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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 28878 dell'anno 2021 TRA
Parte_1 (rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Iannaccone elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 33) ATTORE – creditore opposto E
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE- debitore opponente E
. CP_2 CP_3 (elettivamente domiciliata in alla via Quadronno n.24, CP_3 presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini che la rappresenta e difende)
- Terzo chiamato ex art. 102 c.p.c.
- Litisconsorte necessario- terzo pignorato E
Controparte_4
- Terzo chiamato ex art. 102 c.p.c.
- CONTUMACE - terzo pignorato
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato ha proposto Controparte_1 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso le procedure di pignoramento presso terzi avviate nei suoi confronti dall' ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602 del 1973 n. CP_5 09784201900020716 001 Fasc. 097/2019/000421366 ( terzo CP_2 pignorato) e Cod. Id. n. 09784201900020717 001 Fasc. 097/2019/000421367 ( terzo pignorato) fino a Controparte_4 concorrenza dell'importo di € 820.098,11, eccependo: - ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.: a) l'omessa notifica degli atti di pignoramento presso terzi n. 09784201900020716/001 e n. 09784201900020717/001; b) l'omessa notifica degli avvisi e/o comunicazioni contenenti le intimazioni ad adempiere;
c) l'illegittimità della procedura di riscossione coattiva ex art. 72
-bis del DPR n. 602/1973, in considerazione della natura del credito pignorato presso il terzo (prestazioni professionali); - ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: d) la pendenza dell'opposizione alla cartella di pagamento n. 09720180013623416001 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
e) la non debenza dell'aggio esattoriale richiesto. Il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura ritenendo incerta, allo stato, la qualificazione dell'attività di notificazione dell'atto di pignoramento come nulla oppure come inesistente. Con atto di citazione in riassunzione l' Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito chiedendo di
[...] accertare e dichiarare la piena validità e legittimità degli atti di pignoramento presso terzi impugnati e rigettare l'opposizione. La debitrice opponente convenuta in giudizio pur ritualmente citata è rimasta contumace. Disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dei terzi pignorati quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., si è costituita l' di rimettendosi alla decisione CP_6 CP_3 del Tribunale.
è rimasta contumace. Controparte_4 Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della parte convenuta e di Controparte_1 Controparte_4 Nel merito l'opposizione è in parte tardiva, per i motivi ex art. 617 c.p.c. e in parte, per i motivi ex art. 615 c.p.c. infondata.
1. I motivi rubricati come sopra alle lettere a), b) e c) relativi all'omessa o viziata notifica dell'atto di pignoramento ed omessa o viziata notifica degli atti presupposti al pignoramento attengono a profili di dedotta illegittimità della procedura esecutiva per vizi formali che, in quanto non ricollegabili alla contestazione sostanziale di inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata – risultano riconducibili ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dovevano pertanto essere fatti valere nel termine perentorio di 20 giorni stabiliti dalla norma richiamata e decorrenti dal momento in cui la parte deduce di essere venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento, o in via di fatto o legalmente mediante la notifica dell'atto di pignoramento. L'opponente ha dedotto di essere stata portata a conoscenza dell'atto di pignoramento dal terzo pignorato in data 30.9.2019 proponendo invece opposizione con CP_2 ricorso depositato il 22.11.2019, e dunque successivamente allo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. In ordine alla notifica dell'atto di pignoramento si evince dai referti di notifica allegati all'ente concessionari che il pignoramento presso terzi ex art. 72bis Dpr 602/73, Cod. ID. 09784201900020716 001, Fasc. 097/2019/000421366 risulta notificato in data 09.10.2019, con Raccomandata n. 614626493589 spedita il 04.10.2019 dall'operatore di posta privata Nexive e restituita per compiuta giacenza. Analogamente l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis Dpr 602/73, Cod. Id. n. 09784201900020717 001 Fasc. 097/2019/00042136 è stato notificato all'odierna comparente, in data 09-10.2019, con Raccomandata n. 614626493590 spedita il 04.10.2019 postalizzata dall'operatore di posta privata Nexive, e restituita per compiuta giacenza notifica Orbene, in tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta "si considera fatta nella data di spedizione" anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 La giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire come le forme della notifica "diretta" in discorso fossero quelle identiche disciplinate dalla L. 20 dicembre 1982, n. 890 (Cass. sez. trib. n. 11647 del 2001; Cass. sez. trib. n. 7608 del 2000). Sempre in tema di forma della notifica "diretta" a mezzo posta, la giurisprudenza costituzionale e quella di questa Corte hanno poi evidenziato che, se è vero che il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato non entra nel procedimento di notifica "diretta", perché dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, comma 1, viene soltanto disposto il deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento ridetto rileva però come prova indispensabile a stabilire il perfezionamento della notifica (Corte cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n. 16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007). E tant'è che la sua mancanza da luogo a nullità, seppur sanabile con la costituzione ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 29387 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9769 del 2008; le quali, nella sostanza, si rifanno allo schema logico messo a punto da Cass. sez. un. n. 627 del 2008). Nel caso in esame risulta depositato l'avviso di ricevimento dal quale si evincono gli estremi identificativi dell'atto notificato mediante la corrispondenza del numero riportato sull'avviso 61462649358-9 con il medesimo numero indicato nell'atto di pignoramento notificato e l'avviso di ricevimento ha effettivamente attestato la compiuta giacenza. Gli eventuali vizi nel procedimento notificatorio, quali ad esempio la mancata attestazione dell'irreperibilità del contribuente e la annotazione di avvenuta spedizione mod.26 dell'avviso di giacenza del plico raccomandato dovevano essere fatti valere dalla parte nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. trattandosi di vizi di nullità e non di inesistenza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere la categoria dell'inesistenza della notificazione quale categoria residuale, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, in modo da doversi ritenere che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricada nella categoria della nullità. Nella specie, Non v'é quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notifica stante la riscontrata riferibilità dell'avviso di ricevimento all'atto di pignoramento di cui si discute. Ne consegue da un lato che l'avvenuta proposizione dell'opposizione sani qualsiasi ipotesi di nullità in mancanza dell'allegazione di un concreto pregiudizio subito dal vizio di nullità della notifica e dall'altro che il giudice dovrà verificare se i motivi di opposizione agli atti esecutivi siano stati tempestivamente formulati, ipotesi che nel caso in esame è da escludersi.
2. Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. di cui alle lettere d) e e) , la mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 09720180013623416001 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma non rileva in sede esecutiva, rimanendo il titolo valido ed efficace in mancanza di un provvedimento giudiziario annullamento del medesimo. In ordine infine alla non debenza dell'aggio esattoriale richiesto invero, tale remunerazione (che sino al 2015 ha preso il nome di “aggio” per essere poi, dal 2016, sostituita dagli “oneri di riscossione”) appare legittima atteso che i carichi sono stati affidati all'agente della riscossione prima della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) con la quale è stata prevista l'eliminazione di detti oneri (ma solo per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022). Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 infatti gli oneri di riscossione continuano ad essere dovuti dal contribuente e nelle originarie misure. Al rigetto dell'opposizione consegue la soccombenza, anche in punto di spese di lite della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione III, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 CP_4
;
[...]
- Respinge l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 5500,00 in favore dell' ed € 3400,00 in favore dell' CP_5 Controparte_7 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 28878 dell'anno 2021 TRA
Parte_1 (rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Iannaccone elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 33) ATTORE – creditore opposto E
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE- debitore opponente E
. CP_2 CP_3 (elettivamente domiciliata in alla via Quadronno n.24, CP_3 presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini che la rappresenta e difende)
- Terzo chiamato ex art. 102 c.p.c.
- Litisconsorte necessario- terzo pignorato E
Controparte_4
- Terzo chiamato ex art. 102 c.p.c.
- CONTUMACE - terzo pignorato
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato ha proposto Controparte_1 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso le procedure di pignoramento presso terzi avviate nei suoi confronti dall' ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602 del 1973 n. CP_5 09784201900020716 001 Fasc. 097/2019/000421366 ( terzo CP_2 pignorato) e Cod. Id. n. 09784201900020717 001 Fasc. 097/2019/000421367 ( terzo pignorato) fino a Controparte_4 concorrenza dell'importo di € 820.098,11, eccependo: - ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.: a) l'omessa notifica degli atti di pignoramento presso terzi n. 09784201900020716/001 e n. 09784201900020717/001; b) l'omessa notifica degli avvisi e/o comunicazioni contenenti le intimazioni ad adempiere;
c) l'illegittimità della procedura di riscossione coattiva ex art. 72
-bis del DPR n. 602/1973, in considerazione della natura del credito pignorato presso il terzo (prestazioni professionali); - ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: d) la pendenza dell'opposizione alla cartella di pagamento n. 09720180013623416001 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
e) la non debenza dell'aggio esattoriale richiesto. Il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura ritenendo incerta, allo stato, la qualificazione dell'attività di notificazione dell'atto di pignoramento come nulla oppure come inesistente. Con atto di citazione in riassunzione l' Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito chiedendo di
[...] accertare e dichiarare la piena validità e legittimità degli atti di pignoramento presso terzi impugnati e rigettare l'opposizione. La debitrice opponente convenuta in giudizio pur ritualmente citata è rimasta contumace. Disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dei terzi pignorati quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., si è costituita l' di rimettendosi alla decisione CP_6 CP_3 del Tribunale.
è rimasta contumace. Controparte_4 Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della parte convenuta e di Controparte_1 Controparte_4 Nel merito l'opposizione è in parte tardiva, per i motivi ex art. 617 c.p.c. e in parte, per i motivi ex art. 615 c.p.c. infondata.
1. I motivi rubricati come sopra alle lettere a), b) e c) relativi all'omessa o viziata notifica dell'atto di pignoramento ed omessa o viziata notifica degli atti presupposti al pignoramento attengono a profili di dedotta illegittimità della procedura esecutiva per vizi formali che, in quanto non ricollegabili alla contestazione sostanziale di inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata – risultano riconducibili ai motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dovevano pertanto essere fatti valere nel termine perentorio di 20 giorni stabiliti dalla norma richiamata e decorrenti dal momento in cui la parte deduce di essere venuta a conoscenza dell'atto di pignoramento, o in via di fatto o legalmente mediante la notifica dell'atto di pignoramento. L'opponente ha dedotto di essere stata portata a conoscenza dell'atto di pignoramento dal terzo pignorato in data 30.9.2019 proponendo invece opposizione con CP_2 ricorso depositato il 22.11.2019, e dunque successivamente allo spirare del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. In ordine alla notifica dell'atto di pignoramento si evince dai referti di notifica allegati all'ente concessionari che il pignoramento presso terzi ex art. 72bis Dpr 602/73, Cod. ID. 09784201900020716 001, Fasc. 097/2019/000421366 risulta notificato in data 09.10.2019, con Raccomandata n. 614626493589 spedita il 04.10.2019 dall'operatore di posta privata Nexive e restituita per compiuta giacenza. Analogamente l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis Dpr 602/73, Cod. Id. n. 09784201900020717 001 Fasc. 097/2019/00042136 è stato notificato all'odierna comparente, in data 09-10.2019, con Raccomandata n. 614626493590 spedita il 04.10.2019 postalizzata dall'operatore di posta privata Nexive, e restituita per compiuta giacenza notifica Orbene, in tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta "si considera fatta nella data di spedizione" anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 La giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire come le forme della notifica "diretta" in discorso fossero quelle identiche disciplinate dalla L. 20 dicembre 1982, n. 890 (Cass. sez. trib. n. 11647 del 2001; Cass. sez. trib. n. 7608 del 2000). Sempre in tema di forma della notifica "diretta" a mezzo posta, la giurisprudenza costituzionale e quella di questa Corte hanno poi evidenziato che, se è vero che il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato non entra nel procedimento di notifica "diretta", perché dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, comma 1, viene soltanto disposto il deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento ridetto rileva però come prova indispensabile a stabilire il perfezionamento della notifica (Corte cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n. 16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007). E tant'è che la sua mancanza da luogo a nullità, seppur sanabile con la costituzione ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 29387 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9769 del 2008; le quali, nella sostanza, si rifanno allo schema logico messo a punto da Cass. sez. un. n. 627 del 2008). Nel caso in esame risulta depositato l'avviso di ricevimento dal quale si evincono gli estremi identificativi dell'atto notificato mediante la corrispondenza del numero riportato sull'avviso 61462649358-9 con il medesimo numero indicato nell'atto di pignoramento notificato e l'avviso di ricevimento ha effettivamente attestato la compiuta giacenza. Gli eventuali vizi nel procedimento notificatorio, quali ad esempio la mancata attestazione dell'irreperibilità del contribuente e la annotazione di avvenuta spedizione mod.26 dell'avviso di giacenza del plico raccomandato dovevano essere fatti valere dalla parte nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. trattandosi di vizi di nullità e non di inesistenza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere la categoria dell'inesistenza della notificazione quale categoria residuale, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, in modo da doversi ritenere che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricada nella categoria della nullità. Nella specie, Non v'é quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notifica stante la riscontrata riferibilità dell'avviso di ricevimento all'atto di pignoramento di cui si discute. Ne consegue da un lato che l'avvenuta proposizione dell'opposizione sani qualsiasi ipotesi di nullità in mancanza dell'allegazione di un concreto pregiudizio subito dal vizio di nullità della notifica e dall'altro che il giudice dovrà verificare se i motivi di opposizione agli atti esecutivi siano stati tempestivamente formulati, ipotesi che nel caso in esame è da escludersi.
2. Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. di cui alle lettere d) e e) , la mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 09720180013623416001 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma non rileva in sede esecutiva, rimanendo il titolo valido ed efficace in mancanza di un provvedimento giudiziario annullamento del medesimo. In ordine infine alla non debenza dell'aggio esattoriale richiesto invero, tale remunerazione (che sino al 2015 ha preso il nome di “aggio” per essere poi, dal 2016, sostituita dagli “oneri di riscossione”) appare legittima atteso che i carichi sono stati affidati all'agente della riscossione prima della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) con la quale è stata prevista l'eliminazione di detti oneri (ma solo per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022). Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 infatti gli oneri di riscossione continuano ad essere dovuti dal contribuente e nelle originarie misure. Al rigetto dell'opposizione consegue la soccombenza, anche in punto di spese di lite della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione III, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 CP_4
;
[...]
- Respinge l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 5500,00 in favore dell' ed € 3400,00 in favore dell' CP_5 Controparte_7 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano