Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1551/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1551/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Giliberti (pec domiciliazione: e Email_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), con l'Avv. Controparte_2 C.F._2
Antonella Orlando (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate, con cui le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
concordatario in data 30.8.1997 in Paceco (TP), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune al n. 31, Parte 2, Serie A, anno
1997 e dalla cui unione coniugale sono stati generati due figli Persona_1
nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...], Persona_2
entrambi attualmente maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
La separazione personale consensuale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa n. 206/2017 del 21.12.2017 (R.G. n. 2732/2017) del Tribunale di Trapani, come da condizioni di cui al ricorso depositato l'11.10.2017.
Con decreto del 9.2.2023, a definizione del giudizio R.G. n. 1192/2022, il Tribunale di
Trapani ha modificato le statuizioni contenute nel predetto decreto, disponendo che l'importo pari ad € 250,00 mensili venga versato da direttamente ai figli Controparte_2
ed a titolo di concorso nel loro mantenimento. Persona_1 Persona_2
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
14.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1.La casa coniugale, sito in Paceco nella via Macello 5, di proprietà di Persona_2
resterà nella disponibilità della IG.ra , che vi abiterà in una al figlio
[...] Controparte_1 Per_2
ed alla figlia continuerà a sostenere il pagamento di tutte le utenze Per_1 Controparte_1
domestiche fino a quando vi abiterà. Il IG. resterà esonerato, dall'anno 2019 in Controparte_2
poi, dal pagamento di imposte, tasse gravanti sull'immobile di Paceco, Via Macello 5;
2. Il IG. a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli, verserà con Controparte_2
bonifico mensile direttamente ai figli l'importo di €. 250,00, in misura pari ad €. 125,00 per ogni figlio. Restano a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, non ancora economicamente autosufficienti. Le detrazioni delle spese sanitarie dei figli resteranno fruibili dai genitori in misura pari al 50% tra essi;
3.A modifica delle precedenti pattuizioni, la IG.ra provvederà a consegnare Controparte_1
al Sig. la batteria da cucina, un divano a fiori, un tavolino ed un tavolo ovale con Controparte_2
quattro sedie, ad esito del pagamento rateale della somma di €. 7.000,00, indicato al punto 5, mentre la posateria in argento verrà consegnata immediatamente unitamente agli attrezzi agricoli detenuti nell'appartamento sito a Paceco Via Macello 3.
4.A modifica della precedente pattuizione rubricata al sub a) del decreto di omologa, la IG.ra e il Sig. si obbligano a trasferire in nuda proprietà ai figli Controparte_1 Controparte_2 Per_1
e on contestuale costituzione in capo al dell'usufrutto del lotto di terreno Per_2 Controparte_2
con annesso un vetusto fabbricato rurale censito al NCT di Trapani al f. 79, partt. 122, 189 e 123,
sito in Fontanasalsa, già acquistato da entrambi i coniugi, in quota pari al 50% cadauno, giusta atto di compravendita del 22.08.2006, n. 66854 rep in notaio entro e non oltre la data Persona_3
indicata al punto 5. Restano ad esclusivo carico del tutte le spese e le imposte già maturate CP_2
e maturande sul cespite.
Il rinuncia alla somma di € 16.000,00 stabilita, nel decreto di omologa, Controparte_2
dovuta dalla a titolo di compartecipazione alle spese di ristrutturazione dell'immobile di CP_1
Fontanasalsa;
Il trasferimento della nuda proprietà ai figli e con contestuale costituzione in Per_1 Per_2
capo al dell'usufrutto del lotto di terreno con annesso un vetusto fabbricato rurale Controparte_2
censito al NCT di Trapani al f. 79, partt. 122, 189 e 123, sito in Fontanasalsa avverrà ad esito del pagamento rateale della somma di €. 7.000,00, indicato al punto 5. In ogni caso, nelle more del trasferimento di proprietà il IG. sin da oggi potrà mantenere la detenzione del fondo, al fine CP_2
di manutenerlo e mantenerlo.
5. A modifica della precedente pattuizione rubricata al sub b) e c) del decreto di omologa, la
IG.ra si impegna a sue cure e spese ad estinguere il mutuo gravante sull'immobile Controparte_1
sito in Paceco Via Macello n. 3 composto da due elevazioni fuori terra, distinto al catasto fabbricati del Comune di Paceco al foglio 13, part. 337, piano terra, A6, classe V, di proprietà esclusiva di
, giusta atto di compravendita del 27.11.2007, n. 50131 rep. in Notaio Controparte_1 Persona_4
Conseguentemente, la IG.ra sarà libera di alienare detto immobile a terzi ed il IG. CP_1
non avrà nulla a pretendere sul ricavato di detta vendita. Controparte_2
Il alla luce degli impegni assunti dalla , rinuncia a ripetere quanto Controparte_2 CP_1
da Egli sostenuto per il pagamento del mutuo gravante sull'immobile e si impegna a corrispondere a l'importo complessivo di €. 7.000,00 in rate mensili da effettuarsi con bonifici bancari Controparte_1 sino ad estinzione dell'importo su indicato purchè la restituzione avvenga entro e non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Nell'ipotesi in cui il non dovesse rispettare il termine di cinque anni per il pagamento CP_2
della somma di € 7.000,00 (settemila) di cui sopra, lo stesso, a titolo di penale da inadempimento,
ferme restando le superiori pattuizioni, si obbliga a trasferire alla IG.ra la quota pari al CP_1
cinquanta per cento (50%) di sua proprietà sull'immobile di Fontanasalsa senza corrispettivo alcuno.
Le spese di cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di via Macello 3 saranno sostenute esclusivamente dalla IG.ra . Controparte_1
6.La IG.ra rinunzia, in nome e per conto dei genitori, assumendone in proprio Controparte_1
la responsabilità, alla somma di € 3.760,00 che il avrebbe dovuto restituire ai genitori della CP_2
. CP_1
7.La IG.ra provvederà alla firma del presente ricorso a restituire all'ex Controparte_1
coniuge tutti gli attrezzi (come da separato elenco) che si trovano custoditi all'interno della casa di
Paceco, via Macello 3 oltre alla posateria in argento come indicata al punto 3;
8.Il Sig. si obbliga a trasferire alla firma del presente ricorso la proprietà Controparte_2
della Lancia Y con targa CX321ZY in favore dei figli d con spese come per legge;
Per_2 Per_1
9. Spese di giudizio compensate”.
***
Con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, CP_2
e , hanno personalmente dichiarato di essere a conoscenza delle
[...] Controparte_1
norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza ed ad aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciarvi, hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso ed hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi esposte, nonché di non avere intenzione di riconciliarsi, dichiarando che a far data dalla pronuncia di separazione la coppia non si è
più ricostituita.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa n. 206/2017, emesso da questo Tribunale in data 21/12/2017 (R.G. n. 2732/2017).
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come confermato dalle predette note di trattazione scritta.
Le condizioni concordate e sopra riportate vanno poste a fondamento del pronunciando divorzio in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico,
né all'interesse dei figli.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.8.1997 in Paceco (TP) da , nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e , nato il [...] a [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_2
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Paceco al n. 31, Parte 2, Serie A, anno 1997, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.04.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo