Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 17445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17445 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GENSINI GABRIELLA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via Pantaleo n.38
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei n.7/A
RESISTENTE IN RICOVENZIONALE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, , premesso che aveva Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano nati due Controparte_1
figli, ( 20.04.2015) e ( 18.04.2018), riconosciuti da entrambi i genitori;
che la Per_1 Per_2
relazione sentimentale con il resistente era entrata in crisi inizialmente per incompatibilità caratteriali e problemi di natura economica, poi per l'invadenza della madre del resistente ed ancora per la pressante gelosia dal medesimo nutrita nei suoi confronti, chiedeva “in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473bis.15,40e 42 c.p.c., che l'Ill.mo Presidente o il giudice delegato, assunte sommarie informazioni, voglia inaudita altera parte, con decreto provvisoriamente esecutivo,
Disporre, in favore della SI.ra , l'affido super-esclusivo dei figli minori Parte_1
e , almeno sino all'esito dell'istruttoria e dei percorsi prescritti;
” Per_1 Persona_3
Formulava poi le seguenti conclusioni: “disporsi l'affido superesclusivo dei minori in suo favore;
Regolamentare il diritto di visita padre-figlio, secondo le modalità e i tempi che l'Ill.mo giudicante riterrà opportune, tenendo conto della tenera età dei minori e comunque in modalità tale da evitare gli incontri tra la SI.ra e . Magari prevedendo l'ausilio di Parte_1 Controparte_1 familiari e/o che i prelevamenti e i riaccompagnamenti avvengano presso l'istituto scolastico durante il periodo scolastico e/o presso il campo estivo durante il periodo estivo come indicato in atti;
Disporre l'allontanamento del dai luoghi abitualmente frequentati dalla Controparte_1
SI.ra e inibire le conversazioni telefoniche;
Disporre che il SI. Parte_1 [...]
comunichi con la SI.ra , solo nell'interesse dei minori, tramite CP_1 Parte_1
l'indirizzo email;
Disporre che il SI. possa Email_1 Controparte_1 comunicare con i figli solo nei seguenti orari la mattina alle 7.40 prima dell'ingresso a scuola per un breve saluto, la sera alle 20.30 alla numerazione telefonica predisposta 3791998825;
Dichiarare il diritto dei minori di percepire l'assegno per i mantenimento, e per l'effetto porre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore dei figli minori Controparte_2 Per_1
e quantizzato in €1075,00 ( comprensivo del contributo per il canone di locazione della Per_2
casa familiare) rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra IBAN: [...], otre Parte_1
al 50% delle spese straordinarie e mediche come stabilite dal protocollo d'intesa del CNF, come avviene a tutt'oggi; Assegnare la misura dell'assegno unico universale nella misura del 100% alla
IG.ra , come avviene tutt'oggi; Ordinare al SI. di Parte_1 Controparte_1
depostare, ai sensi della t. 473 bis 12 e 18“a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”; In subordine attivare le indagini di Polizia Tributaria;
Nominare un CTU per la valutazione delle competenze genitoriali;
Ordinare al SI. di intraprendere un Controparte_1
percorso per il rafforzamento delle responsabilità genitoriali;
Ordinare al SI. di Controparte_1
intraprendere un percorso presso un CUAM Centro Ascolto Uomini Maltrattanti;
Fissare con decreto, entro i successivi 15 giorni, l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati in via d'urgenza, assegnando un termine per la notifica, disponendo che l'udienza sia tenuta in modalità disgiunta a orari differiti;
Fissare la data della prima udienza di comparizione e il calendario del processo, disponendo che l'udienza sia tenuta in modalità disgiunta a orari differiti;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e con decreto il
Giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti per adottare provvedimenti d'urgenza e l'eSIenza di disporre un'indagine socio ambientale onde valutare le condizioni dei minori e i rapporti degli stessi con entrambe le figure genitoriali, investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale contestava tutto quanto rappresentato e dedotto dalla ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Disporre l'affido esclusivo dei minori, ed Per_2
, in favore del padre, alla luce delle menzionate gravi circostanze e delle ragioni su esposte;
- Per_1
Disporre a carico della SInora la corresponsione di un contributo al mantenimento per ciascun Pt_1
figlio, che il Giudice vorrà indicare, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. - Disporre una calendarizzazione del diritto di visita madre – figli secondo le eSIenze dei minori. IN VIA GRADATA Nel caso in cui l'adito Giudicante Voglia concedere l'affido dei minori in modalità congiunta, si chiede disporre la domiciliazione prevalente dei minori presso l'abitazione paterna con congruo calendario di visita che tenga in conto le eSIenze dei minori e un contributo al mantenimento per ciascun figlio a carico della SInora che il Giudice deciderà oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; Pt_1
IN VIA ANCORA PIU' GRADATA Qualora l'adito Giudicante ritenga disporsi l'affido condiviso dei minori questa difesa chiede ammettersi l'affidamento diretto dei minori con parità di giorni di visita e pernotto, previo ascolto dei minori al fine di valutare i desiderata dei minori di anni 10 e Per_1
di anni 6, tanto anche con l'aiuto di un esperto professionista, alla luce delle suesposte gravi Per_2
circostanze. E COMUNQUE il Giudice Dott. Ferrara nella Sua qualità Condanni la Parte_1
per i danni morali in favore del , avendo arrecato un patema d'animo interiore di
[...] CP_1
sofferenza a causa delle false dichiarazioni e richieste infondate e pretestuose, quantificate in euro
10,000,00 o nella somma maggiore o minore che il Giudice deciderà; condanni la Parte_1 alle spese, ai diritti e agli onorari per il processo urgente intrapreso, oltre spese generali al 15% iva e cpa, con attribuzione alla scrivente procuratrice che si dichiara anticipataria;
condanni la Parte_1
per il comportamento processuale ex art 96, comma 2 cpc avendo agito in malafede e colpa con
[...] la consapevolezza dell'infondatezza della domanda”.
All'udienza del 10.09.2024, sentite le parti, dopo ampia discussione, si raggiungeva il seguente accordo limitatamente al regime di affido dei figli minori e ai tempi di permanenza degli stessi presso il padre:
“affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre, il padre avrà con sé i figli a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola o dalla mattina se non c'è scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Durante la settimana nelle settimane in cui i bambini non sono con il padre nel finesettimana, quest'ultimo li prenderà il martedì all'uscita di scuola fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e il giovedì all'uscita di scuola e li riaccompagna a scuola il venerdì, nell'altra settimana li prende il martedì all'uscita di scuola e li accompagna il mercoledì a scuola. Nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis ad anni alterni. Quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.” Per la restante disciplina le parti si riportavano alle richieste contenute negli scritti difensivi.
Il Giudice, con riferimento al regime di affido e a tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario, disponeva in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, ponendo a carico di
[...]
, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie come da CP_1
Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 800,00 da versarsi alla entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (agosto 2024) e rinviava il Pt_1
procedimento in prosieguo onde verificare l'andamento dei rapporti alla luce della disciplina adottata in via provvisoria.
All'udienza del 13.03.2025 le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi avvocati, rappresentavano di aver raggiunto un accordo complessivo che chiedevano recepirsi.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio, alla luce della relazione dei Servizi Sociali, dal cui esame non sono emersi elementi di criticità sia riguardo alle condizioni di vita dei minori che rispetto ai rapporti degli stessi con entrambe le figure genitoriali e tento conto di quanto riferito dalle parti in udienza in ordine alla relazione di ciascun genitore con i figli, ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti dalle parti in quanto non contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori.
I patti sono i seguenti: Disporre, l'affido condiviso dei figli minori e , con residenza privilegiata Per_1 Persona_3
preso la madre;
Regolamentare il diritto di visita secondo il seguente calendario: A settimane alterne: nelle settimane in cui i bambini non sono con il padre nel Weekend, quest'ultimo li prenderà il martedì e il giovedì all'uscita di scuola, o dal mattino nei casi in cui fosse sospeso il servizio scolastico, fino al mattino del giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna qualora non vi fosse il servizio scolastico;
nell'altra settimana il padre terrà con se i minori dal martedì all'uscita di scuola, o dal mattino nei casi in cui fosse sospeso il servizio scolastico, e li accompagnerà il mercoledì a scuola o presso l'abitazione materna qualora non vi fosse il servizio scolastico, nonché il weekend dal venerdì, all'uscita di scuola o dal mattino nei casi in cui fosse sospeso il servizio scolastico, fino al lunedì mattina quando li riaccompagna a scuola o presso l'abitazione materna qualora non vi fosse il servizio scolastico.
PERIODO ESTIVO: I genitori lavorano entrambi per cui i minori frequenteranno il Campo Estivo.
Pertanto, si conserverà la stessa regolamentazione prevista per il PERIODO FERIALE ove al termine scuola va sostituito Campo Estivo. Per quanto concerne il periodo di vacanze i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro e non oltre il 30.06 di ogni anno.
FESTIVITÀ: Natalizie:
considerato che
la scuola si interrompe il 22.12 e riprende il 07.01 al fine di consentire ai minori di vivere in serenità tali festività, senza effettuare continui spostamenti, si ritiene equo suddividere tale periodo nel seguente modo: dall'uscita di scuola del 22 alle ore 20.00 del 30 con un genitore e dalle ore 20.00 del 30 alla mattina del 07, con riaccompagnamento a scuola, con l'altro.
Tale suddivisione seguirà il principio dell'alternanza e per le festività natalizie 2025/2026 trascorreranno con il padre i primi 8 giorni e con la madre i successivi. Le successive festività scolastiche ovvero il Ponte di tutti Santi, il Ponte dell'Immacolata, il Ponte di Carnevale, il ponte della
Santa Pasqua, il Ponte della Liberazione e il Ponte del Primo Maggio verranno ripartiti alternativamente tra i genitori.
RICORRENZE: - I Minori trascorreranno, indipendentemente dalle turnazioni: con la madre la seconda domenica di maggio (festa della mamma), il 22.07 (giorno del compleanno della madre) il 07.10 (giorno dell'onomastico della madre) il 04.05 (giorno del compleanno della nonna materna)
con il padre il 19.03 (festa del papà), il 14.12 (giorno del compleanno del padre) il 15.12 (giorno dell'onomastico del padre) 22.02 (giorno del compleanno della nonna paterna)- il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, sarà festeggiato con entrambi i genitori i quali si impegnano sin da ora ad organizzarlo insieme e dividere le spese al 50% e così anche per le ricorrenze di maggior rilievo (a titolo esemplificativo: Comunione, Cresima, 18° Compleanno, Laurea etc.). In tali circostanze, al fine di evitare imbarazzo per i minori e secondo buon senso, i genitori parteciperanno senza i rispettivi eventuali nuovi compagni. Qualora non fosse possibile festeggiare insieme, i genitori concordano sin da ora che festeggeranno con i figli separatamente l'uno il compleanno e l'altro l'onomastico secondo il principio dell'alternanza, con esclusione delle date di maggior rilievo (a titolo esemplificativo:
Comunione, Cresima, 18° Compleanno, Laurea etc.) in cui i genitori, nell'interesse superiore dei figli, festeggeranno insieme. Ad es. per 2025 la mamma festeggerà il compleanno di e l'onomastico Per_1
di e viceversa per il padre. Fermo restando la possibilità dei genitori di contattare i figli Per_2
quando vogliono, sulla numerazione telefonica predisposta 3791998825, nel rispetto delle norme di buona educazione;
Sin da ora i genitori danno il consenso per le deleghe scolastiche: alla Nonna materna: e : Persona_4 Persona_5 Persona_6
Dichiarare il diritto dei minori di percepire l'assegno per i mantenimento, e per l'effetto porre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e Controparte_1 Per_1 Per_2 quantizzato in €800,00 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della SI.ra IBAN: [...], otre Parte_1
al 50% delle spese straordinarie e mediche come stabilite dal protocollo del 7/03/2018 tra Presidente del
Tribunale di Napoli e COA, che dovranno essere corrisposte mese per mese come avviene a tutt'oggi;
Assegnare la misura dell'assegno unico universale nella misura del 50% alla IG.ra Parte_1
, come avviene tutt'oggi;
[...]
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti si precisa che il Tribunale pone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4, tenuto conto dell'età dei minori e dell'accordo raggiunto dalle parti, non si è proceduto al loro ascolto giudiziale non ritenuto necessario atteso
Passando alla regolamentazione delle spese di lite ed avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
1.disciplina la responsabilità genitoriale sui minori in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, confermati all'udienza del 13.03.2025 e riportati in parte motiva;
2. prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino