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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 23.1.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.168/2024 del Tribunale di DI
( Giudice dr.ssa Giuppi ) promossa con ricorso
DA
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
; ; Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
; Parte_6 C.F._6 Parte_7
; tutti con il patrocinio dell'avv. BERSANI GIUSEPPE C.F._7
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in C.F._8
Melegnano via Oberdan n. 4
APPELLANTI CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCO ; dell'avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE C.F._9
( ) ; dell'avv. MORO EZIO ( ; dell'avv. MALTA C.F._10 C.F._11
GREGORIO ) VIA ALFIERI, 19 10121 TORINO;
elettivamente C.F._12 domiciliata presso il loro studio in Milano via Rovello n. 12
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come da ricorso
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 10 gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 168/ 2024 il Tribunale di DI ha rigettato il ricorso proposto dai sigg. , , , , , e nei Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8 confronti di CP_1 CP_1
I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale :
A ) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a veder retribuito il lavoro straordinario con la retribuzione oraria determinata dalla retribuzione mensile di cui agli art. 105 e ss CCNL , comprensiva dell'indennità denominata “ copertura di cui all'art.109 e con la maggiorazione di cui all'art. 116CCNL , con il divisore 173 : B) Conseguentemente condannare a corrispondere ai ricorrenti a Controparte_1 far tempo dal mese di gennaio 2020 le relative differenze sulla retribuzione versata a titolo di lavoro straordinario ) .
C ) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a veder computata l'indennità denominata “ copertura economica “ di cui all'art. 109 CCNL nella base di calcolo degli istituti indiretti e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario
D ) conseguentemente condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , a corrispondere ai ricorrenti a far tempo dal mese di marzo 2016 e fino al mese di giugno 2021 le differenze retributive sugli istituti indiretti e differiti e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario , computando anche nella base di calcolo l'indennità economica
A sostegno delle proprie domande deducevano: che, ai sensi degli artt. 113, 115,
116 CCNL, il compenso per lavoro straordinario avrebbe dovuto essere computato in base alle ore effettivamente lavorate e che gli allora ricorrenti avrebbero dovuto essere retribuiti con euro 12,62187, che rappresentavano la maggiorazione corretta, di fonte contrattuale, pari al 30% e non con la quota oraria differente pari ad euro
11,584, rispetto alla quale la Società applicava la maggiorazione del 19,3% della retribuzione oraria.
Inoltre, i lavoratori allegavano che la Società, nell'erogare l'importo a titolo di
“copertura economica” previsto dall'art. 109 CCNL, non aveva mai considerato tale indennità come facente parte della normale retribuzione e che, in questo modo, non erano stati computati i relativi importi anche per quantificare la retribuzione dovuta a titolo di 13.ma e 14.ma, permessi, ferie, festività e lavoro straordinario.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affermato che oggetto del giudizio era : “ a ) il credito derivante dalla prestazione lavorativa straordinaria asseritamente eseguita dai dipendenti della società resistente : gli stessi assumono infatti l'erroneità del criterio di calcolo della retribuzione per lavoro straordinario adottato da IVR;
b ) il credito derivante dall'incidenza dell'indennità copertura economica prevista dall'art. 109 CCNL ( ritenuto elemento fisso della retribuzione ) nella base di calcolo degli istituti indiretti , mensilità aggiuntive e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario .
Il Tribunale ha quindi testualmente osservato : “ Si pone il problema della ammissibilità e comunque della fondatezza nel merito di siffatte domande . Parte ricorrente assume che la domanda proposta debba ritenersi ammissibile in quanto avente ad oggetto una condanna generica : l'assunto non può essere condiviso atteso che nel caso in esame i diritti di credito ( retribuzione per lavoro straordinario
, credito per istituti indiretti e differiti per TFR ) non sono in contestazione : ciò che è in contestazione è l'ammontare del credito maturato ( ed ulteriore a quello percepito
) e dunque necessariamente la domanda non può che essere una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro. Oggetto delle domande cosme proposte nel ricorso introduttivo è unicamente l'interpretazione di norme del CCNL e le modalità di calcolo di voci retributive e non la cui esistenza non è in contestazione
: oggetto della domanda giudiziale però non è e non può essere l'accertamento della correttezza di un criterio di calcolo o l'affermazione ad opera del giudice del corretto criterio di calcolo ma unicamente l'accertamento di un diritto o di un rapporto. Di fatto i ricorrenti hanno adito il Tribunale al fine di ottenere unicamente una pronuncia interpretativa del criterio di calcolo da seguire e una sentenza solo apparentemente di condanna generica al pagamento di crediti retributivi – in sé non contestati – demandandone la quantificazione ad un eventuale successivo giudizio.
Tuttavia la domanda di condanna generica – istituto disciplinato dall'art. 278 cpc in materia di risarcimento del danno che ha trovato applicazione in materia risarcitoria
e , nel rito del lavoro , soprattutto in materia di licenziamenti – richiede una puntuale allegazione e prova del ….richiede una puntuale allegazione e prova del danno ed incontra il limite del divieto di parcellizzazione dell'esercizio delle tutele giurisdizionali …”
Richiamando in tal senso i principi affermati da Cassazione civ. Sez. III n. 17894 del
30.6.2022 , il Tribunale ha concluso : “ Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame , entrambe le domande debbono essere rigettate in difetto di allegazione dei fatti costitutivi del credito vantati con riferimento ai quali inter partes viene in contestazione non l'an ….ma unicamente il quantum debeatur ….”
Hanno proposto appello tutti i lavoratori ricorrenti chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento della domanda proposta .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. . Controparte_1
In particolare, la Società ha osservato che il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che l'oggetto della domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento di crediti retributivi non può risolversi nella richiesta di accertamento della correttezza di un criterio di calcolo derivante dall'interpretazione delle norme del contratto collettivo, con riserva espressa di agire in un altro giudizio per la quantificazione delle differenze retributive lamentate.
Del resto, l'autonoma proponibilità dell'azione di condanna in via generica sarebbe comunque da escludersi alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite prima con la sentenza n. 23726/2007 e poi con la sentenza n. 4090/2017 sul c.d. frazionamento della domanda, secondo cui sul piano costituzionale una parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un vero e proprio abuso del processo.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto è fondato per le considerazioni che seguono .
Si esaminano di seguito i motivi proposti dai lavoratori appellanti .
1. E' infondata l'allegazione secondo cui il codice di rito non consentirebbe la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur
Con la prima censura gli appellanti rilevano il contrasto della pronuncia impugnata con i principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29862 del 2022.
In particolare, le Sezioni Unite avrebbero ammesso la possibilità di proporre una domanda ab origine finalizzata ad ottenere una condanna generica, affermando che spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.
Tale possibilità, secondo gli appellanti, sarebbe del resto riconosciuta dagli artt. 24
Cost. e 99 c.p.c.
Peraltro, l'interesse dei lavoratori alla proposizione di una domanda generica si rinverrebbe nell'esigenza di ottenere una pronuncia in tempi rapidi, nonché nel fatto che i rapporti erano ancora in essere e dunque l'ammontare del danno aumentava di mese in mese. Gli appellanti rilevano altresì che il principio affermato dal Tribunale si rinviene in un mero obiter dictum della sentenza n. 17984 del 2022, il quale sarebbe stato smentito dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite richiamata sopra e sarebbe oltretutto contrario al valore immanente nell'ordinamento della stabilità delle regole processuali.
2. Sul difetto di allegazione in riferimento alla sussistenza dell'an dei crediti.
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano che, a differenza di quanto affermato nella sentenza, oggetto della prima domanda del ricorso non era la mera correttezza aritmetica dei calcoli effettuati da , quanto piuttosto il diritto dei lavoratori CP_1 al calcolo dello straordinario su base oraria, in forza degli artt. 113, 115 e 116 CCNL.
Allo stesso modo, la domanda relativa al riconoscimento della “copertura economica” quale elemento della normale retribuzione aveva per oggetto la qualificazione di tale indennità, poiché da tale qualificazione dipenderebbe l'incidenza dell'indennità sugli elementi differiti della retribuzione.
Al Giudice sarebbe stato richiesto di pronunciarsi sulla natura “provvisoria” o
“retributiva” dell'indennità in questione, alla luce delle norme contrattuali e della giurisprudenza in materia.
3. Sul difetto di allegazione del quantum.
Con la terza censura, gli appellanti osservano che, partendo dal presupposto della inammissibilità della domanda di condanna generica, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda proposta dovesse essere qualificata come di condanna piena e dunque avrebbe errato nella statuizione ricomprendente il quantum.
Tuttavia, il Tribunale, stante l'ammissibilità della domanda di condanna generica, avrebbe dovuto esaminare l'effettiva sussistenza e ammontare del danno solo nel caso in cui il convenuto avesse ritenuto di formulare domanda riconvenzionale.
Poiché tale domanda non veniva proposta nel caso de quo, al Giudice era impedita l'indagine sull'effettivo ammontare del danno.
Il Giudice – piuttosto – avrebbe dovuto valutare la probabilità del danno, rispetto alla quale tutte le allegazioni e prove (conteggi ecc.) erano state effettuate ed il loro esame avrebbe condotto all'accoglimento delle domande avanzate. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , sono , ad avviso del Collegio , fondati .
Ritiene il Collegio che dall'esame complessivo del ricorso introduttivo del giudizio si evince che i lavoratori hanno chiesto innanzitutto l'accertamento del loro diritto a vedere correttamente computato l'orario di lavoro straordinario secondo le disposizioni del CCNL di riferimento .
Hanno citato le norme di riferimento .
L'art. 116 CCNL , nel regolare la maggiorazione per lavoro straordinario stabilisce che la maggiorazione deve essere calcolata “ sulla quota giornaliera o oraria della normale retribuzione “
L'art. 115 CCNL statuisce che :
la quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile;
la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile .
Premesso che la società assume di calcolare lo straordinario secondo la quota giornaliera , a pagina 7 del ricorso introduttivo i lavoratori ora appellanti affermano
:
“ utilizza sicuramente il secondo sistema , ovvero somma tutte le ore di CP_1 lavoro straordinario espletate e moltiplica il risultato per la retribuzione giornaliera parametrando la giornata in 7,25 ore ( ove 0,25 sono pari a 15 minuti espressi in centesimi e quindi ore 7,15 )
Di contro per ottenere il parametro convenzionale corrispondente ad una giornata lavorativa occorre fare riferimento all'art. 115 e dividere le ore convenzionali mensili
( 173 ) per le giornate convenzionali mensili ( 26 ) .
Il risultato è di 6,653846 ore ( ove,653846 sono pari a 40 minuti espressi in centesimi
e quindi ore 6,40 ) .
Nella memoria di primo grado la società assume e conferma di adottare il parametro di 7,25 e non quello sostenuto dal lavoratore di 6,653 843 . Ritiene il Collegio che sia questo il punto in contestazione , atteso che i lavoratori a pagina 8 del ricorso introduttivo hanno richiamato espressamente i principi affermati da questa Corte territoriale con sentenza n. 1152/2021 . ( Pres. Vitali;
Est.
Onesti ).
L'assunto dei lavoratori merita accoglimento .
Il Collegio intende infatti dare continuità all'orientamento interpretativo assunto da questa Corte dalla citata sentenza n. 1152/2021 -che si richiama ai sensi e agli effetti di cui all'art. 118 c.c. – in cui si legge : “
Sulle modalità di quantificazione della giornata lavorativa da prendere a base per gli istituti retributivi oggetto di causa , il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui , ai fini della conversione della base di calcolo da oraria a giornaliera , si debbano utilizzare i divisori convenzionali previsti dall'art. 115 del CCNL , alla stregua del quale, per determinare la paga oraria rispetto alla retribuzione mensile , il divisore è 173 , mentre ai fini della individuazione della retribuzione giornaliera il divisore è 26 , di modo che ai fini del calcolo in questione dovrebbe considerarsi che un un giorno lavorativo corrisponde a ( 173/26) 6,653846 ore , Secondo il ricorrente , se l'azienda intendeva remunerare lo straordinario a giorni e non a ore doveva convertire 6,653846 ore di lavoro straordinario in 1 giorno di retribuzione straordinaria …”
La nostra Corte ha ritenuto corretto tale assunto .
“ Il punto in cui il calcolo dell'azienda diverge da quello del lavoratore è l'adozione del divisore 7,25 anziché 6,653843 …..Si osserva che l'adozione del sistema su base giornaliera deve necessariamente prevedere un coefficiente convenzionale , proprio perché lo straordinario viene sempre individuato dal CCNL in ore e non in quote di giornata lavorativa . Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante , perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili , mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare “ una giornata tipo effettiva di lavoro straordinario “ che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali . Si osserva che , qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario , sì da ottenere in pratica un minor importo ( e quindi sfavorevole al lavoratore ) calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria , avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati , mentre l'art. 116 si limita a prevedere “ le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art.
105 “ ; appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici ritenere che , se di alternativa si tratta , questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi ….”.
°°°°°°
Con il ricorso introduttivo del giudizio, i lavoratori ora appellanti hanno poi chiesto al giudice di dichiarare la “copertura economica” ex art. 109 del CCNL quale elemento della normale retribuzione poiché da tale qualificazione dipende l'incidenza dell'indennità sugli elementi differiti della retribuzione.
Sul punto questa Corte territoriale in numerosi precedenti ha già ritenuto fondati gli assunti dei lavoratori ora appellanti .
Si legge , fra le tante nella sentenza n. 160/2021 ( Pres. Vitali;
Est. Dossi ) , che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. :
Sulle questioni oggetto del primo motivo di gravame questa Corte si è reiteratamente espressa con pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio
e devono intendersi qui integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr.
Corte d'appello di Milano, sentenza n. 436/2020 est. Mantovani, pres. Vignati;
sentenza n. 1026/2020 est. Cuomo, pres. Bianchini;
sentenza n. 2067/2019, est.
Pattumelli, pres. quest'ultima pronunciatasi sulle disposizioni del CCNL CP_2
Servizi Fiduciari, aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede).
In particolare la citata sentenza n. 436/2020 ha statuito quanto segue: “la materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi”) e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante.
E' indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che “L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è
l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent.
n. 14356/14)”.
Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti”.
Le argomentazioni contenute nel precedente richiamato si attagliano perfettamente all'odierna fattispecie e conducono al rigetto del primo motivo dell'appello principale, in ragione dell'inquadramento della “copertura economica” di cui all'art.
109 CCNL Vigilanza Privata nella fattispecie dell'indennità di vacanza contrattuale e dalla natura pienamente retributiva di quest'ultima, così come ritenuto dal giudice di prime cure. “ .
Il Collegio condivide tali argomentazioni ed intende dare continuità all'orientamento interpretativo già assunto sul punto da questa Corte territoriale .
°°°°°°°°
In conseguenza del prospettato accertamento di cui sopra , i lavoratori hanno chiesto la condanna generica della società appellata al pagamento delle differenze retributive dovute nei limiti temporali indicati ( alla luce anche delle date di affitto e di fusione per incorporazione indicate in ricorso : v. punti 2 e 3 ).
La domanda ad avviso del Collegio è ammissibile così come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione anche in recenti pronunce .
Si legge , fra le altre , in Cass. Sez. Lav. 23855/2024: “ Tuttavia , processualmente nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica , con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art.
414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum , puchè la domanda sia stata limitata sin dall'inizio , cioè con il ricorso introduttivo , all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice , nel corso della prima udienza , l'autorizzazione a modificare le originarie richieste , senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte
(….) Detti principi emergono anche dalla recente pronuncia , resa dalle S.U. di questa
Corte ( n. 29862/2022 ) in cui, ribadito in via generale che , ai fini del risarcimento del danno , la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur , con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio ( e che , nel giudizio introdotto da una siffatta domanda il giudice , su istanza di parte , può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. ) è stata confermata la differenza tra domanda generica di danno
, quale espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e domanda di condanna specifica , che postula l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare del danno …”
La domanda si condanna generica può allora essere accolta nella fattispecie alla luce di una sufficiente valutazione probabilistica desumibile , come correttamente evidenziato dagli appellanti con il terzo motivo di gravame , dalle allegazioni e dai conteggi proposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa , del numero delle parti e della natura seriale della domanda in relazione all'AFAC , nella misura specificata in dispositivo .( euro 3700,00 per il primo grado;
euro 3600,00 per il grado di appello ); con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 168/2024 del Tribunale di DI dichiara che la maggiorazione per lavoro straordinario debba essere calcolata sulla quota giornaliera considerando che un giorno lavorativo corrisponde a ( 173/26 )
6,653846 ore;
condanna la società appellata al pagamento in favore degli appellanti a far tempo dal mese di gennaio 2020 delle relative differenze retributive sulla retribuzione versata a titolo di lavoro straordinario;
dichiara il diritto degli appellanti a veder computata l'indennità denominata “ copertura economica “ di cui all'art. 109 CCNL nella base di calcolo degli istituti indiretti e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario;
condanna la società appellata al pagamento in favore degli appellati a far tempo dal mese di marzo 2016 e fino al mese di giugno 2021 delle differenze retributive sugli istituti indiretti e differiti, sul TFR e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario computando nella base di calcolo anche l'indennità “ copertura economica “ ;
condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che , in favore deli appellanti , liquida in complessivi euro 7300,00 ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano 23 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 23.1.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.168/2024 del Tribunale di DI
( Giudice dr.ssa Giuppi ) promossa con ricorso
DA
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
; ; Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
; Parte_6 C.F._6 Parte_7
; tutti con il patrocinio dell'avv. BERSANI GIUSEPPE C.F._7
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in C.F._8
Melegnano via Oberdan n. 4
APPELLANTI CONTRO
con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCO ; dell'avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE C.F._9
( ) ; dell'avv. MORO EZIO ( ; dell'avv. MALTA C.F._10 C.F._11
GREGORIO ) VIA ALFIERI, 19 10121 TORINO;
elettivamente C.F._12 domiciliata presso il loro studio in Milano via Rovello n. 12
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI
Come da ricorso
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 10 gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 168/ 2024 il Tribunale di DI ha rigettato il ricorso proposto dai sigg. , , , , , e nei Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8 confronti di CP_1 CP_1
I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale :
A ) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a veder retribuito il lavoro straordinario con la retribuzione oraria determinata dalla retribuzione mensile di cui agli art. 105 e ss CCNL , comprensiva dell'indennità denominata “ copertura di cui all'art.109 e con la maggiorazione di cui all'art. 116CCNL , con il divisore 173 : B) Conseguentemente condannare a corrispondere ai ricorrenti a Controparte_1 far tempo dal mese di gennaio 2020 le relative differenze sulla retribuzione versata a titolo di lavoro straordinario ) .
C ) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a veder computata l'indennità denominata “ copertura economica “ di cui all'art. 109 CCNL nella base di calcolo degli istituti indiretti e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario
D ) conseguentemente condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore , a corrispondere ai ricorrenti a far tempo dal mese di marzo 2016 e fino al mese di giugno 2021 le differenze retributive sugli istituti indiretti e differiti e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario , computando anche nella base di calcolo l'indennità economica
A sostegno delle proprie domande deducevano: che, ai sensi degli artt. 113, 115,
116 CCNL, il compenso per lavoro straordinario avrebbe dovuto essere computato in base alle ore effettivamente lavorate e che gli allora ricorrenti avrebbero dovuto essere retribuiti con euro 12,62187, che rappresentavano la maggiorazione corretta, di fonte contrattuale, pari al 30% e non con la quota oraria differente pari ad euro
11,584, rispetto alla quale la Società applicava la maggiorazione del 19,3% della retribuzione oraria.
Inoltre, i lavoratori allegavano che la Società, nell'erogare l'importo a titolo di
“copertura economica” previsto dall'art. 109 CCNL, non aveva mai considerato tale indennità come facente parte della normale retribuzione e che, in questo modo, non erano stati computati i relativi importi anche per quantificare la retribuzione dovuta a titolo di 13.ma e 14.ma, permessi, ferie, festività e lavoro straordinario.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affermato che oggetto del giudizio era : “ a ) il credito derivante dalla prestazione lavorativa straordinaria asseritamente eseguita dai dipendenti della società resistente : gli stessi assumono infatti l'erroneità del criterio di calcolo della retribuzione per lavoro straordinario adottato da IVR;
b ) il credito derivante dall'incidenza dell'indennità copertura economica prevista dall'art. 109 CCNL ( ritenuto elemento fisso della retribuzione ) nella base di calcolo degli istituti indiretti , mensilità aggiuntive e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario .
Il Tribunale ha quindi testualmente osservato : “ Si pone il problema della ammissibilità e comunque della fondatezza nel merito di siffatte domande . Parte ricorrente assume che la domanda proposta debba ritenersi ammissibile in quanto avente ad oggetto una condanna generica : l'assunto non può essere condiviso atteso che nel caso in esame i diritti di credito ( retribuzione per lavoro straordinario
, credito per istituti indiretti e differiti per TFR ) non sono in contestazione : ciò che è in contestazione è l'ammontare del credito maturato ( ed ulteriore a quello percepito
) e dunque necessariamente la domanda non può che essere una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro. Oggetto delle domande cosme proposte nel ricorso introduttivo è unicamente l'interpretazione di norme del CCNL e le modalità di calcolo di voci retributive e non la cui esistenza non è in contestazione
: oggetto della domanda giudiziale però non è e non può essere l'accertamento della correttezza di un criterio di calcolo o l'affermazione ad opera del giudice del corretto criterio di calcolo ma unicamente l'accertamento di un diritto o di un rapporto. Di fatto i ricorrenti hanno adito il Tribunale al fine di ottenere unicamente una pronuncia interpretativa del criterio di calcolo da seguire e una sentenza solo apparentemente di condanna generica al pagamento di crediti retributivi – in sé non contestati – demandandone la quantificazione ad un eventuale successivo giudizio.
Tuttavia la domanda di condanna generica – istituto disciplinato dall'art. 278 cpc in materia di risarcimento del danno che ha trovato applicazione in materia risarcitoria
e , nel rito del lavoro , soprattutto in materia di licenziamenti – richiede una puntuale allegazione e prova del ….richiede una puntuale allegazione e prova del danno ed incontra il limite del divieto di parcellizzazione dell'esercizio delle tutele giurisdizionali …”
Richiamando in tal senso i principi affermati da Cassazione civ. Sez. III n. 17894 del
30.6.2022 , il Tribunale ha concluso : “ Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame , entrambe le domande debbono essere rigettate in difetto di allegazione dei fatti costitutivi del credito vantati con riferimento ai quali inter partes viene in contestazione non l'an ….ma unicamente il quantum debeatur ….”
Hanno proposto appello tutti i lavoratori ricorrenti chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento della domanda proposta .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. . Controparte_1
In particolare, la Società ha osservato che il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che l'oggetto della domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento di crediti retributivi non può risolversi nella richiesta di accertamento della correttezza di un criterio di calcolo derivante dall'interpretazione delle norme del contratto collettivo, con riserva espressa di agire in un altro giudizio per la quantificazione delle differenze retributive lamentate.
Del resto, l'autonoma proponibilità dell'azione di condanna in via generica sarebbe comunque da escludersi alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite prima con la sentenza n. 23726/2007 e poi con la sentenza n. 4090/2017 sul c.d. frazionamento della domanda, secondo cui sul piano costituzionale una parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un vero e proprio abuso del processo.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
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L'appello proposto è fondato per le considerazioni che seguono .
Si esaminano di seguito i motivi proposti dai lavoratori appellanti .
1. E' infondata l'allegazione secondo cui il codice di rito non consentirebbe la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur
Con la prima censura gli appellanti rilevano il contrasto della pronuncia impugnata con i principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29862 del 2022.
In particolare, le Sezioni Unite avrebbero ammesso la possibilità di proporre una domanda ab origine finalizzata ad ottenere una condanna generica, affermando che spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.
Tale possibilità, secondo gli appellanti, sarebbe del resto riconosciuta dagli artt. 24
Cost. e 99 c.p.c.
Peraltro, l'interesse dei lavoratori alla proposizione di una domanda generica si rinverrebbe nell'esigenza di ottenere una pronuncia in tempi rapidi, nonché nel fatto che i rapporti erano ancora in essere e dunque l'ammontare del danno aumentava di mese in mese. Gli appellanti rilevano altresì che il principio affermato dal Tribunale si rinviene in un mero obiter dictum della sentenza n. 17984 del 2022, il quale sarebbe stato smentito dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite richiamata sopra e sarebbe oltretutto contrario al valore immanente nell'ordinamento della stabilità delle regole processuali.
2. Sul difetto di allegazione in riferimento alla sussistenza dell'an dei crediti.
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano che, a differenza di quanto affermato nella sentenza, oggetto della prima domanda del ricorso non era la mera correttezza aritmetica dei calcoli effettuati da , quanto piuttosto il diritto dei lavoratori CP_1 al calcolo dello straordinario su base oraria, in forza degli artt. 113, 115 e 116 CCNL.
Allo stesso modo, la domanda relativa al riconoscimento della “copertura economica” quale elemento della normale retribuzione aveva per oggetto la qualificazione di tale indennità, poiché da tale qualificazione dipenderebbe l'incidenza dell'indennità sugli elementi differiti della retribuzione.
Al Giudice sarebbe stato richiesto di pronunciarsi sulla natura “provvisoria” o
“retributiva” dell'indennità in questione, alla luce delle norme contrattuali e della giurisprudenza in materia.
3. Sul difetto di allegazione del quantum.
Con la terza censura, gli appellanti osservano che, partendo dal presupposto della inammissibilità della domanda di condanna generica, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda proposta dovesse essere qualificata come di condanna piena e dunque avrebbe errato nella statuizione ricomprendente il quantum.
Tuttavia, il Tribunale, stante l'ammissibilità della domanda di condanna generica, avrebbe dovuto esaminare l'effettiva sussistenza e ammontare del danno solo nel caso in cui il convenuto avesse ritenuto di formulare domanda riconvenzionale.
Poiché tale domanda non veniva proposta nel caso de quo, al Giudice era impedita l'indagine sull'effettivo ammontare del danno.
Il Giudice – piuttosto – avrebbe dovuto valutare la probabilità del danno, rispetto alla quale tutte le allegazioni e prove (conteggi ecc.) erano state effettuate ed il loro esame avrebbe condotto all'accoglimento delle domande avanzate. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , sono , ad avviso del Collegio , fondati .
Ritiene il Collegio che dall'esame complessivo del ricorso introduttivo del giudizio si evince che i lavoratori hanno chiesto innanzitutto l'accertamento del loro diritto a vedere correttamente computato l'orario di lavoro straordinario secondo le disposizioni del CCNL di riferimento .
Hanno citato le norme di riferimento .
L'art. 116 CCNL , nel regolare la maggiorazione per lavoro straordinario stabilisce che la maggiorazione deve essere calcolata “ sulla quota giornaliera o oraria della normale retribuzione “
L'art. 115 CCNL statuisce che :
la quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile;
la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile .
Premesso che la società assume di calcolare lo straordinario secondo la quota giornaliera , a pagina 7 del ricorso introduttivo i lavoratori ora appellanti affermano
:
“ utilizza sicuramente il secondo sistema , ovvero somma tutte le ore di CP_1 lavoro straordinario espletate e moltiplica il risultato per la retribuzione giornaliera parametrando la giornata in 7,25 ore ( ove 0,25 sono pari a 15 minuti espressi in centesimi e quindi ore 7,15 )
Di contro per ottenere il parametro convenzionale corrispondente ad una giornata lavorativa occorre fare riferimento all'art. 115 e dividere le ore convenzionali mensili
( 173 ) per le giornate convenzionali mensili ( 26 ) .
Il risultato è di 6,653846 ore ( ove,653846 sono pari a 40 minuti espressi in centesimi
e quindi ore 6,40 ) .
Nella memoria di primo grado la società assume e conferma di adottare il parametro di 7,25 e non quello sostenuto dal lavoratore di 6,653 843 . Ritiene il Collegio che sia questo il punto in contestazione , atteso che i lavoratori a pagina 8 del ricorso introduttivo hanno richiamato espressamente i principi affermati da questa Corte territoriale con sentenza n. 1152/2021 . ( Pres. Vitali;
Est.
Onesti ).
L'assunto dei lavoratori merita accoglimento .
Il Collegio intende infatti dare continuità all'orientamento interpretativo assunto da questa Corte dalla citata sentenza n. 1152/2021 -che si richiama ai sensi e agli effetti di cui all'art. 118 c.c. – in cui si legge : “
Sulle modalità di quantificazione della giornata lavorativa da prendere a base per gli istituti retributivi oggetto di causa , il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui , ai fini della conversione della base di calcolo da oraria a giornaliera , si debbano utilizzare i divisori convenzionali previsti dall'art. 115 del CCNL , alla stregua del quale, per determinare la paga oraria rispetto alla retribuzione mensile , il divisore è 173 , mentre ai fini della individuazione della retribuzione giornaliera il divisore è 26 , di modo che ai fini del calcolo in questione dovrebbe considerarsi che un un giorno lavorativo corrisponde a ( 173/26) 6,653846 ore , Secondo il ricorrente , se l'azienda intendeva remunerare lo straordinario a giorni e non a ore doveva convertire 6,653846 ore di lavoro straordinario in 1 giorno di retribuzione straordinaria …”
La nostra Corte ha ritenuto corretto tale assunto .
“ Il punto in cui il calcolo dell'azienda diverge da quello del lavoratore è l'adozione del divisore 7,25 anziché 6,653843 …..Si osserva che l'adozione del sistema su base giornaliera deve necessariamente prevedere un coefficiente convenzionale , proprio perché lo straordinario viene sempre individuato dal CCNL in ore e non in quote di giornata lavorativa . Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante , perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili , mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare “ una giornata tipo effettiva di lavoro straordinario “ che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali . Si osserva che , qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario , sì da ottenere in pratica un minor importo ( e quindi sfavorevole al lavoratore ) calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria , avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati , mentre l'art. 116 si limita a prevedere “ le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art.
105 “ ; appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici ritenere che , se di alternativa si tratta , questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi ….”.
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Con il ricorso introduttivo del giudizio, i lavoratori ora appellanti hanno poi chiesto al giudice di dichiarare la “copertura economica” ex art. 109 del CCNL quale elemento della normale retribuzione poiché da tale qualificazione dipende l'incidenza dell'indennità sugli elementi differiti della retribuzione.
Sul punto questa Corte territoriale in numerosi precedenti ha già ritenuto fondati gli assunti dei lavoratori ora appellanti .
Si legge , fra le tante nella sentenza n. 160/2021 ( Pres. Vitali;
Est. Dossi ) , che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. :
Sulle questioni oggetto del primo motivo di gravame questa Corte si è reiteratamente espressa con pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio
e devono intendersi qui integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr.
Corte d'appello di Milano, sentenza n. 436/2020 est. Mantovani, pres. Vignati;
sentenza n. 1026/2020 est. Cuomo, pres. Bianchini;
sentenza n. 2067/2019, est.
Pattumelli, pres. quest'ultima pronunciatasi sulle disposizioni del CCNL CP_2
Servizi Fiduciari, aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede).
In particolare la citata sentenza n. 436/2020 ha statuito quanto segue: “la materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi”) e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante.
E' indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che “L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è
l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent.
n. 14356/14)”.
Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti”.
Le argomentazioni contenute nel precedente richiamato si attagliano perfettamente all'odierna fattispecie e conducono al rigetto del primo motivo dell'appello principale, in ragione dell'inquadramento della “copertura economica” di cui all'art.
109 CCNL Vigilanza Privata nella fattispecie dell'indennità di vacanza contrattuale e dalla natura pienamente retributiva di quest'ultima, così come ritenuto dal giudice di prime cure. “ .
Il Collegio condivide tali argomentazioni ed intende dare continuità all'orientamento interpretativo già assunto sul punto da questa Corte territoriale .
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In conseguenza del prospettato accertamento di cui sopra , i lavoratori hanno chiesto la condanna generica della società appellata al pagamento delle differenze retributive dovute nei limiti temporali indicati ( alla luce anche delle date di affitto e di fusione per incorporazione indicate in ricorso : v. punti 2 e 3 ).
La domanda ad avviso del Collegio è ammissibile così come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione anche in recenti pronunce .
Si legge , fra le altre , in Cass. Sez. Lav. 23855/2024: “ Tuttavia , processualmente nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica , con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art.
414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum , puchè la domanda sia stata limitata sin dall'inizio , cioè con il ricorso introduttivo , all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice , nel corso della prima udienza , l'autorizzazione a modificare le originarie richieste , senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte
(….) Detti principi emergono anche dalla recente pronuncia , resa dalle S.U. di questa
Corte ( n. 29862/2022 ) in cui, ribadito in via generale che , ai fini del risarcimento del danno , la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur , con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio ( e che , nel giudizio introdotto da una siffatta domanda il giudice , su istanza di parte , può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. ) è stata confermata la differenza tra domanda generica di danno
, quale espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e domanda di condanna specifica , che postula l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare del danno …”
La domanda si condanna generica può allora essere accolta nella fattispecie alla luce di una sufficiente valutazione probabilistica desumibile , come correttamente evidenziato dagli appellanti con il terzo motivo di gravame , dalle allegazioni e dai conteggi proposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa , del numero delle parti e della natura seriale della domanda in relazione all'AFAC , nella misura specificata in dispositivo .( euro 3700,00 per il primo grado;
euro 3600,00 per il grado di appello ); con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 168/2024 del Tribunale di DI dichiara che la maggiorazione per lavoro straordinario debba essere calcolata sulla quota giornaliera considerando che un giorno lavorativo corrisponde a ( 173/26 )
6,653846 ore;
condanna la società appellata al pagamento in favore degli appellanti a far tempo dal mese di gennaio 2020 delle relative differenze retributive sulla retribuzione versata a titolo di lavoro straordinario;
dichiara il diritto degli appellanti a veder computata l'indennità denominata “ copertura economica “ di cui all'art. 109 CCNL nella base di calcolo degli istituti indiretti e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario;
condanna la società appellata al pagamento in favore degli appellati a far tempo dal mese di marzo 2016 e fino al mese di giugno 2021 delle differenze retributive sugli istituti indiretti e differiti, sul TFR e sulla retribuzione dovuta per lavoro straordinario computando nella base di calcolo anche l'indennità “ copertura economica “ ;
condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che , in favore deli appellanti , liquida in complessivi euro 7300,00 ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano 23 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau