TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9960/2025 promossa da:
in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Parte_1
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CINZIA MARIA Parte_2 P.IVA_1
NI ST (C.F.: elettivamente domiciliato in Via Piero Caldirola CodiceFiscale_1
n.6/Y – 20126 Milano, presso lo studio del difensore avv. CINZIA MARIA NI ST
ricorrente contro
(C.F.: , contumace CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), (C.F.: ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
dell'avv. MASSIMO CHINELLI (C.F.: ) elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_6
Milano, Viale Vittorio Veneto, nr. 6, presso lo studio del difensore avv. MASSIMO CHINELLI
resistenti
CONCLUSIONI
Per in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Parte_1
Parte_2
pagina 1 di 6 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della sig.ra Persona_1
( ), nata il [...] a [...] e deceduta in Cassina de' Pecchi (MI) C.F._7 in data 26.07.2015 da parte di ( ) nata il [...] in Controparte_4 C.F._8
AN D'DD (MI) e residente in [...], CP_1
( nato il [...] in [...] e residente in [...]C.F._9
(MI) alla Via Quintino di Vona n. 99, ( ) nata il [...] Controparte_3 C.F._10 in AN D'DD (MI) e residente in [...], e
( ) nato il [...] in [...] e residente in Controparte_2 C.F._11
AN D'DD, alla Via delle Vallette n. 2/A, per tutti i motivi indicati in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre anche all'esito dell'espletata difesa dei resistenti.
Per , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Tutto ciò premesso e ritenuto, i convenuti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, chiedono che il Tribunale di Milano adito, ogni altra e contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione rigettate, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
- accogliere, sussistendone i presupposti, la domanda di parte ricorrente.
Con refusione delle spese del procedimento.
IN FATTO
- creditrice di in forza del contratto di cessione di crediti Parte_2 CP_1
pecuniari stipulato con Banco Bpm Spa in data 28.12.2008 del quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 05.01.2019 - per il tramite della mandataria e procuratrice speciale , ha domandato di Parte_3 accertare l'accettazione tacita dell'eredità di nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Cassina de' Pecchi il 26.07.2015, da parte dei figli , , Controparte_2 Controparte_3
e . Controparte_4 CP_1
Ha dedotto di avere spiegato intervento, in forza di detto credito, nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Milano, (RGE 1482/2014), promossa da nei Parte_4
confronti del debitore esecutato , al fine di ottenere coattivamente soddisfazione dei CP_1
crediti ceduti, rimasti insoluti.
Ha proseguito riferendo che il perito nominato ha rilevato che, con riguardo all'immobile di cui al
Lotto n. 2 oggetto di pignoramento, il debitore esecutato risultava proprietario della sola quota indivisa pagina 2 di 6 di 1/6 in forza della successione legittima di e non invece della quota di ¼ - come indicato Persona_2
nella denuncia di successione di - per omessa accettazione dell'eredità di quest'ultima. Persona_1
In particolare, il perito incaricato della procedura esecutiva immobiliare ha dato atto che rispetto a tale immobile “per denuncia di successione di registrata a Milano 2 il 21/01/2016 ai nn. Persona_1
4669/2750, (all. 3) ha ereditato parte della proprietà del bene;
si sottolinea però che CP_1 detta eredità non è ancora stata accettata” (cfr. doc.10 – pag. 4 della perizia).
ha rappresentato l'interesse a introdurre un giudizio di accertamento Parte_2 dell'accettazione tacita di eredità “con riferimento all'immobile corrispondente al Lotto 2 il quale risulta di titolarità di ¼ in favore del debitore esecutato e dei tre fratelli”.
Mentre è rimasto contumace, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
si sono costituiti in giudizio senza nulla eccepire in merito alla fondatezza della domanda
[...] svolta in via principale da parte ricorrente, di cui hanno chiesto l'accoglimento .
La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione ex art. 281 duodecies c.p.c. all'udienza del
10.07.2025 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Dal certificato di morte di risulta che la successione si è aperta in data 26.07.2015 e dal Persona_1 certificato di famiglia risulta che gli unici chiamati all'eredità in forza della successione legittima sono i figli odierni resistenti, essendo premorto il coniuge (doc.17 ricorrente). Persona_2
A fondamento della domanda la società ricorrente produce il contratto di locazione del 29.03.2018 con cui , e concedevano in locazione al fratello Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
che accettava, la quota del 75 % dell'immobile di AN d'DD essendo il conduttore CP_1 già “comproprietario in ragione del restante 25%” dell'immobile (doc. 15). La stipulazione di detto contratto configurerebbe, secondo la tesi del ricorrente, un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità della sig.ra , ovvero un comportamento che presuppone Per_1 necessariamente la volontà in capo ai resistenti di accettare l'eredità relitta dalla madre e, come tale, configurante ex art.476 c.c. accettazione tacita dell'eredità come chiarito da Cassazione n. 14499/2018.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita dell'eredità postula la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. civ. ord. n.
5569 del 01/03/2021), requisiti richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. pagina 3 di 6 Per aversi accettazione tacita di eredità pertanto “non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede” (Cass. 20878/2020).
La stipulazione di un contratto di locazione di un immobile pro quota caduto in successione da parte del chiamato all'eredità, quali sono gli odierni resistenti, è certamente un atto compiuto con l'implicita volontà di accettare l'eredità relitta ed è altresì un atto che il chiamato all'eredità non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, atteso che trattasi di atto dispositivo del patrimonio ereditario.
Nel caso di specie, con il contratto di locazione del 29.03.2018 i resistenti , Controparte_2 CP_3
e hanno disposto dell'immobile sito in AN D'DD non per la quota
[...] Controparte_4
di 1/6 ciascuno di cui erano già proprietari, bensì per la maggior quota di ¼ ciascuno di cui gli stessi possono ritenersi titolari esclusivamente iure hereditatis ovverosia nella qualità di eredi di Per_1
[...]
Pertanto, la concessione in locazione dell'immobile, e segnatamente delle quote immobiliari cadute in successione, è atto che comporta l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità da parte dei Per_1
chiamati all'eredità, sigg.ri , e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Peraltro, gli stessi resistenti costituiti hanno confermato di aver “accettato l'eredità a loro devoluta
(nelle rispettive quote)” a seguito del decesso della madre e quindi di essere “comproprietari dell'immobile utilizzato come abitazione dal sig. nella misura di ¼ per ciascuno” (pag. 3 CP_1
– comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti, il contratto di locazione prodotto dalla ricorrente è atto idoneo a manifestare l'accettazione tacita dell'eredità ex art 476 c.c. da parte del conduttore chiamato all'eredità CP_1
Invero quest'ultimo ha stipulato il contratto di locazione della sola quota di ¾ dell'immobile sul presupposto di essere già proprietario della restante quota di ¼. Tuttavia, a ben vedere al momento della stipula era proprietario iure proprio (per successione al padre) esclusivamente della CP_1 quota di 1/6 dell'immobile de quo, potendosi di contro considerare proprietario della maggior quota di
¼ solo in qualità di erede della madre Per_1
Ne consegue che la conclusione di tale contratto presuppone la volontà di accettare l'eredità Per_1 altresì da parte dell'odierno resistente contumace, il quale non avrebbe avuto diritto a stipulare una locazione per la sola quota di ¾ dell'immobile di AN d'DD se non nella qualità di erede della madre Persona_1
pagina 4 di 6 Deve quindi essere accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità della de cuius nata a [...] il [...] e deceduta in Cassina de' Pecchi il Persona_1
26.07.2015, da parte dei figli , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
[...]
L'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c. senza necessità di ordine del giudice.
Le spese di lite tra parte ricorrente ed i resistenti costituiti vanno compensate atteso che questi ultimi non hanno contestato la domanda del ricorrente.
Di contro il resistente contumace deve essere condannato al pagamento delle spese di a CP_1
favore della ricorrente , che ha dovuto instaurare la causa di accertamento dell'avvenuta accettazione di eredità a meri fini satisfattivi del proprio credito.
Dette spese sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia medio indeterminabile, secondo i valori dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a
€ 52.000) ex art. 5 comma 6 DM 55/14, limitatamente alle fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità di nata a [...] il Persona_1
01.11.1924 e deceduta in Cassina de' Pecchi il 26.07.2015, da parte dei figli Controparte_4
( ), ( , C.F._8 CP_1 C.F._9 Controparte_3
( ) e ( ) e dichiara i predetti eredi puri C.F._10 Controparte_2 C.F._11
e semplici;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra ricorrente e resistenti costituiti;
4) sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari
pagina 5 di 6 Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Susanna Terni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9960/2025 promossa da:
in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Parte_1
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CINZIA MARIA Parte_2 P.IVA_1
NI ST (C.F.: elettivamente domiciliato in Via Piero Caldirola CodiceFiscale_1
n.6/Y – 20126 Milano, presso lo studio del difensore avv. CINZIA MARIA NI ST
ricorrente contro
(C.F.: , contumace CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), (C.F.: ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_4 CodiceFiscale_5
dell'avv. MASSIMO CHINELLI (C.F.: ) elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_6
Milano, Viale Vittorio Veneto, nr. 6, presso lo studio del difensore avv. MASSIMO CHINELLI
resistenti
CONCLUSIONI
Per in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Parte_1
Parte_2
pagina 1 di 6 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della sig.ra Persona_1
( ), nata il [...] a [...] e deceduta in Cassina de' Pecchi (MI) C.F._7 in data 26.07.2015 da parte di ( ) nata il [...] in Controparte_4 C.F._8
AN D'DD (MI) e residente in [...], CP_1
( nato il [...] in [...] e residente in [...]C.F._9
(MI) alla Via Quintino di Vona n. 99, ( ) nata il [...] Controparte_3 C.F._10 in AN D'DD (MI) e residente in [...], e
( ) nato il [...] in [...] e residente in Controparte_2 C.F._11
AN D'DD, alla Via delle Vallette n. 2/A, per tutti i motivi indicati in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre anche all'esito dell'espletata difesa dei resistenti.
Per , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Tutto ciò premesso e ritenuto, i convenuti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, chiedono che il Tribunale di Milano adito, ogni altra e contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione rigettate, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
- accogliere, sussistendone i presupposti, la domanda di parte ricorrente.
Con refusione delle spese del procedimento.
IN FATTO
- creditrice di in forza del contratto di cessione di crediti Parte_2 CP_1
pecuniari stipulato con Banco Bpm Spa in data 28.12.2008 del quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 05.01.2019 - per il tramite della mandataria e procuratrice speciale , ha domandato di Parte_3 accertare l'accettazione tacita dell'eredità di nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta in Cassina de' Pecchi il 26.07.2015, da parte dei figli , , Controparte_2 Controparte_3
e . Controparte_4 CP_1
Ha dedotto di avere spiegato intervento, in forza di detto credito, nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Milano, (RGE 1482/2014), promossa da nei Parte_4
confronti del debitore esecutato , al fine di ottenere coattivamente soddisfazione dei CP_1
crediti ceduti, rimasti insoluti.
Ha proseguito riferendo che il perito nominato ha rilevato che, con riguardo all'immobile di cui al
Lotto n. 2 oggetto di pignoramento, il debitore esecutato risultava proprietario della sola quota indivisa pagina 2 di 6 di 1/6 in forza della successione legittima di e non invece della quota di ¼ - come indicato Persona_2
nella denuncia di successione di - per omessa accettazione dell'eredità di quest'ultima. Persona_1
In particolare, il perito incaricato della procedura esecutiva immobiliare ha dato atto che rispetto a tale immobile “per denuncia di successione di registrata a Milano 2 il 21/01/2016 ai nn. Persona_1
4669/2750, (all. 3) ha ereditato parte della proprietà del bene;
si sottolinea però che CP_1 detta eredità non è ancora stata accettata” (cfr. doc.10 – pag. 4 della perizia).
ha rappresentato l'interesse a introdurre un giudizio di accertamento Parte_2 dell'accettazione tacita di eredità “con riferimento all'immobile corrispondente al Lotto 2 il quale risulta di titolarità di ¼ in favore del debitore esecutato e dei tre fratelli”.
Mentre è rimasto contumace, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
si sono costituiti in giudizio senza nulla eccepire in merito alla fondatezza della domanda
[...] svolta in via principale da parte ricorrente, di cui hanno chiesto l'accoglimento .
La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione ex art. 281 duodecies c.p.c. all'udienza del
10.07.2025 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Dal certificato di morte di risulta che la successione si è aperta in data 26.07.2015 e dal Persona_1 certificato di famiglia risulta che gli unici chiamati all'eredità in forza della successione legittima sono i figli odierni resistenti, essendo premorto il coniuge (doc.17 ricorrente). Persona_2
A fondamento della domanda la società ricorrente produce il contratto di locazione del 29.03.2018 con cui , e concedevano in locazione al fratello Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
che accettava, la quota del 75 % dell'immobile di AN d'DD essendo il conduttore CP_1 già “comproprietario in ragione del restante 25%” dell'immobile (doc. 15). La stipulazione di detto contratto configurerebbe, secondo la tesi del ricorrente, un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità della sig.ra , ovvero un comportamento che presuppone Per_1 necessariamente la volontà in capo ai resistenti di accettare l'eredità relitta dalla madre e, come tale, configurante ex art.476 c.c. accettazione tacita dell'eredità come chiarito da Cassazione n. 14499/2018.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita dell'eredità postula la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. civ. ord. n.
5569 del 01/03/2021), requisiti richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. pagina 3 di 6 Per aversi accettazione tacita di eredità pertanto “non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede” (Cass. 20878/2020).
La stipulazione di un contratto di locazione di un immobile pro quota caduto in successione da parte del chiamato all'eredità, quali sono gli odierni resistenti, è certamente un atto compiuto con l'implicita volontà di accettare l'eredità relitta ed è altresì un atto che il chiamato all'eredità non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, atteso che trattasi di atto dispositivo del patrimonio ereditario.
Nel caso di specie, con il contratto di locazione del 29.03.2018 i resistenti , Controparte_2 CP_3
e hanno disposto dell'immobile sito in AN D'DD non per la quota
[...] Controparte_4
di 1/6 ciascuno di cui erano già proprietari, bensì per la maggior quota di ¼ ciascuno di cui gli stessi possono ritenersi titolari esclusivamente iure hereditatis ovverosia nella qualità di eredi di Per_1
[...]
Pertanto, la concessione in locazione dell'immobile, e segnatamente delle quote immobiliari cadute in successione, è atto che comporta l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità da parte dei Per_1
chiamati all'eredità, sigg.ri , e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Peraltro, gli stessi resistenti costituiti hanno confermato di aver “accettato l'eredità a loro devoluta
(nelle rispettive quote)” a seguito del decesso della madre e quindi di essere “comproprietari dell'immobile utilizzato come abitazione dal sig. nella misura di ¼ per ciascuno” (pag. 3 CP_1
– comparsa di costituzione e risposta).
Parimenti, il contratto di locazione prodotto dalla ricorrente è atto idoneo a manifestare l'accettazione tacita dell'eredità ex art 476 c.c. da parte del conduttore chiamato all'eredità CP_1
Invero quest'ultimo ha stipulato il contratto di locazione della sola quota di ¾ dell'immobile sul presupposto di essere già proprietario della restante quota di ¼. Tuttavia, a ben vedere al momento della stipula era proprietario iure proprio (per successione al padre) esclusivamente della CP_1 quota di 1/6 dell'immobile de quo, potendosi di contro considerare proprietario della maggior quota di
¼ solo in qualità di erede della madre Per_1
Ne consegue che la conclusione di tale contratto presuppone la volontà di accettare l'eredità Per_1 altresì da parte dell'odierno resistente contumace, il quale non avrebbe avuto diritto a stipulare una locazione per la sola quota di ¾ dell'immobile di AN d'DD se non nella qualità di erede della madre Persona_1
pagina 4 di 6 Deve quindi essere accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità della de cuius nata a [...] il [...] e deceduta in Cassina de' Pecchi il Persona_1
26.07.2015, da parte dei figli , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
[...]
L'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c. senza necessità di ordine del giudice.
Le spese di lite tra parte ricorrente ed i resistenti costituiti vanno compensate atteso che questi ultimi non hanno contestato la domanda del ricorrente.
Di contro il resistente contumace deve essere condannato al pagamento delle spese di a CP_1
favore della ricorrente , che ha dovuto instaurare la causa di accertamento dell'avvenuta accettazione di eredità a meri fini satisfattivi del proprio credito.
Dette spese sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia medio indeterminabile, secondo i valori dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a
€ 52.000) ex art. 5 comma 6 DM 55/14, limitatamente alle fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità di nata a [...] il Persona_1
01.11.1924 e deceduta in Cassina de' Pecchi il 26.07.2015, da parte dei figli Controparte_4
( ), ( , C.F._8 CP_1 C.F._9 Controparte_3
( ) e ( ) e dichiara i predetti eredi puri C.F._10 Controparte_2 C.F._11
e semplici;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra ricorrente e resistenti costituiti;
4) sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari
pagina 5 di 6 Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Susanna Terni
pagina 6 di 6