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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo ConIGliere dott. Antonella Resta ConIGliere est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39/2024 R.G.F.A
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 34, C.F. rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv.to Sebastiano Greco (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Cinzia Moschetto (CF: ), presso il cui studio sito in Floridia C.F._3
(SR), via Papa Paolo VI n. 67 è elettivamente domiciliato.
appellante
Contro
:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 5, C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Giuffrida n. 4 presso C.F._4 lo studio dell'avv. Immacolata Perez ( C.F. ) da cui è rappresentata e C.F._5 difesa giusto mandato allegato in atti
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.01.2024 proponeva appello per la riforma della Parte_1 sentenza n. 1378/2023 emessa dal Tribunale civile di Siracusa in data 01.06.2023, pubblicata il 13.07.2023, non notificata, a definizione del procedimento iscritto al n. 6088/2017 R.G avente per oggetto domanda di separazione giudiziale promosso nei suoi confronti dal coniuge
[...] , relativamente al capo 3), con cui era stata rigettata la domanda di addebito della CP_1 separazione dallo stesso proposta nei confronti della , e al capo 4) con cui veniva posto CP_1 proprio carico, con decorrenza dalla data della decisione, un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 350,00 rivalutabili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese. Premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la in data 08.03.1984 e che dal CP_1 matrimonio erano nati i figli e , esponeva che: Persona_1 Controparte_2
- con ricorso depositato il 08.11.2017 aveva proposto ricorso per separazione Controparte_1 giudiziale con addebito nei suoi confronti assumendo che il rapporto si sarebbe deteriorato per esclusiva colpa del marito il quale, in violazione dei doveri matrimoniali, aveva abbandonato la moglie lasciandola in gravi difficoltà economiche e disinteressandosi della stessa, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 1000,00, oltre alla metà del saldo di quanto depositato sui conti correnti intestati al AN, con vittoria di spese e compensi.
- di essersi costituito in giudizio , non opponendosi alla declaratoria di separazione giudiziale, contestando per il resto quanto ex adverso dedotto e richiesto, e chiedendo dichiararsi l'addebito della separazione alla moglie , avendo la stessa posto in essere comportamenti Controparte_1 volontariamente contrari ai doveri matrimoniali, e, segnatamente l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di assistenza morale e materiale, per aver, in particolare, al rientro del dall'Olanda, ove PT questi si era recato per alcuni mesi nel 2017 per svolgere attività lavorativa, allontanato il predetto dalla casa coniugale, invitandolo a trovare un'altra sistemazione;
- che a seguito dell'audizione presidenziale, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e che non veniva posto a suo carico alcun obbligo di mantenimento nei confronti della , viste le CP_1 spese vive da lui sostenute e la mancanza di disponibilità residua sufficiente;
- che all'esito dell'istruttoria svolta, e, segnatamente dell'escussione dei testi indicati, ovvero dei due figli della coppia e del IG. il Tribunale aveva definito il giudizio Controparte_3 dichiarando l'intervenuta separazione personale tra le parti, respingendo le reciproche domande di addebito proposte, ponendo a suo carico l'assegno di mantenimento di euro 350,00 nei confronti della moglie e rigettando la domanda proposta dalla stessa di assegnazione della casa coniugale, con compensazione di spese. Ciò premesso, in relazione al capo 3) eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione alla , ritenendo erroneamente che fosse rimasta circostanza CP_1 meramente allegata e non provata quella della violazione del dovere di fedeltà da parte della donna, assumendo l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione del disposto di cui all'art.115 c.p.c, non essendo stata tenuta nella debita considerazione la mancata contestazione delle mancanze alla stessa ascritte nella memoria depositata il 09.04.2018. Quanto al secondo motivo di censura, inerente la statuizione di cui al capo 4), avente per oggetto l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della moglie nella misura di euro 350,00 mensili , lamentava come del tutto erroneamente e in violazione del disposto di cui all'art. 156 cc il Tribunale avesse riconosciuto dovuto detto assegno, sebbene a seguito dell'istruttoria fosse emerso incontrovertibilmente come la fosse economicamente indipendente in quanto , CP_1 dotata di autonoma capacità lavorativa, aveva svolto nel tempo varie attività e da ultimo da diversi anni lavorasse presso “Light studio Comunicazione Associazione Culturale”, sita in Floridia, via Silvio Pellico n. 167, avente ad oggetto attività ricreative e culturali, attività artatamente taciuta dalla controparte da cui in maniera del tutto apodittica il Tribunale aveva desunto che la stessa avesse ricavato redditi “modesti”. Assumeva quindi come il giudice di prime cure non avesse tenuto nel debito conto, ai fini della determinazione del tenore di vita, dei redditi percepiti in nero dalla escludendo conseguentemente il diritto della stessa all'assegno, CP_1 atteso che in maniera del tutto immotivata era stato ritenuto lo stato di attuale disoccupazione della predetta, mentre la donna aveva sempre continuato a lavorare dimostrando indubbia capacità lavorativa. Inoltre, rilevava come non fosse stato tenuto nel debito conto l'attuale godimento esclusivo da parte della stessa della casa coniugale con conseguente risparmio reale di spesa incidente sul reciproco assetto economico dei coniugi. Riportava come la stessa, ammessa al G.P. a spese dello Stato, avesse depositato modelli ISEE per gli anni 2022 e 2023 attestanti redditi rispettivamente di euro 4500,00 e 5000,00 annui. Rappresentava quindi l'assoluta insussistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche dei due coniugi, atteso che il AN , a fronte di una pensione di vecchiaia di circa 1280,00 euro (e non di 1600,00 come erroneamente indicato dal Giudice in sentenza), è tenuto a pagare euro 250,00 per il canone di locazione della casa, cui vanno aggiunte tutte le spese consequenziali, e inoltre sostiene gravose spese mediche per curare le patologie da cui è affetto, come da documentazione in atti. Rilevava ancora come il giudice si fosse contraddetto in quanto precedentemente, con ordinanza emessa in corso di causa il 06.07.21 su domanda della , aveva rigettato analoga domanda, rilevando come non fossero stati CP_1 ancora estinti i finanziamenti contratti dal AN per far fronte alla ristrutturazione della casa familiare reputando inconferente la circostanza del mancato pagamento da parte del predetto della rata dovuta. Conseguentemente, richiedeva in riforma della sentenza , accertarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della e, in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento, chiedeva che lo stesso fosse CP_1 ridotto in misura non inferiore ad euro 100,00 mensili. . Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante in quanto infondato in fatto e diritto, assumendo la correttezza della sentenza impugnata. In particolare, rappresentava come nel corso del giudizio di prime cure il avesse omesso di depositare la documentazione reddituale e PT avesse dichiarato di essere oberato dai debiti assunti per pagare le spese di ristrutturazione della casa coniugale e della vettura intestata alla moglie ma in uso alla famiglia;
che nel prosieguo del giudizio il predetto aveva posto in essere una serie di condotte contrarie a buona fede, e avesse smesso di pagare le rate del finanziamento assunto per la ristrutturazione, al punto che la banca aveva avviato una procedura esecutiva sulla casa coniugale che era stata pignorata. Rilevava quindi, quanto al chiesto addebito, la temerarietà delle deduzioni avversarie, basate su allegazioni di inadempienze asseritamente imputate alla in maniera del tutto generica, rilevando come CP_1 fosse stato fatto un mero cenno all'asserita infedeltà. Assumeva di aver comunque, debitamente contestato quanto ex adverso dedotto anche in sede di udienza di prima comparizione dalla stessa, e rilevava come l'eccezione di non contestazione non fosse stata mai formulata nel giudizio di prime cure con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre detta eccezione. Con riferimento al secondo motivo di censura relativo all'assegno di mantenimento, contestava le deduzioni avversarie relative allo svolgimento di attività lavorativa da parte della , rilevando CP_1 la genericità delle dichiarazioni rese a riguardo dai testimoni escussi. Evidenziava la pretestuosità del rilievo inerente il modello ISEE presentato, rilevando come il reddito indicato derivasse dalla proprietà della casa coniugale, in comproprietà con il , e dall'indicazione del reddito PT familiare. Insisteva quindi nel ribadire come, a fronte dell'attività lavorativa di operaio specializzato svolta dal durante il matrimonio, il predetto percepisse una pensione PT superiore ad euro 1282,00, come dallo stesso dichiarato. Evidenziava come, a causa della condotta inadempiente del ai propri obblighi, dovuta alla volontà di porre in difficoltà la PT
, a causa della procedura esecutiva la stessa stesse per essere privata della disponibilità della CP_1 casa coniugale, la quale era stata costruita su un terreno di proprietà esclusiva della donna donatole dai genitori, rilevando come la stessa avesse quindi diritto ad un incremento della somma dovuta a titolo di mantenimento quale risarcimento nei confronti dell'appellata per la perdita del terreno. Pertanto, in ragione di quanto sopra, previa assunzione di informazioni per il tramite della Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale e reddituale del AN, chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, disporsi un aumento dell'assegno di mantenimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Indi, la Corte, all'udienza di prima comparizione in data 11.04.2024 su concorde richiesta delle parti , rinviava la causa all'udienza in data 06.02.2025, concedendosi termine per note. Alla suddetta udienza, stante l'assenza del conIGliere relatore, veniva disposto un rinvio all'udienza del 19.06.2025, tenuta su concorde richiesta delle parti con modalità cartolari, ove la causa veniva posta in decisione.
*****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia solo in parte fondato per le ragioni di seguito specificate. In primo ruolo con riferimento al primo motivo di gravame proposto dall'appellante con cui si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico della convenuta , occorre rilevare come in Controparte_1 termini generali incomba sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare non solo la violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge ma anche l'effettiva incidenza di tale violazione sulla decisione di separarsi (Cass. ord. 18.12.2023 n. 35296). In particolare, con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà è stato quindi chiarito che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass. 16169/2023; Cass. 35296/2023). Pertanto, l'avvio di una relazione extraconiugale non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora si dimostri che la stessa non abbia avuto efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale . Ai fini del riconoscimento dell'addebito si richiede quindi che la violazione dell'obbligo di convivenza e fedeltà abbiano avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale. Nel caso di specie, parte appellante lamenta come il giudice di prime cure abbia ritenuto non sussistenti presupposti per il riconoscimento del chiesto addebito della separazione alla , in CP_1 ragione della non contestazione dell'inadempimento da parte della stessa dei doveri nascenti dal matrimonio e, segnatamente, dell'obbligo di assistenza morale e materiale e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, siccome indicati nella memoria difensiva in data 09.04.2018, ove a riguardo si legge solamente che la , durante la permanenza del coniuge in Olanda, sarebbe CP_1 stata infedele al coniuge sulla base di “voci” circolate nel paese di Floridia. Orbene, reputa la Corte che il rilievo sia palesemente destituito di fondamento atteso che invocare l'attribuzione dell'addebito della separazione sul presupposto di una presunta infedeltà coniugale commessa dalla sulla base del principio di non contestazione di una infedeltà CP_1 dedotta in termini cosi generici non risulta conforme ai principi soprarichiamati in termini di onere di necessaria e circostanziata allegazione della dedotta infedeltà e della efficacia eziologica della stessa sulla fine del consortium coniugale e della decisione di separarsi. Rispetto alla dedotta violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, va quindi evidenziato come in termini generali lo stesso non possa che operare in relazioni a fatti debitamente circostanziati e non possa costituire semplicisticamente il modo per sottrarsi ai propri oneri probatori (Cass. ord. 22.05.2019 n. 13828). Sotto tale profilo deve quindi rilevarsi come a fronte di una generica allegazione delle dedotte inadempienze ai doveri coniugali imputate dalla IG.ra , tra cui un disinteresse nei confronti del coniuge verosimilmente imputabile a una CP_1 generica infedeltà coniugale appresa da voci di paese, risulta che la difesa della appellata abbia comunque debitamente formulato le proprie contestazioni, seppur in modo generico ma certamente parametrato alle generiche allegazioni dell'appellante, sia nella prima memoria difensiva che nel verbale dell'udienza di comparizione delle parti. In ragione di quanto sopra, non può che rilevarsi l'infondatezza della censura afferente il mancato addebito della separazione a . Controparte_1
Venendo quindi all'esame del secondo motivo di censura proposto e inerente la dedotta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della
, riconosciuto dal giudice di prime cure per la prima volta in sentenza nella misura di euro CP_1
350,00 mensili rivalutabili, osserva la Corte come, in termini generali, l'art. 156 cc preveda che “ il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. La Suprema Corte ha evidenziato come la funzione dell'assegno sia quella di garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale, affermando che “ La separazione personale a differenza dello scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i redditi adeguati cui verrà rapportato ai sensi dell'articolo 156 cc l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( Cass. 12196/2017). Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che “ Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue eIGenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). Ancora, è stato evidenziato come “ in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'articolo 337 sexies cc.” (Cass. n. 20858/2021). Sotto il profilo processuale, è stato affermato che “ per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti” (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021). La Suprema Corte ha poi specificamente affrontato la questione della spettanza dell'assegno alla moglie disoccupata affermando che “ Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)”. (Cass. 10.06.2022 n. 18820). E ancora, “ Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)”. (Cass. 10.06.2022 n. 18820). Orbene, ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, reputa la Corte che il Tribunale di Siracusa, valutata la situazione economica delle parti e opportunamente ponderate le circostanze fattuali e le prove assunte, avuto riguardo alla durata del matrimonio, pari a oltre trent'anni, da cui sono nati due figli ormai indipendenti, dell'età matura della ormai quasi sessantenne, del CP_1 tutto condivisibilmente abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore e a carico del , che ha sempre lavorato come operaio e oggi percettore di pensione, PT di un assegno di mantenimento, non emergendo dagli atti una condizione di autonomia reddituale della stessa. A riguardo, si osserva come invero sia rimasta priva di adeguato riscontro il dedotto svolgimento attuale da parte della di attività lavorativa non formalizzata, atteso che, a fronte di CP_1 allegazioni alquanto generiche sul punto dell'appellante, in alcun modo risulta dimostrato che la donna svolga dal 2013 attività lavorativa remunerata presso la “Light Studio Comunicazione Associazione Culturale”. A riguardo appaiono infatti del tutto inidonee a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellata, le generiche dichiarazioni del teste che ha dichiarato di avere incontrato spesso la nei dintorni della sede CP_3 CP_1 dell'associazione. Analogamente, quanto affermato genicamente dal teste , il Controparte_2 quale si è limitato a dire di avere appreso dalla madre, quindi de relato, che la stessa lavorava presso la detta associazione. Ora, posto che in ragione della genericità delle deduzioni appare evidente come, al più, la abbia svolto un'attività lavorativa non strutturata da cui CP_1 verosimilmente la stessa, in passato, ha tratto, siccome affermato dal giudice di prime cure, redditi
“modesti”, per quanto in questa sede rileva non può che trarsi conferma della condizione di svantaggio economico rispetto al coniuge, atteso che la stessa non gode di alcuna fonte di reddito ed è nullatenente, essendo da ultimo stata venduta all'asta, previa procedura esecutiva dovuta al mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto dalla coppia per la ristrutturazione, l'abitazione coniugale di cui era comproprietaria con il marito. Ulteriori argomenti a riguardo si traggono dalla corretta lettura del modello Isee, siccome esplicitato dalla appellata, oltre che dalla dichiarazioni rese dalla figlia della coppia , Per_1 escussa quale teste, la quale ha dichiarato di pagare le utenze per la madre, essendo la stessa priva di disponibilità, e di aiutare , unitamente al proprio nucleo familiare la donna nelle sue necessità. Venendo quindi alla questione afferente la determinazione del suddetto assegno, e preliminarmente rilevato come la abbia dichiarato in sede di memorie conclusive di CP_1 rinunciare all'appello incidentale proposto ai fini di ottenere un aumento dello stesso, ritenuta la natura esplorativa delle indagini finanziarie richieste a carico del , il quale ha depositato PT in atti documentazione da cui risulta inequivocabilmente come la pensione attualmente goduta sia pari ad euro 1280,00 mensili, reputa la Corte che, tenuto conto delle spese dallo stesso sostenute per il canone di locazione della casa, pari ad euro 250,00 e delle eIGenze personali, la misura dell'assegno di mantenimento dallo stesso dovuta nei confronti della , in accoglimento CP_1 parziale di quanto richiesto, vada opportunamente ridotta ad euro 250,00, mensili, con decorrenza dal ricorso in appello. Avuto riguardo all'esito della lite ed ai motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina l'assegno di mantenimento dovuto da nei confronti di nella misura di euro 250,00 mensili Parte_1 Controparte_1 rivalutabili con decorrenza dal ricorso in appello ( gennaio 2024). Rigetta per il resto l'appello proposto. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 19.06.2025 Il ConIGliere estensore Il Presidente Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher 1
dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo ConIGliere dott. Antonella Resta ConIGliere est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39/2024 R.G.F.A
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 34, C.F. rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv.to Sebastiano Greco (C.F. ) e C.F._2 dall'avv. Cinzia Moschetto (CF: ), presso il cui studio sito in Floridia C.F._3
(SR), via Papa Paolo VI n. 67 è elettivamente domiciliato.
appellante
Contro
:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 5, C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, via Giuffrida n. 4 presso C.F._4 lo studio dell'avv. Immacolata Perez ( C.F. ) da cui è rappresentata e C.F._5 difesa giusto mandato allegato in atti
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.01.2024 proponeva appello per la riforma della Parte_1 sentenza n. 1378/2023 emessa dal Tribunale civile di Siracusa in data 01.06.2023, pubblicata il 13.07.2023, non notificata, a definizione del procedimento iscritto al n. 6088/2017 R.G avente per oggetto domanda di separazione giudiziale promosso nei suoi confronti dal coniuge
[...] , relativamente al capo 3), con cui era stata rigettata la domanda di addebito della CP_1 separazione dallo stesso proposta nei confronti della , e al capo 4) con cui veniva posto CP_1 proprio carico, con decorrenza dalla data della decisione, un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 350,00 rivalutabili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese. Premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la in data 08.03.1984 e che dal CP_1 matrimonio erano nati i figli e , esponeva che: Persona_1 Controparte_2
- con ricorso depositato il 08.11.2017 aveva proposto ricorso per separazione Controparte_1 giudiziale con addebito nei suoi confronti assumendo che il rapporto si sarebbe deteriorato per esclusiva colpa del marito il quale, in violazione dei doveri matrimoniali, aveva abbandonato la moglie lasciandola in gravi difficoltà economiche e disinteressandosi della stessa, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 1000,00, oltre alla metà del saldo di quanto depositato sui conti correnti intestati al AN, con vittoria di spese e compensi.
- di essersi costituito in giudizio , non opponendosi alla declaratoria di separazione giudiziale, contestando per il resto quanto ex adverso dedotto e richiesto, e chiedendo dichiararsi l'addebito della separazione alla moglie , avendo la stessa posto in essere comportamenti Controparte_1 volontariamente contrari ai doveri matrimoniali, e, segnatamente l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di assistenza morale e materiale, per aver, in particolare, al rientro del dall'Olanda, ove PT questi si era recato per alcuni mesi nel 2017 per svolgere attività lavorativa, allontanato il predetto dalla casa coniugale, invitandolo a trovare un'altra sistemazione;
- che a seguito dell'audizione presidenziale, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e che non veniva posto a suo carico alcun obbligo di mantenimento nei confronti della , viste le CP_1 spese vive da lui sostenute e la mancanza di disponibilità residua sufficiente;
- che all'esito dell'istruttoria svolta, e, segnatamente dell'escussione dei testi indicati, ovvero dei due figli della coppia e del IG. il Tribunale aveva definito il giudizio Controparte_3 dichiarando l'intervenuta separazione personale tra le parti, respingendo le reciproche domande di addebito proposte, ponendo a suo carico l'assegno di mantenimento di euro 350,00 nei confronti della moglie e rigettando la domanda proposta dalla stessa di assegnazione della casa coniugale, con compensazione di spese. Ciò premesso, in relazione al capo 3) eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'addebito della separazione alla , ritenendo erroneamente che fosse rimasta circostanza CP_1 meramente allegata e non provata quella della violazione del dovere di fedeltà da parte della donna, assumendo l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione del disposto di cui all'art.115 c.p.c, non essendo stata tenuta nella debita considerazione la mancata contestazione delle mancanze alla stessa ascritte nella memoria depositata il 09.04.2018. Quanto al secondo motivo di censura, inerente la statuizione di cui al capo 4), avente per oggetto l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della moglie nella misura di euro 350,00 mensili , lamentava come del tutto erroneamente e in violazione del disposto di cui all'art. 156 cc il Tribunale avesse riconosciuto dovuto detto assegno, sebbene a seguito dell'istruttoria fosse emerso incontrovertibilmente come la fosse economicamente indipendente in quanto , CP_1 dotata di autonoma capacità lavorativa, aveva svolto nel tempo varie attività e da ultimo da diversi anni lavorasse presso “Light studio Comunicazione Associazione Culturale”, sita in Floridia, via Silvio Pellico n. 167, avente ad oggetto attività ricreative e culturali, attività artatamente taciuta dalla controparte da cui in maniera del tutto apodittica il Tribunale aveva desunto che la stessa avesse ricavato redditi “modesti”. Assumeva quindi come il giudice di prime cure non avesse tenuto nel debito conto, ai fini della determinazione del tenore di vita, dei redditi percepiti in nero dalla escludendo conseguentemente il diritto della stessa all'assegno, CP_1 atteso che in maniera del tutto immotivata era stato ritenuto lo stato di attuale disoccupazione della predetta, mentre la donna aveva sempre continuato a lavorare dimostrando indubbia capacità lavorativa. Inoltre, rilevava come non fosse stato tenuto nel debito conto l'attuale godimento esclusivo da parte della stessa della casa coniugale con conseguente risparmio reale di spesa incidente sul reciproco assetto economico dei coniugi. Riportava come la stessa, ammessa al G.P. a spese dello Stato, avesse depositato modelli ISEE per gli anni 2022 e 2023 attestanti redditi rispettivamente di euro 4500,00 e 5000,00 annui. Rappresentava quindi l'assoluta insussistenza di uno squilibrio nelle condizioni economiche dei due coniugi, atteso che il AN , a fronte di una pensione di vecchiaia di circa 1280,00 euro (e non di 1600,00 come erroneamente indicato dal Giudice in sentenza), è tenuto a pagare euro 250,00 per il canone di locazione della casa, cui vanno aggiunte tutte le spese consequenziali, e inoltre sostiene gravose spese mediche per curare le patologie da cui è affetto, come da documentazione in atti. Rilevava ancora come il giudice si fosse contraddetto in quanto precedentemente, con ordinanza emessa in corso di causa il 06.07.21 su domanda della , aveva rigettato analoga domanda, rilevando come non fossero stati CP_1 ancora estinti i finanziamenti contratti dal AN per far fronte alla ristrutturazione della casa familiare reputando inconferente la circostanza del mancato pagamento da parte del predetto della rata dovuta. Conseguentemente, richiedeva in riforma della sentenza , accertarsi l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della e, in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento, chiedeva che lo stesso fosse CP_1 ridotto in misura non inferiore ad euro 100,00 mensili. . Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito dall'appellante in quanto infondato in fatto e diritto, assumendo la correttezza della sentenza impugnata. In particolare, rappresentava come nel corso del giudizio di prime cure il avesse omesso di depositare la documentazione reddituale e PT avesse dichiarato di essere oberato dai debiti assunti per pagare le spese di ristrutturazione della casa coniugale e della vettura intestata alla moglie ma in uso alla famiglia;
che nel prosieguo del giudizio il predetto aveva posto in essere una serie di condotte contrarie a buona fede, e avesse smesso di pagare le rate del finanziamento assunto per la ristrutturazione, al punto che la banca aveva avviato una procedura esecutiva sulla casa coniugale che era stata pignorata. Rilevava quindi, quanto al chiesto addebito, la temerarietà delle deduzioni avversarie, basate su allegazioni di inadempienze asseritamente imputate alla in maniera del tutto generica, rilevando come CP_1 fosse stato fatto un mero cenno all'asserita infedeltà. Assumeva di aver comunque, debitamente contestato quanto ex adverso dedotto anche in sede di udienza di prima comparizione dalla stessa, e rilevava come l'eccezione di non contestazione non fosse stata mai formulata nel giudizio di prime cure con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre detta eccezione. Con riferimento al secondo motivo di censura relativo all'assegno di mantenimento, contestava le deduzioni avversarie relative allo svolgimento di attività lavorativa da parte della , rilevando CP_1 la genericità delle dichiarazioni rese a riguardo dai testimoni escussi. Evidenziava la pretestuosità del rilievo inerente il modello ISEE presentato, rilevando come il reddito indicato derivasse dalla proprietà della casa coniugale, in comproprietà con il , e dall'indicazione del reddito PT familiare. Insisteva quindi nel ribadire come, a fronte dell'attività lavorativa di operaio specializzato svolta dal durante il matrimonio, il predetto percepisse una pensione PT superiore ad euro 1282,00, come dallo stesso dichiarato. Evidenziava come, a causa della condotta inadempiente del ai propri obblighi, dovuta alla volontà di porre in difficoltà la PT
, a causa della procedura esecutiva la stessa stesse per essere privata della disponibilità della CP_1 casa coniugale, la quale era stata costruita su un terreno di proprietà esclusiva della donna donatole dai genitori, rilevando come la stessa avesse quindi diritto ad un incremento della somma dovuta a titolo di mantenimento quale risarcimento nei confronti dell'appellata per la perdita del terreno. Pertanto, in ragione di quanto sopra, previa assunzione di informazioni per il tramite della Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale e reddituale del AN, chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, disporsi un aumento dell'assegno di mantenimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Indi, la Corte, all'udienza di prima comparizione in data 11.04.2024 su concorde richiesta delle parti , rinviava la causa all'udienza in data 06.02.2025, concedendosi termine per note. Alla suddetta udienza, stante l'assenza del conIGliere relatore, veniva disposto un rinvio all'udienza del 19.06.2025, tenuta su concorde richiesta delle parti con modalità cartolari, ove la causa veniva posta in decisione.
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Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia solo in parte fondato per le ragioni di seguito specificate. In primo ruolo con riferimento al primo motivo di gravame proposto dall'appellante con cui si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico della convenuta , occorre rilevare come in Controparte_1 termini generali incomba sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare non solo la violazione degli obblighi coniugali da parte del coniuge ma anche l'effettiva incidenza di tale violazione sulla decisione di separarsi (Cass. ord. 18.12.2023 n. 35296). In particolare, con riferimento alla condotta contestata di violazione dell'obbligo di fedeltà è stato quindi chiarito che “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà” (Cass. n. 2059/2012; Cass. n. 27777/2019; Cass. 16169/2023; Cass. 35296/2023). Pertanto, l'avvio di una relazione extraconiugale non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora si dimostri che la stessa non abbia avuto efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale . Ai fini del riconoscimento dell'addebito si richiede quindi che la violazione dell'obbligo di convivenza e fedeltà abbiano avuto una eziologica rilevanza rispetto al venir meno del vincolo matrimoniale. Nel caso di specie, parte appellante lamenta come il giudice di prime cure abbia ritenuto non sussistenti presupposti per il riconoscimento del chiesto addebito della separazione alla , in CP_1 ragione della non contestazione dell'inadempimento da parte della stessa dei doveri nascenti dal matrimonio e, segnatamente, dell'obbligo di assistenza morale e materiale e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, siccome indicati nella memoria difensiva in data 09.04.2018, ove a riguardo si legge solamente che la , durante la permanenza del coniuge in Olanda, sarebbe CP_1 stata infedele al coniuge sulla base di “voci” circolate nel paese di Floridia. Orbene, reputa la Corte che il rilievo sia palesemente destituito di fondamento atteso che invocare l'attribuzione dell'addebito della separazione sul presupposto di una presunta infedeltà coniugale commessa dalla sulla base del principio di non contestazione di una infedeltà CP_1 dedotta in termini cosi generici non risulta conforme ai principi soprarichiamati in termini di onere di necessaria e circostanziata allegazione della dedotta infedeltà e della efficacia eziologica della stessa sulla fine del consortium coniugale e della decisione di separarsi. Rispetto alla dedotta violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, va quindi evidenziato come in termini generali lo stesso non possa che operare in relazioni a fatti debitamente circostanziati e non possa costituire semplicisticamente il modo per sottrarsi ai propri oneri probatori (Cass. ord. 22.05.2019 n. 13828). Sotto tale profilo deve quindi rilevarsi come a fronte di una generica allegazione delle dedotte inadempienze ai doveri coniugali imputate dalla IG.ra , tra cui un disinteresse nei confronti del coniuge verosimilmente imputabile a una CP_1 generica infedeltà coniugale appresa da voci di paese, risulta che la difesa della appellata abbia comunque debitamente formulato le proprie contestazioni, seppur in modo generico ma certamente parametrato alle generiche allegazioni dell'appellante, sia nella prima memoria difensiva che nel verbale dell'udienza di comparizione delle parti. In ragione di quanto sopra, non può che rilevarsi l'infondatezza della censura afferente il mancato addebito della separazione a . Controparte_1
Venendo quindi all'esame del secondo motivo di censura proposto e inerente la dedotta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della
, riconosciuto dal giudice di prime cure per la prima volta in sentenza nella misura di euro CP_1
350,00 mensili rivalutabili, osserva la Corte come, in termini generali, l'art. 156 cc preveda che “ il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. La Suprema Corte ha evidenziato come la funzione dell'assegno sia quella di garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale, affermando che “ La separazione personale a differenza dello scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i redditi adeguati cui verrà rapportato ai sensi dell'articolo 156 cc l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( Cass. 12196/2017). Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che “ Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue eIGenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). Ancora, è stato evidenziato come “ in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'articolo 337 sexies cc.” (Cass. n. 20858/2021). Sotto il profilo processuale, è stato affermato che “ per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti” (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021). La Suprema Corte ha poi specificamente affrontato la questione della spettanza dell'assegno alla moglie disoccupata affermando che “ Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)”. (Cass. 10.06.2022 n. 18820). E ancora, “ Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)”. (Cass. 10.06.2022 n. 18820). Orbene, ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, reputa la Corte che il Tribunale di Siracusa, valutata la situazione economica delle parti e opportunamente ponderate le circostanze fattuali e le prove assunte, avuto riguardo alla durata del matrimonio, pari a oltre trent'anni, da cui sono nati due figli ormai indipendenti, dell'età matura della ormai quasi sessantenne, del CP_1 tutto condivisibilmente abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore e a carico del , che ha sempre lavorato come operaio e oggi percettore di pensione, PT di un assegno di mantenimento, non emergendo dagli atti una condizione di autonomia reddituale della stessa. A riguardo, si osserva come invero sia rimasta priva di adeguato riscontro il dedotto svolgimento attuale da parte della di attività lavorativa non formalizzata, atteso che, a fronte di CP_1 allegazioni alquanto generiche sul punto dell'appellante, in alcun modo risulta dimostrato che la donna svolga dal 2013 attività lavorativa remunerata presso la “Light Studio Comunicazione Associazione Culturale”. A riguardo appaiono infatti del tutto inidonee a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellata, le generiche dichiarazioni del teste che ha dichiarato di avere incontrato spesso la nei dintorni della sede CP_3 CP_1 dell'associazione. Analogamente, quanto affermato genicamente dal teste , il Controparte_2 quale si è limitato a dire di avere appreso dalla madre, quindi de relato, che la stessa lavorava presso la detta associazione. Ora, posto che in ragione della genericità delle deduzioni appare evidente come, al più, la abbia svolto un'attività lavorativa non strutturata da cui CP_1 verosimilmente la stessa, in passato, ha tratto, siccome affermato dal giudice di prime cure, redditi
“modesti”, per quanto in questa sede rileva non può che trarsi conferma della condizione di svantaggio economico rispetto al coniuge, atteso che la stessa non gode di alcuna fonte di reddito ed è nullatenente, essendo da ultimo stata venduta all'asta, previa procedura esecutiva dovuta al mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto dalla coppia per la ristrutturazione, l'abitazione coniugale di cui era comproprietaria con il marito. Ulteriori argomenti a riguardo si traggono dalla corretta lettura del modello Isee, siccome esplicitato dalla appellata, oltre che dalla dichiarazioni rese dalla figlia della coppia , Per_1 escussa quale teste, la quale ha dichiarato di pagare le utenze per la madre, essendo la stessa priva di disponibilità, e di aiutare , unitamente al proprio nucleo familiare la donna nelle sue necessità. Venendo quindi alla questione afferente la determinazione del suddetto assegno, e preliminarmente rilevato come la abbia dichiarato in sede di memorie conclusive di CP_1 rinunciare all'appello incidentale proposto ai fini di ottenere un aumento dello stesso, ritenuta la natura esplorativa delle indagini finanziarie richieste a carico del , il quale ha depositato PT in atti documentazione da cui risulta inequivocabilmente come la pensione attualmente goduta sia pari ad euro 1280,00 mensili, reputa la Corte che, tenuto conto delle spese dallo stesso sostenute per il canone di locazione della casa, pari ad euro 250,00 e delle eIGenze personali, la misura dell'assegno di mantenimento dallo stesso dovuta nei confronti della , in accoglimento CP_1 parziale di quanto richiesto, vada opportunamente ridotta ad euro 250,00, mensili, con decorrenza dal ricorso in appello. Avuto riguardo all'esito della lite ed ai motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina l'assegno di mantenimento dovuto da nei confronti di nella misura di euro 250,00 mensili Parte_1 Controparte_1 rivalutabili con decorrenza dal ricorso in appello ( gennaio 2024). Rigetta per il resto l'appello proposto. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 19.06.2025 Il ConIGliere estensore Il Presidente Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher 1