TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 20256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20256/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
TRA
LOCAM GESTIONI S.R.L., C.F. 08969851008, in persona del procuratore speciale, Avv. Daniela
Valerio, giusta procura speciale per atto del Notaio Giovanna Coscia in Roma del 24.02.2022 (rep. 2382,
racc. 1860), con sede legale in Roma al viale Vincenzo Lamaro, n. 13, quale mandataria della SPV Project
130 S.r.l., C.F. 08094200964, giusta procura speciale per atto del Notaio Stefania Anzelini in Milano del
28.12.2021 (rep. 750, racc. 457), con sede legale in Milano alla Via Vittorio Betteloni, n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Gabriele Maria Panini, C.F.
[...], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma alla Via Giovanni
Antonio Plana, n. 4,
opponente
E DO SE, C.F. [...], nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Libero Mazza, C.F. [...], giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli alla
Piazzetta Matilde Serao n. 34,
convenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 28.03.2022, OV EP, debitore esecutato nella procedura esecutiva presso terzi n.
13269/2021 R.G.E. di questo Tribunale, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo,
quale unica doglianza, l'estinzione del credito per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione tra la notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 997/2008 del Tribunale
di Velletri, avvenuta il 13.10.2008, e la notifica dell'atto di precetto avvenuta il 21.05.2021.
Il debitore opponente ha, pertanto, chiesto, previa sospensione dell'esecuzione, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito, pari ad €
52.043,90.
Il G.E., con ordinanza dell'01.07.2022, comunicata il 05.07.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.06.2022, ha accolto l'istanza di sospensione, sul rilievo della mancanza di prova di un valido atto interruttivo della prescrizione, assegnando il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
La creditrice Locam Gestioni S.r.l. ha introdotto il presente giudizio a cognizione piena con atto di citazione dell'01.09.2022 col quale ha dedotto l'esistenza di fatti che hanno impedito il verificarsi dell'effetto estintivo dovuto alla prescrizione del credito, ossia: a) la pendenza del fallimento della società Spes S.r.l., di cui il debitore era garante, dal 09.06.2005 al 26.04.2013; b) il ricevimento, da parte del debitore, in data 01.06.2015, della lettera raccomandata a/r con cui gli era stato chiesto il pagamento del dovuto.
OV EP ha contestato l'ammissibilità della domanda, deducendone la tardività, e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Occorre, dunque, in primo luogo, esaminarne l'ammissibilità.
Con il provvedimento reso a definizione della fase sommaria, datato 01.07.2022, il giudice dell'esecuzione ha assegnato il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Dal fascicolo telematico della procedura esecutiva n. 13269/2021 R.G.E. risulta che esso è stato comunicato alle parti in data 05.07.2022.
Da tale data, dunque, ha avuto inizio la decorrenza del termine perentorio ex art. 616 c.p.c., per l'introduzione del giudizio di merito (Cass., Sez. VI, n. 6056/2017; Cass. Sez. III, n. 17306/2015).
Tale termine, peraltro, è sottratto all'operatività della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969.
Infatti, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive,
riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase (v. Cass., Sez. VI, n.
171/2012; Sez. III, n. 13928/2010).
Ne consegue che l'indicato termine perentorio è scaduto in data 05.09.2022 ai sensi dell'art 155, comma 5,
c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, risulta che l'atto di citazione è stato notificato in proprio dal difensore dell'attore, ai sensi della Legge n. 53/1994, a mezzo del servizio postale, con plico spedito in data
01.09.2022, come si evince dal timbro postale apposto sulla relazione di notifica, e consegnato al destinatario in data 07.09.2022 e 08.09.2022. In virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione di cui all'art. 149, comma 3,
c.p.c., secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, la notifica appare tempestiva perché il plico risulta essere stato consegnato all'ufficio postale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 05.07.2022.
Invero, sebbene la lettera della norma faccia espresso riferimento alla consegna del plico “all'ufficiale giudiziario”, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica è da ritenersi applicabile anche alla c.d. notificazione in proprio, effettuata, a norma della Legge n. 53/1994, dall'avvocato munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine cui è iscritto. In tale ipotesi, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 890/1982 (v. Cass., Sez. III, n.
15234/2014).
La domanda, dunque, è stata tempestivamente proposta.
Con la comparsa di costituzione e risposta il debitore ha pure lamentato la mancata produzione del titolo esecutivo da cui discenderebbe, a suo dire, l'inefficacia dell'intera procedura esecutiva e prospettando altresì
l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 997/2008 del Tribunale di Velletri, da ultimo esplicitata solo nella comparsa conclusionale.
Tali doglianze, tuttavia, sono inammissibili e non possono essere esaminate nel merito in quanto proposte,
per la prima volta dal debitore, solo nel presente giudizio a cognizione piena.
Infatti, con l'atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, il debitore aveva eccepito unicamente l'estinzione del credito per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, successivamente alla notifica del titolo esecutivo.
Al riguardo, va richiamato il seguente principio di diritto, da cui non vi è motivo di discostarsi: "Non è
consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda
e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (Cass., Sez. Unite, n. 28387/2020).
Quanto al merito della domanda della creditrice, deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione,
nell'accogliere l'istanza di sospensione, ha considerato irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione,
l'atto di precetto precedentemente notificato a OV EP in data 19.06.2012, all'indirizzo di
Piazzale Gregorio VII, n. 31, Roma, in quanto, sulla base del certificato di residenza in atti, lo stesso in quel periodo risultava risiedere in Napoli alla Via Simone Martini n. 79.
Ebbene, come dedotto dalla creditrice, risulta dagli atti che in data 1.06.2015 era stata consegnata a
OV EP la lettera raccomandata a/r con la quale gli era stata notificata la cessione del credito tra la Locam e la Banca Popolare del Lazio, unitamente alla richiesta di pagamento a favore della Locam.
In particolare, la cartolina di ricevimento risulta firmata dal destinatario e consegnata presso l'indirizzo di residenza riconosciuto dallo stesso debitore quale sua residenza, ossia Via Simone Martini, n.79, Napoli.
Peraltro, il debitore, nel costituirsi in giudizio, nulla ha contestato sul punto, per cui la circostanza, oltre che provata, può ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
In considerazione di ciò, il termine decennale non risulta decorso né antecedentemente, né
successivamente rispetto a tale atto interruttivo, con la conseguenza che nessuna prescrizione può
considerarsi maturata.
L'accoglimento di tale motivo comporta il rigetto dell'opposizione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione di OV EP e per l'effetto dichiara la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da parte creditrice;
b) condanna OV EP al pagamento delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. n.
55/2014 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), in € 4.217,00 per compensi (dei quali € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20256/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
TRA
LOCAM GESTIONI S.R.L., C.F. 08969851008, in persona del procuratore speciale, Avv. Daniela
Valerio, giusta procura speciale per atto del Notaio Giovanna Coscia in Roma del 24.02.2022 (rep. 2382,
racc. 1860), con sede legale in Roma al viale Vincenzo Lamaro, n. 13, quale mandataria della SPV Project
130 S.r.l., C.F. 08094200964, giusta procura speciale per atto del Notaio Stefania Anzelini in Milano del
28.12.2021 (rep. 750, racc. 457), con sede legale in Milano alla Via Vittorio Betteloni, n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Gabriele Maria Panini, C.F.
[...], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma alla Via Giovanni
Antonio Plana, n. 4,
opponente
E DO SE, C.F. [...], nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Libero Mazza, C.F. [...], giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli alla
Piazzetta Matilde Serao n. 34,
convenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 28.03.2022, OV EP, debitore esecutato nella procedura esecutiva presso terzi n.
13269/2021 R.G.E. di questo Tribunale, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo,
quale unica doglianza, l'estinzione del credito per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione tra la notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 997/2008 del Tribunale
di Velletri, avvenuta il 13.10.2008, e la notifica dell'atto di precetto avvenuta il 21.05.2021.
Il debitore opponente ha, pertanto, chiesto, previa sospensione dell'esecuzione, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito, pari ad €
52.043,90.
Il G.E., con ordinanza dell'01.07.2022, comunicata il 05.07.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.06.2022, ha accolto l'istanza di sospensione, sul rilievo della mancanza di prova di un valido atto interruttivo della prescrizione, assegnando il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
La creditrice Locam Gestioni S.r.l. ha introdotto il presente giudizio a cognizione piena con atto di citazione dell'01.09.2022 col quale ha dedotto l'esistenza di fatti che hanno impedito il verificarsi dell'effetto estintivo dovuto alla prescrizione del credito, ossia: a) la pendenza del fallimento della società Spes S.r.l., di cui il debitore era garante, dal 09.06.2005 al 26.04.2013; b) il ricevimento, da parte del debitore, in data 01.06.2015, della lettera raccomandata a/r con cui gli era stato chiesto il pagamento del dovuto.
OV EP ha contestato l'ammissibilità della domanda, deducendone la tardività, e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Occorre, dunque, in primo luogo, esaminarne l'ammissibilità.
Con il provvedimento reso a definizione della fase sommaria, datato 01.07.2022, il giudice dell'esecuzione ha assegnato il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Dal fascicolo telematico della procedura esecutiva n. 13269/2021 R.G.E. risulta che esso è stato comunicato alle parti in data 05.07.2022.
Da tale data, dunque, ha avuto inizio la decorrenza del termine perentorio ex art. 616 c.p.c., per l'introduzione del giudizio di merito (Cass., Sez. VI, n. 6056/2017; Cass. Sez. III, n. 17306/2015).
Tale termine, peraltro, è sottratto all'operatività della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969.
Infatti, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive,
riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase (v. Cass., Sez. VI, n.
171/2012; Sez. III, n. 13928/2010).
Ne consegue che l'indicato termine perentorio è scaduto in data 05.09.2022 ai sensi dell'art 155, comma 5,
c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, risulta che l'atto di citazione è stato notificato in proprio dal difensore dell'attore, ai sensi della Legge n. 53/1994, a mezzo del servizio postale, con plico spedito in data
01.09.2022, come si evince dal timbro postale apposto sulla relazione di notifica, e consegnato al destinatario in data 07.09.2022 e 08.09.2022. In virtù del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione di cui all'art. 149, comma 3,
c.p.c., secondo cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, la notifica appare tempestiva perché il plico risulta essere stato consegnato all'ufficio postale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 05.07.2022.
Invero, sebbene la lettera della norma faccia espresso riferimento alla consegna del plico “all'ufficiale giudiziario”, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica è da ritenersi applicabile anche alla c.d. notificazione in proprio, effettuata, a norma della Legge n. 53/1994, dall'avvocato munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine cui è iscritto. In tale ipotesi, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 890/1982 (v. Cass., Sez. III, n.
15234/2014).
La domanda, dunque, è stata tempestivamente proposta.
Con la comparsa di costituzione e risposta il debitore ha pure lamentato la mancata produzione del titolo esecutivo da cui discenderebbe, a suo dire, l'inefficacia dell'intera procedura esecutiva e prospettando altresì
l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 997/2008 del Tribunale di Velletri, da ultimo esplicitata solo nella comparsa conclusionale.
Tali doglianze, tuttavia, sono inammissibili e non possono essere esaminate nel merito in quanto proposte,
per la prima volta dal debitore, solo nel presente giudizio a cognizione piena.
Infatti, con l'atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, il debitore aveva eccepito unicamente l'estinzione del credito per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, successivamente alla notifica del titolo esecutivo.
Al riguardo, va richiamato il seguente principio di diritto, da cui non vi è motivo di discostarsi: "Non è
consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda
e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (Cass., Sez. Unite, n. 28387/2020).
Quanto al merito della domanda della creditrice, deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione,
nell'accogliere l'istanza di sospensione, ha considerato irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione,
l'atto di precetto precedentemente notificato a OV EP in data 19.06.2012, all'indirizzo di
Piazzale Gregorio VII, n. 31, Roma, in quanto, sulla base del certificato di residenza in atti, lo stesso in quel periodo risultava risiedere in Napoli alla Via Simone Martini n. 79.
Ebbene, come dedotto dalla creditrice, risulta dagli atti che in data 1.06.2015 era stata consegnata a
OV EP la lettera raccomandata a/r con la quale gli era stata notificata la cessione del credito tra la Locam e la Banca Popolare del Lazio, unitamente alla richiesta di pagamento a favore della Locam.
In particolare, la cartolina di ricevimento risulta firmata dal destinatario e consegnata presso l'indirizzo di residenza riconosciuto dallo stesso debitore quale sua residenza, ossia Via Simone Martini, n.79, Napoli.
Peraltro, il debitore, nel costituirsi in giudizio, nulla ha contestato sul punto, per cui la circostanza, oltre che provata, può ritenersi non contestata ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
In considerazione di ciò, il termine decennale non risulta decorso né antecedentemente, né
successivamente rispetto a tale atto interruttivo, con la conseguenza che nessuna prescrizione può
considerarsi maturata.
L'accoglimento di tale motivo comporta il rigetto dell'opposizione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione di OV EP e per l'effetto dichiara la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da parte creditrice;
b) condanna OV EP al pagamento delle spese di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. n.
55/2014 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), in € 4.217,00 per compensi (dei quali € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale