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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giuseppe Rini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 404/2025 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA avv. Cammalleri Raimondo, rappresentato e difeso da sé stesso
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RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a Palermo, via Mariano Stabile n. 182, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ads. Email_2
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RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in accoglimento del ricorso, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, disporne l'annullamento e per l'effetto, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari, come indicati nella parte motiva e, pertanto, in € 3.864,00 oltre accessori di legge o, in subordine,
in 1.933,50 in applicazione dei valori minimi previsti per legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa rifiuti, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/ 80 ed accessori, come per legge;
- ai fini di cui all'art. 9, comma 5, della L. 23.12.1999, n. 488, si attesta che per il presente procedimento è dovuto un contributo unificato di iscrizione a ruolo pari a 98,00 e che il valore della causa è pari a 2.150,00 euro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs.
150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato il 21 febbraio 2025, l'avv.
Raimondo Cammalleri ha impugnato il decreto emesso in data 3-4 febbraio
2025, con cui il Giudice del Lavoro di questo Tribunale liquidava al predetto professionista, quale difensore di (ammessa al CP_2
patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datata 3 novembre 2022), la somma di € 1.400,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta nel procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3259/2022
R.G.Lav. e nel successivo giudizio di opposizione iscritto al n. 4230/2023
R.G.Lav. (definito con sentenza n. 94/2025).
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia del resistente , non costituitosi benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio in persona del Ministro pro tempore, nella domiciliazione ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la ritualità dell'odierna opposizione, posto che – come precisato dai giudici di legittimità – il procedimento ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nell'ipotesi di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vede come uniche parti legittimate il difensore della parte ammessa e il
2 (Cass. civ. n. 5318/2023) e deve essere instaurato Controparte_1
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ovvero, in assenza di tale notificazione o comunicazione, entro il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo), con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto (Cass. civ. n. 6864/2024).
Nel merito, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso specificati.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, nel liquidare il compenso, si sarebbe discostata senza motivazioni dalle disposizioni del D.M. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), sulla scorta delle quali avrebbe dovuto liquidare l'importo di € 3.864,00, oltre accessori.
E invero, nella fattispecie devono trovare applicazione i parametri previsti dal citato D.M. 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 e, da ultimo, con D.M.
147/2022) e, in particolare, i valori indicati nella Tabella n. 9
(“Procedimenti di istruzione preventiva”) per il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e quelli di cui alla Tabella n. 4 (“Cause di Previdenza”) per il giudizio di opposizione.
Ciò posto, tenuto conto del valore della controversia (ricompreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00), dell'attività difensiva svolta (riconducibile alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria e/o di trattazione per il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria e/o di trattazione e decisionale per il giudizio di opposizione) e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale civile previsti dall'art. 4 D.M. cit. (ivi compresi i risultati
3 conseguiti) nonché del fatto che, a norma degli artt. 82 e 130 D.P.R.
115/2002, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi e devono essere ridotti della metà, nel caso specifico appare congruo liquidare l'importo di € 1.933,50 (pari alla metà del valore minimo di € 3.867,00).
Di qui la (parziale) fondatezza dell'opposizione proposta dall'avv.
Palmisano, con conseguente riforma del provvedimento impugnato e liquidazione, in favore dell'opponente, dell'importo sopra indicato, al quale vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e Controparte_1
all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, le spese processuali sostenute dall'opponente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , così Controparte_1
provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'avv. Raimondo
Cammalleri con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 3-4 febbraio
2025 in relazione al procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 3259/2022 R.G.Lav. e al successivo giudizio di opposizione iscritto al n. 4230/2023 R.G.Lav.,
2) liquida all'opponente, a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nei procedimenti indicati al punto CP_2
1), la somma di € 1.933,50, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
4 3) lascia a carico dell'opponente le spese processuali dallo stesso sostenute.
Termini Imerese, 17 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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