando lettura (in assenza del difensore presente all'udienza, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, co. 1, d.lgs. 150/2011 e dell'art. 429 c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Uberto Gasperini Zacco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Adda n. 55, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. P.IVA 1 ), con sede in Acquasparta (TR), Via Tiberina n. 57; resistente contumace
Oggetto: affitto di fondo rustico
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 9.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 11 d.lgs. 150/2011 depositato in data 11.3.2025, Parte_1 conveniva in giudizio la allegando il grave Controparte_1 inadempimento da parte della resistente delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 31.12.2020, per mancato pagamento dei canoni d'affitto e chiedendo, quindi, l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del predetto contratto, con condanna della resistente all'immediato rilascio dei terreni concessi in affitto (ubicati a NT, DI e
VI Umbro) e al pagamento dei canoni scaduti per residui € 24.000,00 nonché dei canoni a scadere sino al rilascio, oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.
All'esito dell'udienza del 09.06.2025 il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, all'esito della quale, dichiarata la contumacia della società resistente, si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2. La domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 2.1.
Deve, anzitutto, darsi atto del rituale esperimento da parte della ricorrente del tentativo di conciliazione di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 11 d.lgs. 150/2011 innanzi all'Organismo di mediazione dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria (cfr. il verbale del tentativo di conciliazione con esito negativo, all. 4; sulle modalità di realizzazione della condizione di proponibilità della domanda e sulla necessità di una verifica d'ufficio da parte del giudice del merito, cfr.. Cass. 13793/2018, Cass. 13683/2012, Cass. 28320/2011 e Cass. 2046/2010, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Salerno 10.1.2020, Trib. Nola 22.7.2019, e C.d.A. Catanzaro
20.2.2018).
2.2. Va ricordato che in base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione o il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale (o legale) del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. In materia, l'art. 5, co. 3, della L. n. 203/1982 predetermina il grave inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., precisando che “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto [...] quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità".
Esaminando la documentazione in atti emerge, anzitutto, che in data 31.12.2020 le parti avevano siglato un contratto d'affitto di fondo rustico in deroga, nel rispetto dell'art. 45 L. n. 203/1982 - in quanto entrambe assistite da organizzazioni agricole - che aveva ad oggetto il godimento dei terreni siti in NT (censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 43, partt. 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 39), in DI (censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 183, partt. 6, 78, 10, 11, 12, 18, 21, 38, 39, 41, 42, 46, 50) e in VI Umbro, (censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 12, partt. 9/parte, 11, 29, 33, 37, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 93,
94, al foglio 5, partt. 4, 9, al foglio 16, partt. 28, 53, 75, e al foglio 17, part. 12), con scadenza al 31.12.2026 e per un canone annuo di € 16.800,00 (all. 1 ricorso).
Il contratto d'affitto di fondo rustico è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 3, lett.
a), del d.P.R. 131/1986 articolo 3, ma la sanzione di nullità connessa all'omessa registrazione – non dedotta, né a fortiori provata dalla ricorrente - introdotta dall'art. 1, co. 346, L. n. 311/2004 per i contratti di locazione non è applicabile al contratto al vaglio (cfr. Cass. 132/2006; conf. Cass.
6408/2020).
E' poi documentalmente provato che all'esito del procedimento conciliativo, in data 25.7.2024, le parti avevano raggiunto un accordo di rateizzazione del debito, che la resistente aveva riconosciuto in complessivi € 39.200,00. Il piano era strutturato in rate mensili di € 5.000,00, con prima scadenza al 24.7.2024 e ultima prevista per il 31.5.2025 (all. 4).
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento della Controparte_1
[...] esponendo che quest'ultima si era limitata a versare le prime tre rate, per complessivi € 15.000,00.
Alla luce del debito residuo, quantificato in € 24.200,00 e, quindi, di importo superiore al canone annuo (€ 16.800,00), risulta integrato il presupposto di cui all'art. 5, co. 3, L. n. 203/1982 per risolvere il contratto d'affitto di fondo rustico stipulato tra le parti il 31.12.2020 in ragione del grave inadempimento della Controparte_1
Ne consegue che quest'ultima va condannata al rilascio dei fondi rustici oggetto del contratto d'affitto qui risolto alla scadenza dell'annata agraria in corso (11 novembre 2025) ai sensi dell'art. 11, co. 11, d.lgs. n. 150/2011.
2.3. A fronte della risoluzione del contratto e della mancata riconsegna dei terreni consegue, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche la condanna della Controparte_1 1 pagamento dei canoni d'affitto scaduti e non corrisposti, oltre interessi legali maturati, sino all'effettivo rilascio.
Invero, tale danno va parametrato al canone convenuto e, se previsto dal contratto, deve comprendere l'aggiornamento in base agli indici ISTAT, senza necessità di costituzione in mora.
Anche se non ne è stata fatta espressa richiesta, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione (cfr. da ultimo Cass. n. 18318 del 4.7.2024)
All'udienza del 12.5.2025 la ricorrente ha precisato il credito sino a quel momento maturato, quantificandolo in € 29.800,00.
2.4. Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti, in quanto solo genericamente formulata e non supportata da elementi probatori.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (aggiornata al
D.M. n. 147/2022) in base al valore della controversia (compresa tra € 26.001 ed € 52.000), applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali in ragione della natura contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto di fondo rustico stipulato in
Controparte_1 e, per data 31.12.2020 tra Parte_1 e al rilascio al termine della l'effetto, condanna Controparte_1 dei terreni oggetto del predetto Parte_1corrente annata agraria - in favore della contratto [siti in NT (censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 43, partt.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 39), in DI (censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 183, partt. 6, 78, 10, 11, 12, 18, 21, 38, 39, 41, 42, 46, 50) e in
VI Umbro, (censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 12, partt. 9/parte, 11,
29, 33, 37, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 93, 94, al foglio 5, partt. 4, 9, al foglio 16, partt. 28,
53, 75, e al foglio 17, part. 12)], liberi da persone e cose;
condanna Controparte_1 al pagamento in favore di [...] dell'importo di € 29.800,00, oltre interessi legali, maturato sino al Parte_1
12.5.2025, e degli ulteriori canoni (maggiorati di interessi legali) sino all'effettiva riconsegna dei terreni;
rigetta nel resto;
Controparte_1 lla rifusione delle spese processuali in condanna che liquida in € 3.809,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, favore di Parte_1 oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Presidente Il giudice estensore
(dott.ssa Emilia Fargnoli) (dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)