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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 13/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
CANNOLETTA ANTONIO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: riliquidazione pensione
1
Con ricorso depositato in data 11/12/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.
10078144, ha dedotto: - che il Giudice del Lavoro di Brindisi, con sentenza n. 1410/16 del 24.03.2016, passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione con l'inclusione nella base di calcolo dei ratei di 13ma mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa imputabili al periodo di disoccupazione e trattamento speciale di disoccupazione per gli edili (14 sett. nel periodo 14.10.2011-21.01.2012 e 40 sett. nel periodo 13.01.2012-13.10.2012) con decorrenza;
- a rivalutazione dei contributi agricoli presenti nell'estratto contributivo ex art. 7, comma 12, legge n. 638/83 e ha condannato in via generica l' al pagamento del CP_1 dovuto con decorrenza da gennaio 2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che, in conseguenza della sentenza n. 1410/2016 del Tribunale di
Brindisi, il ricorrente ha diritto all'adeguamento della pensione come indicato nei conteggi allegati con condanna di al pagamento delle CP_1 differenze maturate dal 01.01.2013 al 31.12.2022 per complessivi € 1825,46. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il ricorrente notificato atto di precetto in data 23.05.2017 e atto di pignoramento il
16.06.2017, ha contestato i conteggi prodotti da parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso e deducendo che l'istituto in data
30.05.2017 ha dato esecuzione alla richiamata sentenza. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
____________
La domanda risulta fondata.
Occorre rilevare che parte ricorrente chiede con il presente ricorso che sia data esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1410/2016 passata in giudicato, con cui è stato riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione con la rivalutazione con l'inclusione nella base di calcolo dei ratei di 13ma mensilità in relazione ai periodi di contribuzione figurativa imputabili al periodo di disoccupazione e trattamento speciale di disoccupazione per gli edili (14 sett. nel periodo
14.10.2011-21.01.2012 e 40 sett. nel periodo 13.01.2012-13.10.2012) con decorrenza da gennaio 2023. tuttavia ha contestato i conteggi prodotti da parte ricorrente, CP_1 deducendo di avere dato esecuzione alla predetta sentenza includendo nella
2 base retributiva gli emolumenti extra relativi agli anni 2011 e 2012, determinando una differenza in favore del ricorrente riportata nel modello
TE08.
Disposta una ctu al fine di accertare la sussistenza del diritto a differenze sul rateo pensionistico rivendicate, al consulente è stato posto il seguente quesito: “ “dica il c.t.u. sulla scorta della documentazione in atti e a seguito di eventuale accesso agli atti presso l' l'ammontare del CP_1 credito vantato dal ricorrente sino alla data di introduzione del presente giudizio a titolo di riliquidazione della pensione in ottemperanza alla sentenza n. 1410/16 emessa dal tribunale di Brindisi, tenendo conto della ricostituzione operata dall in esecuzione di detta sentenza”. CP_1
Il consulente dopo avere esaminato compiutamente tutta la documentazione prodotta ha accertato che: “ … … l'importo della pensione, a rata mensile, con decorrenza dall'01.01.2013, avrebbe dovuto essere di euro 1.517,15 lordi. Poiché la pensione lorda già percepita, dall'01.01.2013, è stata invece di euro 1.481,85 poi riliquidata nel 2017 in euro 1.510,31 e poiché l' ha pagato, fino 30.06.2017, arretrati per soli euro 1.624,08 CP_1 lordi, ho accertato anche che, dal 01.01.2013 al 06.12.2022, data di introduzione del presente giudizio, come richiesto dal quesito del G.L. dr.
Primiceri ed in esecuzione della sentenza del G.L. dr.ssa Forastiere del 2016, l' deve versare ancora al sig. euro 932,78.”. CP_1 Pt_1
Alla luce delle risultanze istruttorie, e in particolare dei conteggi effettuati dal consulente nella ctu contabile, ritiene l'odierno giudicante che il ricorrente ha diritto alle differenze sui ratei pensionistici maturati in esecuzione della sentenza 1410/2016 nel periodo dal 30.05.2016 al 30.06.2024 pari ad € 932,78.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese legali seguono la soccombenza.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- in accoglimento del ricorso dichiara che l'importo del trattamento pensionistico del ricorrente, è pari alla data dell'01.01.2013 ad € 1.517,15 lordi, via via perequati come per legge, in luogo della somma di euro 1.481,85 corrisposta dall'istituto (poi riliquidata nel 2017 in euro 1.510,31);
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo differenziale CP_1 dovuto, con decorrenza dal 01.01.2013, come da conteggi indicati nella ctu,
3 oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.312,00 CP_1 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto.
Brindisi, 13/05/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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