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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
GIA' Parte_1 Controparte_1
(P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. Messina
[...] P.IVA_1
Luigi Giacomo e dall'Avv. Bono Maurizio appellante
E
(P.I. Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Fioretti Andrea
appellata
E
(C.F. ) con il pa- Controparte_3 C.F._1
trocinio dell'Avv. Messina Luigi Giacomo e dell'Avv. Bono Maurizio
Corte di Appello di Palermo intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11/4/2025 le parti concludevano ribadendo le conclu- sioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 luglio 2018, il Tribunale di Marsala, accertava e di- chiarava che alla data del 31.7.2009, il saldo del c/c 3276 era a debito della per la somma di € 50.775,73; Controparte_2
condannava in persona del suo le- Controparte_2
gale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di parte attri- ce, della somma di € 50.775,73 oltre interessi legali;
condannava
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, da distrarsi in favore degli avvocati Luigi Giacomo Messina e Maurizio
Bono, dichiaratisi antistatari;
poneva definitivamente le spese di CTU a carico della in persona del suo lega- Controparte_2
le rappresentante pro tempore.
Avverso detta sentenza proponeva appello Controparte_4
[...
in persona del liquidatore . Controparte_3
resisteva al gravame. Controparte_2
Con comparsa depositata il 12 gennaio 2023, , nella Controparte_3
qualità di cessionario del credito vantato da (atto di ces- Parte_1
sione del 29 luglio 2019), interveniva nel presente giudizio facendo pro- prie le difese svolte dalla sua dante causa.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione
- 2 - Corte di Appello di Palermo dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 11 aprile 2025, la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado , conveniva in giudizio Parte_1
proponendo domanda di accertamento Controparte_2
della nullità di talune clausole afferenti al contratto di conto corrente n.
3276, stipulato il 19.8.1997, cui accedevano un totale di 14 conti sov- venzione, meglio descritti in atti.
In particolare, la società attrice, premesso di avere formulato plurime istanze ex art. 119 TUB, evase solo parzialmente dalla banca convenuta, lamentava in primo luogo l'inesistenza dei rapporti oggetto di causa, e, in caso di produzione della documentazione contrattuale, la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di tassi di interessi ultralegali, valute e commissio- ni non previsti contrattualmente e comunque indeterminati e tali da comportare il superamento del tasso soglia.
Alla luce delle rilevate nullità e del fatto che il conto risultava essere sta- to chiuso in data 31.8.2010, chiedeva la condanna della alla resti- CP_2
tuzione delle somme indebitamente versate.
La convenuta, costituitasi in giudizio, preliminarmente sollevava ecce- zione di prescrizione delle rimesse solutorie versate sul conto oggetto di causa e nel merito contestava le avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, il Tribunale
- 3 - Corte di Appello di Palermo disponeva il ricalcolo del saldo contestato applicando i soli interessi le- gali ed escludendo ogni forma di capitalizzazione dal momento che la banca, che ne aveva l'onere, non aveva prodotto i contratti oggetto di causa.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, ri- levava che ogni versamento eseguito sul conto nel periodo anteriore al decennio precedente la messa in mora della banca doveva presumersi avente carattere solutorio, stante l'omessa produzione del contratto comprovante l'entità dell'apertura di credito.
Infine, osservava che il ricalcolo del saldo non poteva operarsi partendo dal saldo zero in ragione della mancanza degli e/c continuativi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, aderendo agli esiti della relazione re- datta dal nominato consulente tecnico, il Tribunale concludeva condan- nando la al pagamento del saldo risultato a Controparte_2
credito del correntista per € 50.775,73, non tenendo conto del versa- mento ad estinzione del c/c 3723 di € 53.956,51.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sen- tenza impugnata sotto un duplice profilo.
In primo luogo, deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha considerato come aventi carattere solutorio tutti i versa- menti eseguiti sul conto nel periodo anteriore al decennio precedente la messa in mora.
Evidenzia sul punto che grava sulla banca l'onere di individuare le spe- cifiche rimesse delle quali eccepisca la prescrizione rispetto all'unitario rapporto di conto corrente;
che in ogni caso la prova del fido può esse-
- 4 - Corte di Appello di Palermo re fornita, pur in assenza del contratto, anche tramite prove indirette quali gli estratti conto, l'addebito di c.m.s., la stabilità e la non occasio- nalità dell'esposizione a debito;
che nel caso di specie il contratto di apertura di credito pur se correttamente richiesto ai sensi dell'art. 119
T.U.B. non è stato mai consegnato dalla banca o prodotto agli atti.
Con la seconda censura, l'appellante lamenta che il Tribunale è altresì incorso in errore nella parte in cui ha individuato il dies a quo del ter- mine di prescrizione nel giorno della messa in mora della banca, in luo- go della data antecedente costituita dal giorno in cui si è conclusa, con esito negativo, la procedura di mediazione (10.3.2014).
Le doglianze meritano accoglimento.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
9970/2023) “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto cor- rente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo fun- zione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta. A tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia neces-
- 5 - Corte di Appello di Palermo saria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affi- damento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso,
e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse.”.
Ora, se è vero che sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato compete all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova della natura ripristinatoria delle rimesse maturate sul conto, nel caso di specie si ritiene che la suddetta prova sia stata raggiunta.
Difatti, emerge dagli atti di causa che l'appellante ha richiesto, tanto con istanza ex art 119 TUB (cfr. missiva dell'11.1.2013, del 16.9.2015 e del
7.3.2016 allegata al fascicolo di parte) quanto con l'atto di citazione (cfr. pag. 2 atto di citazione), l'esibizione, inter alia, dei contratti di apertura di credito che accedevano al conto e che l'istituto di credito non ha de- positato alcun contratto né quello inerente al conto corrente n. 3726 né le aperture di credito succedutesi o i contratti sovvenzione.
Inoltre, fin dall'atto di citazione in primo grado (cfr. pag. 2) la società correntista ha dedotto la sussistenza di aperture di credito sul suddetto conto, individuandone anche l'esatto ammontare (“dall'esame degli estratti conto si evince che sul predetto conto corrente ordinario n.
3726 è stata concessa inizialmente un'apertura di credito per elasticità di cassa di L. 50.000.000. Tale linea di credito veniva aumentata a €
50.000,00 al 01/04/2002”) e tali deduzioni non sono state mai contesta- te dalla banca convenuta, cosicchè la circostanza può considerarsi pro-
- 6 - Corte di Appello di Palermo vata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Peraltro, di tali rilievi si trae conferma dall'analisi degli estratti conto versati in atti (cfr. inter alia estratto conto del 31.12.2000), da cui è dato evincere che sono stati applicati interessi debitori e c.m.s. per diverse percentuali a seconda che venisse o meno superato l'affidamento con- cesso.
Non può ritenersi, invece, l'esistenza, in via di fatto, di un fido superio- re a quello sopra indicato, atteso che il correntista non ha nemmeno al- legato i periodi in cui sarebbe stato concesso un affidamento di diverso ammontare, nè gli indici sintomatici di tale evenienza.
Anche in sede di osservazioni alla consulenza tecnica espletata in questo grado, del resto, l'appellante si è limitato ad evidenziare che “il saldo contabile del conto corrente oggetto di causa risulti, con pochissime e sporadiche eccezioni, costantemente a debito del correntista per importi assai più rilevanti dei limiti di fido individuati, pari ad lire 50.000.000 fi- no al 31/03/2002 e pari ad euro 50.000,00 dal 01/04/2002, registrando in numerosissimi e ripetuti periodi saldi contabili a debito del correnti- sta pari anche a 3-4 volte i limiti sopra indicati di lire 50.000.000 fino al
31/03/2002 e di euro 50.000,00 dal 01/04/2002”, senza ulteriori e spe- cifiche indicazioni
Risulta parimenti fondata la doglianza concernente l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Invero è noto che l'istanza di mediazione costituisce un evento interrut- tivo della prescrizione. Di ciò si trae conferma dall'art. 5 co. 6 del d.lgs.
n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile, a tenore del quale “Dal
- 7 - Corte di Appello di Palermo momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazio- ne produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Orbene, avendo riguardo al caso di specie, dalla documentazione versa- ta in atti emerge che ha avviato il procedimento di media- Parte_1
zione nei confronti dell'istituto di credito oggi appellato con istanza del
6 novembre 2013, deducendo in particolare che “l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 3726 e sugli altri 14 conti sovvenzione fosse stata negativamente influenzata dall'applicazione di interessi ultra legali privi di pattuizione o comunque usurari, da illegittima capitalizza- zione trimestrale degli interessi, da spese, commissioni e computo di giorni di valuta privi di espressa pattuizione”.
Da tale data va fatto decorrere il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che la ripetizione delle rimesse solutorie precedenti a ta- le periodo risulta prescritta.
Alla luce di quanto sopra le conclusioni cui è giunto il consulente in questo grado non possono essere condivise.
Difatti, nella prima e nella seconda ipotesi di calcolo l'esperto non ha tenuto conto del quesito formulato con l'ordinanza del 14.1.2025 nel quale si chiedeva di determinare le competenze prescritte fino al
10.3.2004, mentre nella terza e nella quarta ricostruzione ha considerato, per tutto il periodo di ricalcolo, un'apertura di credito di € 280.329,23 che, come detto prima, non risulta provata.
Il saldo del conto oggetto di causa, invece, va determinato nella misura di € 78.011,74 a credito della correntista, sommando al saldo di €
50.775,73 determinato dal Tribunale, l'importo di € 27.236,01 (€
- 8 - Corte di Appello di Palermo 69.453,60 - € 42.217,59) corrispondente alle competenze maturate dal
10.3.2004 al 14.4.2006, il cui diritto alla ripetizione non può ritenersi prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(scaglione da € 26.000 ad € 52.000 valori minimi).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 6 luglio 2018 appellata da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
ridetermina il saldo del c/c 3276 al 31.7.2009 in € 78.011,74
[...]
a credito del correntista e condanna l'appellata al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore dell'appellante.
Condanna la al pagamento delle Controparte_2
spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi €
4.996,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore dell'appellante.
Pone a carico di le spese del sup- Controparte_2
plemento di c.t.u., liquidate come da decreto in atti.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30.7. 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 9 - Corte di Appello di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 338 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
GIA' Parte_1 Controparte_1
(P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. Messina
[...] P.IVA_1
Luigi Giacomo e dall'Avv. Bono Maurizio appellante
E
(P.I. Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Fioretti Andrea
appellata
E
(C.F. ) con il pa- Controparte_3 C.F._1
trocinio dell'Avv. Messina Luigi Giacomo e dell'Avv. Bono Maurizio
Corte di Appello di Palermo intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11/4/2025 le parti concludevano ribadendo le conclu- sioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 luglio 2018, il Tribunale di Marsala, accertava e di- chiarava che alla data del 31.7.2009, il saldo del c/c 3276 era a debito della per la somma di € 50.775,73; Controparte_2
condannava in persona del suo le- Controparte_2
gale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di parte attri- ce, della somma di € 50.775,73 oltre interessi legali;
condannava
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, da distrarsi in favore degli avvocati Luigi Giacomo Messina e Maurizio
Bono, dichiaratisi antistatari;
poneva definitivamente le spese di CTU a carico della in persona del suo lega- Controparte_2
le rappresentante pro tempore.
Avverso detta sentenza proponeva appello Controparte_4
[...
in persona del liquidatore . Controparte_3
resisteva al gravame. Controparte_2
Con comparsa depositata il 12 gennaio 2023, , nella Controparte_3
qualità di cessionario del credito vantato da (atto di ces- Parte_1
sione del 29 luglio 2019), interveniva nel presente giudizio facendo pro- prie le difese svolte dalla sua dante causa.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione
- 2 - Corte di Appello di Palermo dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 11 aprile 2025, la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado , conveniva in giudizio Parte_1
proponendo domanda di accertamento Controparte_2
della nullità di talune clausole afferenti al contratto di conto corrente n.
3276, stipulato il 19.8.1997, cui accedevano un totale di 14 conti sov- venzione, meglio descritti in atti.
In particolare, la società attrice, premesso di avere formulato plurime istanze ex art. 119 TUB, evase solo parzialmente dalla banca convenuta, lamentava in primo luogo l'inesistenza dei rapporti oggetto di causa, e, in caso di produzione della documentazione contrattuale, la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di tassi di interessi ultralegali, valute e commissio- ni non previsti contrattualmente e comunque indeterminati e tali da comportare il superamento del tasso soglia.
Alla luce delle rilevate nullità e del fatto che il conto risultava essere sta- to chiuso in data 31.8.2010, chiedeva la condanna della alla resti- CP_2
tuzione delle somme indebitamente versate.
La convenuta, costituitasi in giudizio, preliminarmente sollevava ecce- zione di prescrizione delle rimesse solutorie versate sul conto oggetto di causa e nel merito contestava le avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnico contabile, il Tribunale
- 3 - Corte di Appello di Palermo disponeva il ricalcolo del saldo contestato applicando i soli interessi le- gali ed escludendo ogni forma di capitalizzazione dal momento che la banca, che ne aveva l'onere, non aveva prodotto i contratti oggetto di causa.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, ri- levava che ogni versamento eseguito sul conto nel periodo anteriore al decennio precedente la messa in mora della banca doveva presumersi avente carattere solutorio, stante l'omessa produzione del contratto comprovante l'entità dell'apertura di credito.
Infine, osservava che il ricalcolo del saldo non poteva operarsi partendo dal saldo zero in ragione della mancanza degli e/c continuativi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, aderendo agli esiti della relazione re- datta dal nominato consulente tecnico, il Tribunale concludeva condan- nando la al pagamento del saldo risultato a Controparte_2
credito del correntista per € 50.775,73, non tenendo conto del versa- mento ad estinzione del c/c 3723 di € 53.956,51.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sen- tenza impugnata sotto un duplice profilo.
In primo luogo, deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha considerato come aventi carattere solutorio tutti i versa- menti eseguiti sul conto nel periodo anteriore al decennio precedente la messa in mora.
Evidenzia sul punto che grava sulla banca l'onere di individuare le spe- cifiche rimesse delle quali eccepisca la prescrizione rispetto all'unitario rapporto di conto corrente;
che in ogni caso la prova del fido può esse-
- 4 - Corte di Appello di Palermo re fornita, pur in assenza del contratto, anche tramite prove indirette quali gli estratti conto, l'addebito di c.m.s., la stabilità e la non occasio- nalità dell'esposizione a debito;
che nel caso di specie il contratto di apertura di credito pur se correttamente richiesto ai sensi dell'art. 119
T.U.B. non è stato mai consegnato dalla banca o prodotto agli atti.
Con la seconda censura, l'appellante lamenta che il Tribunale è altresì incorso in errore nella parte in cui ha individuato il dies a quo del ter- mine di prescrizione nel giorno della messa in mora della banca, in luo- go della data antecedente costituita dal giorno in cui si è conclusa, con esito negativo, la procedura di mediazione (10.3.2014).
Le doglianze meritano accoglimento.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
9970/2023) “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'indebita annotazione di poste passive in quanto effettuata in adempimenti di clausole del contratto di conto cor- rente asseritamente nulle, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo fun- zione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta. A tal fine, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia neces-
- 5 - Corte di Appello di Palermo saria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affi- damento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso,
e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse.”.
Ora, se è vero che sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato compete all'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova della natura ripristinatoria delle rimesse maturate sul conto, nel caso di specie si ritiene che la suddetta prova sia stata raggiunta.
Difatti, emerge dagli atti di causa che l'appellante ha richiesto, tanto con istanza ex art 119 TUB (cfr. missiva dell'11.1.2013, del 16.9.2015 e del
7.3.2016 allegata al fascicolo di parte) quanto con l'atto di citazione (cfr. pag. 2 atto di citazione), l'esibizione, inter alia, dei contratti di apertura di credito che accedevano al conto e che l'istituto di credito non ha de- positato alcun contratto né quello inerente al conto corrente n. 3726 né le aperture di credito succedutesi o i contratti sovvenzione.
Inoltre, fin dall'atto di citazione in primo grado (cfr. pag. 2) la società correntista ha dedotto la sussistenza di aperture di credito sul suddetto conto, individuandone anche l'esatto ammontare (“dall'esame degli estratti conto si evince che sul predetto conto corrente ordinario n.
3726 è stata concessa inizialmente un'apertura di credito per elasticità di cassa di L. 50.000.000. Tale linea di credito veniva aumentata a €
50.000,00 al 01/04/2002”) e tali deduzioni non sono state mai contesta- te dalla banca convenuta, cosicchè la circostanza può considerarsi pro-
- 6 - Corte di Appello di Palermo vata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Peraltro, di tali rilievi si trae conferma dall'analisi degli estratti conto versati in atti (cfr. inter alia estratto conto del 31.12.2000), da cui è dato evincere che sono stati applicati interessi debitori e c.m.s. per diverse percentuali a seconda che venisse o meno superato l'affidamento con- cesso.
Non può ritenersi, invece, l'esistenza, in via di fatto, di un fido superio- re a quello sopra indicato, atteso che il correntista non ha nemmeno al- legato i periodi in cui sarebbe stato concesso un affidamento di diverso ammontare, nè gli indici sintomatici di tale evenienza.
Anche in sede di osservazioni alla consulenza tecnica espletata in questo grado, del resto, l'appellante si è limitato ad evidenziare che “il saldo contabile del conto corrente oggetto di causa risulti, con pochissime e sporadiche eccezioni, costantemente a debito del correntista per importi assai più rilevanti dei limiti di fido individuati, pari ad lire 50.000.000 fi- no al 31/03/2002 e pari ad euro 50.000,00 dal 01/04/2002, registrando in numerosissimi e ripetuti periodi saldi contabili a debito del correnti- sta pari anche a 3-4 volte i limiti sopra indicati di lire 50.000.000 fino al
31/03/2002 e di euro 50.000,00 dal 01/04/2002”, senza ulteriori e spe- cifiche indicazioni
Risulta parimenti fondata la doglianza concernente l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Invero è noto che l'istanza di mediazione costituisce un evento interrut- tivo della prescrizione. Di ciò si trae conferma dall'art. 5 co. 6 del d.lgs.
n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile, a tenore del quale “Dal
- 7 - Corte di Appello di Palermo momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazio- ne produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
Orbene, avendo riguardo al caso di specie, dalla documentazione versa- ta in atti emerge che ha avviato il procedimento di media- Parte_1
zione nei confronti dell'istituto di credito oggi appellato con istanza del
6 novembre 2013, deducendo in particolare che “l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 3726 e sugli altri 14 conti sovvenzione fosse stata negativamente influenzata dall'applicazione di interessi ultra legali privi di pattuizione o comunque usurari, da illegittima capitalizza- zione trimestrale degli interessi, da spese, commissioni e computo di giorni di valuta privi di espressa pattuizione”.
Da tale data va fatto decorrere il termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che la ripetizione delle rimesse solutorie precedenti a ta- le periodo risulta prescritta.
Alla luce di quanto sopra le conclusioni cui è giunto il consulente in questo grado non possono essere condivise.
Difatti, nella prima e nella seconda ipotesi di calcolo l'esperto non ha tenuto conto del quesito formulato con l'ordinanza del 14.1.2025 nel quale si chiedeva di determinare le competenze prescritte fino al
10.3.2004, mentre nella terza e nella quarta ricostruzione ha considerato, per tutto il periodo di ricalcolo, un'apertura di credito di € 280.329,23 che, come detto prima, non risulta provata.
Il saldo del conto oggetto di causa, invece, va determinato nella misura di € 78.011,74 a credito della correntista, sommando al saldo di €
50.775,73 determinato dal Tribunale, l'importo di € 27.236,01 (€
- 8 - Corte di Appello di Palermo 69.453,60 - € 42.217,59) corrispondente alle competenze maturate dal
10.3.2004 al 14.4.2006, il cui diritto alla ripetizione non può ritenersi prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(scaglione da € 26.000 ad € 52.000 valori minimi).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 6 luglio 2018 appellata da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
ridetermina il saldo del c/c 3276 al 31.7.2009 in € 78.011,74
[...]
a credito del correntista e condanna l'appellata al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore dell'appellante.
Condanna la al pagamento delle Controparte_2
spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi €
4.996,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore dell'appellante.
Pone a carico di le spese del sup- Controparte_2
plemento di c.t.u., liquidate come da decreto in atti.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 30.7. 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 9 - Corte di Appello di Palermo