Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
r.v.g. 1072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iuliano e , nato a [...] il CP_1
13.05.1997, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Bello C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2025 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in data 10.10.2019 nel Comune di Albanella (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n.
2. P. I, Uff. 2, anno 2019 e che dalla loro unione era nata
19.08.2020). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno dichiarava la loro separazione Per_1
personale con sentenza non definitiva n. 2716/2021 del 16.09.2021 ed al contempo domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza definitiva di separazione n.
3047/2024 pubbl. l'11/06/2024 che, tra l'altro, prevedeva l'affido condiviso della minore con 1
residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, il versamento mensile a carico di quest'ultimo e in favore di dell'importo di euro 200,00 per il Parte_1
mantenimento della minore, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti hanno depositato dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
03.06.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per lo scioglimento del matrimonio, le quali non risultano contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 r.v.g. 1072/2025
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 10.10.2019 nel Comune di
Albanella (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n.
2. P. I, Uff. 2, anno
2019 tra , nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: , alle CP_1 C.F._2
condizioni di cui al ricorso;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albanella (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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