TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2899/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazioni assistita sottoscritta dalle parti in data 07/07/2023 (art. 473 bis.29 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 2899/2024 V.G. promosso da
, con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta procura in atti;
Parte_1
parte ricorrente;
contro
, con l'Avv. LUCIANI MICHELA e dall'Avv. STABILE GIOVANNA, CP_1
giusta procura in atti;
parte resistente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con convenzione di negoziazione assistita di data 07/07/2023 le parti regolamentavano ogni aspetto attinente alla prole in seguito alla cessazione della convivenza.
Seite 1 von 3 Con ricorso depositato in data 16/10/2024 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere Parte_2
la modifica delle condizioni concordate.
All'udienza del 23/01/2025 le parti hanno formulato sotto riportate conclusioni conformi;
il
Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle stesse.
Dalla lettura degli atti e dei documenti dimessi si desume la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle richieste modifiche delle condizioni che non appaiono essere in contrasto con l'interesse della prole, né con norme imperative.
Il Tribunale dà atto che i figli minori non sono stati sentiti nel presente procedimento essendo la loro audizione manifestamente superflua alla luce delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
In considerazione dell'esito della presente vertenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti devono quindi essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, letto l'art. art. 473-bis. 29 c.p.c. a modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita stipulata dalle parti in data 07.07.2023 dispone
quanto segue:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'appartamento di Bolzano, via Castel Flavon 111, ove manterrà la residenza anagrafica.
Le decisioni della vita quotidiana saranno assunte in autonomia da quel genitore presso il quale il figlio minore si troverà in quel momento mentre le decisioni di notevole importanza saranno assunte dai genitori di comune accordo.
2. Il padre avrà il diritto/dovere di avere con sé il figlio, anche presso la casa dei propri genitori:
Fino al compimento del quarto anno di età Per_1
Dalla prima alla terza settimana del mese, dal martedì, uscita dall'asilo, al mercoledì sera, ore
18:30;
La quarta settimana dal venerdì, uscita dall'asilo, alla domenica sera 18.30.
A partire dal compimento del quarto anno di età di Per_1
Seite 2 von 3 La prima settimana e la seconda settimana del mese, dal martedì, uscita dall'asilo, al mercoledì sera, ore 18:30;
La terza settimana del mese, dal lunedì, uscita dall'asilo, sino a mercoledì, ore 18.30;
La quarta settimana del mese, dal venerdì, uscita dall'asilo, al lunedì mattina, entrata all'asilo.
3. Il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive durante ferie estive (ivi compresa la settimana di luglio in cui cade il compleanno del padre), comunicando in forma scritta i periodi scelti entro il mese il 30.04 di ogni anno. Per la metà delle vacanze di Natale, in ogni caso alternando il 24 e il 25.12. E alternativamente ogni anno per le intere vacanze di carnevale o di
Pasqua, il compleanno del figlio;
e per la metà delle vacanze di Ognissanti. Nel 2025 il carnevale sarà di competenza del padre e la della madre. Per_2
Il giorno di compleanno di alternati presso il padre o la madre. Per_1
Il giorno di compleanno della sorellina (11.11) il minore starà con la madre e pernotterà Per_3
presso di lei.
4. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio , sino al Persona_4 raggiungimento della completa indipendenza economica, l'importo di € 250,00 al mese da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
l'importo sarà assoggettato automaticamente a rivalutazione annuale secondo gli indici
ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione da effettuarsi a luglio 2024.
5. Le spese straordinarie per il minore verranno sostenute dai genitori in ragione della metà ciascuna, secondo protocollo in vigore.
6. Assegni pubblici di ogni natura vanno integralmente alla madre. Ai fini delle eventuali detrazioni fiscali il minore è da considerarsi a carico di entrambi i genitori.
7. I genitori si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio.
8. Le spese di lite del presente procedimento vengono per intero compensate tra le parti.
19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
Seite 3 von 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2899/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazioni assistita sottoscritta dalle parti in data 07/07/2023 (art. 473 bis.29 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 2899/2024 V.G. promosso da
, con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta procura in atti;
Parte_1
parte ricorrente;
contro
, con l'Avv. LUCIANI MICHELA e dall'Avv. STABILE GIOVANNA, CP_1
giusta procura in atti;
parte resistente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con convenzione di negoziazione assistita di data 07/07/2023 le parti regolamentavano ogni aspetto attinente alla prole in seguito alla cessazione della convivenza.
Seite 1 von 3 Con ricorso depositato in data 16/10/2024 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere Parte_2
la modifica delle condizioni concordate.
All'udienza del 23/01/2025 le parti hanno formulato sotto riportate conclusioni conformi;
il
Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle stesse.
Dalla lettura degli atti e dei documenti dimessi si desume la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle richieste modifiche delle condizioni che non appaiono essere in contrasto con l'interesse della prole, né con norme imperative.
Il Tribunale dà atto che i figli minori non sono stati sentiti nel presente procedimento essendo la loro audizione manifestamente superflua alla luce delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
In considerazione dell'esito della presente vertenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti devono quindi essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, letto l'art. art. 473-bis. 29 c.p.c. a modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita stipulata dalle parti in data 07.07.2023 dispone
quanto segue:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'appartamento di Bolzano, via Castel Flavon 111, ove manterrà la residenza anagrafica.
Le decisioni della vita quotidiana saranno assunte in autonomia da quel genitore presso il quale il figlio minore si troverà in quel momento mentre le decisioni di notevole importanza saranno assunte dai genitori di comune accordo.
2. Il padre avrà il diritto/dovere di avere con sé il figlio, anche presso la casa dei propri genitori:
Fino al compimento del quarto anno di età Per_1
Dalla prima alla terza settimana del mese, dal martedì, uscita dall'asilo, al mercoledì sera, ore
18:30;
La quarta settimana dal venerdì, uscita dall'asilo, alla domenica sera 18.30.
A partire dal compimento del quarto anno di età di Per_1
Seite 2 von 3 La prima settimana e la seconda settimana del mese, dal martedì, uscita dall'asilo, al mercoledì sera, ore 18:30;
La terza settimana del mese, dal lunedì, uscita dall'asilo, sino a mercoledì, ore 18.30;
La quarta settimana del mese, dal venerdì, uscita dall'asilo, al lunedì mattina, entrata all'asilo.
3. Il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive durante ferie estive (ivi compresa la settimana di luglio in cui cade il compleanno del padre), comunicando in forma scritta i periodi scelti entro il mese il 30.04 di ogni anno. Per la metà delle vacanze di Natale, in ogni caso alternando il 24 e il 25.12. E alternativamente ogni anno per le intere vacanze di carnevale o di
Pasqua, il compleanno del figlio;
e per la metà delle vacanze di Ognissanti. Nel 2025 il carnevale sarà di competenza del padre e la della madre. Per_2
Il giorno di compleanno di alternati presso il padre o la madre. Per_1
Il giorno di compleanno della sorellina (11.11) il minore starà con la madre e pernotterà Per_3
presso di lei.
4. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio , sino al Persona_4 raggiungimento della completa indipendenza economica, l'importo di € 250,00 al mese da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
l'importo sarà assoggettato automaticamente a rivalutazione annuale secondo gli indici
ASTAT per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione da effettuarsi a luglio 2024.
5. Le spese straordinarie per il minore verranno sostenute dai genitori in ragione della metà ciascuna, secondo protocollo in vigore.
6. Assegni pubblici di ogni natura vanno integralmente alla madre. Ai fini delle eventuali detrazioni fiscali il minore è da considerarsi a carico di entrambi i genitori.
7. I genitori si autorizzano reciprocamente alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio.
8. Le spese di lite del presente procedimento vengono per intero compensate tra le parti.
19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
Seite 3 von 3