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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
RG 10194 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10194 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...]. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TAMMARO PASQUALE presso C.F._1
il quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE MARCO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/05/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in BOSCOTRECASE (NA) il 18/06/2018 (Atto N. 20 parte II serie C - anno 2018 -
Comune di BOSCOTRECASE (NA)), che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 27/10/2022, era intervenuta separazione in forza di resa Pt_2
nel procedimento rg. 17167/2022.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 5/01/2016 e il 3/10/2018, Per_1 Per_2
minorenni.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 22.10.24 e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: accogliere il ricorso alle condizioni di affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la residenza privilegiata e casa coniugale, assegnata alla madre;
Parte_1
I coniugi pattuiscono il seguente patto e piano genitoriale: - La casa coniugale , dove convive essa con Parte_1
i suoi due figli viene assegnata alla madre e i coniugi reciprocamente concordano che i due figli minori vengono assegnati in affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la mamma con cui convivono nella casa coniugale di Portici in viale Leone 16 con facolta' del padre di visitarli ,vederli e tenerli con se tre volte alla settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nei giorni festivi (la prima e l'ultima domenica del mese)
e festivita' a giorni alterni dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nel periodo estivo -Agosto - per 15 giorni al mese consecutivi,giorno e notte, compatibilmente con le esigenze di scuola,sport, studio e di salute dei due figli minori, con facolta' reciproca di concordare congiuntamente di volta in volta diverse modalita' , giorno e orario anche in relazione alle esigenze lavorative del marito. Che esso nato a [...] il [...] frequenta la classe III primaria Parte_3 sez. A presso l'Istituto Comprensivo 3 Don Peppe Diana con sede in Via San Cristoforo n. 56 -Portici-. Lo Svolgimento delle lezioni è dal lunedi al venerdi a tempo prolungato, ossia dalle ore 8:00 alle ore 16:00. L'Istituto scolastico si trova nei pressi dell'abitazione del minore il quale viene accompagnato e ripreso dalla madre senza alcun mezzo di trasporto.
In assenza della madre il minore viene accompagnato e prelevato dall'Istituto dalla nonna materna Sig. Persona_3
così come da delega rilasciata allo stesso Istituto. Nei giorni martedì e giovedì dalle ore 17:45 alle ore 18:30/45
[...] il minore svolge attività sportiva ricreativa presso il centro sociale polifunzionale per minore sito in Portici Per_1 alla Via San Cristoforo n.
1. Il giorno martedì, alternativamente alla attività sportiva, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 lo stesso è impegnato in attività di catechismo, secondo anno, presso la parrocchia dell'Immacolata Concezione sita in Via
San Cristoforo n.50. Per entrambe le attività il minore viene sempre accompagnato e prelevato dalla madre o dalla nonna. Che essa nata a [...] il [...] frequenta ultimo anno di materna sez. F presso Persona_4
l'Istituto Comprensivo 3 Don Peppe Diana con sede in Via San Cristoforo n. 56- Portici-. Lo svolgimento delle lezioni è dal lunedi al venerdi a tempo ridotto, ossia dalle ore 8:15 alle ore 13:00. L'Istituto scolastico si trova nei pressi dell'abitazione della minore la quale viene accompagnata e ripresa dalla madre senza alcun mezzo di trasporto. Per_2
2 In assenza della madre la minore viene accompagnata e prelevata dall'Istituto dalla nonna materna Sig. Persona_3
così come da delega rilasciata allo stesso Istituto. Nei giorni Lunedì mercoledì e venerdì la minore svolge
[...] Per_2 attività sportiva ricreativa (danza) dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso il Centro sociale polifunzionale sito in Via
Benedetto Croce e viene accompagnata e prelevata dalla madre e in assenza dalla nonna materna il Natale si impegna - oltre che a corrispondere l'assegno divorzile di € 200 in favore della signora – a corrispondere € 250 per ciascun minore e a consentire la percezione Parte_1
integrale dell'assegno unico da parte della;
il tutto pari a un totale complessivo di € 700,00 Pt_4
mensile oltre istat ad essa direttamente dalla clinica Villa Fiorita Aversa s.p.a. con Parte_1
sede in Aversa in via Filippo Saporito,24 (cod.fiscale , partita i.v.a. ), P.IVA_1 P.IVA_1 presso cui e' dipendente e retribuito esso e autorizzata al pagamento dal predetto anche CP_1
oltre , per autorizzazione di e accordo tra le parti, i limiti di legge e di precedenti CP_1
pignoramenti della retribuzione mensile maturata , mediante bonifico bancario da effettuarsi al seguente IBAN: [...] intestato alla Sig.ra che accetta Parte_1 il pagamento diretto salvo diversa modalita' di pagamento richiesta con comunicazione scritta da essa alla clinica Villa Fiorita Aversa. Parte_1
I coniugi convengono e pattuiscono fin d'ora che la quota di legge del trattamento di fine rapporto spettante per legge ad e maturata dal per il rapporto di Parte_1 CP_1
lavoro subordinato svolto alle dipendenze della clinica Villa Fiorita Aversa s.p.a. venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro clinica Villa Fiorita Aversa s.p.a. direttamente alla sig.ra che accetta il pagamento diretto mediante bonifico bancario da effettuarsi al Parte_1
seguente IBAN: [...] intestato alla Sig.ra salvo Parte_1 diversa modalita' di pagamento richiesta con comunicazione scritta da essa alla Parte_1
clinica Villa Fiorita Aversa autorizzata dal al pagamento diretto ad essa CP_1 Parte_1
della quota di legge del T.F.R. spettante alla anche oltre , per autorizzazione
[...] Parte_1
di e accordo tra le parti, i limiti di legge e di precedenti pignoramenti. CP_1
CP_ Che l'assegno unico universale erogato dall' per i due figli minori sia richiesto CP_2 esclusivamente ed incassato totalmente ed interamente da essa e di cio' si e' tenuto Parte_5
conto nella determinazione e quantificazione del mantenimento complessivo dei due figli minori .
Che le spese mediche, odontoiatriche , scolastiche e libri scolastici,universitarie, sportive, ludiche e/o straordinarie eventuali necessarie per la cura fisica , culturale e morale dei due figli minori cedono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% .
Che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed ad inserire i minori nei rispettivi passaporti obbligandosi fin d'ora a comunicare per iscritto eventuali variazioni di domicilio dei due figli Per_5
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
3 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori garantendo loro il diritto alla bigenitorialità, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
BOSCOTRECASE (NA) il 18/06/2018 (Atto N. 20 parte II serie C - anno 2018 - Comune di BOSCOTRECASE (NA));
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOSCOTRECASE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10194 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...]. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TAMMARO PASQUALE presso C.F._1
il quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE MARCO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/05/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in BOSCOTRECASE (NA) il 18/06/2018 (Atto N. 20 parte II serie C - anno 2018 -
Comune di BOSCOTRECASE (NA)), che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 27/10/2022, era intervenuta separazione in forza di resa Pt_2
nel procedimento rg. 17167/2022.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 5/01/2016 e il 3/10/2018, Per_1 Per_2
minorenni.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 22.10.24 e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: accogliere il ricorso alle condizioni di affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la residenza privilegiata e casa coniugale, assegnata alla madre;
Parte_1
I coniugi pattuiscono il seguente patto e piano genitoriale: - La casa coniugale , dove convive essa con Parte_1
i suoi due figli viene assegnata alla madre e i coniugi reciprocamente concordano che i due figli minori vengono assegnati in affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata e collocazione dei due figli minori presso la mamma con cui convivono nella casa coniugale di Portici in viale Leone 16 con facolta' del padre di visitarli ,vederli e tenerli con se tre volte alla settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nei giorni festivi (la prima e l'ultima domenica del mese)
e festivita' a giorni alterni dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e nel periodo estivo -Agosto - per 15 giorni al mese consecutivi,giorno e notte, compatibilmente con le esigenze di scuola,sport, studio e di salute dei due figli minori, con facolta' reciproca di concordare congiuntamente di volta in volta diverse modalita' , giorno e orario anche in relazione alle esigenze lavorative del marito. Che esso nato a [...] il [...] frequenta la classe III primaria Parte_3 sez. A presso l'Istituto Comprensivo 3 Don Peppe Diana con sede in Via San Cristoforo n. 56 -Portici-. Lo Svolgimento delle lezioni è dal lunedi al venerdi a tempo prolungato, ossia dalle ore 8:00 alle ore 16:00. L'Istituto scolastico si trova nei pressi dell'abitazione del minore il quale viene accompagnato e ripreso dalla madre senza alcun mezzo di trasporto.
In assenza della madre il minore viene accompagnato e prelevato dall'Istituto dalla nonna materna Sig. Persona_3
così come da delega rilasciata allo stesso Istituto. Nei giorni martedì e giovedì dalle ore 17:45 alle ore 18:30/45
[...] il minore svolge attività sportiva ricreativa presso il centro sociale polifunzionale per minore sito in Portici Per_1 alla Via San Cristoforo n.
1. Il giorno martedì, alternativamente alla attività sportiva, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 lo stesso è impegnato in attività di catechismo, secondo anno, presso la parrocchia dell'Immacolata Concezione sita in Via
San Cristoforo n.50. Per entrambe le attività il minore viene sempre accompagnato e prelevato dalla madre o dalla nonna. Che essa nata a [...] il [...] frequenta ultimo anno di materna sez. F presso Persona_4
l'Istituto Comprensivo 3 Don Peppe Diana con sede in Via San Cristoforo n. 56- Portici-. Lo svolgimento delle lezioni è dal lunedi al venerdi a tempo ridotto, ossia dalle ore 8:15 alle ore 13:00. L'Istituto scolastico si trova nei pressi dell'abitazione della minore la quale viene accompagnata e ripresa dalla madre senza alcun mezzo di trasporto. Per_2
2 In assenza della madre la minore viene accompagnata e prelevata dall'Istituto dalla nonna materna Sig. Persona_3
così come da delega rilasciata allo stesso Istituto. Nei giorni Lunedì mercoledì e venerdì la minore svolge
[...] Per_2 attività sportiva ricreativa (danza) dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso il Centro sociale polifunzionale sito in Via
Benedetto Croce e viene accompagnata e prelevata dalla madre e in assenza dalla nonna materna il Natale si impegna - oltre che a corrispondere l'assegno divorzile di € 200 in favore della signora – a corrispondere € 250 per ciascun minore e a consentire la percezione Parte_1
integrale dell'assegno unico da parte della;
il tutto pari a un totale complessivo di € 700,00 Pt_4
mensile oltre istat ad essa direttamente dalla clinica Villa Fiorita Aversa s.p.a. con Parte_1
sede in Aversa in via Filippo Saporito,24 (cod.fiscale , partita i.v.a. ), P.IVA_1 P.IVA_1 presso cui e' dipendente e retribuito esso e autorizzata al pagamento dal predetto anche CP_1
oltre , per autorizzazione di e accordo tra le parti, i limiti di legge e di precedenti CP_1
pignoramenti della retribuzione mensile maturata , mediante bonifico bancario da effettuarsi al seguente IBAN: [...] intestato alla Sig.ra che accetta Parte_1 il pagamento diretto salvo diversa modalita' di pagamento richiesta con comunicazione scritta da essa alla clinica Villa Fiorita Aversa. Parte_1
I coniugi convengono e pattuiscono fin d'ora che la quota di legge del trattamento di fine rapporto spettante per legge ad e maturata dal per il rapporto di Parte_1 CP_1
lavoro subordinato svolto alle dipendenze della clinica Villa Fiorita Aversa s.p.a. venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro clinica Villa Fiorita Aversa s.p.a. direttamente alla sig.ra che accetta il pagamento diretto mediante bonifico bancario da effettuarsi al Parte_1
seguente IBAN: [...] intestato alla Sig.ra salvo Parte_1 diversa modalita' di pagamento richiesta con comunicazione scritta da essa alla Parte_1
clinica Villa Fiorita Aversa autorizzata dal al pagamento diretto ad essa CP_1 Parte_1
della quota di legge del T.F.R. spettante alla anche oltre , per autorizzazione
[...] Parte_1
di e accordo tra le parti, i limiti di legge e di precedenti pignoramenti. CP_1
CP_ Che l'assegno unico universale erogato dall' per i due figli minori sia richiesto CP_2 esclusivamente ed incassato totalmente ed interamente da essa e di cio' si e' tenuto Parte_5
conto nella determinazione e quantificazione del mantenimento complessivo dei due figli minori .
Che le spese mediche, odontoiatriche , scolastiche e libri scolastici,universitarie, sportive, ludiche e/o straordinarie eventuali necessarie per la cura fisica , culturale e morale dei due figli minori cedono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% .
Che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed ad inserire i minori nei rispettivi passaporti obbligandosi fin d'ora a comunicare per iscritto eventuali variazioni di domicilio dei due figli Per_5
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
3 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori garantendo loro il diritto alla bigenitorialità, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
BOSCOTRECASE (NA) il 18/06/2018 (Atto N. 20 parte II serie C - anno 2018 - Comune di BOSCOTRECASE (NA));
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOSCOTRECASE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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