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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4/9/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5029/2023, pubblicata il 16/06/2023
TRA
QUALITÀ , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
E , nella loro qualità di prossimi Persona_1 Persona_2
congiunti del de cuius (C.F. , residente in [...] C.F._1
Anfossi 20135 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Barone Anna (C.F. ) C.F._2
e dell'Avv. Travarelli Ettore ( ), giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Mythenquai 2 Zurigo, con il patrocinio dell'Avv. Rodolfi Marco (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._4
CP_2
(C.F. ), residente in [...] Milano;
CP_3 C.F._5
(C.F. ), residente in [...] Milano;
CP C.F._6
pagina 1 di 16 -APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5029/2023, pubblicata il
16/06/2023, in materia di “Morte”.
CONCLUSIONI:
Per IN QUALITA' DI PROC. SPEC. DI GU MAYA, Parte_1
, TH , , GU AR Parte_3 Pt_4 Parte_5
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI ESERC. LA RESP. GENIT. SU Persona_2
E
[...] Persona_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza n. 5029/2023, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano, notificata il 4.7.2023 e, per l'effetto, voglia accertare e dichiarare che il signor è esclusivo CP responsabile per colpa generica derivante da imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per colpa specifica derivante dalla violazione di tutte le norme comportamentali del C.d.S. sopra richiamate, dell'incidente stradale occorso alle ore 01:05 del 3.3.2019 in territorio del Comune di Inzago (MI), sulla S.P. (ex S.S.) 525, in corrispondenza della chilometrica 22.700 – 22.500, consistito nell'investimento ad alta velocità del ED che si trovava fermo in prossimità della Persona_3 linea di mezzeria, e che, a seguito della violenza dell'urto, veniva trasportato e ricoverato in codice rosso presso l'Ospedale San Raffele di Milano, ove, per effetto delle gravissime lesioni riportate, decedeva alle ore 12.35 del 5.3.2019, e conseguentemente condannare i convenuti in solido, come per legge, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali, fisici e biologici, patrimoniali e non, subiti e subendi iure proprio e/o iure ereditario dai parenti superstiti, come di seguito specificati: 1) accertare e dichiarare che in conseguenza del suddetto sinistro, quest'ultimo riportava lesioni gravissime, che ne causavano la morte il 5.3.2019, pochi giorni dopo l'evento sinistroso;
2) accertare e dichiarare il diritto alla risarcibilità del danno biologico terminale in favore del SI.
[...]
, nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri nella qualità di Parte_1 Parte_2 madre, , , e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 qualità di sorelle e quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , nella qualità di eredi del SI. Persona_1 Persona_2 Per_3
nella misura pari ad Euro € 30.000,00, somma calcolata secondo le tabelle del Tribunale di
[...] Milano, per come spiegato in narrativa;
3) accertare e dichiarare il diritto alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in favore del SI. , nella qualità di Parte_1 procuratore speciale dei SIg.ri nella qualità di madre, , Parte_2 Parte_3
e nella qualità di sorelle e Parte_4 Parte_5 Parte_6 quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e , nella qualità di prossimi congiunti del SI. nella
[...] Persona_2 Persona_3 misura pari ad Euro 1.196.700,00, somma calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, così come di seguito ripartita: – Euro 331.920,00 in favore della SI.ra , nella qualità di Parte_2 madre del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della SI.ra , nella Persona_3 Parte_3 qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della SI.ra Persona_3 Pt_4
nella qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della SI.ra
[...] Persona_3
, nella qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della Parte_5 Persona_3 SI.ra , nella qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in Parte_6 Persona_3 favore della SI.ra nella qualità di nipote del SI. ; – Euro Persona_1 Persona_3
144.130,00 in favore della SI.ra , nella qualità di nipote del SI. Persona_2 Per_3 ; 4) condannare la (C.F. e P.IVA ), in
[...] Controparte_1 P.IVA_1 qualità di impresa assicuratrice del responsabile civile e in persona del legale rappresentante p.t., in solido con i SIg.ri (c.f. ), e (c.f. CP_3 C.F._5 CP
, a liquidare al SI. , procuratore speciale dei C.F._6 Parte_1 suindicati eredi e prossimi congiunti del defunto SI. i predetti importi, ovvero la Persona_3 pagina 2 di 16 maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
5) accertare e dichiarare che gli eredi e prossimi congiunti del defunto hanno altresì diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza delle spese funerarie sostenute, che ammontano ad Euro 4.550,00 e, per l'effetto, condannare altresì la
(C.F. e P.IVA in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 assicuratrice del responsabile civile e in persona del legale rappresentante p.t., in solido con i SIg.ri
(c.f. ), e (c.f. , a CP_3 C.F._5 CP C.F._6 liquidare al SI. , procuratore speciale dei suindicati eredi e prossimi Parte_1 congiunti del defunto SI. , anche la somma relativa alle spese funerarie sostenute, a Persona_3 titolo di danno patrimoniale;
In via meramente subordinata, per la denegata ipotesi e non creduta ipotesi in cui si dovesse ipotizzare un concorso di colpa del ED deceduto, accertare e dichiarare la colpa prevalente e, in via ancor più subordinata, concorrente in pari grado con il conducente del veicolo investitore riducendo proporzionalmente la misura risarcitoria. Con il favore delle spese e dei compensi di lite del doppio grado, questi ultimi da distrarsi in favore degli Avv.ti Anna Barone e Ettore Travarelli che ne sono e se ne dichiarano antistatari. Ai fini della legge sul Contributo Unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato. Al momento della iscrizione a ruolo si depositerà, unitamente al presente atto di appello, corredato della relazione di notificazione, il fascicolo di parte del Primo
Grado di giudizio e la copia attestata conforme all'originale della sentenza n. 5029/2023 notificata il 4.7.2023 dall'Avv. Marco Rodolfi sulla PEC dell'Avv. Giuseppe Martina Martina, nonché la relazione dell'Ing. Salvis Aliis juribus. CP_5
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere i motivi di appello ex adverso dedotti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5029/2023 del Tribunale di Pavia, respingendo ogni avversa pretesa in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, degli avversi motivi di appello, dichiarato il concorso colposo prevalente del sig. limitare conseguentemente l'eventuale Persona_3 esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia;
3) IN OGNI CASO: Con vittoria CP_1 delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera in ogni caso la richiesta di ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- “Vero che”:
1) Il 03.03.2019, alle ore 1,00 circa, con condizioni meteo e stradali ottimali, il sig. , alla CP guida dell'autovettura Daihatsu IR tg. DA115PS, di proprietà di , percorreva la CP_3 SS525, con provenienza da Bellinzago Lombardo e direzione Vaprio D'Adda;
2) Giunto in prossimità della progressiva Km 22+500, in aperta campagna, mentre procedeva a velocità stimata in 65-70 km/h il sig. investiva un ED (successivamente identificato nel sig. CP
, che in detta circostanza, indossando abiti scuri, si trovava al buio al centro della CP_6 carreggiata, privo di alcun dispositivo di segnalazione;
3) In seguito all'investimento il sig. assumeva posizione di quiete nella corsia di marcia opposta Per_3 rispetto a quella percorsa dall'autovettura investitrice;
4) Il conducente sig. arrestava immediatamente l'autovettura e, atteso il buio completo, CP scendeva dal veicolo facendosi luce con il telefono cellulare, rilevando sulla carreggiata il corpo del ED ed iniziando a segnalare il pericolo all'autovettura che nei medesimi istanti stava sopraggiungendo sulla corsia ove era riverso il ED, condotta dal sig. che CP_7 successivamente si arrestava;
5) Nel tratto dell'investimento la strada è costituita da due corsie di marcia a doppio senso di circolazione, con banchine asfaltate su entrambi i lati, in area extraurbana, priva di illuminazione pubblica, con ampia vegetazione ai lati e con limite di velocità di 90 Km/h; 6) In seguito al sinistro intervenivano in loco i Carabinieri della Stazione di Cassano D'Adda (MI), i quali effettuavano i rilievi e procedevano al controllo sullo stato psicofisico del conducente dell'auto, senza rilevare violazioni e/o infrazioni in capo al medesimo;
7) I Carabinieri rilevavano i danni all'autovettura, in particolare ammaccature marcate sulla parte sinistra del paraurti, sulla parte anteriore sinistra, sul montante anteriore sinistro ed asportazione dello specchio retrovisore esterno sinistro, danni tutti dai militari ricondotti all'impatto tra il veicolo e l'uomo; 8) Al termine
pagina 3 di 16 dell'accertamento i Carabinieri redigevano rapporto, nel quale concludevano affermando che “si presume che l'impatto sia avvenuto in prossimità del centro della carreggiata”, come da doc. 1 che si rammostra. Testi: Vice Brigadiere e , Testimone_1 Per_4 Controparte_8 P entrambi c/o Stazioni Carabinieri Lombardi assano D'Adda (MI). Con ogni più ampia riserva. Con osservanza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 5029/2023 rigettava la domanda di risarcimento formulata da in qualità di procuratore speciale delle prossime Parte_1
congiunte di nato in [...] il [...] e deceduto in Inzago (MI) il Persona_3
3/3/2019 a seguito dell'impatto con il veicolo Daihatsu IR tg. DA115PS condotto da CP
.
[...]
Il Tribunale così riassumeva i fatti di causa:
- il sinistro si verificava di notte intorno all'una sulla Strada Statale 525 (Milano-
Bergamo) tra il Km 22500 e il Km 22700, strada con carreggiata unica di circa 6,00 metri composta da due corsie pianeggianti e rettilinee con opposto senso di marcia, senza illuminazione artificiale, con fondo stradale asciutto, visibilità insufficiente e scarse condizioni di traffico;
- il veicolo Daihatsu IR, condotto dal signor , con a bordo anche la CP
moglie, proprietaria del mezzo, , stava procedendo sulla corsia di marcia CP_3
della S.S. in direzione Bergamo, allorquando, dopo avere superato la rotonda del centro commerciale “Le Corti Lombarde” di Bellinzago Lombardo, a circa 1 km dalla rotonda, veniva in collisione sul lato anteriore sinistro con il ED il quale, con Persona_3
abiti scuri, si trovava al centro della linea di mezzeria della carreggiata in zona di aperta compagna (ai lati della carreggiata, oltre le banchine di circa 20/40 cm vi erano campi agricoli) nell'atto di attraversare la carreggiata pur in assenza di segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale;
- il veicolo riportava danni sul lato anteriore sinistro (ammaccature parafango) e sullo specchietto sinistro, la strada extraurbana secondaria presentava un limite di velocità di
90 km/h e le condizioni metereologiche erano buone al momento del sinistro;
− sul luogo dell'evento intervenivano i Carabinieri della Legione “Lombardia”, Stazione di Cassano d'Adda, che provvedevano ad effettuare i rilievi del caso;
− a causa del violento impatto, veniva trasportato d'emergenza all'Ospedale Persona_3
San Raffaele di Milano in codice rosso;
− il 05/03/2019, a causa delle gravissime lesioni subite a causa del sinistro, il signor Per_3 perdeva la vita, pochi giorni dopo l'evento;
[...]
pagina 4 di 16 − a seguito del sinistro, veniva instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano il procedimento penale rubricato al n. 8278/2019 R.G.N.R. Mod. 21, nei confronti del signor , indagato per il reato di cui all'art. 589 bis c.p.; CP
− veniva svolta perizia cinematica su incarico del P.M.;
− a seguito di tali accertamenti il P.M. chiedeva l'archiviazione e tale procedimento veniva successivamente archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano.
Il Tribunale qualificava la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale proposta da quale azione diretta nei confronti dell'impresa di Parte_1
assicurazione del veicolo del responsabile civile, i.e. la società Controparte_1
e nei confronti del responsabile del danno, i.e. il proprietario del veicolo , ai sensi CP_3 dell'art. 144 cod. ass., in cumulo con l'azione di risarcimento ordinaria ex 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista . Dava atto che l'attore aveva CP
altresì proposto domanda di risarcimento iure hereditatis, lamentando il danno biologico c.d. terminale patito dal defunto prima dell'evento morte.
Quanto alle domande di risarcimento formulate iure proprio, il Tribunale riteneva che “la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c. CP risulta superata dall'accertata colpa esclusiva del ED e dal comportamento Persona_3
tenuto dal conducente del veicolo che ha adottato tutte le cautele esigibili in Controparte_9 relazione alle circostanze del caso concreto.”.
Il primo giudice sulla scorta dei risultati della perizia cinematica disposta dal P.M. in sede penale, ritenuta valutabile quale mezzo di prova, affermava che i danni riportati dal veicolo globalmente valutati inducevano a ritenere che il ED procedeva con Controparte_9
andatura lenta o addirittura era fermo al centro della carreggiata e che il conducente del mezzo procedeva ad una velocità di marcia compresa tra i 60 km/h e i 75 km/h, dunque Controparte_9
nei limiti previsti dalla legge in quel tratto di strada, ritenuto pari a 90 km/h.
Data la velocità adeguata allo stato e alle condizioni dei luoghi, il corretto uso dei fari anabbaglianti, il tipo di danni riportati al mezzo sul lato anteriore laterale sinistro e il fatto che il veicolo procedeva nel corretto senso di marcia, il Tribunale riteneva dunque “più che verosimile che la collisione sia avvenuta in quanto sia stato il ED ad urtare il mezzo, collidendolo volontariamente, e non il contrario, ovvero il mezzo ad investire il ED in fase di (già intrapreso) attraversamento della carreggiata (nel qual caso i danni al mezzo sarebbero stati riscontrati nella parte anteriore del veicolo).”.
pagina 5 di 16 Secondo il ragionamento del primo giudice, il comportamento colposo di , il quale Persona_3
decideva di attraversare una strada extraurbana in orario notturno in aperta campagna e al di fuori di strisce pedonali con abiti scuri, sarebbe stata causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, assumendo efficienza causale idonea a superare la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c..
L'evento come concretamente verificatosi a parere del Tribunale non avrebbe potuto essere previsto, acclarata la ridotta visibilità del ED da parte del conducente, né evitato, non potendosi ritenere esigibile che il convenuto dovesse condurre il veicolo ad una CP
velocità di marcia di 28 km/h su strada extraurbana: secondo le valutazioni espresse dal consulente nominato dal P.M., la collisione con il ED poteva infatti essere evitata solo procedendo ad una velocità massima di 54 km/h con utilizzo di fari abbaglianti (peraltro non obbligatori) oppure ad una velocità massima di 28,5 km/h con utilizzo di fari anabbaglianti
(utilizzati nel caso di specie).
Le considerazioni svolte portavano il Tribunale ad assorbire ogni ulteriore contestazione e a condannare gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'unica parte costituita
[...]
Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolato in sei motivi, Parte_1
in qualità di procuratore speciale di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , quali madre, sorelle e quest'ultima anche quale esercente la
[...] Parte_6
responsabilità genitoriale sui figli minori e prossimi Persona_1 Persona_2
congiunti del de cuius Persona_3
Con il primo motivo di appello viene contestata l'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro alla vittima in quanto erroneamente fondata sulle rilevazioni della Persona_3
c.t.p.m., la quale non costituirebbe fonte di prova essendo stata redatta in sede penale senza il contraddittorio con i parenti della vittima e senza fare riferimento alle rilevanti norme di condotta individuate dal Codice della Strada nonché essendo contraddittoria rispetto agli elementi probatori risultanti dalle dichiarazioni del conducente del mezzo e dal verbale dei
Carabinieri intervenuti. Si contesta inoltre l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stato il ED ad investire il veicolo in quanto illogica e contrastante con gli elementi probatori in atti.
Con il secondo motivo l'appellante avanza il dubbio della necessità di un accertamento tecnico di “due punti incerti che, seppure non dirimenti, in quanto il conducente – per sua colpa esclusiva – aveva provocato l'impatto violando tutte le norme comportamentali del C.d.S.
pagina 6 di 16 (artt.140, 141, 142, 143, 153 e 191), potrebbero costituire aggravamento della sua colpevolezza.”, cioè l'individuazione del punto d'urto tra veicolo e ED e la velocità tenuta dal veicolo investitore, stante la divergenza, sul punto, degli accertamenti eseguiti dal c.t.p.m.
e dal consulente di parte appellante.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione alla fattispecie da parte del Tribunale degli artt. 1, 140, 141, 142 e 143 del Codice della Strada;
in particolare si censura che il giudice avrebbe omesso di considerare che il conducente del veicolo investitore non aveva regolato la propria guida alle condizioni di tempo e di luogo né aveva prestato la dovuta attenzione alla strada e agli eventuali ostacoli su di essa presenti.
Con il quarto motivo l'appellante censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 153 del
Codice della Strada per non avere il Tribunale ritenuto che i fari abbaglianti dovessero essere utilizzati nel caso di specie.
Con il quinto motivo si censura l'individuazione in 90 Km/h del limite di velocità sulla S.P.
525 ove è occorso il sinistro atteso che essa non potrebbe essere qualificata quale strada extraurbana di tipo C stante la mancanza di banchine di larghezza di almeno un metro.
Infine, con il sesto motivo l'appellante lamenta il mancato espletamento da parte del primo giudice di un giudizio controfattuale volto a verificare se la condotta posta in essere dal conducente potesse considerarsi rispondente a regole di prudenza e perizia, atteso che alcuna colpa potrebbe imputarsi al ED per aver attraversato la carreggiata, dal momento che ciò è permesso dalle rilevanti disposizioni del Codice della Strada.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello e, in Controparte_1
subordine, il riconoscimento del concorso colposo del ED ex art 1227 c.c..
Sono rimasti contumaci anche nel presente grado la proprietaria del veicolo e il CP_3
conducente . CP
All'udienza del 18/3/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica.
*****
Preliminarmente la Corte dà atto che la dinamica del sinistro come ricostruita dal Tribunale non
è contestata tra le parti, se non con riferimento all'individuazione del limite massimo di velocità consentito lungo il tratto di S.P. (già S.S.) 525 ove è occorso l'investimento del ED Per_3
È pacifico, dunque, che sia deceduto in conseguenza del trauma riportato
[...] Persona_3
pagina 7 di 16 a causa dell'investimento da parte del veicolo Daihatsu IR il 3/3/2019 con le modalità e nelle circostanze sopra descritte.
La prima parte del primo motivo di appello, con cui si contesta l'utilizzabilità delle considerazioni svolte nella consulenza tecnica predisposta nel procedimento penale su incarico del Pubblico Ministero, non può essere accolto.
Secondo l'appellante il giudice civile non dovrebbe prendere in considerazione gli elementi e i risultati degli accertamenti contenuti nella perizia sia in quanto predisposti su impulso di una parte del processo e pertanto non aventi efficacia nel processo civile, sia in quanto inattendibili e in alcuni punti in contraddizione con i risultati della relazione di incidente stradale predisposta dai Carabinieri della Legione Lombardia della Stazione di Cassano d'Adda, nonché carente di ogni riferimento alle rilevanti norme comportamentali del Codice della Strada.
Gli argomenti dedotti dall'appellante non colgono tuttavia nel segno.
Il giudice civile, infatti, non è mai vincolato nella sua decisione dai risultati di un accertamento tecnico, neanche quando essi siano contenuti in una consulenza predisposta su impulso d'ufficio dello stesso giudice. Al contempo, il giudice può fondare il proprio convincimento anche in base ad elementi di prova che non siano tipici, ovvero che non siano previsti espressamente dal codice di rito, con l'efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova. Ancora, il giudice può altresì ricavare elementi di giudizio e considerazioni anche da consulenze tecniche di parte e dagli scritti difensivi, in quanto così facendo esercita il proprio prudente apprezzamento dei fatti e nella specie dei fatti tecnici, secondo il principio del libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c., i cui esiti restano sindacabili solo sul piano della motivazione. “Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del
c.t.p. di parte, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare per la loro provenienza, ma è tenuto a criticare la motivazione della decisione impugnata perché essa ha fatto eventualmente cattivo esercizio del potere di cui all'art. 116
c.p.c. oppure dei criteri logici corrispondenti alle massime di comune esperienza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie.” (Cass. n. 18303/2015).
Il primo giudice poteva dunque trarre dalla perizia ritualmente prodotta in atti da parte convenuta valutazioni tecniche pertinenti al caso da decidere, tanto più che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero partecipa dell'obbiettivo perseguito da quest'ultimo di ricerca della verità e non di difesa di una specifica parte.
Neppure sul piano della attendibilità dei risultati di tale perizia le critiche di parte appellante sono persuasive, dal momento che i rilievi eseguiti dal consulente tecnico appaiono condotti pagina 8 di 16 con rigore scientifico e indicano i margini di attendibilità di ciascun accertamento, facendo riferimento alla letteratura di settore e puntuale rimando agli elementi raccolti nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri. Le diverse considerazioni svolte in punto di velocità del veicolo e di evitabilità dell'evento da parte del consulente di parte degli appellanti, anch'esse valutabili da questa Corte quali allegazioni difensive a contenuto tecnico, sebbene prodotte solo in appello (cfr. sul punto Cass. Sez. U n. 13902/2013; conforme Cass. n.
4933/2022), non valgono a smentire gli accertamenti compiuti dal c.t.p.m, bensì offrono semplicemente una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Le restanti censure mosse dall'appellante possono essere riassunte nel senso che l'evento morte occorso il 3/3/2019 in Inzago sia dovuto alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo in quanto quest'ultimo non avrebbe osservato tutte le regole di prudenza imposte CP
dal caso concreto e non avrebbe in ogni caso superato la presunzione di colpa su di lui gravante ex art 2054 c.c., mentre il ED si sarebbe comportato con condotta non Persona_3
censurabile, essendo abilitato ad attraversare la strada e avendo correttamente atteso il passaggio del veicolo sulla linea di mezzeria prima di impegnare la restante parte di carreggiata.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In materia di responsabilità da circolazione di veicoli ex art 2054 c.c. il criterio di attribuzione soggettiva dell'evento al danneggiante è la colpa presunta. Una volta dimostrato il nesso materiale tra condotta e lesione dell'interesse protetto, per andare esente da responsabilità il danneggiante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso. In caso la condotta consista nell'investimento di un ED, la prova liberatoria che deve fornire il danneggiante consiste, da un lato, nella prova del comportamento imprevedibile e del tutto eccezionale del ED e, dall'altro lato, nella prova che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del fatto concreto, tra le quali riveste particolare importanza il profilo della velocità mantenuta (cfr. Cass. ord. 9856/2022).
In relazione al primo aspetto, nel caso di specie la condotta del ED che ha attraversato la strada non può qualificarsi come evento repentino ed imprevedibile. Perché la condotta del ED possa essere descritta in tali termini, infatti, la giurisprudenza richiede che siano presenti elementi come la sostenuta velocità di attraversamento, l'impossibilità oggettiva di avvistare il ED, l'assoluta repentinità della sua apparizione nel campo visivo del conducente.
Tali elementi non sono tuttavia presenti nel caso di specie.
pagina 9 di 16 Come risulta dalla perizia predisposta dal consulente tecnico del P.M., il ED era
“probabilmente fermo o in lento attraversamento da sinistra verso destra secondo la direzione di marcia dell'automobilista e mostrava a questi il fianco destro.” (pag. 31 c.t.p.m., doc. 2 fasc.
I grado parte convenuta). Egli poteva dunque essere avvistato, poiché la sua condotta non è stata caratterizzata da repentinità e non risulta fossero presenti ostacoli che ne potessero impedire la vista. Per stessa ammissione del conducente egli non si è reso conto CP di aver investito nemmeno successivamente all'impatto, in quanto “sicuro di aver Persona_3 preso un animale da campagna” (pag. 4 relazione incidente stradale, doc. 1 fasc. I grado parte convenuta).
In relazione al secondo aspetto e dunque avendo riguardo alle cautele esigibili in relazione alle circostanze del fatto concreto, il c.t.p.m. chiamato ad esprimersi sulla dinamica del sinistro ha affermato che procedeva ad una velocità compresa tra i 60 km/h e i 75 km/h. CP
L'appellante ritiene che su tale tratto di strada il limite di velocità massimo previsto sia di 70 km/h, sull'assunto che la strada extraurbana secondaria per essere classificata come tale debba possedere banchine di larghezza di almeno un metro, mentre la S.P. 525 presenta banchine di
20 e 40 cm. Tale affermazione non può tuttavia essere condivisa, atteso che il C.d.S non prevede affatto tale requisito per la classificazione della strada come extraurbana secondaria, bensì prevede unicamente la presenza di banchine. Non può inoltre condividersi l'affermazione del tutto apodittica secondo cui essendo le banchine di larghezza più ridotta rispetto a un metro il limite di velocità previsto in via generale dall'art. 142 C.d.S in 90 km/h dovrebbe essere ridotto a 70 km/h.
D'altra parte, nell'esaminare l'eccessività della velocità di un automezzo in occasione di un incidente, non è sufficiente soffermarsi sul limite di velocità vigente in quel tratto ai sensi dell'art. 142 C.d.S, occorrendo una disamina che si estenda ai principi generali di cui all'art. 141 dello stesso codice, che impongono all'utente della strada una serie di cautele - anche al di là del formale rispetto del limite di velocità - avendo riguardo alle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass n. 7093/2021).
Tanto premesso, deve rimarcarsi che l'incidente risulta avvenuto in ora notturna e in assenza di illuminazione artificiale, lungo una strada che, pur non essendo urbana, tuttavia non possedeva le caratteristiche di un'autostrada o di strada extraurbana primaria, ove la presenza di pedoni è ipotesi del tutto eccezionale.
In tale situazione vi era l'obbligo per l'automobilista di moderare particolarmente la propria velocità, proprio per adeguarla alle condizioni di tempo, di luogo e di pressoché totale mancanza di luce, così da poter mantenere il controllo del veicolo e da poterlo arrestare nel campo di pagina 10 di 16 visibilità (ridotto) in condizioni di sicurezza per il caso in cui si fossero verificati eventuali imprevisti, come di fatto accaduto.
È da ritenere che, procedendo a una velocità ridotta e con la dovuta attenzione, avrebbe CP
potuto rendersi conto della presenza di ed avrebbe quindi potuto diminuire la Persona_5 velocità di marcia o tentare comunque un'utile manovra diversiva prima di urtare il ED, come desumibile anche dagli accertamenti compiuti dal c.t.p.m. (cfr. pag. 30-31 c.t.p.m.).
L'aver mantenuto un comportamento in contrasto con il disposto dell'art. 141 C.d.S. e con la prudenza resa specialmente necessaria dalla situazione e dalle condizioni del luogo teatro del sinistro espone dunque a un addebito di responsabilità. CP
Tuttavia, in sede civile il fatto del danneggiato che abbia concorso a causare l'evento comporta la diminuzione del risarcimento esigibile, poiché non si può porre a carico del danneggiante quella parte di danno che il danneggiato ha causato a se stesso.
In tal senso, la condotta della vittima sicuramente ha concorso nell'evento e anzi ne ha costituito causa preponderante, poiché ha attraversato una strada extraurbana in orario notturno Per_3
in un punto ove era vietato l'attraversamento pedonale, senza segnalarsi in alcun modo e senza nessuna evidente destinazione che potesse evidenziare la possibile presenza di pedoni nel caso concreto. ha dunque violato le specifiche regole del Codice della Strada e le generiche Per_3
regole di prudenza che mirano ad evitare sinistri come quello occorso nel caso di specie.
Deve quindi confermarsi il concorrente giudizio di responsabilità a carico del defunto.
Sulla base di una valutazione comparativa dei comportamenti dei soggetti coinvolti, ritiene la
Corte, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, che l'evento per cui è causa sia in definitiva da attribuire in concorso ad entrambi i soggetti, nella misura del 75% al ED che ha attraversato imprudentemente e del 25% al conducente che non ha adeguato la propria velocità e attenzione alle concrete condizioni di tempo e di luogo.
I danni derivati dall'evento oggetto di giudizio, come di seguito liquidati, dovranno essere dunque proporzionalmente ridotti, tenuto conto del contributo causale ascrivibile al de cuius.
In ordine al quantum debeatur, occorre premettere che l'azione per il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte di risulta promossa dalla Persona_3
madre , dalle sorelle , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e dai nipoti ex frate e per mezzo Parte_6 Persona_1 Persona_2
del procuratore speciale Parte_1
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, esso va riconosciuto ogniqualvolta vi sia lesione della sfera degli affetti. In tale senso, l'attuale concezione del danno da lesione del rapporto pagina 11 di 16 parentale lo ricostruisce quale danno derivante da un illecito plurioffensivo, idoneo a ledere allo stesso tempo la sfera giuridica del soggetto destinatario dell'azione lesiva e quella dei suoi prossimi congiunti.
Per la determinazione di tali danni, risentiti dai prossimi congiunti della persona deceduta iure proprio, occorre fare riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che, uniformandosi ai più recenti princìpi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021), hanno introdotto nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, prevedendone la graduazione in base ad un sistema a punti con l'obiettivo di “aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.
Secondo il più recente aggiornamento delle Tabelle in questione (anno 2024), il valore punto per il caso di perdita di un figlio è pari a € 3.911,00 e quello per il caso di perdita di un fratello ad € 1.698,00, dovendosi considerare, quanto alla distribuzione dei punti, 5 parametri, vale a dire l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Considerato che, al momento della morte, aveva 36 anni, per quanto concerne Persona_3 anzitutto la posizione della madre (non convivente) , all'epoca cinquantatreenne, Parte_2
i punti da considerare si determinano in un numero complessivo di 62, così distribuiti:
a) età della vittima primaria, 22 punti;
b) età della vittima secondaria, 18 punti;
c) convivenza, 0 punti, essendosi trasferito all'Estero; Per_3
d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare primario del de cuius, 2 punti (in presenza di 4 figlie superstiti);
e) qualità è intensità della relazione affettiva, 20 punti (superiore alla metà del massimo), ritenendo la Corte di dover riconoscere che la signora abbia profondamente risentito Pt_3
della definitiva perdita del figlio, a motivo della repentinità con cui questa si verificò e del correlativo venir meno, d'improvviso, dell'appoggio materiale e morale assicurati alla madre dalla relativamente giovane vittima del sinistro, unico uomo della famiglia a seguito della morte del padre quando egli aveva dieci anni (cfr. verbale del 7/7/20222 in primo grado).
Il danno non patrimoniale sofferto da si computa quindi in € 242.482,00 (€ Parte_2
3.911,00 x 62 punti).
pagina 12 di 16 Per quanto riguarda le quattro sorelle, (all'epoca venticinquenne), Parte_3 Pt_4
(all'epoca ventunenne), (all'epoca diciannovenne) e
[...] Parte_5 Parte_6
(all'epoca trentunenne), le posizioni delle stesse, non conviventi con quantomeno Persona_3
dal 2008 anno in cui egli risulta essersi trasferito in Italia, risultano sostanzialmente sovrapponibili, salvo che per i punti legati all'età.
A vanno dunque riconosciuti 20 punti (essendo in età compresa tra 0 e 20 anni), Parte_5
a e vanno riconosciuti 18 punti (essendo in età compresa tra Parte_3 Parte_4
21 e 30 anni), a 16 punti (essendo in età compresa tra 31 e 40 anni) ed il Parte_6
calcolo del risarcimento deve effettuarsi sulla base del seguente prospetto:
a) età della vittima primaria, 16 punti b) età della vittima secondaria, 20 punti per , 18 punti per e Parte_5 Parte_3
e 16 punti per;
Parte_4 Parte_6
c) convivenza, 0 punti, nessuna delle sorelle risultando convivente con il defunto;
Persona_3
d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare primario del de cuius, 2 punti (in presenza per ognuno di madre e sorelle);
e) qualità è intensità della relazione affettiva, 10 punti (valore pari poco meno della metà del massimo), essendo presumibile lo stato di grande sofferenza e smarrimento derivato agli appellanti per la perdita improvvisa del fratello lontano da casa.
In ragione di € 1.698,00 a punto, il danno non patrimoniale subìto da si computa Parte_5 dunque in € 81.504,00 (€ 1.698,00 x 48 punti); quello subìto da e Parte_3 Pt_4 in € 78.108,00 ciascuna (€ 1.698,00 x 46 punti); quello subìto da in
[...] Parte_6
€ 74.712,00 (€ 1.698,00 x 44 punti).
Gli importi come sopra calcolati, in considerazione del contributo causale della vittima alla produzione dell'evento di danno, vanno decurtati del 75% con la conseguenza che
[...]
, e sono condannati a corrispondere CP_3 CP Controparte_1 CP_1 solidalmente in favore di la somma di € 60.620,50, in favore di Parte_2 Parte_5 la somma di € 20.376,00, in favore di e € 19.527,00 ciascuna Parte_3 Parte_4
e in favore di la somma di € 18.678,00. Parte_6
Su tali somme, ad oggi calcolate, dovranno essere corrisposti gli interessi in misura legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo saldo.
Ritiene la Corte di non poter invece liquidare alcun importo a favore dei nipoti.
pagina 13 di 16 Sebbene non possa dubitarsi, in linea teorica e in conformità agli insegnamenti della Suprema
Corte (v. Cass. ordinanza n. 26140/2023), della risarcibilità del danno parentale anche in favore dei nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale, poiché tale relazione familiare, sebbene non strettissima, rientra tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile, nondimeno, trattandosi tuttavia di danno conseguenza e non di danno in re ipsa, lo stesso deve essere allegato e provato, anche in via presuntiva, da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n.
1752/2023; Cass. Ord. n. 5807/2019).
Nel caso in esame tale prova non può dirsi acquisita, essendo del tutto mancata la dimostrazione sia della qualità dei rapporti tra il nipote e la vittima, sia dello sconvolgimento della quotidiana vita di relazione determinato per e dalla morte dello Persona_1 Persona_2
zio.
Non risulta infatti alcun rapporto di convivenza, onde possa desumersi l'ampiezza e la profondità di rapporti di reciproco affetto e solidarietà, né consta che si fosse sviluppato, sia pure a distanza, un significativo rapporto tra la vittima e i nipoti.
Deve dunque constatarsi la mancanza di elementi positivamente acquisiti al processo, che possano rivelarsi utili a dimostrare l'esistenza di un solido legame, tale da potersi ritenere compromesso dall'evento traumatico, posto che non è dato conoscere quale fosse la reale qualità dei rapporti tra zio e nipoti dal punto di vista affettivo, né è stato dimostrato che la morte dello zio abbia prodotto un effettivo sconvolgimento, almeno parziale, nelle abitudini e nelle condizioni, interne ed esterne, della vita di relazione dei nipoti.
Quanto al danno iure hereditatis da danno biologico terminale ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per pervenire alla liquidazione del predetto pregiudizio. Le evidenze legate al contenuto del verbale di pronto soccorso e della cartella clinica prodotta (cfr. doc. 10 fasc. I grado appellanti) rendono ragione del fatto che ha fatto ingresso in Persona_3
ospedale in coma ed ivi è deceduto dopo due giorni senza aver mai ripreso conoscenza.
In assenza della percezione della morte imminente, la Corte ritiene di non poter liquidare alcun danno terminale, poiché esso rappresenta la sintesi della componente biologica e di quella psichica, tra loro indistinguibili. L'inscindibilità di tali componenti porta a ritenere che in assenza dell'essenziale requisito della sofferenza derivante dalla lucida consapevolezza della propria fine imminente non possa autonomamente liquidarsi un danno per la sola componente
“biologica” da compromissione della salute, pena il rischio di duplicazione di medesime poste di pregiudizio in casi ove entrambe le componenti siano compresenti.
pagina 14 di 16 La necessità di scongiurare un'anarchia liquidativa in tale senso porta dunque ad escludere la autonoma liquidabilità del danno biologico terminale anche nel presente caso, in cui gli appellanti hanno richiesto esclusivamente la liquidazione di tale componente.
Quanto alle spese per il funerale, esse devono essere rimborsate agli appellanti, in quanto voce di danno a loro spettante iure proprio. In punto di quantum, esse vanno liquidate in misura di €
4.550,00, come da nota emessa dal servizio di onoranze funebri prodotta in primo grado (doc.
17 fasc. I grado appellanti).
Per quanto da ultimo concerne il regolamento delle spese, ritiene la Corte, considerato complessivamente l'esito del giudizio, che sussistano giustificate ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi tra gli appellanti e gli appellati in ragione del 75%, in quanto la pretesa risarcitoria degli appellanti è stata accolta in base ad un giudizio di responsabilità del 25% in capo al conducente del veicolo, odierno appellato.
, e devono quindi essere condannati CP_3 CP Controparte_1
a rifondere solidalmente agli appellanti il 25% delle spese di entrambi i gradi che, tenuto conto del valore della causa in base al decisum (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), della media complessità della controversia e delle fasi concretamente svolte in ciascun grado (le spese vengono dunque liquidate in misura minima per la fase di trattazione in appello), vengono liquidate in misura già ridotta come segue:
- quanto al giudizio di primo grado: complessivi € 3.525,75 in favore di , Parte_2 Parte_3
, , , quest'ultima anche quale
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Persona_2
(di cui € 638,00 per la fase di studio, € 407,00 per la fase introduttiva, € 1.417,50 per
[...]
la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.063,25 per la fase decisionale);
- quanto al giudizio di secondo grado: complessivi € 3.038,50 in favore di , Parte_2
, , , quest'ultima anche Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
(di cui € 744,25 per la fase di studio, € 477,75 per la fase introduttiva, € 540,75 Persona_2 per la fase di trattazione ed € 1.275,75 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
n qualità di proc. spec di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_5 Parte_6
genitoriale sui figli minori e nella loro qualità di Persona_1 Persona_2
pagina 15 di 16 prossimi congiunti del de cuius in parziale accoglimento dell'appello e in Persona_3
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5029/2023, pubblicata il 16/06/2023 così provvede ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita:
1. dichiara la concorsuale responsabilità di e nella causazione CP Persona_3
del sinistro avvenuto il 3/3/2019 lungo la Strada Provinciale 525 tra il Km 22500 e il
Km 22700 in territorio del Comune di Inzago in ragione del 25% di responsabilità in capo al primo e del 75% di responsabilità in capo al secondo;
2. condanna , e a corrispondere CP_3 CP Controparte_1
solidalmente in favore di procuratore speciale delle Parte_1
appellanti, le seguenti somme:
a. la somma di € 60.620,50 a titolo di risarcimento di;
Parte_2
b. la somma di € 20.376,00 a titolo di risarcimento di;
Parte_5
c. la somma di € 19.527,00 ciascuna a titolo di risarcimento di e Parte_3
Parte_4
d. la somma di € 18.678,00 a titolo di risarcimento di Parte_6
e. la somma di € 4.550,00 a titolo di spese funebri sostenute dalle appellanti oltre interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3.dichiara le spese di entrambi i gradi compensate in ragione del 75 % e conseguentemente condanna e a rifondere CP_3 CP Controparte_1
solidalmente a , procuratore speciale delle appellanti, il 25% delle Parte_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'importo già ridotto di € 3.525,75 e il 25% delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate nell'importo già ridotto di € 3.038,50, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese del giudizio di primo grado e delle spese del presente grado di appello in favore degli Avv.ti Anna Barone e Ettore Travarelli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Milano il 24/03/2025 Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4/9/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5029/2023, pubblicata il 16/06/2023
TRA
QUALITÀ , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
E , nella loro qualità di prossimi Persona_1 Persona_2
congiunti del de cuius (C.F. , residente in [...] C.F._1
Anfossi 20135 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Barone Anna (C.F. ) C.F._2
e dell'Avv. Travarelli Ettore ( ), giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Mythenquai 2 Zurigo, con il patrocinio dell'Avv. Rodolfi Marco (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._4
CP_2
(C.F. ), residente in [...] Milano;
CP_3 C.F._5
(C.F. ), residente in [...] Milano;
CP C.F._6
pagina 1 di 16 -APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5029/2023, pubblicata il
16/06/2023, in materia di “Morte”.
CONCLUSIONI:
Per IN QUALITA' DI PROC. SPEC. DI GU MAYA, Parte_1
, TH , , GU AR Parte_3 Pt_4 Parte_5
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI ESERC. LA RESP. GENIT. SU Persona_2
E
[...] Persona_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza n. 5029/2023, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano, notificata il 4.7.2023 e, per l'effetto, voglia accertare e dichiarare che il signor è esclusivo CP responsabile per colpa generica derivante da imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per colpa specifica derivante dalla violazione di tutte le norme comportamentali del C.d.S. sopra richiamate, dell'incidente stradale occorso alle ore 01:05 del 3.3.2019 in territorio del Comune di Inzago (MI), sulla S.P. (ex S.S.) 525, in corrispondenza della chilometrica 22.700 – 22.500, consistito nell'investimento ad alta velocità del ED che si trovava fermo in prossimità della Persona_3 linea di mezzeria, e che, a seguito della violenza dell'urto, veniva trasportato e ricoverato in codice rosso presso l'Ospedale San Raffele di Milano, ove, per effetto delle gravissime lesioni riportate, decedeva alle ore 12.35 del 5.3.2019, e conseguentemente condannare i convenuti in solido, come per legge, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali, fisici e biologici, patrimoniali e non, subiti e subendi iure proprio e/o iure ereditario dai parenti superstiti, come di seguito specificati: 1) accertare e dichiarare che in conseguenza del suddetto sinistro, quest'ultimo riportava lesioni gravissime, che ne causavano la morte il 5.3.2019, pochi giorni dopo l'evento sinistroso;
2) accertare e dichiarare il diritto alla risarcibilità del danno biologico terminale in favore del SI.
[...]
, nella qualità di procuratore speciale dei SIg.ri nella qualità di Parte_1 Parte_2 madre, , , e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 qualità di sorelle e quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , nella qualità di eredi del SI. Persona_1 Persona_2 Per_3
nella misura pari ad Euro € 30.000,00, somma calcolata secondo le tabelle del Tribunale di
[...] Milano, per come spiegato in narrativa;
3) accertare e dichiarare il diritto alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in favore del SI. , nella qualità di Parte_1 procuratore speciale dei SIg.ri nella qualità di madre, , Parte_2 Parte_3
e nella qualità di sorelle e Parte_4 Parte_5 Parte_6 quest'ultima anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e , nella qualità di prossimi congiunti del SI. nella
[...] Persona_2 Persona_3 misura pari ad Euro 1.196.700,00, somma calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, così come di seguito ripartita: – Euro 331.920,00 in favore della SI.ra , nella qualità di Parte_2 madre del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della SI.ra , nella Persona_3 Parte_3 qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della SI.ra Persona_3 Pt_4
nella qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della SI.ra
[...] Persona_3
, nella qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in favore della Parte_5 Persona_3 SI.ra , nella qualità di sorella del SI. ; – Euro 144.130,00 in Parte_6 Persona_3 favore della SI.ra nella qualità di nipote del SI. ; – Euro Persona_1 Persona_3
144.130,00 in favore della SI.ra , nella qualità di nipote del SI. Persona_2 Per_3 ; 4) condannare la (C.F. e P.IVA ), in
[...] Controparte_1 P.IVA_1 qualità di impresa assicuratrice del responsabile civile e in persona del legale rappresentante p.t., in solido con i SIg.ri (c.f. ), e (c.f. CP_3 C.F._5 CP
, a liquidare al SI. , procuratore speciale dei C.F._6 Parte_1 suindicati eredi e prossimi congiunti del defunto SI. i predetti importi, ovvero la Persona_3 pagina 2 di 16 maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
5) accertare e dichiarare che gli eredi e prossimi congiunti del defunto hanno altresì diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza delle spese funerarie sostenute, che ammontano ad Euro 4.550,00 e, per l'effetto, condannare altresì la
(C.F. e P.IVA in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1 assicuratrice del responsabile civile e in persona del legale rappresentante p.t., in solido con i SIg.ri
(c.f. ), e (c.f. , a CP_3 C.F._5 CP C.F._6 liquidare al SI. , procuratore speciale dei suindicati eredi e prossimi Parte_1 congiunti del defunto SI. , anche la somma relativa alle spese funerarie sostenute, a Persona_3 titolo di danno patrimoniale;
In via meramente subordinata, per la denegata ipotesi e non creduta ipotesi in cui si dovesse ipotizzare un concorso di colpa del ED deceduto, accertare e dichiarare la colpa prevalente e, in via ancor più subordinata, concorrente in pari grado con il conducente del veicolo investitore riducendo proporzionalmente la misura risarcitoria. Con il favore delle spese e dei compensi di lite del doppio grado, questi ultimi da distrarsi in favore degli Avv.ti Anna Barone e Ettore Travarelli che ne sono e se ne dichiarano antistatari. Ai fini della legge sul Contributo Unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato. Al momento della iscrizione a ruolo si depositerà, unitamente al presente atto di appello, corredato della relazione di notificazione, il fascicolo di parte del Primo
Grado di giudizio e la copia attestata conforme all'originale della sentenza n. 5029/2023 notificata il 4.7.2023 dall'Avv. Marco Rodolfi sulla PEC dell'Avv. Giuseppe Martina Martina, nonché la relazione dell'Ing. Salvis Aliis juribus. CP_5
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: Respingere i motivi di appello ex adverso dedotti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5029/2023 del Tribunale di Pavia, respingendo ogni avversa pretesa in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, degli avversi motivi di appello, dichiarato il concorso colposo prevalente del sig. limitare conseguentemente l'eventuale Persona_3 esposizione di a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia;
3) IN OGNI CASO: Con vittoria CP_1 delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera in ogni caso la richiesta di ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- “Vero che”:
1) Il 03.03.2019, alle ore 1,00 circa, con condizioni meteo e stradali ottimali, il sig. , alla CP guida dell'autovettura Daihatsu IR tg. DA115PS, di proprietà di , percorreva la CP_3 SS525, con provenienza da Bellinzago Lombardo e direzione Vaprio D'Adda;
2) Giunto in prossimità della progressiva Km 22+500, in aperta campagna, mentre procedeva a velocità stimata in 65-70 km/h il sig. investiva un ED (successivamente identificato nel sig. CP
, che in detta circostanza, indossando abiti scuri, si trovava al buio al centro della CP_6 carreggiata, privo di alcun dispositivo di segnalazione;
3) In seguito all'investimento il sig. assumeva posizione di quiete nella corsia di marcia opposta Per_3 rispetto a quella percorsa dall'autovettura investitrice;
4) Il conducente sig. arrestava immediatamente l'autovettura e, atteso il buio completo, CP scendeva dal veicolo facendosi luce con il telefono cellulare, rilevando sulla carreggiata il corpo del ED ed iniziando a segnalare il pericolo all'autovettura che nei medesimi istanti stava sopraggiungendo sulla corsia ove era riverso il ED, condotta dal sig. che CP_7 successivamente si arrestava;
5) Nel tratto dell'investimento la strada è costituita da due corsie di marcia a doppio senso di circolazione, con banchine asfaltate su entrambi i lati, in area extraurbana, priva di illuminazione pubblica, con ampia vegetazione ai lati e con limite di velocità di 90 Km/h; 6) In seguito al sinistro intervenivano in loco i Carabinieri della Stazione di Cassano D'Adda (MI), i quali effettuavano i rilievi e procedevano al controllo sullo stato psicofisico del conducente dell'auto, senza rilevare violazioni e/o infrazioni in capo al medesimo;
7) I Carabinieri rilevavano i danni all'autovettura, in particolare ammaccature marcate sulla parte sinistra del paraurti, sulla parte anteriore sinistra, sul montante anteriore sinistro ed asportazione dello specchio retrovisore esterno sinistro, danni tutti dai militari ricondotti all'impatto tra il veicolo e l'uomo; 8) Al termine
pagina 3 di 16 dell'accertamento i Carabinieri redigevano rapporto, nel quale concludevano affermando che “si presume che l'impatto sia avvenuto in prossimità del centro della carreggiata”, come da doc. 1 che si rammostra. Testi: Vice Brigadiere e , Testimone_1 Per_4 Controparte_8 P entrambi c/o Stazioni Carabinieri Lombardi assano D'Adda (MI). Con ogni più ampia riserva. Con osservanza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 5029/2023 rigettava la domanda di risarcimento formulata da in qualità di procuratore speciale delle prossime Parte_1
congiunte di nato in [...] il [...] e deceduto in Inzago (MI) il Persona_3
3/3/2019 a seguito dell'impatto con il veicolo Daihatsu IR tg. DA115PS condotto da CP
.
[...]
Il Tribunale così riassumeva i fatti di causa:
- il sinistro si verificava di notte intorno all'una sulla Strada Statale 525 (Milano-
Bergamo) tra il Km 22500 e il Km 22700, strada con carreggiata unica di circa 6,00 metri composta da due corsie pianeggianti e rettilinee con opposto senso di marcia, senza illuminazione artificiale, con fondo stradale asciutto, visibilità insufficiente e scarse condizioni di traffico;
- il veicolo Daihatsu IR, condotto dal signor , con a bordo anche la CP
moglie, proprietaria del mezzo, , stava procedendo sulla corsia di marcia CP_3
della S.S. in direzione Bergamo, allorquando, dopo avere superato la rotonda del centro commerciale “Le Corti Lombarde” di Bellinzago Lombardo, a circa 1 km dalla rotonda, veniva in collisione sul lato anteriore sinistro con il ED il quale, con Persona_3
abiti scuri, si trovava al centro della linea di mezzeria della carreggiata in zona di aperta compagna (ai lati della carreggiata, oltre le banchine di circa 20/40 cm vi erano campi agricoli) nell'atto di attraversare la carreggiata pur in assenza di segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale;
- il veicolo riportava danni sul lato anteriore sinistro (ammaccature parafango) e sullo specchietto sinistro, la strada extraurbana secondaria presentava un limite di velocità di
90 km/h e le condizioni metereologiche erano buone al momento del sinistro;
− sul luogo dell'evento intervenivano i Carabinieri della Legione “Lombardia”, Stazione di Cassano d'Adda, che provvedevano ad effettuare i rilievi del caso;
− a causa del violento impatto, veniva trasportato d'emergenza all'Ospedale Persona_3
San Raffaele di Milano in codice rosso;
− il 05/03/2019, a causa delle gravissime lesioni subite a causa del sinistro, il signor Per_3 perdeva la vita, pochi giorni dopo l'evento;
[...]
pagina 4 di 16 − a seguito del sinistro, veniva instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano il procedimento penale rubricato al n. 8278/2019 R.G.N.R. Mod. 21, nei confronti del signor , indagato per il reato di cui all'art. 589 bis c.p.; CP
− veniva svolta perizia cinematica su incarico del P.M.;
− a seguito di tali accertamenti il P.M. chiedeva l'archiviazione e tale procedimento veniva successivamente archiviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano.
Il Tribunale qualificava la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale proposta da quale azione diretta nei confronti dell'impresa di Parte_1
assicurazione del veicolo del responsabile civile, i.e. la società Controparte_1
e nei confronti del responsabile del danno, i.e. il proprietario del veicolo , ai sensi CP_3 dell'art. 144 cod. ass., in cumulo con l'azione di risarcimento ordinaria ex 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista . Dava atto che l'attore aveva CP
altresì proposto domanda di risarcimento iure hereditatis, lamentando il danno biologico c.d. terminale patito dal defunto prima dell'evento morte.
Quanto alle domande di risarcimento formulate iure proprio, il Tribunale riteneva che “la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c. CP risulta superata dall'accertata colpa esclusiva del ED e dal comportamento Persona_3
tenuto dal conducente del veicolo che ha adottato tutte le cautele esigibili in Controparte_9 relazione alle circostanze del caso concreto.”.
Il primo giudice sulla scorta dei risultati della perizia cinematica disposta dal P.M. in sede penale, ritenuta valutabile quale mezzo di prova, affermava che i danni riportati dal veicolo globalmente valutati inducevano a ritenere che il ED procedeva con Controparte_9
andatura lenta o addirittura era fermo al centro della carreggiata e che il conducente del mezzo procedeva ad una velocità di marcia compresa tra i 60 km/h e i 75 km/h, dunque Controparte_9
nei limiti previsti dalla legge in quel tratto di strada, ritenuto pari a 90 km/h.
Data la velocità adeguata allo stato e alle condizioni dei luoghi, il corretto uso dei fari anabbaglianti, il tipo di danni riportati al mezzo sul lato anteriore laterale sinistro e il fatto che il veicolo procedeva nel corretto senso di marcia, il Tribunale riteneva dunque “più che verosimile che la collisione sia avvenuta in quanto sia stato il ED ad urtare il mezzo, collidendolo volontariamente, e non il contrario, ovvero il mezzo ad investire il ED in fase di (già intrapreso) attraversamento della carreggiata (nel qual caso i danni al mezzo sarebbero stati riscontrati nella parte anteriore del veicolo).”.
pagina 5 di 16 Secondo il ragionamento del primo giudice, il comportamento colposo di , il quale Persona_3
decideva di attraversare una strada extraurbana in orario notturno in aperta campagna e al di fuori di strisce pedonali con abiti scuri, sarebbe stata causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, assumendo efficienza causale idonea a superare la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c..
L'evento come concretamente verificatosi a parere del Tribunale non avrebbe potuto essere previsto, acclarata la ridotta visibilità del ED da parte del conducente, né evitato, non potendosi ritenere esigibile che il convenuto dovesse condurre il veicolo ad una CP
velocità di marcia di 28 km/h su strada extraurbana: secondo le valutazioni espresse dal consulente nominato dal P.M., la collisione con il ED poteva infatti essere evitata solo procedendo ad una velocità massima di 54 km/h con utilizzo di fari abbaglianti (peraltro non obbligatori) oppure ad una velocità massima di 28,5 km/h con utilizzo di fari anabbaglianti
(utilizzati nel caso di specie).
Le considerazioni svolte portavano il Tribunale ad assorbire ogni ulteriore contestazione e a condannare gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'unica parte costituita
[...]
Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolato in sei motivi, Parte_1
in qualità di procuratore speciale di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , quali madre, sorelle e quest'ultima anche quale esercente la
[...] Parte_6
responsabilità genitoriale sui figli minori e prossimi Persona_1 Persona_2
congiunti del de cuius Persona_3
Con il primo motivo di appello viene contestata l'attribuzione dell'esclusiva responsabilità del sinistro alla vittima in quanto erroneamente fondata sulle rilevazioni della Persona_3
c.t.p.m., la quale non costituirebbe fonte di prova essendo stata redatta in sede penale senza il contraddittorio con i parenti della vittima e senza fare riferimento alle rilevanti norme di condotta individuate dal Codice della Strada nonché essendo contraddittoria rispetto agli elementi probatori risultanti dalle dichiarazioni del conducente del mezzo e dal verbale dei
Carabinieri intervenuti. Si contesta inoltre l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stato il ED ad investire il veicolo in quanto illogica e contrastante con gli elementi probatori in atti.
Con il secondo motivo l'appellante avanza il dubbio della necessità di un accertamento tecnico di “due punti incerti che, seppure non dirimenti, in quanto il conducente – per sua colpa esclusiva – aveva provocato l'impatto violando tutte le norme comportamentali del C.d.S.
pagina 6 di 16 (artt.140, 141, 142, 143, 153 e 191), potrebbero costituire aggravamento della sua colpevolezza.”, cioè l'individuazione del punto d'urto tra veicolo e ED e la velocità tenuta dal veicolo investitore, stante la divergenza, sul punto, degli accertamenti eseguiti dal c.t.p.m.
e dal consulente di parte appellante.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione alla fattispecie da parte del Tribunale degli artt. 1, 140, 141, 142 e 143 del Codice della Strada;
in particolare si censura che il giudice avrebbe omesso di considerare che il conducente del veicolo investitore non aveva regolato la propria guida alle condizioni di tempo e di luogo né aveva prestato la dovuta attenzione alla strada e agli eventuali ostacoli su di essa presenti.
Con il quarto motivo l'appellante censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 153 del
Codice della Strada per non avere il Tribunale ritenuto che i fari abbaglianti dovessero essere utilizzati nel caso di specie.
Con il quinto motivo si censura l'individuazione in 90 Km/h del limite di velocità sulla S.P.
525 ove è occorso il sinistro atteso che essa non potrebbe essere qualificata quale strada extraurbana di tipo C stante la mancanza di banchine di larghezza di almeno un metro.
Infine, con il sesto motivo l'appellante lamenta il mancato espletamento da parte del primo giudice di un giudizio controfattuale volto a verificare se la condotta posta in essere dal conducente potesse considerarsi rispondente a regole di prudenza e perizia, atteso che alcuna colpa potrebbe imputarsi al ED per aver attraversato la carreggiata, dal momento che ciò è permesso dalle rilevanti disposizioni del Codice della Strada.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello e, in Controparte_1
subordine, il riconoscimento del concorso colposo del ED ex art 1227 c.c..
Sono rimasti contumaci anche nel presente grado la proprietaria del veicolo e il CP_3
conducente . CP
All'udienza del 18/3/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica.
*****
Preliminarmente la Corte dà atto che la dinamica del sinistro come ricostruita dal Tribunale non
è contestata tra le parti, se non con riferimento all'individuazione del limite massimo di velocità consentito lungo il tratto di S.P. (già S.S.) 525 ove è occorso l'investimento del ED Per_3
È pacifico, dunque, che sia deceduto in conseguenza del trauma riportato
[...] Persona_3
pagina 7 di 16 a causa dell'investimento da parte del veicolo Daihatsu IR il 3/3/2019 con le modalità e nelle circostanze sopra descritte.
La prima parte del primo motivo di appello, con cui si contesta l'utilizzabilità delle considerazioni svolte nella consulenza tecnica predisposta nel procedimento penale su incarico del Pubblico Ministero, non può essere accolto.
Secondo l'appellante il giudice civile non dovrebbe prendere in considerazione gli elementi e i risultati degli accertamenti contenuti nella perizia sia in quanto predisposti su impulso di una parte del processo e pertanto non aventi efficacia nel processo civile, sia in quanto inattendibili e in alcuni punti in contraddizione con i risultati della relazione di incidente stradale predisposta dai Carabinieri della Legione Lombardia della Stazione di Cassano d'Adda, nonché carente di ogni riferimento alle rilevanti norme comportamentali del Codice della Strada.
Gli argomenti dedotti dall'appellante non colgono tuttavia nel segno.
Il giudice civile, infatti, non è mai vincolato nella sua decisione dai risultati di un accertamento tecnico, neanche quando essi siano contenuti in una consulenza predisposta su impulso d'ufficio dello stesso giudice. Al contempo, il giudice può fondare il proprio convincimento anche in base ad elementi di prova che non siano tipici, ovvero che non siano previsti espressamente dal codice di rito, con l'efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova. Ancora, il giudice può altresì ricavare elementi di giudizio e considerazioni anche da consulenze tecniche di parte e dagli scritti difensivi, in quanto così facendo esercita il proprio prudente apprezzamento dei fatti e nella specie dei fatti tecnici, secondo il principio del libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c., i cui esiti restano sindacabili solo sul piano della motivazione. “Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del
c.t.p. di parte, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare per la loro provenienza, ma è tenuto a criticare la motivazione della decisione impugnata perché essa ha fatto eventualmente cattivo esercizio del potere di cui all'art. 116
c.p.c. oppure dei criteri logici corrispondenti alle massime di comune esperienza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie.” (Cass. n. 18303/2015).
Il primo giudice poteva dunque trarre dalla perizia ritualmente prodotta in atti da parte convenuta valutazioni tecniche pertinenti al caso da decidere, tanto più che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero partecipa dell'obbiettivo perseguito da quest'ultimo di ricerca della verità e non di difesa di una specifica parte.
Neppure sul piano della attendibilità dei risultati di tale perizia le critiche di parte appellante sono persuasive, dal momento che i rilievi eseguiti dal consulente tecnico appaiono condotti pagina 8 di 16 con rigore scientifico e indicano i margini di attendibilità di ciascun accertamento, facendo riferimento alla letteratura di settore e puntuale rimando agli elementi raccolti nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri. Le diverse considerazioni svolte in punto di velocità del veicolo e di evitabilità dell'evento da parte del consulente di parte degli appellanti, anch'esse valutabili da questa Corte quali allegazioni difensive a contenuto tecnico, sebbene prodotte solo in appello (cfr. sul punto Cass. Sez. U n. 13902/2013; conforme Cass. n.
4933/2022), non valgono a smentire gli accertamenti compiuti dal c.t.p.m, bensì offrono semplicemente una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Le restanti censure mosse dall'appellante possono essere riassunte nel senso che l'evento morte occorso il 3/3/2019 in Inzago sia dovuto alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo in quanto quest'ultimo non avrebbe osservato tutte le regole di prudenza imposte CP
dal caso concreto e non avrebbe in ogni caso superato la presunzione di colpa su di lui gravante ex art 2054 c.c., mentre il ED si sarebbe comportato con condotta non Persona_3
censurabile, essendo abilitato ad attraversare la strada e avendo correttamente atteso il passaggio del veicolo sulla linea di mezzeria prima di impegnare la restante parte di carreggiata.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In materia di responsabilità da circolazione di veicoli ex art 2054 c.c. il criterio di attribuzione soggettiva dell'evento al danneggiante è la colpa presunta. Una volta dimostrato il nesso materiale tra condotta e lesione dell'interesse protetto, per andare esente da responsabilità il danneggiante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso. In caso la condotta consista nell'investimento di un ED, la prova liberatoria che deve fornire il danneggiante consiste, da un lato, nella prova del comportamento imprevedibile e del tutto eccezionale del ED e, dall'altro lato, nella prova che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del fatto concreto, tra le quali riveste particolare importanza il profilo della velocità mantenuta (cfr. Cass. ord. 9856/2022).
In relazione al primo aspetto, nel caso di specie la condotta del ED che ha attraversato la strada non può qualificarsi come evento repentino ed imprevedibile. Perché la condotta del ED possa essere descritta in tali termini, infatti, la giurisprudenza richiede che siano presenti elementi come la sostenuta velocità di attraversamento, l'impossibilità oggettiva di avvistare il ED, l'assoluta repentinità della sua apparizione nel campo visivo del conducente.
Tali elementi non sono tuttavia presenti nel caso di specie.
pagina 9 di 16 Come risulta dalla perizia predisposta dal consulente tecnico del P.M., il ED era
“probabilmente fermo o in lento attraversamento da sinistra verso destra secondo la direzione di marcia dell'automobilista e mostrava a questi il fianco destro.” (pag. 31 c.t.p.m., doc. 2 fasc.
I grado parte convenuta). Egli poteva dunque essere avvistato, poiché la sua condotta non è stata caratterizzata da repentinità e non risulta fossero presenti ostacoli che ne potessero impedire la vista. Per stessa ammissione del conducente egli non si è reso conto CP di aver investito nemmeno successivamente all'impatto, in quanto “sicuro di aver Persona_3 preso un animale da campagna” (pag. 4 relazione incidente stradale, doc. 1 fasc. I grado parte convenuta).
In relazione al secondo aspetto e dunque avendo riguardo alle cautele esigibili in relazione alle circostanze del fatto concreto, il c.t.p.m. chiamato ad esprimersi sulla dinamica del sinistro ha affermato che procedeva ad una velocità compresa tra i 60 km/h e i 75 km/h. CP
L'appellante ritiene che su tale tratto di strada il limite di velocità massimo previsto sia di 70 km/h, sull'assunto che la strada extraurbana secondaria per essere classificata come tale debba possedere banchine di larghezza di almeno un metro, mentre la S.P. 525 presenta banchine di
20 e 40 cm. Tale affermazione non può tuttavia essere condivisa, atteso che il C.d.S non prevede affatto tale requisito per la classificazione della strada come extraurbana secondaria, bensì prevede unicamente la presenza di banchine. Non può inoltre condividersi l'affermazione del tutto apodittica secondo cui essendo le banchine di larghezza più ridotta rispetto a un metro il limite di velocità previsto in via generale dall'art. 142 C.d.S in 90 km/h dovrebbe essere ridotto a 70 km/h.
D'altra parte, nell'esaminare l'eccessività della velocità di un automezzo in occasione di un incidente, non è sufficiente soffermarsi sul limite di velocità vigente in quel tratto ai sensi dell'art. 142 C.d.S, occorrendo una disamina che si estenda ai principi generali di cui all'art. 141 dello stesso codice, che impongono all'utente della strada una serie di cautele - anche al di là del formale rispetto del limite di velocità - avendo riguardo alle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass n. 7093/2021).
Tanto premesso, deve rimarcarsi che l'incidente risulta avvenuto in ora notturna e in assenza di illuminazione artificiale, lungo una strada che, pur non essendo urbana, tuttavia non possedeva le caratteristiche di un'autostrada o di strada extraurbana primaria, ove la presenza di pedoni è ipotesi del tutto eccezionale.
In tale situazione vi era l'obbligo per l'automobilista di moderare particolarmente la propria velocità, proprio per adeguarla alle condizioni di tempo, di luogo e di pressoché totale mancanza di luce, così da poter mantenere il controllo del veicolo e da poterlo arrestare nel campo di pagina 10 di 16 visibilità (ridotto) in condizioni di sicurezza per il caso in cui si fossero verificati eventuali imprevisti, come di fatto accaduto.
È da ritenere che, procedendo a una velocità ridotta e con la dovuta attenzione, avrebbe CP
potuto rendersi conto della presenza di ed avrebbe quindi potuto diminuire la Persona_5 velocità di marcia o tentare comunque un'utile manovra diversiva prima di urtare il ED, come desumibile anche dagli accertamenti compiuti dal c.t.p.m. (cfr. pag. 30-31 c.t.p.m.).
L'aver mantenuto un comportamento in contrasto con il disposto dell'art. 141 C.d.S. e con la prudenza resa specialmente necessaria dalla situazione e dalle condizioni del luogo teatro del sinistro espone dunque a un addebito di responsabilità. CP
Tuttavia, in sede civile il fatto del danneggiato che abbia concorso a causare l'evento comporta la diminuzione del risarcimento esigibile, poiché non si può porre a carico del danneggiante quella parte di danno che il danneggiato ha causato a se stesso.
In tal senso, la condotta della vittima sicuramente ha concorso nell'evento e anzi ne ha costituito causa preponderante, poiché ha attraversato una strada extraurbana in orario notturno Per_3
in un punto ove era vietato l'attraversamento pedonale, senza segnalarsi in alcun modo e senza nessuna evidente destinazione che potesse evidenziare la possibile presenza di pedoni nel caso concreto. ha dunque violato le specifiche regole del Codice della Strada e le generiche Per_3
regole di prudenza che mirano ad evitare sinistri come quello occorso nel caso di specie.
Deve quindi confermarsi il concorrente giudizio di responsabilità a carico del defunto.
Sulla base di una valutazione comparativa dei comportamenti dei soggetti coinvolti, ritiene la
Corte, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, che l'evento per cui è causa sia in definitiva da attribuire in concorso ad entrambi i soggetti, nella misura del 75% al ED che ha attraversato imprudentemente e del 25% al conducente che non ha adeguato la propria velocità e attenzione alle concrete condizioni di tempo e di luogo.
I danni derivati dall'evento oggetto di giudizio, come di seguito liquidati, dovranno essere dunque proporzionalmente ridotti, tenuto conto del contributo causale ascrivibile al de cuius.
In ordine al quantum debeatur, occorre premettere che l'azione per il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte di risulta promossa dalla Persona_3
madre , dalle sorelle , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e dai nipoti ex frate e per mezzo Parte_6 Persona_1 Persona_2
del procuratore speciale Parte_1
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, esso va riconosciuto ogniqualvolta vi sia lesione della sfera degli affetti. In tale senso, l'attuale concezione del danno da lesione del rapporto pagina 11 di 16 parentale lo ricostruisce quale danno derivante da un illecito plurioffensivo, idoneo a ledere allo stesso tempo la sfera giuridica del soggetto destinatario dell'azione lesiva e quella dei suoi prossimi congiunti.
Per la determinazione di tali danni, risentiti dai prossimi congiunti della persona deceduta iure proprio, occorre fare riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che, uniformandosi ai più recenti princìpi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021), hanno introdotto nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, prevedendone la graduazione in base ad un sistema a punti con l'obiettivo di “aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.
Secondo il più recente aggiornamento delle Tabelle in questione (anno 2024), il valore punto per il caso di perdita di un figlio è pari a € 3.911,00 e quello per il caso di perdita di un fratello ad € 1.698,00, dovendosi considerare, quanto alla distribuzione dei punti, 5 parametri, vale a dire l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Considerato che, al momento della morte, aveva 36 anni, per quanto concerne Persona_3 anzitutto la posizione della madre (non convivente) , all'epoca cinquantatreenne, Parte_2
i punti da considerare si determinano in un numero complessivo di 62, così distribuiti:
a) età della vittima primaria, 22 punti;
b) età della vittima secondaria, 18 punti;
c) convivenza, 0 punti, essendosi trasferito all'Estero; Per_3
d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare primario del de cuius, 2 punti (in presenza di 4 figlie superstiti);
e) qualità è intensità della relazione affettiva, 20 punti (superiore alla metà del massimo), ritenendo la Corte di dover riconoscere che la signora abbia profondamente risentito Pt_3
della definitiva perdita del figlio, a motivo della repentinità con cui questa si verificò e del correlativo venir meno, d'improvviso, dell'appoggio materiale e morale assicurati alla madre dalla relativamente giovane vittima del sinistro, unico uomo della famiglia a seguito della morte del padre quando egli aveva dieci anni (cfr. verbale del 7/7/20222 in primo grado).
Il danno non patrimoniale sofferto da si computa quindi in € 242.482,00 (€ Parte_2
3.911,00 x 62 punti).
pagina 12 di 16 Per quanto riguarda le quattro sorelle, (all'epoca venticinquenne), Parte_3 Pt_4
(all'epoca ventunenne), (all'epoca diciannovenne) e
[...] Parte_5 Parte_6
(all'epoca trentunenne), le posizioni delle stesse, non conviventi con quantomeno Persona_3
dal 2008 anno in cui egli risulta essersi trasferito in Italia, risultano sostanzialmente sovrapponibili, salvo che per i punti legati all'età.
A vanno dunque riconosciuti 20 punti (essendo in età compresa tra 0 e 20 anni), Parte_5
a e vanno riconosciuti 18 punti (essendo in età compresa tra Parte_3 Parte_4
21 e 30 anni), a 16 punti (essendo in età compresa tra 31 e 40 anni) ed il Parte_6
calcolo del risarcimento deve effettuarsi sulla base del seguente prospetto:
a) età della vittima primaria, 16 punti b) età della vittima secondaria, 20 punti per , 18 punti per e Parte_5 Parte_3
e 16 punti per;
Parte_4 Parte_6
c) convivenza, 0 punti, nessuna delle sorelle risultando convivente con il defunto;
Persona_3
d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare primario del de cuius, 2 punti (in presenza per ognuno di madre e sorelle);
e) qualità è intensità della relazione affettiva, 10 punti (valore pari poco meno della metà del massimo), essendo presumibile lo stato di grande sofferenza e smarrimento derivato agli appellanti per la perdita improvvisa del fratello lontano da casa.
In ragione di € 1.698,00 a punto, il danno non patrimoniale subìto da si computa Parte_5 dunque in € 81.504,00 (€ 1.698,00 x 48 punti); quello subìto da e Parte_3 Pt_4 in € 78.108,00 ciascuna (€ 1.698,00 x 46 punti); quello subìto da in
[...] Parte_6
€ 74.712,00 (€ 1.698,00 x 44 punti).
Gli importi come sopra calcolati, in considerazione del contributo causale della vittima alla produzione dell'evento di danno, vanno decurtati del 75% con la conseguenza che
[...]
, e sono condannati a corrispondere CP_3 CP Controparte_1 CP_1 solidalmente in favore di la somma di € 60.620,50, in favore di Parte_2 Parte_5 la somma di € 20.376,00, in favore di e € 19.527,00 ciascuna Parte_3 Parte_4
e in favore di la somma di € 18.678,00. Parte_6
Su tali somme, ad oggi calcolate, dovranno essere corrisposti gli interessi in misura legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo saldo.
Ritiene la Corte di non poter invece liquidare alcun importo a favore dei nipoti.
pagina 13 di 16 Sebbene non possa dubitarsi, in linea teorica e in conformità agli insegnamenti della Suprema
Corte (v. Cass. ordinanza n. 26140/2023), della risarcibilità del danno parentale anche in favore dei nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale, poiché tale relazione familiare, sebbene non strettissima, rientra tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile, nondimeno, trattandosi tuttavia di danno conseguenza e non di danno in re ipsa, lo stesso deve essere allegato e provato, anche in via presuntiva, da chi ne domanda il risarcimento (Cass. n.
1752/2023; Cass. Ord. n. 5807/2019).
Nel caso in esame tale prova non può dirsi acquisita, essendo del tutto mancata la dimostrazione sia della qualità dei rapporti tra il nipote e la vittima, sia dello sconvolgimento della quotidiana vita di relazione determinato per e dalla morte dello Persona_1 Persona_2
zio.
Non risulta infatti alcun rapporto di convivenza, onde possa desumersi l'ampiezza e la profondità di rapporti di reciproco affetto e solidarietà, né consta che si fosse sviluppato, sia pure a distanza, un significativo rapporto tra la vittima e i nipoti.
Deve dunque constatarsi la mancanza di elementi positivamente acquisiti al processo, che possano rivelarsi utili a dimostrare l'esistenza di un solido legame, tale da potersi ritenere compromesso dall'evento traumatico, posto che non è dato conoscere quale fosse la reale qualità dei rapporti tra zio e nipoti dal punto di vista affettivo, né è stato dimostrato che la morte dello zio abbia prodotto un effettivo sconvolgimento, almeno parziale, nelle abitudini e nelle condizioni, interne ed esterne, della vita di relazione dei nipoti.
Quanto al danno iure hereditatis da danno biologico terminale ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per pervenire alla liquidazione del predetto pregiudizio. Le evidenze legate al contenuto del verbale di pronto soccorso e della cartella clinica prodotta (cfr. doc. 10 fasc. I grado appellanti) rendono ragione del fatto che ha fatto ingresso in Persona_3
ospedale in coma ed ivi è deceduto dopo due giorni senza aver mai ripreso conoscenza.
In assenza della percezione della morte imminente, la Corte ritiene di non poter liquidare alcun danno terminale, poiché esso rappresenta la sintesi della componente biologica e di quella psichica, tra loro indistinguibili. L'inscindibilità di tali componenti porta a ritenere che in assenza dell'essenziale requisito della sofferenza derivante dalla lucida consapevolezza della propria fine imminente non possa autonomamente liquidarsi un danno per la sola componente
“biologica” da compromissione della salute, pena il rischio di duplicazione di medesime poste di pregiudizio in casi ove entrambe le componenti siano compresenti.
pagina 14 di 16 La necessità di scongiurare un'anarchia liquidativa in tale senso porta dunque ad escludere la autonoma liquidabilità del danno biologico terminale anche nel presente caso, in cui gli appellanti hanno richiesto esclusivamente la liquidazione di tale componente.
Quanto alle spese per il funerale, esse devono essere rimborsate agli appellanti, in quanto voce di danno a loro spettante iure proprio. In punto di quantum, esse vanno liquidate in misura di €
4.550,00, come da nota emessa dal servizio di onoranze funebri prodotta in primo grado (doc.
17 fasc. I grado appellanti).
Per quanto da ultimo concerne il regolamento delle spese, ritiene la Corte, considerato complessivamente l'esito del giudizio, che sussistano giustificate ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi tra gli appellanti e gli appellati in ragione del 75%, in quanto la pretesa risarcitoria degli appellanti è stata accolta in base ad un giudizio di responsabilità del 25% in capo al conducente del veicolo, odierno appellato.
, e devono quindi essere condannati CP_3 CP Controparte_1
a rifondere solidalmente agli appellanti il 25% delle spese di entrambi i gradi che, tenuto conto del valore della causa in base al decisum (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), della media complessità della controversia e delle fasi concretamente svolte in ciascun grado (le spese vengono dunque liquidate in misura minima per la fase di trattazione in appello), vengono liquidate in misura già ridotta come segue:
- quanto al giudizio di primo grado: complessivi € 3.525,75 in favore di , Parte_2 Parte_3
, , , quest'ultima anche quale
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Persona_2
(di cui € 638,00 per la fase di studio, € 407,00 per la fase introduttiva, € 1.417,50 per
[...]
la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.063,25 per la fase decisionale);
- quanto al giudizio di secondo grado: complessivi € 3.038,50 in favore di , Parte_2
, , , quest'ultima anche Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
(di cui € 744,25 per la fase di studio, € 477,75 per la fase introduttiva, € 540,75 Persona_2 per la fase di trattazione ed € 1.275,75 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
n qualità di proc. spec di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , quest'ultima in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_5 Parte_6
genitoriale sui figli minori e nella loro qualità di Persona_1 Persona_2
pagina 15 di 16 prossimi congiunti del de cuius in parziale accoglimento dell'appello e in Persona_3
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5029/2023, pubblicata il 16/06/2023 così provvede ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita:
1. dichiara la concorsuale responsabilità di e nella causazione CP Persona_3
del sinistro avvenuto il 3/3/2019 lungo la Strada Provinciale 525 tra il Km 22500 e il
Km 22700 in territorio del Comune di Inzago in ragione del 25% di responsabilità in capo al primo e del 75% di responsabilità in capo al secondo;
2. condanna , e a corrispondere CP_3 CP Controparte_1
solidalmente in favore di procuratore speciale delle Parte_1
appellanti, le seguenti somme:
a. la somma di € 60.620,50 a titolo di risarcimento di;
Parte_2
b. la somma di € 20.376,00 a titolo di risarcimento di;
Parte_5
c. la somma di € 19.527,00 ciascuna a titolo di risarcimento di e Parte_3
Parte_4
d. la somma di € 18.678,00 a titolo di risarcimento di Parte_6
e. la somma di € 4.550,00 a titolo di spese funebri sostenute dalle appellanti oltre interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3.dichiara le spese di entrambi i gradi compensate in ragione del 75 % e conseguentemente condanna e a rifondere CP_3 CP Controparte_1
solidalmente a , procuratore speciale delle appellanti, il 25% delle Parte_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'importo già ridotto di € 3.525,75 e il 25% delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate nell'importo già ridotto di € 3.038,50, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese del giudizio di primo grado e delle spese del presente grado di appello in favore degli Avv.ti Anna Barone e Ettore Travarelli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Milano il 24/03/2025 Il Presidente relatore
Adriana Cassano Cicuto
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