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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
RI NI, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1872/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300879/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300879/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300879/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede, in via principale, annullare l'avviso di accertamento n. TDY01T300879/2022 anno di imposta 2016, notificato il 15/12/2022, per le motivazioni espresse in narrativa;
in via gradata, per scrupolo difensivo, disporre comunque la riduzione dei crediti azionati e le relative sanzioni ed accessori;
- condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza di mediazione, regolarmente notificato il 16.5.2023 all'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro, l'avvocato Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'avviso di accertamento n. TDY01T300879/2022, notificatogli il 15.12.2022, relativo all'accertamento di un reddito non dichiarato a fini fiscali di euro 34.632,50 ed a maggiori imposte dirette ed i.v.a. per l'anno 2016, oltre sanzioni ed accessori di legge, fondato sugli esiti di una verifica della Guardia di
Finanza di Lamezia Terme, conclusa con processo verbale di constatazione, notificato al ricorrente il
3.10.2022.
Il ricorrente ha lamentato: 1) l'intervenuta decadenza per decorso dei termini previsti per la redazione del processo verbale di constatazione, posto che l'attività di accertamento compiuta dalla Guardia di Finanzia si era protratta per oltre 180 giorni dall'inizio delle operazioni di verifica, in violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000; 2) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, poiché, come si evinceva dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, il ricorrente aveva dichiarato ai finanzieri che, nel periodo 2013-2018, era stato sospeso dal suo ordine professionale, a causa di un procedimento penale, poi definito con il proscioglimento. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di annullarlo o di ridurre imposte e sanzioni, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, con il deposito di apposita comparsa, con cui ha sostenuto che: a) per come risultava dal processo verbale di constatazione, era stato il ricorrente medesimo a chiedere che le successive operazioni di verifica avvenissero presso gli uffici della Guardia di Finanza e che, comunque, la verifica non era stata eseguita presso la sede del contribuente, cosicché l'art 12 della legge n. 212/2000 non era applicabile, fermo restando che non era prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine di legge;
b) non sussisteva il vizio di motivazione dell'atto impugnato, in relazione a circostanza non rilevata nel corso del contradditorio che aveva preceduto il giudizio. Ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (cfr. le controdeduzioni).
Con memoria illustrativa presentata il 4.9.2024 (ribadita con memoria del 17.12.2024), il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 33 del d.p.r. n. 600/73 e 52 del d.p.r. n. 633/1972, poiché era necessario che i verificatori fossero muniti di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio di diretta dipendenza e, per i locali adibiti ad abitazione, anche dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
nonché la violazione dell'art. 103 c.p.p., sugli obblighi da rispettare per ispezioni e sequestri presso studi professionali degli avvocati.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.9.2024, la Corte ha accolto l'istanza del ricorrente di inibitoria della efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che l'avviso di accertamento impugnato si fonda su una verifica fiscale, i cui esiti sono compendiati nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 3.10.2022, e sulle presunzioni desunte dagli artt. 32, comma 1°, del d.p.r. n. 600/1973 e 51, comma 2°, n. 2 del d.p.r. n. 633/1972, a norma dei quali i versamenti sui conti correnti si considerano ricavi o compensi ricevuti “in nero”, se il contribuente non fornisca prova di averne tenuto conto nelle dichiarazioni fiscali ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.
Premesso questo, è infondato il primo motivo di ricorso - con cui si eccepisce la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/200 (c.d. statuto del contribuente) e, segnatamente, la protrazione delle operazioni di verifica fiscale oltre il termine di legge, dato che, per come si evince dal processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza, è stato il ricorrente medesimo, ai sensi del terzo comma della disposizione citata, a chiedere ai finanzieri che le operazioni di verifica proseguissero presso gli uffici della Guardia di Finanza (v. pag. 3 del p.v.c.), cosicché, da un lato, non si è trattato di verifica eseguita presso la sede del contribuente e, dall'altro, lo svolgimento del controllo presso gli uffici della Guardia di Finanza è stato richiesto proprio dall'odierno ricorrente.
È infondato anche il secondo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, per non avere l'ufficio impositore dato conto della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale disposta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza del ricorrente in un periodo (2013-2018) che comprende l'anno d'imposta oggetto di accertamento (2016).
In effetti, non sussiste il vizio di motivazione, sia perché gli organi accertatori (v., in particolare, il processo verbale di constatazione, pag. 7) hanno dato atto della suddetta circostanza, sia perché si tratta di situazione irrilevante e, comunque, non decisiva ai fini dell'accertamento.
L'avviso di accertamento, infatti, è fondato sulla mancata giustificazione dei versamenti di somme di danaro sui conti correnti del ricorrente e sulla presunzione di legge che agli stessi corrispondano incassi o, comunque, redditi percepiti “in nero”, cosicché essi potevano derivare: a) da attività professionale svolta in precedenza rispetto al periodo di sospensione;
b) da prestazioni di servizi resa al di fuori dell'attività professionale di avvocato, visto che le presunzioni di cui si tratta riguardano la generalità dei contribuenti e non soltanto i titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo (cfr. Cass., sez. V, n. 940372024); c) da prestazioni rese in violazione del provvedimento di sospensione.
D'altra parte, per come si ricava dal processo verbale di constatazione, si è trattato di una mera indicazione da parte del ricorrente che non è stata formalizzata in alcuna eccezione o in alcun rilievo nell'ambito della fase amministrativa dell'accertamento e dell'apposito contraddittorio con l'organo accertatore.
Con riguardo, poi, agli ulteriori motivi, contenuti nella memoria illustrativa depositata in segreteria il 4.9.2024
(ribadita in quella presentata il 17.12.2024), se ne deve ravvisare l'inammissibilità, in quanto si tratta di motivi di impugnazione nuovi e del tutto autonomi rispetto alla produzione documentale dell'ufficio impositore
(peraltro nota al contribuente), ossia che non traggono origine dalla produzione di documentazione ignota al ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti di cui all'art. 24, comma secondo, del decreto legislativo n. 546/1992, a norma del quale l'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa soltanto quando sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice.
Ad ogni modo, si tratta di motivi infondati poiché: a) il personale della Guardia di finanza ha proceduto alla verifica fiscale a seguito di apposita autorizzazione del 16.5.2022 del Comandante regionale della Guardia di Finanza (v. pag. 18 del processo verbale di constatazione); b) la verifica è iniziata presso lo studio legale del ricorrente, ricavato in un immobile di proprietà dei genitori (v. pag. 2 del processo verbale di constatazione), non già presso la sua abitazione, sicché non era necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
c) trattandosi di verifica fiscale non di attività di perquisizione, ispezione o sequestro nell'ambito di un procedimento penale, non è applicabile l'art. 103 c.p.p.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, il 25.2.2025.
Il giudice relatore La Presidente
NT TI IA TE AR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
RI NI, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1872/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300879/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300879/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300879/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede, in via principale, annullare l'avviso di accertamento n. TDY01T300879/2022 anno di imposta 2016, notificato il 15/12/2022, per le motivazioni espresse in narrativa;
in via gradata, per scrupolo difensivo, disporre comunque la riduzione dei crediti azionati e le relative sanzioni ed accessori;
- condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso con istanza di mediazione, regolarmente notificato il 16.5.2023 all'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro, l'avvocato Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'avviso di accertamento n. TDY01T300879/2022, notificatogli il 15.12.2022, relativo all'accertamento di un reddito non dichiarato a fini fiscali di euro 34.632,50 ed a maggiori imposte dirette ed i.v.a. per l'anno 2016, oltre sanzioni ed accessori di legge, fondato sugli esiti di una verifica della Guardia di
Finanza di Lamezia Terme, conclusa con processo verbale di constatazione, notificato al ricorrente il
3.10.2022.
Il ricorrente ha lamentato: 1) l'intervenuta decadenza per decorso dei termini previsti per la redazione del processo verbale di constatazione, posto che l'attività di accertamento compiuta dalla Guardia di Finanzia si era protratta per oltre 180 giorni dall'inizio delle operazioni di verifica, in violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000; 2) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, poiché, come si evinceva dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, il ricorrente aveva dichiarato ai finanzieri che, nel periodo 2013-2018, era stato sospeso dal suo ordine professionale, a causa di un procedimento penale, poi definito con il proscioglimento. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di annullarlo o di ridurre imposte e sanzioni, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, con il deposito di apposita comparsa, con cui ha sostenuto che: a) per come risultava dal processo verbale di constatazione, era stato il ricorrente medesimo a chiedere che le successive operazioni di verifica avvenissero presso gli uffici della Guardia di Finanza e che, comunque, la verifica non era stata eseguita presso la sede del contribuente, cosicché l'art 12 della legge n. 212/2000 non era applicabile, fermo restando che non era prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine di legge;
b) non sussisteva il vizio di motivazione dell'atto impugnato, in relazione a circostanza non rilevata nel corso del contradditorio che aveva preceduto il giudizio. Ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (cfr. le controdeduzioni).
Con memoria illustrativa presentata il 4.9.2024 (ribadita con memoria del 17.12.2024), il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 33 del d.p.r. n. 600/73 e 52 del d.p.r. n. 633/1972, poiché era necessario che i verificatori fossero muniti di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio di diretta dipendenza e, per i locali adibiti ad abitazione, anche dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
nonché la violazione dell'art. 103 c.p.p., sugli obblighi da rispettare per ispezioni e sequestri presso studi professionali degli avvocati.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.9.2024, la Corte ha accolto l'istanza del ricorrente di inibitoria della efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 25.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che l'avviso di accertamento impugnato si fonda su una verifica fiscale, i cui esiti sono compendiati nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 3.10.2022, e sulle presunzioni desunte dagli artt. 32, comma 1°, del d.p.r. n. 600/1973 e 51, comma 2°, n. 2 del d.p.r. n. 633/1972, a norma dei quali i versamenti sui conti correnti si considerano ricavi o compensi ricevuti “in nero”, se il contribuente non fornisca prova di averne tenuto conto nelle dichiarazioni fiscali ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.
Premesso questo, è infondato il primo motivo di ricorso - con cui si eccepisce la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/200 (c.d. statuto del contribuente) e, segnatamente, la protrazione delle operazioni di verifica fiscale oltre il termine di legge, dato che, per come si evince dal processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza, è stato il ricorrente medesimo, ai sensi del terzo comma della disposizione citata, a chiedere ai finanzieri che le operazioni di verifica proseguissero presso gli uffici della Guardia di Finanza (v. pag. 3 del p.v.c.), cosicché, da un lato, non si è trattato di verifica eseguita presso la sede del contribuente e, dall'altro, lo svolgimento del controllo presso gli uffici della Guardia di Finanza è stato richiesto proprio dall'odierno ricorrente.
È infondato anche il secondo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, per non avere l'ufficio impositore dato conto della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale disposta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza del ricorrente in un periodo (2013-2018) che comprende l'anno d'imposta oggetto di accertamento (2016).
In effetti, non sussiste il vizio di motivazione, sia perché gli organi accertatori (v., in particolare, il processo verbale di constatazione, pag. 7) hanno dato atto della suddetta circostanza, sia perché si tratta di situazione irrilevante e, comunque, non decisiva ai fini dell'accertamento.
L'avviso di accertamento, infatti, è fondato sulla mancata giustificazione dei versamenti di somme di danaro sui conti correnti del ricorrente e sulla presunzione di legge che agli stessi corrispondano incassi o, comunque, redditi percepiti “in nero”, cosicché essi potevano derivare: a) da attività professionale svolta in precedenza rispetto al periodo di sospensione;
b) da prestazioni di servizi resa al di fuori dell'attività professionale di avvocato, visto che le presunzioni di cui si tratta riguardano la generalità dei contribuenti e non soltanto i titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo (cfr. Cass., sez. V, n. 940372024); c) da prestazioni rese in violazione del provvedimento di sospensione.
D'altra parte, per come si ricava dal processo verbale di constatazione, si è trattato di una mera indicazione da parte del ricorrente che non è stata formalizzata in alcuna eccezione o in alcun rilievo nell'ambito della fase amministrativa dell'accertamento e dell'apposito contraddittorio con l'organo accertatore.
Con riguardo, poi, agli ulteriori motivi, contenuti nella memoria illustrativa depositata in segreteria il 4.9.2024
(ribadita in quella presentata il 17.12.2024), se ne deve ravvisare l'inammissibilità, in quanto si tratta di motivi di impugnazione nuovi e del tutto autonomi rispetto alla produzione documentale dell'ufficio impositore
(peraltro nota al contribuente), ossia che non traggono origine dalla produzione di documentazione ignota al ricorrente, cosicché non sussistono i presupposti di cui all'art. 24, comma secondo, del decreto legislativo n. 546/1992, a norma del quale l'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa soltanto quando sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice.
Ad ogni modo, si tratta di motivi infondati poiché: a) il personale della Guardia di finanza ha proceduto alla verifica fiscale a seguito di apposita autorizzazione del 16.5.2022 del Comandante regionale della Guardia di Finanza (v. pag. 18 del processo verbale di constatazione); b) la verifica è iniziata presso lo studio legale del ricorrente, ricavato in un immobile di proprietà dei genitori (v. pag. 2 del processo verbale di constatazione), non già presso la sua abitazione, sicché non era necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
c) trattandosi di verifica fiscale non di attività di perquisizione, ispezione o sequestro nell'ambito di un procedimento penale, non è applicabile l'art. 103 c.p.p.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, il 25.2.2025.
Il giudice relatore La Presidente
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