CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1611 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 10 luglio 2024, vertente tra
codice fiscale nella qualità di coniuge ed erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Di Paola, codice fiscale
[...]
e dall'avv. Cristina Miele, codice fiscale , ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso lo studio Di Paola-Miele, in Maddaloni (CE), Via Mastrantuono n. 28, come da procura in atti
appellante
e
codice fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Gianfranco Caggiano, codice fiscale , e dall'avv. Giorgio Caggiano, codice C.F._4
fiscale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Cervantes n. C.F._5
55/5, come da procura in atti;
appellata OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento R.G. n. 11859/2020 e pubblicata il 15/3/2021
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante, “in via preliminare di rito e/o pregiudiziale di merito: 1)accertare il mancato esperimento
della procedura di mediazione e, per l'effetto, onerare la parte più diligente ad attivare la relativa procedura
concedendo il relativo termine;
2) ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 c.p.c., sospendere la provvisoria
esecuzione della Ordinanza appellata, alla luce dei vizi logici e giuridici innanzi esposti ed essendo sussistenti
gravi e fondati motivi di ingiustizia;
nel merito, in via principale: 3)in accoglimento del presente appello,
accertare la violazione ex art. 112 c.p.c. e 132 co. 1 n.4 c.p.c. della Ordinanza impugnata e, per l'effetto,
dichiararne la nullità; 4)in accoglimento del presente appello, riformare in toto la Ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella persona del Giudice Dott. Petruzziello Michelangelo, in
data 15.03.21 e pubblicata nella medesima data, notificata a cura della Cancelleria con pec del 15.03.21,
R.G. n. 11859/2020, e, per l'effetto: 5)dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ovvero,
nel merito, infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
6)accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere la documentazione non ancora Persona_1
consegnata ed indicata nella premessa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
7)condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., alla consegna, in favore dell'appellante, della Controparte_1
documentazione non ancora consegnata ovvero contratto di assicurazione con le relative condizioni generali
di contratto, il
Pa c.d. , il contratto di finanziamento completo di tutti gli allegati, ivi compreso l'allegato contenente TEGM
e tasso usura, gli estratti conto e prospetti scalari relativi all'intera durata del contratto, informativa
privacy, rendiconti periodici, documento di sintesi, delibera di affidamento e delibera CICR;
8) Condannare la
Società appellata, altresì, al pagamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di Euro 50,00 ovvero quella diversa
somma che il Giudice adito vorrà stabilire per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione
suindicata; 9)in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione
ai procuratori antistatari.
Per la banca appellata, “rigetto dell'appello, previa conferma dell'ordinanza impugnata, con la condanna
dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Persona_1
la premettendo di aver sottoscritto con quest'ultima il contratto di finanziamento n. Controparte_1
16010853 e chiedendo la consegna, ex art. 119 D. Lgs n. 385/1993, della documentazione contrattuale relativa all'intero periodo di durata del rapporto e, segnatamente, 1) contratto di finanziamento,
unitamente a tutti gli allegati ivi indicati;
2) delibere di affidamento;
3) delibera CICR del 9/2/2000 e relativa documentazione;
4) estratto pagamenti;
5) piano di ammortamento;
polizza assicurativa e condizioni generali di contratto, 7) versamenti effettuati e relative quietanze di pagamento;
8) modulo SECCI;
9)
informativa privacy;
10) rendiconti;
11) documento di sintesi;
12) estratto conto e prospetti scalari;
13)
estratto del finanziamento.
1.1 - Deduceva, nel merito, che il diritto della cliente ad ottenere dall'istituto bancario la consegna della documentazione relativa all'ultimo decennio, previsto dall'art. 119 TUB, comma 4, “si configura come
diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale per il cui riconoscimento non
assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intenda fare della documentazione”.
2 - La si costituiva ritualmente contestando la domanda della ricorrente, proponendo Controparte_1
domanda riconvenzionale e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in giudizio il coobligato in solido,
. Parte_1
2.1 - Deduceva, nel merito, che la stessa ricorrente aveva ammesso che le era stata già consegnata la documentazione necessaria, e che, per tanto, quest'ultima insisteva per la ulteriore consegna “di una serie
di documentazione che è priva di qualsivoglia significato, che evidenzia, per un verso, la carenza di interesse
ad agire e denota, per altro verso, l'abuso del diritto della ricorrente”.
2.2 - In via riconvenzionale, la banca resistente, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di
, deduceva che, con raccomandata del 15/10/2020, stante la persistente mora Parte_1
dell' le aveva intimato il pagamento dell'intero importo residuo del finanziamento dedotto in Per_1
giudizio, previo avviso di decadenza dal beneficio della rateizzazione. Affermava che, all'esito della ricezione di detta raccomandata, la ricorrente aveva riconosciuto che il debito ammontava ad euro
12.000,00, formulando, per il tramite del proprio legale, delle proposte transattive, da ultimo accettate dalla banca stessa, ma che non avevano avuto fattivo seguito. Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che fosse condannata, in solido con , al pagamento in favore di essa resistente Persona_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 11.944,17 oltre interessi da determinarsi sulla somma capitale di euro 9.437,33 a far data dal 16/10/2020 e fino all'effettivo soddisfo. La resistente non chiedeva, però, il differimento dell'udienza per la chiamata del terzo, asserendo che il Tribunale ben avrebbe potuto
“decidere la domanda proposta dalla ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.” e, quindi, rigettata quest'ultima,
riservare “all'esito ogni decisione sulla domanda riconvenzionale di pagamento”.
3 - Disposta, con decreto del 28/1/2021, la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione, le parti depositavano note scritte, esaminate le quali, il Tribunale decideva la causa con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c..
4 - Con ordinanza del 15/3/2021 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda della ricorrente;
accoglieva la domanda riconvenzionale della banca e, per l'effetto, condannava a pagare alla Persona_1
la somma di euro 11.944,17 oltre interessi al tasso legale sulla somma di euro 9.437,33 a CP_1
far data dal 16/10/2020. Condannava, in fine, la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro 1.700,00 per compensi ed euro 118,50 per esborsi.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) L'art. 119, comma 4, TUB va interpretato alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. 2) Ciò premesso, si deve rilevare che aveva ottenuto, in riscontro alla sua richiesta ex art. 119 TUB, “la Persona_1
documentazione che le occorreva e che era giusto avesse”. Quindi, le doglianze della ricorrente relative alla mancata consegna dell'ulteriore documentazione devono essere “giudicate affatto infondate e dilatorie, se
non addirittura pretestuose”. 3) Del resto non “è predicabile la lesione di qualsivoglia interesse della
ricorrente” né rispetto all'omessa consegna delle delibere di affidamento (documenti precontrattuali superati dalla stipula del contratto); né rispetto alla delibera CICR (che è atto “normativo secondario”); né
rispetto all'estratto dei pagamenti (che la banca aveva già consegnato); né rispetto al piano di ammortamento (anch'esso già consegnato); né, in fine, con riguardo al modulo SECCI. Ne consegue che la banca non ha rifiutato “la consegna di quanto avrebbe potuto e dovuto trasmettere”. 4) Sulla
riconvenzionale, non è dubitabile che “alla ricorrente sia pervenuta la manifestazione di volontà della banca
di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine”. Infatti, dopo la raccomandata del 15/10/2020 con cui la banca richiedeva il pagamento dell'intero, la aveva intavolato delle trattative finalizzate a Per_1
transigere l'insorgenda lite, culminate nell'accettazione della proposta di pagamento di cui alla lettera della del 24/11/2020 cui però non è seguita l'esecuzione da parte dell . 5) “La caducazione della CP_1 Per_1
transazione che da questa condotta deriva fa risorgere il diritto della banca di ottenere la restituzione di quanto aveva domandato con la dichiarazione di risoluzione del contratto, secondo gli importi richiesti che,
peraltro, la ricorrente non ha contestato”. 6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
5 - Avverso detta ordinanza ha proposto appello sulla base di otto motivi;
con contestuale Persona_1
istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
istanza poi rinunciata dall'appellante all'udienza del 14/7/2021.
L'appellata si è ritualmente costituita concludendo, nel merito, per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6 - In data 9/10/2023, stante il decesso dell'appellante, si costituiva in prosecuzione il di lei coniuge ed erede il quale insisteva nei motivi di appello. Parte_1
6.1 - All'udienza collegiale del 10/7/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 - Pregiudizialmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione di (costituitosi Parte_1
quale coniuge ed erede dell'originaria appellante, ) sollevata dall'appellata Persona_1 CP_1
soltanto con la comparsa conclusionale. Deduce la Banca appellata -pur non contestando la dedotta
[...]
qualità dell'odierno appellante- che la Corte di Appello dovrebbe dichiarare, anche d'ufficio, la carenza di legittimazione attiva del in quanto quest'ultimo non avrebbe fornito prova della propria qualità di Pt_1
erede.
L'eccezione va disattesa. Sul punto il Collegio ritiene di dover condividere e, quindi, applicare al caso in esame il principio recentemente dettato dalla Suprema Corte secondo cui lo status di coniuge, erede legittimario, “quale elemento fondante la legittimazione ad agire in giudizio, può considerarsi dimostrato
per effetto della non contestazione” (Cass. n. 12309/2023).
Nel caso di specie, difatti, la banca appellata non ha allegato che il non fosse coniuge ed erede Pt_1
dell'originaria appellante deceduta e, quindi, non né ha contestato lo status di coniuge ed erede legittimario, ma si è limitata a dedurre che lo stesso non avesse fornito idonea prova della dedotta qualità.
Orbene, la mera affermazione dell'assenza di prove da parte del convenuto non può ritenersi equivalente alla contestazione del fatto (in tal senso, per tutte, Cass. ord. n. 17889/2020). Ciò posto, la legittimazione attiva del deve ritenersi sussistente per effetto della non contestazione da parte della banca Pt_1
appellata. 7.1 - Tanto premesso, preliminarmente l'appellante denuncia la violazione dell'art. 5 D. Lgs n. 28/2010
avendo il Tribunale, seppur richiesto dalla stessa ricorrente in prime cure, omesso di ordinare l'esperimento della mediazione obbligatoria per il giudizio di primo grado avente ad oggetto la “materia bancaria”.
L'eccezione in esame non coglie nel segno per un duplice ordine di motivi. Innanzi tutto, mette conto evidenziare che l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione, se proposta dall'attore stesso (come nel caso di specie), è inammissibile. L'improcedibilità, infatti, può essere eccepita solo dalla controparte o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. L'attore, essendo colui che ha introdotto il giudizio, non può infatti sollevare un'eccezione che mira a far dichiarare improcedibile la propria domanda.
Di contro, se la ricorrente in prime cure avesse inteso sollevare l'eccezione di improcedibilità solo con riguardo alla domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla si deve osservare che la CP_1
condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10, come di recente affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche (Cass. Sez. Un. n. sentenza n.
3452/2024).
8 - Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Deduce che il Tribunale ha violato la suddetta norma non avendo pronunciato sull'intera domanda e, segnatamente, sulla richiesta di
Pa consegna del contratto di assicurazione, del documento , del contratto di finanziamento, degli estratti conto, della informativa privacy, dei documenti periodici e della delibera CICR. Parimenti il Giudice, per l'appellante, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dalla ricorrente in prime cure, con le proprie note scritte, in punto di carenza di prova del rapporto contrattuale, disconoscimento della conformità del contratto di finanziamento all'originale, inammissibilità della avversa domanda riconvenzionale, e violazione dell'art. 1186 c.c.. La violazione del Tribunale si tradurrebbe, quindi, in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
8.1 - Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Dopo ampia premessa sull'essenza “dell'omessa,
apparente, contraddittoria, insufficiente o illogica motivazione” e sui principi giurisprudenziali che la sorreggono, nel merito l'appellante denuncia che il primo giudice avrebbe trascurato “di esaminare che
parte della documentazione richiesta dalla ex art. 119 TUB…non era stata consegnata né in fase Per_1
stragiudiziale né in fase giudiziale”. Parimenti, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che le parti non avevano “formulato richieste istruttorie”, quando, invece, la ricorrente aveva “disconosciuto la copia del
contratto”, e che le parti avevano concluso una “transazione” che, in realtà, non era mai avvenuta in quanto la banca aveva modificato la proposta transattiva dell' e, quindi, aveva di fatto formulato Per_1
una nuova proposta, mai accettata dall' stessa. Per_1
8.2 - Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 119 TUB e 2697 c.c..
Censura l'ordinanza gravata in quanto il Tribunale non si è avveduto che “non risultava consegnato né
depositato in giudizio il contratto di assicurazione né le relative condizioni generali di contratto”. Sulla
riconvenzionale, lamenta che il primo giudice non si è avveduto del “difetto di prova della pretesa
dell'istituto bancario” e, comunque, della “carenza di forma scritta del contratto”.
8.3 - Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 117 TUB. Deduce
che il Tribunale è incorso in evidente errore “laddove non considerava la carenza di prova scritta del
contratto di finanziamento il cui obbligo e richiesto ad substantiam”. Ribadisce che la banca aveva omesso di depositare il contratto di prestito e che, comunque, essa ricorrente in prime cure aveva disconosciuto la conformità all'originale del documento contrattuale depositato dalla CP_1
8.4 - Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 215 c.p.c. in quanto, a seguito del disconoscimento, dalla stessa eccepito, della conformità della copia depositata dalla banca all'originale, il
Tribunale ha omesso di provvedere nel merito, omettendo anche di disporre il deposito dell'originale.
8.5 - Con il sesto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha violato l'art. 36 c.p.c. in quanto ha deciso su una domanda riconvenzionale che non poteva essere proposta, come eccepito dalla stessa ricorrente in prime cure nelle note scritte depositate in prima udienza. Per l'appellante, infatti, la domanda riconvenzionale risultava inammissibile in quanto non dipendente “dal medesimo titolo dedotto in giudizio”
da essa ricorrente.
8.6 - Con il settimo motivo l'appellante censura l'ordinanza gravata per violazione degli articoli 1344 e 1345
c.c.. Lamenta che il Tribunale nulla ha dedotto sull'eccepita nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa ovvero per causa illecita in quanto contratto per estinguere, in parte, un debito esistente con un altro istituto bancario.
8.7 - Con l'ottavo motivo l'appellante censura l'ordinanza impugnata in quanto emessa violando l'art. 1186
c.c.. Deduce che il Tribunale, errando, non ha rilevato la carenza dei presupposti di cui al suddetto articolo comunicazioni depositate dalla banca si legge soltanto della “richiesta di pagamento delle sole rate
scadute” ma non di decadenza dal termine.
9 - Il primo motivo risulta infondato e va disatteso.
In particolare, sotto un primo profilo, l'appellante, invocando la violazione dell'art. 112 c.p.c., non risulta cogliere nel segno. Infatti, da un'attenta lettura della motivazione dell'ordinanza in esame si evince chiaramente che il Tribunale ha, in effetti, deciso sull'intera domanda proposta dall'attrice in prime cure.
Difatti, il primo giudice ha dato atto che aveva già “ottenuto, in riscontro alla sua richiesta ex Persona_1
art. 119 comma 4, cit. la documentazione che le occorreva e che era giusto avesse…”. Il Tribunale ha, quindi,
espressamente indicato i motivi per cui ha ritenuto che la banca resistente non fosse tenuta alla consegna dell'ulteriore documentazione, anch'essa richiesta dalla ricorrente in prime cure. Quindi, in realtà, il
Tribunale ha deciso sulla “intera” domanda proposta dalla Da ciò consegue che l'appellante, Per_1
piuttosto che dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe dovuto, se del caso, censurare la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'ulteriore documentazione richiesta dalla non fosse dovuta ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB. Per_1
9.1 - Anche l'ulteriore profilo relativo alla dedotta omessa pronuncia del Tribunale sulle eccezioni formulate dalla ricorrente in punto di nullità del contratto di finanziamento, di disconoscimento della conformità dello stesso all'originale, di difetto di prova del rapporto contrattuale, di inammissibilità della avversa domanda riconvenzionale, e di violazione dell'art. 1186 c.c., non risultano fondate.
Innanzi tutto, mette conto evidenziare che nel caso in esame non rileva nessun profilo di illiceità del contratto di finanziamento regolarmente depositato in atti nella sua interezza;
tanto meno per il motivo dedotto dalla ricorrente in prime cure e, segnatamente, per il fatto che “il finanziamento sarebbe servito, in
parte, per estinguere un precedente debito”. Infatti, la piena liceità e legittimità del finanziamento o mutuo solutorio è stata, di recente, confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.5841/2025).
9.1.1 - La questione, poi, del “disconoscimento” del contratto di finanziamento evocato dall'appellante si deve, in realtà, ricondurre all'alveo dell'art. 2719 c.c. essendosi, la ricorrente in prime cure, limitata a disconoscere la conformità della copia depositata in atti con l'originale. Orbene, al riguardo va sottolineato che, per costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, il disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (per tutte, Cass. n. 26200/2024). Nel caso di specie, con le proprie note scritte in primo grado, si è limitata, testualmente, a disconoscere “la conformità Persona_1
della copia del parziale contratto prodotto da controparte rispetto all'originale”, utilizzando, quindi, una formulazione del tutto generica ed omettendo di indicare gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto all'originale; con conseguente inammissibilità della relativa eccezione.
9.1.2 - Anche l'eccezione di difetto di prova del rapporto contrattuale, ai fini della domanda riconvenzionale, non risulta apprezzabile quanto meno per il fatto che, dagli atti, e segnatamente dalla comunicazione del 24/11/2020, emerge che la ricorrente, , aveva operato una esplicita Persona_1
ricognizione di debito (testualmente: “il debito residuo ammonta ad Euro 12.000,00”), che ha determinato,
ex art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa debendi, da cui è derivata una relevatio ab onere
probandi, che dispensa la Banca destinataria della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si deve presumere fino a prova contraria.
Né si può discorrere di violazione dell'art. 1186 c.c. da parte della attrice in riconvenzione, atteso CP_1
che, parimente, emerge dagli atti che quest'ultima, con la missiva datata 15/10/2020 (a cui la Per_1
aveva dato riscontro con la missiva contenente la proposta transattiva, e la contestuale ricognizione di debito, datata 24/11/2020, sopra citata) aveva espressamente comunicato alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine.
9.1.3 - Da ultimo, va disattesa, perché infondata, anche l'eccezione, formulata dalla ricorrente in prime cure di improponibilità della domanda riconvenzionale, perché non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio. Al riguardo è sufficiente rammentare che, secondo consolidato principio giurisprudenziale (si veda,
tra tutte, Cass. n. 533/2020), qualora, come nel caso di specie, la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice. Nel caso di specie, emerge con tutta evidenza il collegamento obbiettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale;
e ciò, se non altro, per l'identità del rapporto presupposto dedotto in giudizio.
10 - Anche il secondo motivo di gravame va disatteso. La censura relativa alla “omessa motivazione” per il fatto che il Tribunale avrebbe trascurato “di esaminare che parte della documentazione richiesta dalla
ex art. 119 TUB…non era stata consegnata né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale”, come Per_1
sopra già evidenziato, non coglie nel segno in quanto, in realtà, il primo giudice ha compiutamente esaminato e deciso la questione con motivazione logica ed esaustiva.
Risulta, inoltre, ai limiti dell'ammissibilità e, comunque, priva di rilevanza la censura dell'appellante in ordine al fatto che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che le parti non avevano “formulato richieste
istruttorie” quando invece, a detta della parte appellante stessa, la ricorrente in prime cure aveva
“disconosciuto la copia del contratto”. E ciò per due ordini di motivi. Innanzi tutto per il fatto che il disconoscimento ex art. 2719 c.c non rientra nella categoria dei mezzi istruttori e, secondariamente, perché
nell'atto di appello non è esplicitato in che modo la specifica censura potrebbe condurre ad una riforma della decisione del primo giudice. Né, per altro, risulta che l'appellante abbia compiutamente indicato quali sono i “mezzi istruttori” non considerati dal primo giudice e ne abbia esplicitamente richiesto l'ammissione in questa fase di appello.
Parimenti irrilevante, ai fini del decidere è la circostanza, valorizzata dall'appellante come profilo di censura, che, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza appellata, nessuna transazione si era mai perfezionata tra la debitrice, , e la Banca creditrice;
La circostanza Persona_1
dell'inesistenza di un accordo transattivo, appunto irrilevante ai fini della decisione sulla domanda riconvenzionale della avrebbe comunque confermato -per quanto esposto al precedente punto- il CP_1
pieno diritto della banca appellata a richiedere il pagamento, in un'unica soluzione, del proprio credito.
11 - Anche il terzo motivo, parzialmente ripetitivo di censure già dedotte con i due motivi precedenti,
risulta infondato.
La censura sul fatto che il Tribunale non avrebbe rilevato che la resistente non aveva “consegnato né CP_1
depositato in giudizio il contratto di assicurazione né le relative condizioni generali di contratto”, non risulta cogliere nel segno, atteso che il citato contratto di assicurazione, come emerge dagli atti, risultava essere stato concluso da con la e, quindi, a quest'ultima e non alla resistente Persona_1 CP_2 CP_1
avrebbe dovuto essere rivolta l'istanza di consegna di copia del contratto stesso. Sugli ulteriori, ripetitivi profili di censura circa il “difetto di prova della pretesa dell'istituto bancario” e,
comunque, della “carenza di forma scritta del contratto” risulta sufficiente riportarsi a quanto già motivato da questo Collegio al paragrafo 8) che precede.
12 - Anche il quarto motivo ripete profili di censura già proposti e rigettati;
quindi, anch'esso va disatteso.
Agli atti risulta depositata copia del contratto di finanziamento: quindi non sussiste alcuna “carenza” al riguardo. Né può assumere rilevanza al riguardo -per quanto sopra già affermato da questa Corte- che la ricorrente in prime cure avesse disconosciuto, per altro in maniera inammissibile, la conformità all'originale del documento contrattuale depositato dalla banca.
13 - Il quinto motivo con cui l'appellante lamenta la violazione dell'art. 215 c.p.c. è infondato. Come già
ampiamente dedotto, la ricorrente in prime cure non ha mai effettuato il disconoscimento del contenuto della scrittura o dell'autenticità della sottoscrizione ex art. 215 c.p.c. ma si è limitata al disconoscimento -
per altro generico e, quindi, inammissibile- della conformità all'originale della copia fotostatica della scrittura ex art. 2719 c.c.. Per tanto, nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il Tribunale avesse omesso di provvedere nel merito, “omettendo anche di disporre il deposito dell'originale”. E ciò anche perché il Giudicante, pur in assenza dell'originale, ben avrebbe potuto apprezzare l'efficacia rappresentativa della copia (si veda, sul punto, Cass. 9439/2010).
14 - Con il sesto motivo l'appellante ripropone, sotto la diversa forma della violazione dell'art. 36 c.p.c., la censura già in precedenza formulata in ordine al fatto che la domanda riconvenzionale della CP_1
risultava inammissibile in quanto non dipendente “dal medesimo titolo dedotto in giudizio” da essa ricorrente. Per i medesimi motivi già rappresentati, la censura in oggetto non può che essere disattesa. In
realtà, come già affermato da questo Collegio, la domanda riconvenzionale risulta pienamente ammissibile anche quando, pur non dipendendo dallo stesso titolo dedotto nel giudizio, abbia con lo stesso un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la valutazione discrezionale del
Giudicante.
15 - Anche il settimo motivo dell'appellante riformula, sotto il profilo della violazione degli articoli 1344 e
1345 c.c., censure già in precedenza proposte ed esaminate da questa Corte. Per i motivi già dedotti va,
quindi, rigettata la relativa censura circa la nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa ovvero per causa illecita in quanto stipulato per estinguere un debito esistente. 16 - L'ottavo ed ultimo motivo con cui l'appellante denuncia la violazione dell'art. 1186 c.c. -ribadendo quanto già affermato nei precedenti motivi circa il difetto di decadenza dal termine- deve essere disatteso.
In realtà, come già dedotto nella motivazione che precede, emerge dagli atti che la con la missiva CP_1
datata 15/10/2020 (sicuramente ricevuta dalla la quale vi aveva dato, infatti, riscontro con la Per_1
lettera del 24/11/2020) aveva espressamente comunicato alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine. Dunque, non è prospettabile la violazione della norma citata dall'appellante.
17 - Da quanto fin qui esposto, consegue l'integrale rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore indeterminabile (con applicazione dello scaglione previsto per le cause fino ad euro 26.000,00); con liquidazione ai minimi del solo compenso relativo alla fase istruttoria-trattazione, attesa l'assenza di istruttoria e tenuto conto del fatto che l'udienza di trattazione dinanzi a questa Corte si è risolta con un mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nella qualità di erede di nei confronti della così provvede: Persona_1 Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di gravame, in favore della Parte_1
che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
cpa ed iva, se dovuta;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1186 c.c. e, cioè, il difetto di decadenza dal termine che in realtà non si era mai verificato. Infatti, nelle