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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/10/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9269/2025 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. GHIDINI GIULIA
e nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. GHIDINI CP_1 C.F._2
GIULIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 15.09.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora ove i coniugi hanno vissuto insieme ubicata in 25016 Ghedi (BS), alla via Pietro Mascagni n. 1 B è un immobile in locazione, non è di proprietà di nessuno dei coniugi. Nel suddetto immobile rimarrà a vivere il signor essendosi la signora già CP_1 Parte_1 trasferita presso i suoi genitori in 25124 Brescia alla via Jacopo Robusti n. 98 unitamente alla figlia. Al momento sia la figlia che la signora hanno ancora la residenza presso l'immobile Parte_1 ove abita e ha la residenza il signor La signora è in attesa di partecipare al CP_1 Parte_1 CP_ bando indetto dall per poter ottenere un immobile di edilizia convenzionata ove trasferirsi con la figlia. I mobili e arredi che i coniugi hanno acquistato in costanza di matrimonio, rimangono nel possesso e proprietà del signor CP_1
Si dichiara che, negli anni precedenti, l'assegno unico per la figlia è stato percepito interamente dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a € 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili perla durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. I coniugi concordemente dichiarano e si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni patrimoniali pendenti e/o da regolare tra di loro. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
3. La figlia esta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone la naturale inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, si precisi che al momento la dimora della madre è individuata nella casa dei nonni materni sita in 25124 Brescia alla via Jacopo CP_ Robusti n. 98. Non appena la madre otterrà l'immobile dall trasferirà la propria residenza e quella della figlia presso il suddetto immobile che si troverà in ogni casa a Brescia;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) Nella settimana in cui il padre lavora fino alle ore 18,00, la figlia resterà con la madre dal lunedì alla domenica. Nella settimana in cui, invece, il padre termina il lavoro alle ore 15,00, andrà a prendere la bambina a scuola e trascorrerà con lei il pomeriggio fino alle ore 19.00, orario in cui la riaccompagnerà a casa della madre. In tali occasioni, la bambina potrà eventualmente fermarsi a cena a casa del padre. In quella stessa settimana, il venerdì il padre andrà a prendere a scuola alle ore 15.00 e resterà Per_1 con lei per l'intero fine settimana, riportandola a casa della madre la domenica mattina entro le ore 11.00, prima del pranzo.
4/b) Durante le festività religiose principali - Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua - considerato che i genitori appartengono a confessioni diverse (la madre è cristiana ortodossa, il padre cristiano cattolico) e che le date di celebrazione non sempre coincidono, la bambina trascorrerà la festività con il genitore che la festeggia in quel momento, secondo la propria tradizione religiosa. Nel caso in cui, come accade circa ogni quattro anni, la Pasqua venga celebrata nello stesso periodo da entrambe le confessioni, i genitori si accorderanno in modo consapevole e condiviso, sempre nel rispetto del benessere della bambina. Per quanto riguarda le vacanze estive, resterà con la madre, poiché il padre sarà impegnato Per_1 con il lavoro. Qualora il padre riuscisse ad ottenere dei giorni di ferie, ne darà comunicazione alla madre per poter trascorrere del tempo con la figlia. Entrambi i genitori, consapevoli dell'importanza della serenità e dell'equilibrio della piccola Per_1 si impegnano a collaborare nel modo più armonioso possibile, ponendo sempre al centro il suo benessere.
5. Il sig. si impegna a versate alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni CP_1 Parte_1 mese, mediante accredito su conto corrente, un assegno di mantenimento per la figlia Persona_1 pari a € 300,00 mensili. Tale assegno sarà corrisposto dal mese di maggio 2025 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a decorrere da un anno dalla data di omologazione della separazione, sulla base del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
6. In merito all'assegno unico si precisa che, fino alla data della presente domanda di divorzio, l'assegno unico universale è stato percepito dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a €. 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili per la durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. Da deposito del ricorso l'assegno unico verrà d'ora in avanti percepito direttamente dalla madre, quale genitore collocatario prevalente della figlia, affinché possa utilizzarlo per provvedere in modo diretto e trasparente alle necessità quotidiane della minore.
7. Le spese relative al vestiario e all'alimentazione della figlia saranno a carico di ciascun genitore durante i periodi di permanenza della minore presso di ciascun genitore, in proporzione alle esigenze della figlia e nel rispetto dell'alternanza della collocazione. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, ovvero suddivise al 50%. Rientrano tra queste:
- la retta scolastica, l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico;
- le spese relative alla mensa scolastica e al servizio di scuolabus;
- le attività ludiche, ricreative e le vacanze;
- le prestazioni mediche e le visite specialistiche, sia coperte che non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le cure dentistiche;
-tutte le eventuali spese future relative all'iscrizione e alla frequenza dell'università. Si specifica che tutte le spese mediche, specialistiche e dentistiche non coperte dal S.S.N. così come qualsiasi altra spesa non ordinaria, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.” PER IL DIVORZIO:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ghedi.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
3. La dimora ove i coniugi hanno vissuto insieme ubicata in 25016 Ghedi (BS), alla via Pietro Mascagni n. 1 B è un immobile in locazione, non è di proprietà di nessuno dei coniugi. Nel suddetto immobile rimarrà a vivere il signor essendosi la signora già CP_1 Parte_1 trasferita presso i suoi genitori in 25124 Brescia alla via Jacopo Robusti n. 98 unitamente alla figlia. Al momento sia la figlia che la signora hanno ancora la residenza presso l'immobile Parte_1 ove abita e ha la residenza il signor La signora è in attesa di partecipare al CP_1 Parte_1 CP_ bando indetto dall per poter ottenere un immobile di edilizia convenzionata ove trasferirsi con la figlia. I mobili e arredi che i coniugi hanno acquistato in costanza di matrimonio, rimangono nel possesso e proprietà del signor CP_1
Si dichiara che, negli anni precedenti, l'assegno unico per la figlia è stato percepito interamente dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a € 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili per la durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. I coniugi concordemente dichiarano e si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni patrimoniali pendenti e/o da regolare tra di loro. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
4. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone la naturale inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
si precisi che al momento la dimora della madre è individuata nella casa dei nonni materni sita in 25124 Brescia alla via Jacopo CP_ Robusti n. 98. Non appena la madre otterrà l'immobile dall trasferirà la propria residenza e quella della figlia presso il suddetto immobile che si troverà in ogni casa a Brescia;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) Nella settimana in cui il padre lavora fino alle ore 18.00, la figlia resterà con la madre dal lunedì alla domenica. Nella settimana in cui, invece, il padre termina il lavoro alle ore 15.00, andrà a prendere la bambina a scuola e trascorrerà con lei il pomeriggio fino alle ore 19.00, orario in cui la riaccompagnerà a casa della madre. In tali occasioni, la bambina potrà eventualmente fermarsi a cena a casa del padre. della madre. In tali occasioni, la bambina potrà eventualmente fermarsi a cena a casa del padre. In quella stessa settimana, il venerdì il padre andrà a prendere a scuola alle ore 15.00 e resterà Per_1 con lei per l'intero fine settimana, riportandola a casa della madre la domenica mattina entro le ore 11.00, prima del pranzo.
5/b) Durante le festività religiose principali - Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua - considerato che i genitori appartengono a confessioni diverse (la madre è cristiana ortodossa, il padre cristiano cattolico) e che le date di celebrazione non sempre coincidono, la bambina trascorrerà la festività con il genitore che la festeggia in quel momento, secondo la propria tradizione religiosa. Nel caso in cui, come accade circa ogni quattro anni, la Pasqua venga celebrata nello stesso periodo da entrambe le confessioni, i genitori si accorderanno in modo consapevole e condiviso, sempre nel rispetto del benessere della bambina. Per quanto riguarda le vacanze estive, resterà con la madre, poiché il padre sarà impegnato Per_1 con il lavoro. Qualora il padre riuscisse ad ottenere dei giorni di ferie, ne darà comunicazione alla madre per poter trascorrere del tempo con la figlia. Entrambi i genitori, consapevoli dell'importanza della serenità e dell'equilibrio della piccola Per_1 si impegnano a collaborare nel modo più armonioso possibile, ponendo sempre al centro il suo benessere.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni CP_1 Parte_1 mese, mediante accredito su conto corrente, un assegno di mantenimento per la figlia Persona_1 pari a € 300,00 mensili. Tale assegno sarà corrisposto dal mese di maggio 2025 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a decorrere da un anno dalla data di omologazione della separazione, sulla base del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
7. In merito all'assegno unico si precisa che, fino alla data della presente domanda di divorzio, l'assegno unico universale è stato percepito dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a € 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili per la durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. Dal deposito del ricorso l'assegno unico verrà d'ora in avanti percepito direttamente dalla madre, quale genitore collocatario prevalente della figlia, affinché possa utilizzarlo per provvedere in modo diretto e trasparente alle necessità quotidiane della minore.
8. Le spese relative al vestiario e all'alimentazione della figlia saranno a carico di ciascun genitore durante i periodi di permanenza della minore presso di ciascun genitore, in proporzione alle esigenze della figlia e nel rispetto dell'alternanza della collocazione. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, ovvero suddivise al 50%. Rientrano tra queste:
- la retta scolastica, l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico;
- le spese relative alla mensa scolastica e al servizio di scuolabus;
- le attività ludiche, ricreative e le vacanze;
- le prestazioni mediche e le visite specialistiche, sia coperte che non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le cure dentistiche;
- tutte le eventuali spese future relative all'iscrizione e alla frequenza dell'università. Si specifica che tutte le spese mediche, specialistiche e dentistiche non coperte dal S.S.N., così come qualsiasi altra spesa non ordinaria, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.05.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GHEDI (anno 2016, parte II, serie A, n. 4).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ST TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9269/2025 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. GHIDINI GIULIA
e nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. GHIDINI CP_1 C.F._2
GIULIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 15.09.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora ove i coniugi hanno vissuto insieme ubicata in 25016 Ghedi (BS), alla via Pietro Mascagni n. 1 B è un immobile in locazione, non è di proprietà di nessuno dei coniugi. Nel suddetto immobile rimarrà a vivere il signor essendosi la signora già CP_1 Parte_1 trasferita presso i suoi genitori in 25124 Brescia alla via Jacopo Robusti n. 98 unitamente alla figlia. Al momento sia la figlia che la signora hanno ancora la residenza presso l'immobile Parte_1 ove abita e ha la residenza il signor La signora è in attesa di partecipare al CP_1 Parte_1 CP_ bando indetto dall per poter ottenere un immobile di edilizia convenzionata ove trasferirsi con la figlia. I mobili e arredi che i coniugi hanno acquistato in costanza di matrimonio, rimangono nel possesso e proprietà del signor CP_1
Si dichiara che, negli anni precedenti, l'assegno unico per la figlia è stato percepito interamente dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a € 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili perla durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. I coniugi concordemente dichiarano e si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni patrimoniali pendenti e/o da regolare tra di loro. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
3. La figlia esta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone la naturale inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, si precisi che al momento la dimora della madre è individuata nella casa dei nonni materni sita in 25124 Brescia alla via Jacopo CP_ Robusti n. 98. Non appena la madre otterrà l'immobile dall trasferirà la propria residenza e quella della figlia presso il suddetto immobile che si troverà in ogni casa a Brescia;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) Nella settimana in cui il padre lavora fino alle ore 18,00, la figlia resterà con la madre dal lunedì alla domenica. Nella settimana in cui, invece, il padre termina il lavoro alle ore 15,00, andrà a prendere la bambina a scuola e trascorrerà con lei il pomeriggio fino alle ore 19.00, orario in cui la riaccompagnerà a casa della madre. In tali occasioni, la bambina potrà eventualmente fermarsi a cena a casa del padre. In quella stessa settimana, il venerdì il padre andrà a prendere a scuola alle ore 15.00 e resterà Per_1 con lei per l'intero fine settimana, riportandola a casa della madre la domenica mattina entro le ore 11.00, prima del pranzo.
4/b) Durante le festività religiose principali - Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua - considerato che i genitori appartengono a confessioni diverse (la madre è cristiana ortodossa, il padre cristiano cattolico) e che le date di celebrazione non sempre coincidono, la bambina trascorrerà la festività con il genitore che la festeggia in quel momento, secondo la propria tradizione religiosa. Nel caso in cui, come accade circa ogni quattro anni, la Pasqua venga celebrata nello stesso periodo da entrambe le confessioni, i genitori si accorderanno in modo consapevole e condiviso, sempre nel rispetto del benessere della bambina. Per quanto riguarda le vacanze estive, resterà con la madre, poiché il padre sarà impegnato Per_1 con il lavoro. Qualora il padre riuscisse ad ottenere dei giorni di ferie, ne darà comunicazione alla madre per poter trascorrere del tempo con la figlia. Entrambi i genitori, consapevoli dell'importanza della serenità e dell'equilibrio della piccola Per_1 si impegnano a collaborare nel modo più armonioso possibile, ponendo sempre al centro il suo benessere.
5. Il sig. si impegna a versate alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni CP_1 Parte_1 mese, mediante accredito su conto corrente, un assegno di mantenimento per la figlia Persona_1 pari a € 300,00 mensili. Tale assegno sarà corrisposto dal mese di maggio 2025 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a decorrere da un anno dalla data di omologazione della separazione, sulla base del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
6. In merito all'assegno unico si precisa che, fino alla data della presente domanda di divorzio, l'assegno unico universale è stato percepito dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a €. 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili per la durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. Da deposito del ricorso l'assegno unico verrà d'ora in avanti percepito direttamente dalla madre, quale genitore collocatario prevalente della figlia, affinché possa utilizzarlo per provvedere in modo diretto e trasparente alle necessità quotidiane della minore.
7. Le spese relative al vestiario e all'alimentazione della figlia saranno a carico di ciascun genitore durante i periodi di permanenza della minore presso di ciascun genitore, in proporzione alle esigenze della figlia e nel rispetto dell'alternanza della collocazione. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, ovvero suddivise al 50%. Rientrano tra queste:
- la retta scolastica, l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico;
- le spese relative alla mensa scolastica e al servizio di scuolabus;
- le attività ludiche, ricreative e le vacanze;
- le prestazioni mediche e le visite specialistiche, sia coperte che non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le cure dentistiche;
-tutte le eventuali spese future relative all'iscrizione e alla frequenza dell'università. Si specifica che tutte le spese mediche, specialistiche e dentistiche non coperte dal S.S.N. così come qualsiasi altra spesa non ordinaria, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.” PER IL DIVORZIO:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ghedi.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
3. La dimora ove i coniugi hanno vissuto insieme ubicata in 25016 Ghedi (BS), alla via Pietro Mascagni n. 1 B è un immobile in locazione, non è di proprietà di nessuno dei coniugi. Nel suddetto immobile rimarrà a vivere il signor essendosi la signora già CP_1 Parte_1 trasferita presso i suoi genitori in 25124 Brescia alla via Jacopo Robusti n. 98 unitamente alla figlia. Al momento sia la figlia che la signora hanno ancora la residenza presso l'immobile Parte_1 ove abita e ha la residenza il signor La signora è in attesa di partecipare al CP_1 Parte_1 CP_ bando indetto dall per poter ottenere un immobile di edilizia convenzionata ove trasferirsi con la figlia. I mobili e arredi che i coniugi hanno acquistato in costanza di matrimonio, rimangono nel possesso e proprietà del signor CP_1
Si dichiara che, negli anni precedenti, l'assegno unico per la figlia è stato percepito interamente dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a € 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili per la durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. I coniugi concordemente dichiarano e si danno reciprocamente atto che non vi sono altre questioni patrimoniali pendenti e/o da regolare tra di loro. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
4. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone la naturale inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
si precisi che al momento la dimora della madre è individuata nella casa dei nonni materni sita in 25124 Brescia alla via Jacopo CP_ Robusti n. 98. Non appena la madre otterrà l'immobile dall trasferirà la propria residenza e quella della figlia presso il suddetto immobile che si troverà in ogni casa a Brescia;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) Nella settimana in cui il padre lavora fino alle ore 18.00, la figlia resterà con la madre dal lunedì alla domenica. Nella settimana in cui, invece, il padre termina il lavoro alle ore 15.00, andrà a prendere la bambina a scuola e trascorrerà con lei il pomeriggio fino alle ore 19.00, orario in cui la riaccompagnerà a casa della madre. In tali occasioni, la bambina potrà eventualmente fermarsi a cena a casa del padre. della madre. In tali occasioni, la bambina potrà eventualmente fermarsi a cena a casa del padre. In quella stessa settimana, il venerdì il padre andrà a prendere a scuola alle ore 15.00 e resterà Per_1 con lei per l'intero fine settimana, riportandola a casa della madre la domenica mattina entro le ore 11.00, prima del pranzo.
5/b) Durante le festività religiose principali - Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua - considerato che i genitori appartengono a confessioni diverse (la madre è cristiana ortodossa, il padre cristiano cattolico) e che le date di celebrazione non sempre coincidono, la bambina trascorrerà la festività con il genitore che la festeggia in quel momento, secondo la propria tradizione religiosa. Nel caso in cui, come accade circa ogni quattro anni, la Pasqua venga celebrata nello stesso periodo da entrambe le confessioni, i genitori si accorderanno in modo consapevole e condiviso, sempre nel rispetto del benessere della bambina. Per quanto riguarda le vacanze estive, resterà con la madre, poiché il padre sarà impegnato Per_1 con il lavoro. Qualora il padre riuscisse ad ottenere dei giorni di ferie, ne darà comunicazione alla madre per poter trascorrere del tempo con la figlia. Entrambi i genitori, consapevoli dell'importanza della serenità e dell'equilibrio della piccola Per_1 si impegnano a collaborare nel modo più armonioso possibile, ponendo sempre al centro il suo benessere.
6. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di ogni CP_1 Parte_1 mese, mediante accredito su conto corrente, un assegno di mantenimento per la figlia Persona_1 pari a € 300,00 mensili. Tale assegno sarà corrisposto dal mese di maggio 2025 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, a decorrere da un anno dalla data di omologazione della separazione, sulla base del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
7. In merito all'assegno unico si precisa che, fino alla data della presente domanda di divorzio, l'assegno unico universale è stato percepito dal padre. L'importo complessivamente accumulato a tale titolo ammonta a € 4.800,00. Le parti concordano che tale somma verrà restituita alla madre mediante il versamento di € 50,00 mensili per la durata di 8 anni, a decorrere dal mese di maggio 2025. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, distinto e separato rispetto a quello relativo all'assegno di mantenimento. Dal deposito del ricorso l'assegno unico verrà d'ora in avanti percepito direttamente dalla madre, quale genitore collocatario prevalente della figlia, affinché possa utilizzarlo per provvedere in modo diretto e trasparente alle necessità quotidiane della minore.
8. Le spese relative al vestiario e all'alimentazione della figlia saranno a carico di ciascun genitore durante i periodi di permanenza della minore presso di ciascun genitore, in proporzione alle esigenze della figlia e nel rispetto dell'alternanza della collocazione. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, ovvero suddivise al 50%. Rientrano tra queste:
- la retta scolastica, l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico;
- le spese relative alla mensa scolastica e al servizio di scuolabus;
- le attività ludiche, ricreative e le vacanze;
- le prestazioni mediche e le visite specialistiche, sia coperte che non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le cure dentistiche;
- tutte le eventuali spese future relative all'iscrizione e alla frequenza dell'università. Si specifica che tutte le spese mediche, specialistiche e dentistiche non coperte dal S.S.N., così come qualsiasi altra spesa non ordinaria, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.05.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GHEDI (anno 2016, parte II, serie A, n. 4).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
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