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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1149/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Galeano, Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
) n.q. di tutore di Controparte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Papa, giusta procura in atti CP_2
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.665/2022 pubblicata il 22.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice di lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da
[...]
n.q. di tutore di nei confronti dell' , e dichiarava Pt_2 CP_2 Pt_1
ripetibile la somma erogata dall'ente in favore di a titolo di indennità CP_2 di accompagnamento n.00845495 limitatamente ai periodi di ricovero gratuito dalla stessa usufruiti nell'anno 2017 pari o superiori ai 30 giorni (dal 3.1.2017 al
2.2.2017; dal 6.3.2017 all'11.4.2017; dal 15.5.2017 al 16.6.2017, dal 21.8.2017 al
22.9.2017; dal 23.10.2017 al 24.11.2017; dal 27.11.2017 al 30.12.2017).
Il giudice, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall secondo cui non Pt_1
vi sarebbe stata alcuna interruzione del periodo di ricovero nella struttura pubblica per l'intero periodo compreso dall'1.1.2017 al 31.12.2017, precisava che la disciplina applicabile all'indebito assistenziale si diversificava a seconda della ragione dell'indebito. Richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato e si è andato consolidando il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento […] (Cass. n.16080/2020) affermava che il ricovero dell'assistita in un centro di cura a spese dell'erario per periodi superiori o pari a trenta giorni non potesse fare sorgere il diritto della stessa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento per il medesimo periodo.
Aggiungeva che la contemporanea erogazione delle prestazioni non poteva aver ingenerato un affidamento sulla liceità dei ratei dell'indennità di accompagnamento non sussistendo durante il periodo di degenza in virtù di un'assistenza continua e gratuita i presupposti dell'indennità di accompagnamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso del 12.12.2022; cui resisteva l'appellato che spiegava a sua volta impugnazione incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L con un unico motivo di gravame impugna la sentenza per Pt_1
violazione dell'art.1 ultimo comma L.18/1980 e dell'art.1 comma 248 L.662/1996 come modificato dalla L.106/2011.
Segnatamente, censura la sentenza per avere accolto parzialmente il ricorso ritenendo di fatto irripetibile la somma erogata dall'istituto a titolo di indennità di accompagnamento per i periodi decorrenti dal 6.2.2017 al 3.3.2017; dal 18.4.2017 al
12.5.2017; dal 17.7.2017 all'11.8.2017; dal 25.9.2017 al 20.10.2017. Rileva che nei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2017 per giorni tre al mese, la aveva usufruito di permessi terapeutici in forza dei quali veniva CP_2
allontanata dalla struttura e affidata ai familiari. Evidenzia come tali permessi siano stati ritenuti utili dalla stessa struttura a integrare il percorso riabilitativo dell'assistita. Assume che la ha goduto di soli 3 giorni di assistenza a casa e 28 CP_2
giorni di ricovero in istituto il cui costo è interamente stato sostenuto dallo Stato.
Richiama a sostegno della sua doglianza la sentenza della Corte
Costituzionale del 29 aprile 1991 secondo cui la nozione di ricovero ai fini della non erogabilità della provvidenza coincide con i soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative. Ribadisce pertanto che per tali periodi non sussisteva l'obbligo dell'ente di corrispondere l'indennità di accompagnamento la cui erogazione doveva essere legittimamente sospesa.
1.2. Con impugnazione incidentale la parte appellata censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto parzialmente fondata la pretesa creditoria dell'ente in relazione ai periodi dal 3.1.2017 al 2.2.2017; dal 6.3.2017 all'11.4.2017; dal
15.5.2017 al 16.6.2017, dal 21.8.2017 al 22.9.2017; dal 23.10.2017 al 24.11.2017; dal 27.11.2017 al 30.12.2017.
Afferma che il ragionamento logico giuridico utilizzato dal Tribunale contrasta con la disciplina applicabile al caso in esame, che non può essere individuata nella circolare richiamata in sentenza, in quanto atto interno Pt_1
all'ente. Precisa che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica che viene erogata mensilmente e non può essere frazionata. Sostiene pertanto che se in un singolo mese di calendario l'assistita è stata ospitata a carico dello Stato per 29
o meno di 29 giorni mensili, la stessa ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Rimarca che la legge non prevede la sottrazione dei ratei o parti della medesima prestazione economica rapportati ai giorni di assenza ma soltanto l'erogazione di tale indennità contemporaneamente alla mancata fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza non continua e non gratuita in strutture private.
1.3. Con il secondo motivo invoca la disposizione di cui all'art. 52 L
n.88/1989 e 412/1991 in tema di irripetibilità delle prestazioni assistenziali e allega l'assenza di dolo dell'interessata.
Chiede pertanto la riforma della decisione al fine di fare accertare l'infondatezza della pretesa creditoria dell per l'anno 2017 in misura Pt_1
complessiva con condanna dell'ente alle spese del doppio grado di giudizio.
2. Occorre esaminare preliminarmente, per ragioni logiche, il secondo motivo di appello incidentale con il quale si afferma l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per difetto di dolo.
Il motivo è infondato. Secondo il condiviso orientamento della Suprema
Corte nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. … in quanto la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, aggiungendosi
(Cass. Sez. Lav. n. 1436 dell'11.2.1998) … in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi. In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario
(Cassazione civile , sez. lav. 5/3/2018 n. 5059).
2.2.Tanto accertato in ordine alla disciplina applicabile alla ripetizione dell'indennità di accompagnamento per avvenuto ricovero dell'assistito in strutture a carico dello Stato, ritiene il collegio che al fine di verificare se sussista o meno il diritto alla prestazione che viene normativamente individuata con riferimento al mese, non può farsi riferimento al messaggio , non idoneo a determinare Pt_1
l'estensione del diritto oltre quanto stabilito dalla legge.
A tal fine invece occorre fare riferimento alla ratio della norma che disciplina la prestazione in esame. Il collegio richiama al riguardo la decisione della
Corte Costituzionale del 29/4/1991 n. 183 secondo cui “è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché
l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza. Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato. Diverso e il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo cosi all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto”.
Nella fattispecie in esame è pacifico che la si sia allontanata CP_2
dall'istituto ove era ricoverata soltanto qualche giorno al mese e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento determinerebbe una duplicazione del sostegno pubblico che riguarderebbe sia l'indennità di accompagnamento sia la retta per il ricovero.
3. In definitiva l'appello dell è fondato e la domanda proposta in primo Pt_1
grado da nella qualità di tutore di deve essere rigettata. Parte_2 CP_2
L'appello incidentale deve essere rigettato.
Le spese di entrambi i gradi devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell e per l'effetto rigetta la domanda proposta in Pt_1
primo grado da nella qualità di tutore di , Parte_2 CP_2
rigetta l'appello incidentale, dichiara irripetibili le spese processuali di entrambi i gradi.
Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1149/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Galeano, Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
) n.q. di tutore di Controparte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Papa, giusta procura in atti CP_2
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.665/2022 pubblicata il 22.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice di lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da
[...]
n.q. di tutore di nei confronti dell' , e dichiarava Pt_2 CP_2 Pt_1
ripetibile la somma erogata dall'ente in favore di a titolo di indennità CP_2 di accompagnamento n.00845495 limitatamente ai periodi di ricovero gratuito dalla stessa usufruiti nell'anno 2017 pari o superiori ai 30 giorni (dal 3.1.2017 al
2.2.2017; dal 6.3.2017 all'11.4.2017; dal 15.5.2017 al 16.6.2017, dal 21.8.2017 al
22.9.2017; dal 23.10.2017 al 24.11.2017; dal 27.11.2017 al 30.12.2017).
Il giudice, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall secondo cui non Pt_1
vi sarebbe stata alcuna interruzione del periodo di ricovero nella struttura pubblica per l'intero periodo compreso dall'1.1.2017 al 31.12.2017, precisava che la disciplina applicabile all'indebito assistenziale si diversificava a seconda della ragione dell'indebito. Richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato e si è andato consolidando il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento […] (Cass. n.16080/2020) affermava che il ricovero dell'assistita in un centro di cura a spese dell'erario per periodi superiori o pari a trenta giorni non potesse fare sorgere il diritto della stessa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento per il medesimo periodo.
Aggiungeva che la contemporanea erogazione delle prestazioni non poteva aver ingenerato un affidamento sulla liceità dei ratei dell'indennità di accompagnamento non sussistendo durante il periodo di degenza in virtù di un'assistenza continua e gratuita i presupposti dell'indennità di accompagnamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso del 12.12.2022; cui resisteva l'appellato che spiegava a sua volta impugnazione incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L con un unico motivo di gravame impugna la sentenza per Pt_1
violazione dell'art.1 ultimo comma L.18/1980 e dell'art.1 comma 248 L.662/1996 come modificato dalla L.106/2011.
Segnatamente, censura la sentenza per avere accolto parzialmente il ricorso ritenendo di fatto irripetibile la somma erogata dall'istituto a titolo di indennità di accompagnamento per i periodi decorrenti dal 6.2.2017 al 3.3.2017; dal 18.4.2017 al
12.5.2017; dal 17.7.2017 all'11.8.2017; dal 25.9.2017 al 20.10.2017. Rileva che nei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2017 per giorni tre al mese, la aveva usufruito di permessi terapeutici in forza dei quali veniva CP_2
allontanata dalla struttura e affidata ai familiari. Evidenzia come tali permessi siano stati ritenuti utili dalla stessa struttura a integrare il percorso riabilitativo dell'assistita. Assume che la ha goduto di soli 3 giorni di assistenza a casa e 28 CP_2
giorni di ricovero in istituto il cui costo è interamente stato sostenuto dallo Stato.
Richiama a sostegno della sua doglianza la sentenza della Corte
Costituzionale del 29 aprile 1991 secondo cui la nozione di ricovero ai fini della non erogabilità della provvidenza coincide con i soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative. Ribadisce pertanto che per tali periodi non sussisteva l'obbligo dell'ente di corrispondere l'indennità di accompagnamento la cui erogazione doveva essere legittimamente sospesa.
1.2. Con impugnazione incidentale la parte appellata censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto parzialmente fondata la pretesa creditoria dell'ente in relazione ai periodi dal 3.1.2017 al 2.2.2017; dal 6.3.2017 all'11.4.2017; dal
15.5.2017 al 16.6.2017, dal 21.8.2017 al 22.9.2017; dal 23.10.2017 al 24.11.2017; dal 27.11.2017 al 30.12.2017.
Afferma che il ragionamento logico giuridico utilizzato dal Tribunale contrasta con la disciplina applicabile al caso in esame, che non può essere individuata nella circolare richiamata in sentenza, in quanto atto interno Pt_1
all'ente. Precisa che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica che viene erogata mensilmente e non può essere frazionata. Sostiene pertanto che se in un singolo mese di calendario l'assistita è stata ospitata a carico dello Stato per 29
o meno di 29 giorni mensili, la stessa ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Rimarca che la legge non prevede la sottrazione dei ratei o parti della medesima prestazione economica rapportati ai giorni di assenza ma soltanto l'erogazione di tale indennità contemporaneamente alla mancata fruizione del ricovero gratuito a carico dell'erario sussistendo i presupposti dell'accompagnamento in presenza di un'assistenza non continua e non gratuita in strutture private.
1.3. Con il secondo motivo invoca la disposizione di cui all'art. 52 L
n.88/1989 e 412/1991 in tema di irripetibilità delle prestazioni assistenziali e allega l'assenza di dolo dell'interessata.
Chiede pertanto la riforma della decisione al fine di fare accertare l'infondatezza della pretesa creditoria dell per l'anno 2017 in misura Pt_1
complessiva con condanna dell'ente alle spese del doppio grado di giudizio.
2. Occorre esaminare preliminarmente, per ragioni logiche, il secondo motivo di appello incidentale con il quale si afferma l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per difetto di dolo.
Il motivo è infondato. Secondo il condiviso orientamento della Suprema
Corte nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. … in quanto la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, aggiungendosi
(Cass. Sez. Lav. n. 1436 dell'11.2.1998) … in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi. In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario
(Cassazione civile , sez. lav. 5/3/2018 n. 5059).
2.2.Tanto accertato in ordine alla disciplina applicabile alla ripetizione dell'indennità di accompagnamento per avvenuto ricovero dell'assistito in strutture a carico dello Stato, ritiene il collegio che al fine di verificare se sussista o meno il diritto alla prestazione che viene normativamente individuata con riferimento al mese, non può farsi riferimento al messaggio , non idoneo a determinare Pt_1
l'estensione del diritto oltre quanto stabilito dalla legge.
A tal fine invece occorre fare riferimento alla ratio della norma che disciplina la prestazione in esame. Il collegio richiama al riguardo la decisione della
Corte Costituzionale del 29/4/1991 n. 183 secondo cui “è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché
l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza. Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato. Diverso e il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo cosi all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto”.
Nella fattispecie in esame è pacifico che la si sia allontanata CP_2
dall'istituto ove era ricoverata soltanto qualche giorno al mese e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento determinerebbe una duplicazione del sostegno pubblico che riguarderebbe sia l'indennità di accompagnamento sia la retta per il ricovero.
3. In definitiva l'appello dell è fondato e la domanda proposta in primo Pt_1
grado da nella qualità di tutore di deve essere rigettata. Parte_2 CP_2
L'appello incidentale deve essere rigettato.
Le spese di entrambi i gradi devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell e per l'effetto rigetta la domanda proposta in Pt_1
primo grado da nella qualità di tutore di , Parte_2 CP_2
rigetta l'appello incidentale, dichiara irripetibili le spese processuali di entrambi i gradi.
Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi