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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4855/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
DOTT. in qualità di Amministratore Giudiziario del compendio aziendale Parte_1 della ditta individuale denominata “THE FAMILY DI VOLAME RITA”, rappresentato e difeso dall'Avv.
FERNANDO PAGLIARA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
INTIMATO OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLATO VINCENZO, in virtù di mandato in calce CP_1 all'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico .
INTIMANTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento di merito conseguente alla mancata convalida dello sfratto per morosità, il locatore chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti domande:“- ordinare alla parte Dott. , Amministratore Parte_1
Giudiziario quale in atti, di pagare la somma di euro 21.000,00 per canoni non pagati per l'immobile de quo, periodo agosto 2021- aprile 2023, ovvero, in subordine, per il solo ammontare di € 11.000,00 quale in intimazione con ordinanza esecutiva, nel merito convalidare il provvedimento di sfratto per morosità, dichiarandolo esecutivo e fissando la data di rilascio dell'immobile; emettere a carico della parte convenuta ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento per il complesso dei canoni insoluti per € 11.000,00 alla data di notifica dell'intimazione, oltre canoni ed oneri accessori scaduti ed a scadere alla data d'emissione della sentenza, e gl'interessi come per legge sul dovuto, dalle singole scadenze al soddisfo;
emettere a carico della parte convenuta la condanna al pagamento delle spese tutte di procedura” Si costituiva parte intimata opponendosi e chiedendo: “ Riconoscere e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale civile di Taranto a pronunciarsi su tutte le domande (di risoluzione contrattuale, di condanna al rilascio e di pagamento) svolte dalla SI.ra nei confronti della ditta individuale denominata “ CP_1
The Family di Volame Rita in Amministrazione Giudiziaria e dichiarare quale Giudice funzionalmente competente il Tribunale di Lecce Sezione GIP Misure di Prevenzione;
Per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità di tutte le azioni proposte dal locatore opposto e, in accoglimento di tutte le ragioni ed eccezioni esposte in premessa, rigettare integralmente tutte le sue domande. Accertare, dichiarare e riconoscere d'ufficio la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità del locatore ex art . 96, 3° comma, c.p.c. e per l'effetto condannare la SI.ra al pagamento in di una somma CP_1 equitativamente determinata in favore della ditta individuale denominata “ The Family di Volame Rita;
Condannare parte opposta alla rifusione delle s pese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Veniva esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo.
Aderendo al sollecito formulato dal Giudice, in data 3.2.23 l'Amministrazione Giudiziaria aveva inoltrato al
Giudice Delegato una istanza (la n. 18 all A), rappresentando la necessità di procedere alla vendita dei beni strumentali della ditta individuale che si trovavano ancora nell'immobile oggetto di locazione. Con decreto del
14.2.23, il Tribunale di Lecce – Sez. Misure di Prevenzione - in composizione Collegiale autorizzava la vendita dei beni strumentali siti nell'esercizio commerciale allocato nell'immobile di proprietà della SI.ra all B). CP_1
A seguito della conclusione delle operazioni di vendita competitiva dei beni strumentali ubicati presso il locale di proprietà della SI.ra , in data 18.06.24 l'amministrazione giudiziaria ha provveduto al rilascio CP_1 nell'immobile, riconsegnandolo alla locatrice;
come da verbale di rilascio.
Dunque, nelle more del giudizio, veniva eseguito il rilascio dell'immobile condotto in locazione.
Istruito documentalmente il giudizio, veniva disposto il rinvio per la discussione con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per essere atsto eseguito il rilascio dell'immobile in data 16.06.2024, nelle more del giudizio.
Nel merito.
L'opposizione è risultata infondata e pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
È pacifico che in data 18.03.2021 e nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1711/19 RGNR e n.
4508/20 RG GIP. il Tribunale di Lecce disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca – ex art. 321
c.p.p., 53 D. Lgs 231/2001 e 104 bis disp. Att. c.p.p. – di tutte le quote sociali e del compendio aziendale della ditta individuale The Family di Volame Rita” esercente l'attività di Bar (all 02). II.2) Il Dott. veniva nominato custode ed Amministratore Giudiziario di tutti i beni oggetto di Parte_1 sequestro (all 03) ed immesso nel possesso dell'azienda sequestrata in data 12.04.21; mentre il provvedimento cautelare veniva regolarmente iscritto nel registro delle imprese.
II.3) Con provvedimento del 04.5.2021 (all 04) il Giudice Delegato alla Procedura (il GIP Dott.ssa Liguori) autorizzava l'Amministratore Giudiziario alla provvisoria esecuzione dell'attività d'impresa (ex art. 41, comma 1 quinquies, D. Lgs 159711. con successiva istanza del 12/08/2021 il medesimo amministratore giudiziario si vedeva costretto a chiedere al Giudice Delegato alla procedura di essere autorizzato a sospendere l'attività commerciale per antieconomicità della gestione durante l'esercizio provvisorio, nonché alla prosecuzione delle forme di sostegno di reddito CIG per i lavoratori dipendenti;
allegando a sostegno della richiesta una relazione sui costi di gestione In effetti, con provvedimento del 02/11/2021 il Giudice delegato alla procedura, autorizzava a sospendere l'attività commerciale (all 06). Con successivo provvedimento del 20.5.22 il GIP presso il Tribunale di Lecce, pronunciandosi in ordine alle proposte formulate dall'Amministratore Giudiziario con la relazione ex art. 41 D. Lgs 159/11 depositata il 12.11.21, autorizzava la messa in vendita con procedura competitiva dell'azienda gestita dalla Ditta individuale “Bar The Family” di Volame Rita e, solo per l'ipotesi di mancata alienazione dopo due tentativi di vendita, la sua liquidazione.
La convenuta ha fondato la propria opposizione sulla norma di cui all'art. 55 comma 1 prima parte D.Lgs.
159/2011 (cosiddetto Testo Unico antimafia, che in realtà è un codice riferito alle misure di prevenzione ), in base al quale a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Tale norma prevede, quale effetto del solo sequestro di prevenzione, una ipotesi di improcedibilità temporanea, o meglio ancora di sospensione ex lege, delle procedure espropriative individuali, che, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 55 cit., si estinguono unicamente nel momento in cui diventa definitiva la confisca;
In ogni caso la normativa di cui sopra non viene affatto in rilievo nella presente sede, perché con il presente giudizio non è stata esercitata una azione esecutiva, ma una azione di cognizione nelle forme del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, e semmai la normativa avrebbe dovuto essere fatta valere in occasione della procedura di rilascio forzoso tramite una opposizione ex art. 615 c.p.c.
Inoltre l'oggetto del sequestro, qualunque sia la norma in base al quale è stato adottato, è costituito, per quanto si può desumere dalla difesa della convenuta, dai beni della ditta the family di Volame Rita, e non dal bene immobile dato in locazione.
Per cui non è affatto applicabile, neppure in ipotesi, la norma di cui all'art. 56 D.Lgs. 159/2011, invocata dall'intimato, in base alla quale se un contratto relativo al bene sequestrato è ineseguito, l'esecuzione del medesimo rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto.
Tantomeno vengono in rilievo le norme di cui agli artt. 57, 58 e 59 D.Lgs. 159/2011 che disciplinano la procedura per l'accertamento dei crediti, perché in base all'art. 59 comma 4 D.Lgs. cit. i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario, e valgono ai fini della successiva liquidazione di cui all'art. 60, che serve al soddisfacimento dei creditori.
Nel merito, è incontestata la sussistenza tra le parti del rapporto di locazione.
Poiché la intimante ha dedotto nella citazione introduttiva il mancato pagamento da parte del convenuto dei canoni a partire dal mese di agosto 2021, precisando poi nella memoria integrativa che la morosità è stata reiterata fino a giugno 2024, epoca del rilascio, va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass.
7530/2012; Cass. 3373/2010 ), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ciò premesso, parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante alla luce della non contestazione, da parte convenuta, della esistenza del rapporto di locazione, mentre lo stesso non può dirsi per l'intimata, la quale, pur costituendosi in giudizio nella fase sommaria, non ha neppure allegato il pagamento in favore della intimante. In proposito per la locazione non abitativa opera il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento stabilito dall'art. 1455 c.c., ed è evidente che il mancato pagamento del canone per un anno intero, che costituisce circostanza pienamente acquisita al processo ai sensi dell'art. 1218
c.c., costituisce valida causa giustificativa per la risoluzione del rapporto.
Ne consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni di locazione dall'agosto 2021 al giugno 2024 pari ad € 35.000,00.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo secondo la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Dott. CP_1
in qualità di Amministratore Giudiziario del compendio aziendale della ditta individuale Parte_1 denominata “The Family di Volame Rita”, in persona così dispone:
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per essere stato rilasciato l'immobile nelle more del giudizio;
2) dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
3) condanna il Dott. in qualità di Amministratore Giudiziario del compendio aziendale Parte_1 della ditta individuale denominata “The Family di Volame Rita al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 35.000,00 a titolo di canoni di locazione;
CP_1
4) condanna l'opponente al rimborso in favore della sig.ra delle spese di giudizio, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 5.601,00, di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 524,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Taranto, 13/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4855/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
DOTT. in qualità di Amministratore Giudiziario del compendio aziendale Parte_1 della ditta individuale denominata “THE FAMILY DI VOLAME RITA”, rappresentato e difeso dall'Avv.
FERNANDO PAGLIARA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
INTIMATO OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLATO VINCENZO, in virtù di mandato in calce CP_1 all'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico .
INTIMANTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento di merito conseguente alla mancata convalida dello sfratto per morosità, il locatore chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti domande:“- ordinare alla parte Dott. , Amministratore Parte_1
Giudiziario quale in atti, di pagare la somma di euro 21.000,00 per canoni non pagati per l'immobile de quo, periodo agosto 2021- aprile 2023, ovvero, in subordine, per il solo ammontare di € 11.000,00 quale in intimazione con ordinanza esecutiva, nel merito convalidare il provvedimento di sfratto per morosità, dichiarandolo esecutivo e fissando la data di rilascio dell'immobile; emettere a carico della parte convenuta ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento per il complesso dei canoni insoluti per € 11.000,00 alla data di notifica dell'intimazione, oltre canoni ed oneri accessori scaduti ed a scadere alla data d'emissione della sentenza, e gl'interessi come per legge sul dovuto, dalle singole scadenze al soddisfo;
emettere a carico della parte convenuta la condanna al pagamento delle spese tutte di procedura” Si costituiva parte intimata opponendosi e chiedendo: “ Riconoscere e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale civile di Taranto a pronunciarsi su tutte le domande (di risoluzione contrattuale, di condanna al rilascio e di pagamento) svolte dalla SI.ra nei confronti della ditta individuale denominata “ CP_1
The Family di Volame Rita in Amministrazione Giudiziaria e dichiarare quale Giudice funzionalmente competente il Tribunale di Lecce Sezione GIP Misure di Prevenzione;
Per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità di tutte le azioni proposte dal locatore opposto e, in accoglimento di tutte le ragioni ed eccezioni esposte in premessa, rigettare integralmente tutte le sue domande. Accertare, dichiarare e riconoscere d'ufficio la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità del locatore ex art . 96, 3° comma, c.p.c. e per l'effetto condannare la SI.ra al pagamento in di una somma CP_1 equitativamente determinata in favore della ditta individuale denominata “ The Family di Volame Rita;
Condannare parte opposta alla rifusione delle s pese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Veniva esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo.
Aderendo al sollecito formulato dal Giudice, in data 3.2.23 l'Amministrazione Giudiziaria aveva inoltrato al
Giudice Delegato una istanza (la n. 18 all A), rappresentando la necessità di procedere alla vendita dei beni strumentali della ditta individuale che si trovavano ancora nell'immobile oggetto di locazione. Con decreto del
14.2.23, il Tribunale di Lecce – Sez. Misure di Prevenzione - in composizione Collegiale autorizzava la vendita dei beni strumentali siti nell'esercizio commerciale allocato nell'immobile di proprietà della SI.ra all B). CP_1
A seguito della conclusione delle operazioni di vendita competitiva dei beni strumentali ubicati presso il locale di proprietà della SI.ra , in data 18.06.24 l'amministrazione giudiziaria ha provveduto al rilascio CP_1 nell'immobile, riconsegnandolo alla locatrice;
come da verbale di rilascio.
Dunque, nelle more del giudizio, veniva eseguito il rilascio dell'immobile condotto in locazione.
Istruito documentalmente il giudizio, veniva disposto il rinvio per la discussione con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per essere atsto eseguito il rilascio dell'immobile in data 16.06.2024, nelle more del giudizio.
Nel merito.
L'opposizione è risultata infondata e pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
È pacifico che in data 18.03.2021 e nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1711/19 RGNR e n.
4508/20 RG GIP. il Tribunale di Lecce disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca – ex art. 321
c.p.p., 53 D. Lgs 231/2001 e 104 bis disp. Att. c.p.p. – di tutte le quote sociali e del compendio aziendale della ditta individuale The Family di Volame Rita” esercente l'attività di Bar (all 02). II.2) Il Dott. veniva nominato custode ed Amministratore Giudiziario di tutti i beni oggetto di Parte_1 sequestro (all 03) ed immesso nel possesso dell'azienda sequestrata in data 12.04.21; mentre il provvedimento cautelare veniva regolarmente iscritto nel registro delle imprese.
II.3) Con provvedimento del 04.5.2021 (all 04) il Giudice Delegato alla Procedura (il GIP Dott.ssa Liguori) autorizzava l'Amministratore Giudiziario alla provvisoria esecuzione dell'attività d'impresa (ex art. 41, comma 1 quinquies, D. Lgs 159711. con successiva istanza del 12/08/2021 il medesimo amministratore giudiziario si vedeva costretto a chiedere al Giudice Delegato alla procedura di essere autorizzato a sospendere l'attività commerciale per antieconomicità della gestione durante l'esercizio provvisorio, nonché alla prosecuzione delle forme di sostegno di reddito CIG per i lavoratori dipendenti;
allegando a sostegno della richiesta una relazione sui costi di gestione In effetti, con provvedimento del 02/11/2021 il Giudice delegato alla procedura, autorizzava a sospendere l'attività commerciale (all 06). Con successivo provvedimento del 20.5.22 il GIP presso il Tribunale di Lecce, pronunciandosi in ordine alle proposte formulate dall'Amministratore Giudiziario con la relazione ex art. 41 D. Lgs 159/11 depositata il 12.11.21, autorizzava la messa in vendita con procedura competitiva dell'azienda gestita dalla Ditta individuale “Bar The Family” di Volame Rita e, solo per l'ipotesi di mancata alienazione dopo due tentativi di vendita, la sua liquidazione.
La convenuta ha fondato la propria opposizione sulla norma di cui all'art. 55 comma 1 prima parte D.Lgs.
159/2011 (cosiddetto Testo Unico antimafia, che in realtà è un codice riferito alle misure di prevenzione ), in base al quale a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Tale norma prevede, quale effetto del solo sequestro di prevenzione, una ipotesi di improcedibilità temporanea, o meglio ancora di sospensione ex lege, delle procedure espropriative individuali, che, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 55 cit., si estinguono unicamente nel momento in cui diventa definitiva la confisca;
In ogni caso la normativa di cui sopra non viene affatto in rilievo nella presente sede, perché con il presente giudizio non è stata esercitata una azione esecutiva, ma una azione di cognizione nelle forme del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità, e semmai la normativa avrebbe dovuto essere fatta valere in occasione della procedura di rilascio forzoso tramite una opposizione ex art. 615 c.p.c.
Inoltre l'oggetto del sequestro, qualunque sia la norma in base al quale è stato adottato, è costituito, per quanto si può desumere dalla difesa della convenuta, dai beni della ditta the family di Volame Rita, e non dal bene immobile dato in locazione.
Per cui non è affatto applicabile, neppure in ipotesi, la norma di cui all'art. 56 D.Lgs. 159/2011, invocata dall'intimato, in base alla quale se un contratto relativo al bene sequestrato è ineseguito, l'esecuzione del medesimo rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto.
Tantomeno vengono in rilievo le norme di cui agli artt. 57, 58 e 59 D.Lgs. 159/2011 che disciplinano la procedura per l'accertamento dei crediti, perché in base all'art. 59 comma 4 D.Lgs. cit. i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario, e valgono ai fini della successiva liquidazione di cui all'art. 60, che serve al soddisfacimento dei creditori.
Nel merito, è incontestata la sussistenza tra le parti del rapporto di locazione.
Poiché la intimante ha dedotto nella citazione introduttiva il mancato pagamento da parte del convenuto dei canoni a partire dal mese di agosto 2021, precisando poi nella memoria integrativa che la morosità è stata reiterata fino a giugno 2024, epoca del rilascio, va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass.
7530/2012; Cass. 3373/2010 ), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ciò premesso, parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante alla luce della non contestazione, da parte convenuta, della esistenza del rapporto di locazione, mentre lo stesso non può dirsi per l'intimata, la quale, pur costituendosi in giudizio nella fase sommaria, non ha neppure allegato il pagamento in favore della intimante. In proposito per la locazione non abitativa opera il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento stabilito dall'art. 1455 c.c., ed è evidente che il mancato pagamento del canone per un anno intero, che costituisce circostanza pienamente acquisita al processo ai sensi dell'art. 1218
c.c., costituisce valida causa giustificativa per la risoluzione del rapporto.
Ne consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni di locazione dall'agosto 2021 al giugno 2024 pari ad € 35.000,00.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo secondo la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Dott. CP_1
in qualità di Amministratore Giudiziario del compendio aziendale della ditta individuale Parte_1 denominata “The Family di Volame Rita”, in persona così dispone:
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per essere stato rilasciato l'immobile nelle more del giudizio;
2) dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
3) condanna il Dott. in qualità di Amministratore Giudiziario del compendio aziendale Parte_1 della ditta individuale denominata “The Family di Volame Rita al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 35.000,00 a titolo di canoni di locazione;
CP_1
4) condanna l'opponente al rimborso in favore della sig.ra delle spese di giudizio, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 5.601,00, di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 524,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Taranto, 13/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio