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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente, relatore dr.ssa Paola CAPPELLO giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex artt. 6303 e 1783 Cpc iscritto al n. 324 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(PI: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 r dall'a UBIACO presso il cui studio in Senigallia (AN) alla via Rodi n. 35 è eletto domicilio, reclamante
E
(PI: , in Controparte_1 P.IVA_2 p
PREMESSO CHE:
1) Nel settembre 2024, ad istanza della società , Parte_1 per la somma di € 3.255,44, veniva richiesta la notifica del pignoramento presso terzi nei confronti della ditta , quale Controparte_1 debitrice, nonché nei confronti dei terzi istituti di credito. Iscritto a ruolo il pignoramento, il creditore procedente provvedeva a notificare il relativo avviso di iscrizione ai terzi pignorati, a mezzo PEC, nonché alla debitrice esecutata, ditta
[...]
tramite UNEP, in quanto nel Controparte_1 sesso di PEC. Nelle more, dinanzi al GE, veniva fissata, al 19.12.2024, udienza figurata per la dichiarazione del terzo, coincidente con la medesima data indicata nella citazione. 1.1) In data 17.12.2024, venivano depositate le note scritte con relativi allegati (doc. n. 2 di parte reclamante), laddove il creditore procedente allegava che (i) era stato regolarmente notificato l'avviso di iscrizione a ruolo nonché la fissazione dell'udienza ai terzi pignorati, (ii) era stato notificato alla ditta debitrice esecutata medesimo avviso a mezzo UNEP, la cui cartolina, però, non era ancora tornata. Nello specifico: documentalmente si dava atto di aver correttamente provveduto all'invio della notifica alla ditta debitrice come previsto ex art. 543 comma 5 cpc, a mezzo posta, allegando la ricevuta dell'invio del plico effettuato in data 27/11/2024/la copia della stampa delle Poste Italiane Spa, ove si inferiva e la presa in carico, il transito e la dicitura IN CONSEGNA e poi “in restituzione la mittente”, come se la notifica fosse andata
1 dott. Pasquale LONGARINI negativa/certificato di residenza della debitrice al fine di chiedere di poter notificare nuovamente l'avviso, questa volta, però, presso la residenza della titolare signora
[...] al fine di non render vana la comunicazione. CP_1
1.2) Invero, seppure il pignoramento presso terzi fosse stato regolarmente notificato alla sede della ditta individuale, sita alla via Pietro Agosti di Sanremo (doc. n°3 di parte reclamante), l'avviso di iscrizione a ruolo era tornato indietro con dicitura irreperibile (doc. n°4 di parte reclamante). Per tale ragione (vista la negatività della notifica presso la sede legale della ditta), il creditore procedente chiedeva un breve rinvio oppure la concessione di un termine per effettuare una ulteriore notifica, questa volta presso la residenza della titolare
2) con ordinanza emessa in data 3.02.2025, nella causa iscritta al numero 1007/2024 RGE, il Giudice dell'Esecuzione emetteva e comunicava al creditore procedente l'ordinanza dal seguente testuale tenore letterale «Il Giudice Dato atto delle note presentate dal creditore procedente e visionata la documentazione allegata;
considerato tuttavia che alla data dell'udienza (19.12.2024) non era stato depositato l'avviso di iscrizione a ruolo notificato a parte debitrice, come prescrive a pena di inefficacia del pignoramento l'art. 543, comma quinto c.p.c. come introdotto dalla legge n. 206/2021; vista l'emersione di una causa di inefficacia del pignoramento, rilevabile d'ufficio; letto l'art 543, comma quinto c.p.c.
PQM
Dichiara la inefficacia del pignoramento ed ordina la liberazione dei beni pignorati. Dichiara estinto il processo esecutivo a spese non ripetibili» (doc. 1 di parte reclamante)
3) La lamentando (a) l'erronea valutazione della Parte_1 documentazione presente in atti–deposito dell'avviso di iscrizione ex art. 543, co.
5. cpc entro la data del 19.12.2024 e (b) la impossibile pronuncia di estinzione della procedura esecutiva–erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 543, co.5, cpc, con reclamo ex art. 630, co.3, cpc, instava per la revoca dell'ordinanza del GE del 3.2.2025 con conseguente ripristino del vincolo pignoratizio sulle somme pignorate in seguito all'esecuzione presso terzi, con vittoria di spese.
4) la non si Controparte_2 costituiva nel giudizio di reclamo
RILEVATO CHE:
5) L'art. 543, commi 5 e 6 cpc., come introdotti dall'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206 dispone attualmente che: «5. Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato
o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento», con un ribadito riferimento al venir meno del vincolo pignoratizio in caso di mancata notifica o deposito nel fascicolo dell'avviso prescritto;
6) Nell'ambito dell'instaurata procedura di espropriazione presso terzi, con udienza di citazione fissata per il 19.12.2024, il creditore provvedeva a iscrivere la causa a ruolo ed a perfezionare la notifica di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti dei terzi pignorati in data 26.11.2024, e di avvenuta comunicazione della data di udienza in data 16.12.20224, ma non a perfezionare le notifiche di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti della ditta debitrice e a depositare tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione anteriormente alla data dell'udienza predetta: dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, come
2 dott. Pasquale LONGARINI nei confronti del debitore esecutato manchi la prova del perfezionamento della notifica sia il deposito dell'avviso nel fascicolo dell'esecuzione. È lo stesso creditore procedente che, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, rilevava che «l'avviso di iscrizione a ruolo della ditta debitrice non andasse a buon fine: infatti, come risulta da accesso tramite portale delle Poste Italiane, la suddetta notifica risulta “in restituzione al mittente” (doc. 3). Ancora ad oggi, però, le cartoline non sono tornate in mio possesso».
7) Richiamata l'attenzione sulla lettera dell'art. 543, comma 5, cpc, secondo cui l'oggetto dell'avviso è costituito unicamente dall'indicazione dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e del numero di ruolo della procedura, non essendo necessario che venga altresì indicata l'udienza effettiva, il reclamo è infondato.
8) La norma ha unicamente lo scopo di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, giacché in passato non era infrequente la notifica di pignoramenti che poi non venivano iscritti a ruolo e a cui non seguivano provvedimenti di assegnazione da parte del GE, lasciando il debitore ed il terzo esecutato nell'incertezza sulle sorti del vincolo.
9) Con la notifica dell'avviso, il debitore e il terzo sono posti nelle condizioni di avere contezza che la citazione è stata portata all'attenzione del GE e, se interessati, informarsi degli sviluppi del procedimento.
10) Seppur è indubbio – per il noto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, richiamato dalla reclamante – che ai fini della tempestività della notifica degli atti processuali debba aversi riguardo alla data di presentazione dell'atto all'Ufficiale giudiziari, nondimeno, nella fattispecie, tale principio non esplica i suoi effetti, posto che il legislatore, nella formulazione dell'art. 543, comma 5, cpc, richiede che il creditore, «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento», provveda (anche) a depositare l'avviso notificato. Ritiene il Collegio che la disposizione richiamata, dal momento che la sua inosservanza comporta, ai sensi del periodo successivo, l'inefficacia del pignoramento, indichi nel primo periodo un unico termine, avente natura perentoria, per notificare «e» per depositare l'avviso notificato, costituito dalla data dell'udienza indicata nel pignoramento. L'assenza, nel secondo periodo, di un termine per eseguire la notifica o effettuare il deposito non rileva ai fini della tempestività degli adempimenti. La seconda parte della norma integra la prima, delineando esclusivamente le conseguenze giuridiche da ricollegare all'inosservanza delle incombenze formali indicate in precedenza. Non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato compimento di una attività processuale se, al contempo, non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto adempiere: e l'unica scadenza prevista dal legislatore è costituita dalla data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
11) Essendo rimessa ad una scelta del creditore procedente, è suo onere individuare una data di comparizione che gli consenta di portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza. La previsione di cui all'art. 543, co. 3, cpc, rinviando al termine previsto nell'art. 501 cpc, si limita ad individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore – essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali – possa indicare una data più lontana.
12) Seppure i nuovi adempimenti a carico del creditore finiranno per dilatare i tempi del processo esecutivo, tuttavia, è altrettanto vero che i medesimi sono, per un verso, giustificati dalla ragionevole esigenza di mettere i destinatari della citazione a conoscenza della sua iscrizione a ruolo, e, per altro verso, trascurabili sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal momento che l'allungamento, anche di pochi giorni o, al più, di qualche settimana, dei termini di comparizione, non è idoneo a
3 dott. Pasquale LONGARINI determinare a carico del creditore un altrettanto apprezzabile sacrificio del proprio interesse alla tempestiva riscossione coattiva del credito.
13) Per evitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento, il reclamante invocava, ai sensi dell'art. 153, comma 2, cpc l'istituto della rimessione in termini, senza fornire, però, la dimostrazione che la decadenza era stata determinata da una causa a lui non imputabile
14) Ponendo, le nuove previsioni, in capo al creditore pignorante ulteriori adempimenti formali, onerandolo di notificare al debitore esecutato e ai terzi pignorati, entro la data dell'udienza indicata in citazione nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di RGE della procedura, per poi depositare tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione, il tutto a pena di inefficacia ipso iure del pignoramento, il GE, facendo corretta applicazione della nuova normativa, procedeva a dichiarare l'inefficacia del pignoramento, ad ordinare la liberazione dei beni pignorati ed a dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.
15) Ai fini dell'esperibilità del reclamo ex 630, ultimo comma, cpc, è determinante la riconduzione della fattispecie che ha generato la pronuncia del G.E. al novero dei casi di estinzione;
ciò comporta che, qualora si versi in una ipotesi di
“improseguibilità/improcedibilità”, ci si dovrà avvalere della opposizione agli atti esecutivi, non essendo, all'uopo, decisiva né la qualificazione data dal G.E. al provvedimento adottato né quella data dalla parte al rimedio in concreto esperito.
16) Nel caso in esame, pertanto, il GE ha correttamente rilevato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo, per inattività qualificata da ricondurre all'art. 630, co.1, cpc.
17) In ragione della mancata costituzione della parte reclamata, nulla deve disporsi sulla regolamentazione delle spese processuali. Non si può infatti disporre la condanna alle spese in favore di chi ha deciso di non costituirsi in causa. La condanna alle spese processuali, prevista dal codice di procedura civile, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
PQM
1) respinge il reclamo
2) nulla per le spese processuali Così deciso in Imperia, 16.4.2025
Il Presidente e giudice estensore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente, relatore dr.ssa Paola CAPPELLO giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex artt. 6303 e 1783 Cpc iscritto al n. 324 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
(PI: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 r dall'a UBIACO presso il cui studio in Senigallia (AN) alla via Rodi n. 35 è eletto domicilio, reclamante
E
(PI: , in Controparte_1 P.IVA_2 p
PREMESSO CHE:
1) Nel settembre 2024, ad istanza della società , Parte_1 per la somma di € 3.255,44, veniva richiesta la notifica del pignoramento presso terzi nei confronti della ditta , quale Controparte_1 debitrice, nonché nei confronti dei terzi istituti di credito. Iscritto a ruolo il pignoramento, il creditore procedente provvedeva a notificare il relativo avviso di iscrizione ai terzi pignorati, a mezzo PEC, nonché alla debitrice esecutata, ditta
[...]
tramite UNEP, in quanto nel Controparte_1 sesso di PEC. Nelle more, dinanzi al GE, veniva fissata, al 19.12.2024, udienza figurata per la dichiarazione del terzo, coincidente con la medesima data indicata nella citazione. 1.1) In data 17.12.2024, venivano depositate le note scritte con relativi allegati (doc. n. 2 di parte reclamante), laddove il creditore procedente allegava che (i) era stato regolarmente notificato l'avviso di iscrizione a ruolo nonché la fissazione dell'udienza ai terzi pignorati, (ii) era stato notificato alla ditta debitrice esecutata medesimo avviso a mezzo UNEP, la cui cartolina, però, non era ancora tornata. Nello specifico: documentalmente si dava atto di aver correttamente provveduto all'invio della notifica alla ditta debitrice come previsto ex art. 543 comma 5 cpc, a mezzo posta, allegando la ricevuta dell'invio del plico effettuato in data 27/11/2024/la copia della stampa delle Poste Italiane Spa, ove si inferiva e la presa in carico, il transito e la dicitura IN CONSEGNA e poi “in restituzione la mittente”, come se la notifica fosse andata
1 dott. Pasquale LONGARINI negativa/certificato di residenza della debitrice al fine di chiedere di poter notificare nuovamente l'avviso, questa volta, però, presso la residenza della titolare signora
[...] al fine di non render vana la comunicazione. CP_1
1.2) Invero, seppure il pignoramento presso terzi fosse stato regolarmente notificato alla sede della ditta individuale, sita alla via Pietro Agosti di Sanremo (doc. n°3 di parte reclamante), l'avviso di iscrizione a ruolo era tornato indietro con dicitura irreperibile (doc. n°4 di parte reclamante). Per tale ragione (vista la negatività della notifica presso la sede legale della ditta), il creditore procedente chiedeva un breve rinvio oppure la concessione di un termine per effettuare una ulteriore notifica, questa volta presso la residenza della titolare
2) con ordinanza emessa in data 3.02.2025, nella causa iscritta al numero 1007/2024 RGE, il Giudice dell'Esecuzione emetteva e comunicava al creditore procedente l'ordinanza dal seguente testuale tenore letterale «Il Giudice Dato atto delle note presentate dal creditore procedente e visionata la documentazione allegata;
considerato tuttavia che alla data dell'udienza (19.12.2024) non era stato depositato l'avviso di iscrizione a ruolo notificato a parte debitrice, come prescrive a pena di inefficacia del pignoramento l'art. 543, comma quinto c.p.c. come introdotto dalla legge n. 206/2021; vista l'emersione di una causa di inefficacia del pignoramento, rilevabile d'ufficio; letto l'art 543, comma quinto c.p.c.
PQM
Dichiara la inefficacia del pignoramento ed ordina la liberazione dei beni pignorati. Dichiara estinto il processo esecutivo a spese non ripetibili» (doc. 1 di parte reclamante)
3) La lamentando (a) l'erronea valutazione della Parte_1 documentazione presente in atti–deposito dell'avviso di iscrizione ex art. 543, co.
5. cpc entro la data del 19.12.2024 e (b) la impossibile pronuncia di estinzione della procedura esecutiva–erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 543, co.5, cpc, con reclamo ex art. 630, co.3, cpc, instava per la revoca dell'ordinanza del GE del 3.2.2025 con conseguente ripristino del vincolo pignoratizio sulle somme pignorate in seguito all'esecuzione presso terzi, con vittoria di spese.
4) la non si Controparte_2 costituiva nel giudizio di reclamo
RILEVATO CHE:
5) L'art. 543, commi 5 e 6 cpc., come introdotti dall'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206 dispone attualmente che: «5. Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato
o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento», con un ribadito riferimento al venir meno del vincolo pignoratizio in caso di mancata notifica o deposito nel fascicolo dell'avviso prescritto;
6) Nell'ambito dell'instaurata procedura di espropriazione presso terzi, con udienza di citazione fissata per il 19.12.2024, il creditore provvedeva a iscrivere la causa a ruolo ed a perfezionare la notifica di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti dei terzi pignorati in data 26.11.2024, e di avvenuta comunicazione della data di udienza in data 16.12.20224, ma non a perfezionare le notifiche di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti della ditta debitrice e a depositare tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione anteriormente alla data dell'udienza predetta: dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, come
2 dott. Pasquale LONGARINI nei confronti del debitore esecutato manchi la prova del perfezionamento della notifica sia il deposito dell'avviso nel fascicolo dell'esecuzione. È lo stesso creditore procedente che, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, rilevava che «l'avviso di iscrizione a ruolo della ditta debitrice non andasse a buon fine: infatti, come risulta da accesso tramite portale delle Poste Italiane, la suddetta notifica risulta “in restituzione al mittente” (doc. 3). Ancora ad oggi, però, le cartoline non sono tornate in mio possesso».
7) Richiamata l'attenzione sulla lettera dell'art. 543, comma 5, cpc, secondo cui l'oggetto dell'avviso è costituito unicamente dall'indicazione dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e del numero di ruolo della procedura, non essendo necessario che venga altresì indicata l'udienza effettiva, il reclamo è infondato.
8) La norma ha unicamente lo scopo di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, giacché in passato non era infrequente la notifica di pignoramenti che poi non venivano iscritti a ruolo e a cui non seguivano provvedimenti di assegnazione da parte del GE, lasciando il debitore ed il terzo esecutato nell'incertezza sulle sorti del vincolo.
9) Con la notifica dell'avviso, il debitore e il terzo sono posti nelle condizioni di avere contezza che la citazione è stata portata all'attenzione del GE e, se interessati, informarsi degli sviluppi del procedimento.
10) Seppur è indubbio – per il noto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, richiamato dalla reclamante – che ai fini della tempestività della notifica degli atti processuali debba aversi riguardo alla data di presentazione dell'atto all'Ufficiale giudiziari, nondimeno, nella fattispecie, tale principio non esplica i suoi effetti, posto che il legislatore, nella formulazione dell'art. 543, comma 5, cpc, richiede che il creditore, «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento», provveda (anche) a depositare l'avviso notificato. Ritiene il Collegio che la disposizione richiamata, dal momento che la sua inosservanza comporta, ai sensi del periodo successivo, l'inefficacia del pignoramento, indichi nel primo periodo un unico termine, avente natura perentoria, per notificare «e» per depositare l'avviso notificato, costituito dalla data dell'udienza indicata nel pignoramento. L'assenza, nel secondo periodo, di un termine per eseguire la notifica o effettuare il deposito non rileva ai fini della tempestività degli adempimenti. La seconda parte della norma integra la prima, delineando esclusivamente le conseguenze giuridiche da ricollegare all'inosservanza delle incombenze formali indicate in precedenza. Non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato compimento di una attività processuale se, al contempo, non si individuasse altresì il termine entro cui l'onerato è tenuto adempiere: e l'unica scadenza prevista dal legislatore è costituita dalla data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
11) Essendo rimessa ad una scelta del creditore procedente, è suo onere individuare una data di comparizione che gli consenta di portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza. La previsione di cui all'art. 543, co. 3, cpc, rinviando al termine previsto nell'art. 501 cpc, si limita ad individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore – essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali – possa indicare una data più lontana.
12) Seppure i nuovi adempimenti a carico del creditore finiranno per dilatare i tempi del processo esecutivo, tuttavia, è altrettanto vero che i medesimi sono, per un verso, giustificati dalla ragionevole esigenza di mettere i destinatari della citazione a conoscenza della sua iscrizione a ruolo, e, per altro verso, trascurabili sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal momento che l'allungamento, anche di pochi giorni o, al più, di qualche settimana, dei termini di comparizione, non è idoneo a
3 dott. Pasquale LONGARINI determinare a carico del creditore un altrettanto apprezzabile sacrificio del proprio interesse alla tempestiva riscossione coattiva del credito.
13) Per evitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento, il reclamante invocava, ai sensi dell'art. 153, comma 2, cpc l'istituto della rimessione in termini, senza fornire, però, la dimostrazione che la decadenza era stata determinata da una causa a lui non imputabile
14) Ponendo, le nuove previsioni, in capo al creditore pignorante ulteriori adempimenti formali, onerandolo di notificare al debitore esecutato e ai terzi pignorati, entro la data dell'udienza indicata in citazione nell'atto di pignoramento, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di RGE della procedura, per poi depositare tale avviso nel fascicolo dell'esecuzione, il tutto a pena di inefficacia ipso iure del pignoramento, il GE, facendo corretta applicazione della nuova normativa, procedeva a dichiarare l'inefficacia del pignoramento, ad ordinare la liberazione dei beni pignorati ed a dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.
15) Ai fini dell'esperibilità del reclamo ex 630, ultimo comma, cpc, è determinante la riconduzione della fattispecie che ha generato la pronuncia del G.E. al novero dei casi di estinzione;
ciò comporta che, qualora si versi in una ipotesi di
“improseguibilità/improcedibilità”, ci si dovrà avvalere della opposizione agli atti esecutivi, non essendo, all'uopo, decisiva né la qualificazione data dal G.E. al provvedimento adottato né quella data dalla parte al rimedio in concreto esperito.
16) Nel caso in esame, pertanto, il GE ha correttamente rilevato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo, per inattività qualificata da ricondurre all'art. 630, co.1, cpc.
17) In ragione della mancata costituzione della parte reclamata, nulla deve disporsi sulla regolamentazione delle spese processuali. Non si può infatti disporre la condanna alle spese in favore di chi ha deciso di non costituirsi in causa. La condanna alle spese processuali, prevista dal codice di procedura civile, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
PQM
1) respinge il reclamo
2) nulla per le spese processuali Così deciso in Imperia, 16.4.2025
Il Presidente e giudice estensore dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI