Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. all'udienza di discussione del 18/02/2025 ha pronunziato, con contestuale deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2151/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) in proprio e nella qualità di erede di e ato a
[...] Persona_1 Persona_2
Palermo il 21/03/1977 (C.F.: ) nella qualità di erede di CodiceFiscale_2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Sant'Agata di Militello (ME), via G. Medici n.73, presso lo studio dell'Avv. Rosa Tomasi Scianò che li rappresenta e difende, per mandato in atti appellanti
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Palermo, via B. Civiletti n. 3, presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Pietro Brancato che li rappresenta e difende per mandato in atti appellati
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2163/2023 pubblicata in data 09/05/2023 all'esito del giudizio n.r.g. 4964/2021 vertente tra e da un lato, Controparte_1 Controparte_2
e e dall'altro, ha condannato i locatori e Parte_1 Persona_1 Parte_1 al pagamento in favore dei primi della somma di € 18.000,00 pari a trentasei Persona_1 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito, oltre interessi sino al soddisfo, ex art. 3, comma 3, legge 431/1998; nonché al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.000,00 per compensi, oltre euro 300,00 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2 il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 18/02/2025, le parti, comparse personalmente, hanno insistito nelle rispettive domande e difese.
❖ MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, parte appellante rileva che la notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, effettuata a mezzo servizio postale in data 26/04/2021 non sarebbe regolare in quanto gli appellati non avrebbero dimostrato, attraverso le ricevute di ritorno, la ricezione da parte dei destinatari degli avvisi di notifica;
contestano altresì le notifiche successive (del 26/01/2022 e del 28/06/2022 - quest'ultima soltanto autorizzata dal Decidente -) le quali sarebbero state effettuate presso indirizzo errato. Gli appellanti affermano che la nullità della notifica dell'atto introduttivo non sarebbe stata sanata in quanto gli stessi non si sono costituiti, sicché la sentenza impugnata dovrebbe essere dichiarata nulla per invalidità derivata, con conseguente rimessione delle parti innanzi al primo giudice ai sensi dell'art 354 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, e affermano che l'intero Parte_1 Persona_2 giudizio sarebbe inficiato anche nel merito ed in termini di acquisizione delle prove e sul punto eccepiscono la nullità della notifica effettuata il 09/01/2023 dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale in quanto, come documentato, dal 25/08/2021, i deducenti non risiedono più a Sant'Agata di Militello, bensì a Udine, in via Feletto n.107. Affermano che, se fossero stati messi nelle condizioni di conoscere e partecipare al giudizio, avrebbero potuto allegare e provare le ragioni che li hanno indotti a modificare l'inziale intenzione di adibire l'immobile a propria residenza. Chiedono pertanto, previa declaratoria di nullità della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, di essere ammessi al compimento di tutte quelle attività precluse nel precedente grado di giudizio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è fondato.
In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio formulata da e Parte_1 Persona_2
Dalla lettura della documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che il ricorso è stato una prima volta notificato a mezzo posta a e allora Parte_1 Persona_1 residenti a [...]di Militello, C.da Cavarretta n.77, in data 26/04/2021. Sono, infatti, state depositate la raccomandata n. 68518130231-5 (identificativo atto giudiziario n. 785181302316) con destinatario e la raccomandata n. 68518130232-6 (identificativo atto Parte_1 giudiziario n. 785181302328) con destinatario Persona_1 Stante la temporanea irreperibilità dei destinatari, risultano agli atti gli avvisi di ricevimento della seconda raccomandata n. 628924506957 indirizzata a contenente la Parte_1 comunicazione di avvenuto deposito dell'atto da notificare n. 785181302316 del 27/04/2021 con immissione nella cassetta postale e timbro postale del 03/05/2021; e n. 628924506968 indirizzata a contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto da notificare n. Persona_1
785181302328 del 27/04/2021 con immissione nella cassetta postale e timbro postale del 03/05/2021.
Manca, per entrambi i destinatari, l'avviso di ricevimento Modello 23 L dell'atto giudiziario spedito con le prime due raccomandate, dal quale desumere il tentativo di notifica presso l'indirizzo di residenza degli odierni appellanti, l'indicazione della temporanea assenza e l'avviso da parte dell'Ufficiale Postale di avvenuto deposito dell'atto giudiziario notificando presso l'Ufficio più vicino, con contestuale indicazione del numero identificativo della raccomandata spedita a tal fine.
In assenza degli avvisi di ricevimento modello 23 L relativi appunto alle prime due raccomandate, l'iter notificatorio non poteva dirsi perfezionato, tant'è che lo stesso procuratore dei ricorrenti all'udienza del 5 Luglio 2021 chiedeva al Giudice la concessione di un rinvio per il deposito della cartolina di ritorno. Tale cartolina modello 23L non risulta essere mai stata depositata, né in primo grado né in questo grado di giudizio. Deve, pertanto, ritenersi e dichiararsi la nullità della prima notifica effettuata a mezzo posta ed ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 26 Aprile 2021 presso l'allora effettivo indirizzo di residenza dei destinatari.
La parte ricorrente nel primo grado di giudizio ha poi provveduto a notificare nuovamente l'atto introduttivo, sempre a mezzo posta in Sant'Agata di Militello, C.da Cavarretta n.77, in data 26/01/2022 e, su autorizzazione del Decidente, il successivo 28/06/2022. Ritenendo quest'ultima notificazione eseguita regolarmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il giudice di primo grado ha dichiarato la contumacia degli appellanti-resistenti in primo grado. Tuttavia, dal certificato storico di residenza depositato in questo grado di giudizio da e Parte_1 risulta che ha trasferito la propria residenza a Udine via Persona_2 Parte_1
Feletto n.107 (da Sant'Agata di Militello, C.da Cavarretta n.77) con decorrenza dal 25/08/2021. Risulta, inoltre, che è deceduta in Udine il 6/02/2022 (cfr. certificato di morte Persona_1 agli atti).
Ebbene, com'è noto, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/01/2024, n.1744).
Nel caso che ci occupa, a fronte dell'eccezione di nullità della notifica sollevata dagli appellanti, parte appellata nulla ha dedotto o allegato in ordine alle notifiche successive, limitandosi ad affermare che la notifica iniziale si fosse perfezionata nei confronti dei destinatari mentre appare dirimente la documentazione allegata da , ovvero il certificato storico di residenza, che Pt_1 dimostra che le notifiche del 26/01/2022 e del 28/06/2022 sono state effettuate presso indirizzo errato, stante il trasferimento presso altro luogo (Udine) già a far data dal 25/08/2021.
Deve, pertanto, concludersi per la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio nei confronti di e (e, per quest'ultima dei suoi eredi Parte_1 Persona_1 costituiti e , per non essere stati resi tempestivamente edotti Parte_1 Persona_2 della pendenza del procedimento con conseguente grave violazione del loro diritto di difesa, e dichiararsi la nullità della sentenza n. 2163/2023 pubblicata il 09/05/2023 all'esito del giudizio n.r.g. 4964/2021.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve, in definitiva, rimettersi la causa al primo giudice, onerando le parti di provvedere alla riassunzione del processo nel termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, stante l'addebitabilità della nullità della sentenza di primo grado e dei precedenti atti processuali a e questi ultimi devono Controparte_1 Controparte_2 essere condannati al pagamento delle stesse in favore degli appellanti (cfr Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36342), nella misura che viene liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara la nullità della sentenza n. 2163/2023 pubblicata in data 09/05/2023 all'esito del giudizio n.r.g. 4964/2021;
- rimette, conformemente a quanto sancito dall'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice nel procedimento n.r.g. 4964/2021;
- ordina alle parti di riassumere il procedimento n.r.g. 4964/2021 nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
(in proprio e n.q. di erede di e (n.q. di
[...] Persona_1 Persona_2 Per_1
delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di
[...] legge.
Palermo 21/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo