TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26519 R.G. per l'anno 2024
TRA
ET SE, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Francesco Giliberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli alla via Seggio del Popolo n.22;
- opponente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini del 22.03.2024 (REP
37875/7313)
-opposto
OGGETTO: pensione per ciechi parziali e indennità speciali – CIECO CON
RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.382/70-L.508/88)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 il sig. NO TT, dopo tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento in proprio favore della pensione per ciechi parziali e alle indennità speciali (Cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione L. 382/70 – L. 508/88).
Previa contestazione delle risultanze peritali, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione per ciechi parziali e alle indennità speciali ed in via subordinata, condannare il resistente, a corrispondere i ratei relativi alla prestazione richiesta ,spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
1 Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del dr. Gennaro De Filippis, sotto due profili:
a) per aver risposto ad un quesito non formulato, ossia inerente al requisito sanitario della pensione di inabilità civile laddove si chiedeva l'accertamento dei requisiti sanitari dell'indennità speciale per ciechi parziali (CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20).
b) per aver il CTU basato il giudizio medico-legale sulle risultanze dell'esame compiuto dalla Commissione di Prima istanza e non sulla documentazione medica allegata al ricorso;
Infine ha sottolineato come parte ricorrente sia affetto da gravissime patologie cliniche, come: “Cheratocono OO in attesa di intervento chirurgico….”, che lo rendono CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, come risulta da documentazione medico-clinica depositata.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: • Cheratocono bilaterale al IV stadio in attesa di trapianto corneale • Obesità di III grado.
Il CTU ha precisato che: “Il signor TT è affetto da circa sei anni da un grave cheratocono bilaterale, tuttora in attesa di trapianto corneale, tale patologia è ampiamente documentata sin dall'epoca della domanda amministrativa. L'ultima valutazione dell'acutezza visiva rintracciabile nella documentazione agli atti risale a quella riportata nel verbale di revisione INPS del 05/06/2023, nel quale venivano evidenziati valori di: ODX 1/12 e OSX 1/60 n.m.c.l., con correzione. Agli atti quindi non esiste alcuna altra documentazione precedente o successiva a tale periodo, eccetto quella relativa al 2020, né è stata portata in visione in sede di CTU.
Potendosi basare esclusivamente sull'ultima valutazione riportata, riferita al
05/06/2023, sulla scorta delle Tabelle Ministeriali del D.L. del 05/02/92, mediante applicazione di un criterio analogico con le patologie tabellate, tale condizione è valutabile con il codice 5006 e ad esso può essere attribuito un valore del 81%.
Il paziente è anche affetto da Obesità di III grado (BMI= 40,75 Kg/m2 ) secondo la classificazione internazionale dell'OMS. Tale patologia è assimilabile sulla scorta delle Tabelle Ministeriali del D.L. del 05/02/92, mediante applicazione di un criterio
2 analogico con le patologie tabellate, con il codice 7105, e valutabile al valore del
40%.”.
Pertanto ha concluso affermando che, dopo un esame obiettivo, il ricorrente è invalida nella misura del 100%, privo delle minorazioni visive previste dalla legge n°382/70 – non cieco civile.
Benchè sia vero che il CTU, abbia risposto ad un quesito non richiesto, vale a dire se sussistono o meno i requisiti per la concessione della pensione d'inabilità, si tratta di un elemento non decisivo in quanto egli ha ampiamente risposto sulla sussistenza del requisito sanitario di cieco parziale
Ed infatti, il dott. De Filippis ha specificato come il ricorrente sia affetto da un grave cheratocono bilaterale e che l'ultima valutazione dell'acutezza visiva che si rinviene nella documentazione medica depositata è quella riportata nel verbale di revisione
INPS del 5.06.2023 rimarcando l'assenza di documentazione precedente o successiva alla visita di revisione dinanzi alla Commissione Inps.
Quanto ai documenti depositati successivamente dal ricorrente, bisogna sottolineare come gli stessi non giustificano il rinnovo delle operazioni peritali, essendo eccessivamente generici.
Gli stessi, infatti, non attestano alcun aggravamento delle condizioni di parte ricorrente, avendo già il CTU nell'elaborato riconosciuto al ricorrente la patologia del Cheratocono bilaterale al IV stadio.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
3 In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'INPS.
Si comunichi.
Napoli, lì 1^.04.2025
Il
Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26519 R.G. per l'anno 2024
TRA
ET SE, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Francesco Giliberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli alla via Seggio del Popolo n.22;
- opponente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini del 22.03.2024 (REP
37875/7313)
-opposto
OGGETTO: pensione per ciechi parziali e indennità speciali – CIECO CON
RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.382/70-L.508/88)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 il sig. NO TT, dopo tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento in proprio favore della pensione per ciechi parziali e alle indennità speciali (Cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione L. 382/70 – L. 508/88).
Previa contestazione delle risultanze peritali, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione per ciechi parziali e alle indennità speciali ed in via subordinata, condannare il resistente, a corrispondere i ratei relativi alla prestazione richiesta ,spese vinte da distrarsi.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
1 Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del dr. Gennaro De Filippis, sotto due profili:
a) per aver risposto ad un quesito non formulato, ossia inerente al requisito sanitario della pensione di inabilità civile laddove si chiedeva l'accertamento dei requisiti sanitari dell'indennità speciale per ciechi parziali (CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20).
b) per aver il CTU basato il giudizio medico-legale sulle risultanze dell'esame compiuto dalla Commissione di Prima istanza e non sulla documentazione medica allegata al ricorso;
Infine ha sottolineato come parte ricorrente sia affetto da gravissime patologie cliniche, come: “Cheratocono OO in attesa di intervento chirurgico….”, che lo rendono CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, come risulta da documentazione medico-clinica depositata.
Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal
CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: • Cheratocono bilaterale al IV stadio in attesa di trapianto corneale • Obesità di III grado.
Il CTU ha precisato che: “Il signor TT è affetto da circa sei anni da un grave cheratocono bilaterale, tuttora in attesa di trapianto corneale, tale patologia è ampiamente documentata sin dall'epoca della domanda amministrativa. L'ultima valutazione dell'acutezza visiva rintracciabile nella documentazione agli atti risale a quella riportata nel verbale di revisione INPS del 05/06/2023, nel quale venivano evidenziati valori di: ODX 1/12 e OSX 1/60 n.m.c.l., con correzione. Agli atti quindi non esiste alcuna altra documentazione precedente o successiva a tale periodo, eccetto quella relativa al 2020, né è stata portata in visione in sede di CTU.
Potendosi basare esclusivamente sull'ultima valutazione riportata, riferita al
05/06/2023, sulla scorta delle Tabelle Ministeriali del D.L. del 05/02/92, mediante applicazione di un criterio analogico con le patologie tabellate, tale condizione è valutabile con il codice 5006 e ad esso può essere attribuito un valore del 81%.
Il paziente è anche affetto da Obesità di III grado (BMI= 40,75 Kg/m2 ) secondo la classificazione internazionale dell'OMS. Tale patologia è assimilabile sulla scorta delle Tabelle Ministeriali del D.L. del 05/02/92, mediante applicazione di un criterio
2 analogico con le patologie tabellate, con il codice 7105, e valutabile al valore del
40%.”.
Pertanto ha concluso affermando che, dopo un esame obiettivo, il ricorrente è invalida nella misura del 100%, privo delle minorazioni visive previste dalla legge n°382/70 – non cieco civile.
Benchè sia vero che il CTU, abbia risposto ad un quesito non richiesto, vale a dire se sussistono o meno i requisiti per la concessione della pensione d'inabilità, si tratta di un elemento non decisivo in quanto egli ha ampiamente risposto sulla sussistenza del requisito sanitario di cieco parziale
Ed infatti, il dott. De Filippis ha specificato come il ricorrente sia affetto da un grave cheratocono bilaterale e che l'ultima valutazione dell'acutezza visiva che si rinviene nella documentazione medica depositata è quella riportata nel verbale di revisione
INPS del 5.06.2023 rimarcando l'assenza di documentazione precedente o successiva alla visita di revisione dinanzi alla Commissione Inps.
Quanto ai documenti depositati successivamente dal ricorrente, bisogna sottolineare come gli stessi non giustificano il rinnovo delle operazioni peritali, essendo eccessivamente generici.
Gli stessi, infatti, non attestano alcun aggravamento delle condizioni di parte ricorrente, avendo già il CTU nell'elaborato riconosciuto al ricorrente la patologia del Cheratocono bilaterale al IV stadio.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
3 In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'INPS.
Si comunichi.
Napoli, lì 1^.04.2025
Il
Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
4