Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2914/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2914/2023 promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Francesco d'Assisi n. 8C, rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Foti (c.f.
) del Foro di Reggio di Calabria ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore in Reggio di Calabria (RC), Largo Giuseppe Missori n. 35 in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Corace (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._3
Milano Via Paganini 18, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e pronunciando secondo equità, così provvedere:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto relativo al corso per puericultrice sottoscritto dalle parti in causa in data 21 gennaio 2021 per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. del Controparte_1
- per l'effetto, condannare (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto pagato dalla sig.ra a titolo di partecipazione al corso oltre al risarcimento del danno da lucro Parte_1
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Tutto ciò con vittoria di spese diritti ed onorari di lite e relativi accessori di legge da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
NEL MERITO:
- rigettare ogni avversa domanda perchè infondata in fatto e in diritto.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2023 conveniva in giudizio Parte_1 allegando: - di aver sottoscritto in data 21.1.2021 un contratto Controparte_1 con la convenuta avente ad oggetto la frequenza di un corso annuale di formazione finalizzato al rilascio di un titolo abilitante a svolgere l'attività di puericultrice, organizzato dalla convenuta e riconosciuto dalla Regione Lombardia, a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 3900,00; - di aver concluso il corso ed ottenuto un attestato di partecipazione;
- di avere aperto la partita iva per iniziare a svolgere l'attività;
- di avere sottoscritto, proprio in virtù del titolo ottenuto, in data 30.7.2022 con CP_2 un accordo per l'affidamento dell'incarico di operatore sanitario ed educativo del
[...] figlio del committente nei mesi di agosto e settembre 2022 per un compenso mensile pari ad euro 4.000,00 mensili;
- di avere ottenuto una proroga dell'incarico sino al marzo 2023 con estensione alla cura anche del secondo figlio del per un compenso di euro CP_2
8.000,00 mensili;
- che in data 5.11.2022 il committente recedeva dall'accordo avendo saputo dalla stessa attrice – nel frattempo informatasi presso gli uffici preposti della Regione Lombardia - che il titolo abilitante la professione era in realtà un mero attestato e che il corso era privato e non riconosciuto dalla Regione;
- che la convenuta, interpellata in merito dalla attrice come da altre corsiste, ammetteva la circostanza;
- che in data 17.11.2022 l'attrice chiedeva tramite il suo difensore la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno per grave inadempimento al contratto;
- che, in assenza di riscontro da parte della convenuta, l'attrice depositava un esposto presso la Questura di Milano. L'attrice allegava inoltre di aver subito una pluralità di danni di natura patrimoniale e non patrimoniale e precisamente: <<il mancato ottenimento del titolo abilitativo per esclusiva responsabilit de ha cagionato alla sig.ra una pluralit di danni cp_1 pt_1 natura patrimoniale e non che possono essere seguito individuati:>- la necessità di dover partecipare ad un nuovo “corso accreditato” con esborso di ulteriori somme unitamente al danno relativo a tutte le spese affrontate per il pagamento del corso organizzato da parte convenuta;
pagina 2 di 7 - la perdita, nel novembre 2022, del lavoro relativo all'incarico di puericultrice conferitole dalla famigli - 5 mesi prima del termine pattuito – e, pertanto, la perdita di un CP_2 guadagno pari € 40.000,00 (€ 8.000,00 per ogni mensilità);
- l'impossibilità di partecipare a qualsivoglia concorso pubblico. Se ciò non bastasse, tale circostanza ha arrecato altresì nell'attrice un alto grado di stress psico-fisico che si tramuta in una concreta difficoltà nello svolgimento anche delle normali attività quotidiane. Alla luce di quanto rappresentato, il danno patito dall'attrice si può quantificare in € 43.900,00 di cui, € 3.900,00 per il costo del corso ed € 40.000,00 per lucro cessante (come dimostrato dagli accordi assunti tra la famiglia e la CP_2 sig.ra la successiva lettera di disdetta della collaborazione professionale e le Pt_1 fatture emesse dall'attrice) ai quali bisognerà aggiungere le maggiori somme valutabili in termini di danno da perdita di chance - dettato dalla preclusione ai concorsi pubblici – e danno morale>>. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<voglia l tribunale civile di milano contrariis reiectis per le ragioni fatto e diritto esposte in narrativa pronunciando secondo equit>- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto relativo al corso per puericultrice sottoscritto dalle parti in causa in data 21 gennaio 2021 per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. de Controparte_1
- per l'effetto, condannar (P.IV ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto pagato dalla sig.ra a titolo di partecipazione al corso oltre al risarcimento del danno da lucro Parte_1 cessante quantificati complessivamente in € 43.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al soddisfo ed oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti (perdita di chance e danno morale) che saranno quantificati equitativamente dall'adito Giudice. Tutto ciò con vittoria di spese diritti ed onorari di lite e relativi accessori di legge da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi>>.
In data 10.5.2023 si costituiva in giudizio che contestava Controparte_1 tutto quanto ex adverso sostenuto. In particolare la convenuta eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, allegava poi che il corso di formazione era privato come era stato chiaramente indicato ai corsisti e che nel contratto non vi era alcun riferimento ad un corso riconosciuto ovvero accreditato dalla Regione Lombardia, né era mai stato assicurato o promesso da alcuno del la possibilità di essere assunti nel pubblico impiego o di partecipare a CP_1 concorsi pubblici. Precisava inoltre la convenuta: <<non stato scritto e promesso nulla di quanto riferito dalla sig.ra dal momento che da nessuna parte viene fatto pt_1 riferimento un accreditamento regione lombardia del corso in questione. n tantomeno sono stati promesse assunzioni nel pubblico impiego o partecipazioni a concorsi pubblici per i quali necessaria una laurea triennale ben diversa svolto. la figura della puericultrice allo attuale pu essere considerata professionale poich non conformit con gli standard formativi professionali adottati dalle regioni rispetto degli europei. il centro>pagina 3 di 7 Studi, accogliendo le istanze di molte persone interessate a suddetta professione, ha creato un corso di profondi contenuti teso a rilasciare competenze di alto profilo. La buona fede del la propensione dello stesso a proporre percorsi formativi CP_1 di eccellenza si sono scontrati per l'appunto con gli “standard formativi e professionali” La regione Lombardia ha chiarito in maniera inequivocabile che non è possibile progettare e realizzare un percorso formativo che faccia riferimento, nella denominazione, a professionalità richieste dal mercato del lavoro ma non presenti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (ad esempio percorsi per onicotecnico, assistente all'infanzia, operatore termale, amministratori di condominio ecc.)”. Da qui il corso che il con buon esercizio delle proprie professionalità, ha in buona CP_1 fede cercato di attivare e con la conclusione di un attestato di competenza valevole solo ai fini curriculari, poiché il rilascio di attestati di competenza certificati, sono solo ed esclusivamente attivati dai profili professionali presenti nel QRSP. Questa dicitura vale non solo per Regione Lombardia ma per tutte le Regioni, poiché Il QRSP risponde ai dettami Europei dai quali non si può prescindere! Di fatto il titolo oggigiorno non permette l'accesso a strutture pubbliche e non certo per mancanza d Oggi i CP_1 requisiti minimi per accedere con mansioni fattive in strutture pubbliche sono la laurea breve, oppure quella magistrale. Queste informazioni sono pubbliche assolutamente verificabili e comprovate da tutti gli enti Pubblici e dalle leggi vigenti sul tema delle professioni. L'attestato di partecipazione finale di ottenuto dalla sig.ra CP_3 inteso in senso più ampio e che si avvicina in particolar modo al counselor Pt_1 famigliare ha valore curriculare ed è assolutamente utile ai fini di un assunzione nel lavoro privato, come peraltro è avvenuto per l'attrice. Nessuna rassicurazione di possibilità di essere assunti nella pubblica Amministrazione è stata data dal nè il CP_1 contratto riporta tali assunti>>. Contestava il danno nell'an e nel quantum e rassegnava le seguenti conclusioni: <<voglia l tribunale civile di milano contrariis reiectis per le ragioni fatto e diritto esposte in narrativa pronunciando secondo equit> - rigettare ogni avversa domanda perchè infondata in fatto e in diritto
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi>>.
Le parti davano corso alla procedura di negoziazione assistita nel corso del giudizio, che tuttavia aveva esito negativo. Concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie ex art. 183.6 c.p.c., senza alcuna istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., dato atto della precisazione delle conclusioni delle parti, venivano assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
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***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Le parti nel corso del giudizio hanno dato corso alla procedura di negoziazione assistita che ha avuto esito negativo;
pertanto l'eccezione di improcedibilità è superata. Nel merito si osserva che il contratto scritto concluso dalle parti in data 21.1.2021 (doc. 4 attrice e doc. 2 convenuta) sul modulo predisposto dalla convenuta reca l'espressa indicazione “contratto per la Scuola annuale per Puericultrice/puericultori”; nelle premesse si esplicita che “la scuola è stata autorizzata dalla Regione Controparte_1
Lombardia a svolgere il corso annuale per;
la convenuta si è Parte_2 obbligata “a svolgere il corso annuale in conformità alle previsioni stabilite dall'ordinamento didattico e secondo i programmi ministeriali”; in calce al modulo, dopo l'indicazione che l'attrice chiede di essere iscritta alla “Scuola per Puericultrici” e si obbliga a pagare il corrispettivo previsto, è contenuta la specificazione che l'allieva è stata “informata” (oltre che dell'obbligo di frequenza e del numero massimo di assenze consentite) “del fatto che il diploma che si conseguirà alla fine dell'anno – e dopo aver superato gli esami prescritti – è un titolo professionale (diploma abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di )”. CP_3
Pare dunque chiaro dal tenore del contratto che la convenuta si fosse obbligata a tenere un corso annuale per puericultrice “in conformità alle previsioni stabilite dall'ordinamento didattico e secondo i programmi ministeriali” al termine del quale, previo superamento dell'esame, avrebbe dovuto rilasciare il “titolo professionale”, indicato come “diploma abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Puericultrice”. L'espresso richiamo all'ordinamento didattico e ai programmi ministeriali, l'indicata autorizzazione della Regione Lombardia e la previsione del rilascio (all'esito positivo dell'esame finale) di un titolo abilitante alla professione di puericultrice costituiscono indici inequivoci del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio dalla convenuta, con il contratto in questione
[...] non si è obbligata ad organizzare un corso privato finalizzato al rilascio di Controparte_1 un semplice attestato di frequenza. E' da considerare da un lato che risulta circostanza pacifica che il titolo conseguito dall'attrice, a seguito del superamento dell'esame finale, non abilita all'esercizio dell'attività di puericultrice previsto nel contratto;
trattasi infatti solo di un attestato di partecipazione ad un corso con il solo valore di arricchimento del curriculum, come peraltro precisato dalla stessa convenuta;
dall'altro lato, si deve precisare che la mancata autorizzazione/accreditamento del corso, pure richiesti dalla convenuta, da parte della Regione Lombardia, motivata dalla convenuta con la mancata previsione della professione di puericultrice nel QRSP della Regione Lombardia, non giustifica l'inadempimento della convenuta che, a fronte di detta circostanza, non avrebbe dovuto promettere il conseguimento del titolo abilitante. Peraltro, risulta anche che la convenuta, dopo essere stata informata da Regione Lombardia che il corso non era approvato poiché non rispondente alla normativa regionale, non abbia comunicato all'attrice detta circostanza, venendo così meno all'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
pagina 5 di 7 Trattasi dunque di grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con conseguente restituzione della somma versata dall'attrice per la partecipazione al corso ex art. 1458 c.c., pari ad euro 3.900,00, cui si devono aggiungere gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. In ordine alla domanda di risarcimento del danno, si osserva. L'attrice ha affermato di avere sottoscritto in data 30.7.2022 e poi in data 30.9.2022 due contratti con per la cura e l'accudimento dei figli di quest'ultimo, a fronte CP_2 del pagamento di un corrispettivo di euro 4.000,00 – poi divenuto 8.000,00 - mensili, occasione di lavoro persa a seguito della comunicazione al committente dell'assenza del titolo abilitante l'esercizio della professione di puericultrice. A riprova di detta collaborazione l'attrice ha prodotto due “manifestazioni di interesse” (doc. 6), una del 30.7.2022 per il periodo di agosto/settembre 2022 per euro 4.000,00 mensili (somme che, a dire dell'attrice, sarebbero state regolarmente incassate, benchè la stessa a riprova dell'esecuzione del contratto produca due fatture -del 3.9.2022 e del 6.10.2022- che fanno riferimento a tutt'altra attività, ovvero ad assistenza post partum), ed una del 30.9.2022 per il periodo 1.9.2022/31.3.2023 per euro 8.000,00 mensili. Da quest'ultimo contratto avrebbe receduto in data 5.11.2022 (documento CP_2 non numerato) dopo aver saputo dell'assenza del titolo abilitante. Non vi è però in atti alcun altro documento che attesti l'effettiva conclusione ed iniziale esecuzione del contratto (la fattura relativa al mese di ottobre 2022, per esempio). Ciò, unitamente al fatto che per il periodo precedente l'attrice, come detto, ha prodotto fatture del tutto inconferenti, nonché per il fatto che nel corso del giudizio l'attrice, nonostante le puntuali contestazioni in ordine alla documentazione da parte della convenuta, non abbia provveduto alla produzione di altra documentazione, né abbia chiesto prova orale atta a suffragare quanto sostenuto, impone di non ritenere provata la perdita dell'occasione di lavoro in conseguenza del mancato conseguimento del titolo professionale. Né può essere riconosciuto un danno morale, non essendo riconducibile il comportamento della convenuta ad una fattispecie di reato. Per quanto detto, la convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 3.900,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- condanna la convenuta alla restituzione in favore Controparte_4 dell'attrice della somma di euro 3.900,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della domanda al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_4 dell'attrice delle spese del giudizio, che ex DM 55/2014 liquida in Parte_1 euro 3.808,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge, ed oltre l'importo del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. pagina 6 di 7
Milano, 15.6.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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