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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10253 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sanna, presso il cui studio ad Erice (TP), via A.
Manzoni n. 109, è elettivamente domiciliata ricorrente
E nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore La Rocca, presso il cui studio a Belmonte
Mezzagno (PA), via Rosario di Salvo n. 16, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/08/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
Con matrimonio concordatario con in data 01/06/2019 e di non aver CP_1 generato figli, ha dedotto che l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa dell'instaurazione di una relazione extra-coniugale da parte del marito;
ha aggiunto he la stessa lavora saltuariamente come baby sitter o addetta alle pulizie, mentre il marito come corriere con contratto a tempo indeterminato;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo per il di CP_1
1 corrisponderle un assegno di mantenimento di € 700,00 al mese;
l'onere del resistente di provvedere al pagamento del canone di locazione e di restituirle l'autovettura di famiglia ovvero corrisponderle una somma di denaro pari al suo valore.
2. Con comparsa del 21/12/2024 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
contestato le allegazioni della ricorrente, rappresentando, piuttosto, che l'unione è terminata a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie;
ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente ed il rigetto delle domande dalla medesima proposte.
3. Sentite le parti all'udienza del 13/02/2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza del 17/04/2025 ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“rilevato che non ricorrono i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente un assegno di mantenimento, alla luce della brevissima durata del matrimonio (circa quattro anni), della giovane età e della capacità lavorativa della ricorrente, dei motivi della separazione, dei finanziamenti assunti in costanza di matrimonio e gravanti oggi sul resistente nonché della circostanza che su quest'ultimo graverà a breve anche l'obbligo di mantenimento di un figlio che sta per nascere dall'attuale compagna”.
Ha, inoltre, deciso sulle richieste istruttorie delle parti:
“rilevato che la ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, senza tuttavia articolare alcuna richiesta istruttoria;
rilevato che le prove testimoniali articolate, invece, dal resistente con riferimento alla domanda di addebito della separazione sono superflue, alla luce della documentazione anche fotografica prodotta e delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza; rilevato, infine, che l'assegnazione della casa coniugale presuppone la presenza di prole, mentre la restituzione di beni mobili è questione estranea al giudizio di separazione;
considerato, pertanto, che la causa è matura per la decisione”;
e formulato, infine, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa di definire la controversia “con la sola pronuncia di separazione dei coniugi, con rinuncia alle altre domande e con compensazione delle spese di lite”.
4. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15/05/2025 entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
2 5. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
6. Quanto alle altre domande, entrambe le parti vi hanno rinunciato ed hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato, che il Collegio ritiene conforme alla legge ed all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 12/11/1985 ( ) e nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 28/09/1987 ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo in data 01/06/2019.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi, come indicate nella proposta conciliativa del Giudice delegato del 17/04/2025, accettata da entrambe le parti.
3) Compensa le spese di lite.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 15, p. II, serie A, dell'anno 2019).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10253 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sanna, presso il cui studio ad Erice (TP), via A.
Manzoni n. 109, è elettivamente domiciliata ricorrente
E nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore La Rocca, presso il cui studio a Belmonte
Mezzagno (PA), via Rosario di Salvo n. 16, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/08/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
Con matrimonio concordatario con in data 01/06/2019 e di non aver CP_1 generato figli, ha dedotto che l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa dell'instaurazione di una relazione extra-coniugale da parte del marito;
ha aggiunto he la stessa lavora saltuariamente come baby sitter o addetta alle pulizie, mentre il marito come corriere con contratto a tempo indeterminato;
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo per il di CP_1
1 corrisponderle un assegno di mantenimento di € 700,00 al mese;
l'onere del resistente di provvedere al pagamento del canone di locazione e di restituirle l'autovettura di famiglia ovvero corrisponderle una somma di denaro pari al suo valore.
2. Con comparsa del 21/12/2024 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
contestato le allegazioni della ricorrente, rappresentando, piuttosto, che l'unione è terminata a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie;
ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente ed il rigetto delle domande dalla medesima proposte.
3. Sentite le parti all'udienza del 13/02/2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza del 17/04/2025 ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“rilevato che non ricorrono i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente un assegno di mantenimento, alla luce della brevissima durata del matrimonio (circa quattro anni), della giovane età e della capacità lavorativa della ricorrente, dei motivi della separazione, dei finanziamenti assunti in costanza di matrimonio e gravanti oggi sul resistente nonché della circostanza che su quest'ultimo graverà a breve anche l'obbligo di mantenimento di un figlio che sta per nascere dall'attuale compagna”.
Ha, inoltre, deciso sulle richieste istruttorie delle parti:
“rilevato che la ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, senza tuttavia articolare alcuna richiesta istruttoria;
rilevato che le prove testimoniali articolate, invece, dal resistente con riferimento alla domanda di addebito della separazione sono superflue, alla luce della documentazione anche fotografica prodotta e delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza; rilevato, infine, che l'assegnazione della casa coniugale presuppone la presenza di prole, mentre la restituzione di beni mobili è questione estranea al giudizio di separazione;
considerato, pertanto, che la causa è matura per la decisione”;
e formulato, infine, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa di definire la controversia “con la sola pronuncia di separazione dei coniugi, con rinuncia alle altre domande e con compensazione delle spese di lite”.
4. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15/05/2025 entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
2 5. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
6. Quanto alle altre domande, entrambe le parti vi hanno rinunciato ed hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato, che il Collegio ritiene conforme alla legge ed all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 12/11/1985 ( ) e nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 28/09/1987 ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo in data 01/06/2019.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi, come indicate nella proposta conciliativa del Giudice delegato del 17/04/2025, accettata da entrambe le parti.
3) Compensa le spese di lite.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 15, p. II, serie A, dell'anno 2019).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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