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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15395/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.35 sono presenti la dott.ssa Lidia Matranga in sostituzione dell'avv. Neri per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
I procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. La dott.ssa Matranga insiste nella condanna alle spese. L'avv. Ciancimino chiede la compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15395 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Salvatore Neri e Michele Maria Giorgianni Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. FURCAS LAURA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 650,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000094886 relativa ad “atto di accertamento n. 5502.15/06/2018.0064797 riferito CP_1
all'anno 2016 notificata il 22/06/2018 – Rettifica sanzione” per mezzo della quale è stato ingiunto a in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] il pagamento di Controparte_3
complessivi €uro 769,50 deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto comunicando che l'ordinanza ingiunzione è stata annullata in autotutela nel gennaio 2025 su segnalazione dello stesso contribuente chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività dell'annullamento e parte convenuta la compensazione della spese.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento della sanzione è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 15395/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.35 sono presenti la dott.ssa Lidia Matranga in sostituzione dell'avv. Neri per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
I procuratori delle parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. La dott.ssa Matranga insiste nella condanna alle spese. L'avv. Ciancimino chiede la compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15395 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Salvatore Neri e Michele Maria Giorgianni Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. FURCAS LAURA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 650,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000094886 relativa ad “atto di accertamento n. 5502.15/06/2018.0064797 riferito CP_1
all'anno 2016 notificata il 22/06/2018 – Rettifica sanzione” per mezzo della quale è stato ingiunto a in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] il pagamento di Controparte_3
complessivi €uro 769,50 deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto comunicando che l'ordinanza ingiunzione è stata annullata in autotutela nel gennaio 2025 su segnalazione dello stesso contribuente chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività dell'annullamento e parte convenuta la compensazione della spese.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento della sanzione è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio