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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10477/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 10477/2024 VG, avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, promosso da:
nata il [...] a [...] e elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 via Cola di Rienzo n. 180 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Bianco che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ADOTTANTE
nei confronti di:
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Cogne n. 12.
ADOTTANDA NON COSTITUITA
con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto che il Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di , da parte Persona_1 dell'istante.
All'udienza del 23.10.2024 sono comparse l'adottante e l'adottanda che hanno prestato il loro consenso;
sono comparse altresì anche la sig.ra madre Persona_2 dell'adottanda, e il sig. coniuge dell'adottanda, che hanno prestato il loro Tes_1 assenso all'adozione. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 26.02.2025, invitando l'adottante a depositare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza o meno di figli e stante l'assenza di informazioni richieste all'autorità di pubblica sicurezza.
All'udienza del 26.02.2025 il Giudice vista l'assenza di informazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ha rinviato all'udienza del 09.04.2025.
All'udienza del 09.04.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso come da ricorso e il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda come risulta dal verbale dell'udienza del 23.10.2024.
La ricorrente non è legata da vincolo matrimoniale e non ha figli;
inoltre, la ricorrente
è nata nel 1956 mentre l'adottanda è nata nel 1989 e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
L'adottanda, cittadina italiana, risulta essere coniugata e ha una figlia minore.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che sia l'adottante sia l'adottanda sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottanda, va rilevato che la madre ha prestato il suo assenso all'adozione, mentre il padre è deceduto (vedi certificato di morte - doc. 5 prodotto dalla ricorrente).
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottanda: la ricorrente ha riferito di voler dare una veste giuridica al forte legame affettivo genitoriale che si è instaurato nel corso degli anni con l'adottanda, che la conosce da quando è nata e che pagina 2 di 4 lei ha trattato l'adottanda come una figlia in termini affettivi. L'adottanda ha confermato dette circostanze in udienza.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., la sig.ra è Pt_1 pensionata, percepisce la pensione di euro 2200,00 al mese ed è proprietaria della casa ove abita, nonché di una seconda casa che affitta e di una terza casa ove si reca in vacanza. L'adottanda lavora come ingegnere delle Ferrovie dello Stato e guadagna euro 2300,00 al mese, è proprietaria di un immobile a Roma oltre ad essere comproprietaria per la quota di 1/3 di due immobili posti a Borbona e coniugata ed ha una figlia di 21 mesi.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottanda che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Si trasmette per l'annotazione dell'adozione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti, nei cui registri è trascritto l'atto di nascita dell'adottata.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Persona_1
08.02.1989, da parte della sig.ra nata a [...] il Parte_1
17.03.1956;
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante Pt_1 anteponendolo al proprio ”; Per_1
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rieti per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.04.2025 su relazione della dott.ssa Serena Alinari
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Serena Alinari dott. Silvia Governatori
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 10477/2024 VG, avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, promosso da:
nata il [...] a [...] e elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 via Cola di Rienzo n. 180 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Bianco che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ADOTTANTE
nei confronti di:
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Cogne n. 12.
ADOTTANDA NON COSTITUITA
con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto che il Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di , da parte Persona_1 dell'istante.
All'udienza del 23.10.2024 sono comparse l'adottante e l'adottanda che hanno prestato il loro consenso;
sono comparse altresì anche la sig.ra madre Persona_2 dell'adottanda, e il sig. coniuge dell'adottanda, che hanno prestato il loro Tes_1 assenso all'adozione. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 26.02.2025, invitando l'adottante a depositare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza o meno di figli e stante l'assenza di informazioni richieste all'autorità di pubblica sicurezza.
All'udienza del 26.02.2025 il Giudice vista l'assenza di informazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ha rinviato all'udienza del 09.04.2025.
All'udienza del 09.04.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso come da ricorso e il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottanda come risulta dal verbale dell'udienza del 23.10.2024.
La ricorrente non è legata da vincolo matrimoniale e non ha figli;
inoltre, la ricorrente
è nata nel 1956 mentre l'adottanda è nata nel 1989 e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
L'adottanda, cittadina italiana, risulta essere coniugata e ha una figlia minore.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che sia l'adottante sia l'adottanda sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottanda, va rilevato che la madre ha prestato il suo assenso all'adozione, mentre il padre è deceduto (vedi certificato di morte - doc. 5 prodotto dalla ricorrente).
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottanda: la ricorrente ha riferito di voler dare una veste giuridica al forte legame affettivo genitoriale che si è instaurato nel corso degli anni con l'adottanda, che la conosce da quando è nata e che pagina 2 di 4 lei ha trattato l'adottanda come una figlia in termini affettivi. L'adottanda ha confermato dette circostanze in udienza.
Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., la sig.ra è Pt_1 pensionata, percepisce la pensione di euro 2200,00 al mese ed è proprietaria della casa ove abita, nonché di una seconda casa che affitta e di una terza casa ove si reca in vacanza. L'adottanda lavora come ingegnere delle Ferrovie dello Stato e guadagna euro 2300,00 al mese, è proprietaria di un immobile a Roma oltre ad essere comproprietaria per la quota di 1/3 di due immobili posti a Borbona e coniugata ed ha una figlia di 21 mesi.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottanda, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottanda che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Si trasmette per l'annotazione dell'adozione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti, nei cui registri è trascritto l'atto di nascita dell'adottata.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Persona_1
08.02.1989, da parte della sig.ra nata a [...] il Parte_1
17.03.1956;
2) dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante Pt_1 anteponendolo al proprio ”; Per_1
3) manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rieti per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.04.2025 su relazione della dott.ssa Serena Alinari
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Serena Alinari dott. Silvia Governatori
pagina 3 di 4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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