CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2881/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5167/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Dell'Acquedotto Romano 1 00053 Civitavecchia RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJ3 - 19000044 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2133/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento n. TJ3-19000044, del complessivo importo di euro 3.023,45,
a titolo di imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo tg. Targa_1, relativamente all'annualità 2019 (c.d. ecotassa).
Ha sostenuto il ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per non essere il mezzo di sua proprietà; ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al PRA sulla richiesta di prima iscrizione datata 30.7.2019, sul trasferimento di proprietà in favore della s.r.l.s. Società_1 datata 8.8.2019, sulla delega al trattamento del certificato di proprietà digitale all'agenzia Società_2 s.r.l. datata 8.8.2019; ha aggiunto di aver presentato denuncia-querela alla Polizia di Stato sull'intestazione truffaldina del veicolo e di aver richiesto all'ente impositore l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, denegatogli.
Conseguentemente, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio per controdedurre sui motivi di ricorso e chiedere la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/2992, in attesa della decisione sulla querela di falso.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la richiesta di sospensione del procedimento per querela di falso avanzata dall'ente impositore è destituita di fondamento, non constando che sia stata intrapresa apposita azione in sede civile dal contribuente, che si è limitato a disconoscere - sia pure formalmente - le tre sottoscrizioni.
Nel merito, si osserva che il ricorrente - il quale ne aveva l'onere - non ha dato adeguata prova della non riconducibilità al predetto della sottoscrizione, a fronte del fatto che al P.R.A. il sottoscrittore risulta essere stato identificato con carta d'identità rilasciata dal Comune di Ladispoli in data 24.6.2013, n. N. Carta d'Identità.
Nessun dato è stato offerto sul legittimo rilascio di tale documento ovvero su una sua eventuale sottrazione, né sono stati allegati provvedimento emessi dall'Autorità giudiziaria in esito alla presentazione della querela.
Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso.
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite, dal momento che l'ente impositore ha svolto una difesa inconferente rispetto alle argomentazioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
IA EL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5167/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Dell'Acquedotto Romano 1 00053 Civitavecchia RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJ3 - 19000044 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2133/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento n. TJ3-19000044, del complessivo importo di euro 3.023,45,
a titolo di imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo tg. Targa_1, relativamente all'annualità 2019 (c.d. ecotassa).
Ha sostenuto il ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per non essere il mezzo di sua proprietà; ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al PRA sulla richiesta di prima iscrizione datata 30.7.2019, sul trasferimento di proprietà in favore della s.r.l.s. Società_1 datata 8.8.2019, sulla delega al trattamento del certificato di proprietà digitale all'agenzia Società_2 s.r.l. datata 8.8.2019; ha aggiunto di aver presentato denuncia-querela alla Polizia di Stato sull'intestazione truffaldina del veicolo e di aver richiesto all'ente impositore l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, denegatogli.
Conseguentemente, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio per controdedurre sui motivi di ricorso e chiedere la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/2992, in attesa della decisione sulla querela di falso.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la richiesta di sospensione del procedimento per querela di falso avanzata dall'ente impositore è destituita di fondamento, non constando che sia stata intrapresa apposita azione in sede civile dal contribuente, che si è limitato a disconoscere - sia pure formalmente - le tre sottoscrizioni.
Nel merito, si osserva che il ricorrente - il quale ne aveva l'onere - non ha dato adeguata prova della non riconducibilità al predetto della sottoscrizione, a fronte del fatto che al P.R.A. il sottoscrittore risulta essere stato identificato con carta d'identità rilasciata dal Comune di Ladispoli in data 24.6.2013, n. N. Carta d'Identità.
Nessun dato è stato offerto sul legittimo rilascio di tale documento ovvero su una sua eventuale sottrazione, né sono stati allegati provvedimento emessi dall'Autorità giudiziaria in esito alla presentazione della querela.
Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso.
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite, dal momento che l'ente impositore ha svolto una difesa inconferente rispetto alle argomentazioni che hanno condotto al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
IA EL