Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1341/2021 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RAUL BENASSI Parte_2
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'Avv. DERI PIETRO Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Parte_3
APPELLATI
avverso la sentenza n. 265/2021 emessa dal Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
In data 14/02/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante IN PROPRIO E QUALE TITOLARE Pt_1
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame ed in riforma parziale della pagina 1 di 14
- accertare e dichiarare che la dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto afferente il rapporto di c/c n.181 spiega effetti anche in relazione agli addebiti per interesse e commissioni capitalizzati e provenienti dai conti di servizio regolati su tale c/c e, conseguentemente, rideterminare il saldo finale del c/c in parola in
€.149.731,96 a credito del correntista appellante;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta per carenza di forma scritta e/o accordo delle parti, oltre che per difetto delle condizioni economiche, dei rapporti di c/c n.18699172.94, n.18699172.94/37,n.18699172.94/39 e n.22292372.26 e, conseguentemente, dichiarare illegittimi gli addebiti eseguiti dalla NC sul c/c n.2585 in data 31.5.10, e per l'effetto - accertare e dichiarare che il saldo finale del rapporto di c/c n.2585, previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle, nonché delle poste contabili relative ai c/c n.18699172.94, n.18699172.94/37, n.18699172.94/39 e n.22292372.26, è pari ad
€.404.312,74 a credito del correntista appellante,
- condannare la NC , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_4 alla restituzione ex art. e illegittimamente addebitate e/o riscosse sui c/c n.2585 (nel quale sono confluite le poste indebite dei c/c n.18699172.94, n.18699172.94/37, n.18699172.94/39 e n.22292372.26) e n.181, nonché al pagamento degli interessi attivi non corrisposti a seguito dell'applicazione di clausole nulle su detti conti correnti, come esattamente accertate dalla CTU predisposta dal Dott. Per_2 quantificate, per il c/c n.2585, in €.404.312,74 (ipotesi 6 CTU , o, in subordine, in Per_2
€.66.249,28, e, per il c/c n.181, in €.149.731,96 (ipotesi , o in quelle Per_2 somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre agli interessi reditori dalla data della domanda al saldo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n.65799935 di originari
€.320.000,00, del 05.05.10, poiché privo di causa e/o stipulato in frode alla legge ex art.1344 c.c.;
- accertare e dichiarare comunque invalido, inefficace, e senza effetto il contratto di mutuo n.65799935 di originari €.320.000,00, del 05.05.10, ai sensi del primo comma dell'art.1234 c.c.;
- condannare la NC , in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 risarcimento dei dann a seguito delle violazione, da parte Parte_1 dell'istituto di credito, degli artt.11 8 c.c., quantificati in €.300.000,00 o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa ed in ogni caso, in difetto, secondo il prudente apprezzamento del giudice in via equitativa;
- dichiarare conseguentemente che non ha alcun diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei co con riferimento all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 7.4.15 ed al succ ento notificato in data 29.5.15 in forza dei quali è stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva immobiliare n.195/15;
- in ipotesi, dichiarare compensato, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1853 c.c. e 1243, secondo comma, c.c., il credito vantato dal nei confronti della NC Pt_1 [...] nascente dai rapporti di c/c 5 (comprensivo dei c CP_1 finanziamento n.18699172.94, n.18699172.94/37, n.18699172.94/39 e n.22292372.26) e n.181, nonché derivante dalla nullità del contratto di mutuo del 05.05.10, con l'eventuale credito residuo vantato dalla NC in relazione al medesimo contratto di mutuo del 05.05.10 e per l'effetto condannare la al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_5 Controparte_1 Pt_1
€.215.981,24;
pagina 2 di 14 - dichiarare conseguentemente che non ha alcun diritto di procedere Controparte_4 ad esecuzione forzata nei confronti n riferimento all'atto di precetto Parte_1 notificato in data 7.4.15 ed al successivo atto di pignoramento notificato in data 29.5.15 in forza dei quali è stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva immobiliare n.195/15; Con vittoria di spese e compensi professionali, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, nonché della espletata fase cautelare, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata :
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione ed istanza, disattesa: in via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 265/2021 resa dal Tribunale di Livorno il 02.04.2021 perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata nel denegato caso di parziale accoglimento dell'impugnazione, previa parziale compensazione del maggior credito vantato da nei confronti Controparte_4 del sig. in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto Notaio Pt_1 di Piombino (LI) del 05.05.2010, Rep. n. 82857, Racc. n. 24359 per Persona_3 cui è causa e del finanziamento a medio e lungo termine stipulato con atto del medesimo Notaio del 29.12.2000, Rep. n. 48787, Racc. n. 10299, con il minor credito eventualmente riconosciuto all'appellante a titolo di restituzioni ex art. 2033 C.C. o di risarcimento del danno in relazione ai rapporti di conto corrente intercorsi con la medesima ed oggetto di questo giudizio, accertare l'esatto ammontare del credito residuo vantato da nei confronti del Controparte_4 sig. alla data del 17.12.2014 e, conseguentemente, condannare Parte_1 quest'ultimo a pagare all'appellata la somma così accertata, oltre interessi moratori, corrispettivi e/o legali calcolati su di essa dal 17.12.2014 fino al saldo, dichiarando, al contempo, legittimata a procedere ad Controparte_4 esecuzione forzata ed a proseguire, così, l'esecuzione immobiliare rubricata al n.
195/2015 RGE del Tribunale di Livorno in forza del titolo esecutivo costituito dal citato mutuo fondiario del 05.05.2010, con vittoria e/o compensazione parziale di spese e competenze di causa”. pagina 3 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza 265-2021, il tribunale di Livorno ha statuito quanto segue nella opposizione alla esecuzione avanzata da nella sua qualità di titolare della impresa Parte_1 individuale Mondialauto: ”Accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto accertata la validità del contratto di mutuo fondiario 05/05/2010 e per l'effetto dichiara il diritto della Banca convenuta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Pt_1
in forza del titolo esecutivo costituito dal suddetto contratto di mutuo fondiario
[...] del 05/05/2010 e la legittimità della procedura esecutiva 195/2015; accertato l'esatto ammontare del rapporto dare- avere relativamente ai conti correnti 181 e 2585 come calcolato in motivazione, condanna la convenuta in favore di della CP_5 Parte_1 somma complessiva pari ad euro 133.972,79 a titolo di ripetizione dell'indebito ; dispone la compensazione tra il suddetto credito pari ad euro 133.972,79 accertato in favore di con il maggior credito vantato dalla Banca in forza il contratto di mutuo Parte_1 fondiario 05/05/2010 e/o degli altri crediti vantati dalla Banca nei confronti dell'opponente; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle CP_5 spese del presente giudizio nella misura di un mezzo … con distrazione in favore dell'avvocato costituitosi dichiaratosi anticipatario con compensazione della residua misura di un mezzo;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuna.
Il giudice, premessa la esposizione dei fatti e l'istruttoria compiuta, motiva in ordine alla legittimità del mutuo fondiario stipulato per ripianare l'esposizione debitoria del mutuatario, non essendo mutuo di scopo e potendo il finanziamento, dietro garanzia ipotecaria , ben essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono. Ne conseguiva pertanto l'idoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo e la legittimità della procedura esecutiva oggi opposta 195- 2015.
Sulla domanda di accertamento di un controcredito con il quale eventualmente operare la compensazione con il credito vantato dalla NC, ha osservato quanto segue. Ha preliminarmente evidenziato come avverata la condizione per l'azione di ripetizione dell'indebito consistente nella chiusura dei conti correnti . Quanto al merito della domanda ha richiamato le conclusioni delle 2 CTU dalle quali emerso che con riferimento ai conti correnti indicati e numerati 2585 e 181 erano state effettivamente addebitate spese e commissioni in maniera illegittima . In particolare ha osservato che la CP_5 aveva operato in maniera illegittima la capitalizzazione degli interessi . Nei conti correnti pagina 4 di 14 gli interessi erano stati capitalizzati in assenza di qualsivoglia pattuizione E inoltre la non aveva dato prova né della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale CP_5 dell'adeguamento ai nuovi criteri per rendere pienamente valida la capitalizzazione né della informativa al cliente . Ne deriva che per il periodo antecedente al 22/04/2000 nessuna capitalizzazione di interessi di ogni tipo in deroga all'articolo 2283 e al di fuori di esso era possibile , per il periodo successivo, accertata nel caso di specie la inesistenza di valida pattuizione tra le parti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli interessi devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Quanto alla commissione di massimo scoperto non risultava in atti la relativa pattuizione per cui i saldi dei conti correnti dovevano essere ricalcolati con l'eliminazione delle commissioni di massimo e degli altri oneri illegittimamente addebitati dalla in CP_5 assenza di uno specifico accordo tra le parti .
Con riferimento infine alla pattuizione degli interessi applicati ai conti correnti richiamava l'articolo 4 della legge 154- 1992 sulla trasparenza NCria discendendone la imprescindibilità della determinazione o determinatezza convenzionale dei tassi di interesse a pena di eterointegrazione normativa imperativa del tasso ai sensi del successivo settimo comma del decreto 385 - 1993 articolo 117. Erano state effettuate due consulenze tecniche a ragione della imprecisione della prima. L' ausiliario aveva rielaborato il saldo finale eliminando ogni forma di capitalizzazione attiva e passiva degli interessi ed aveva escluso dal computo le commissioni di massimo scoperto e commissioni, applicando gli interessi a norma dell'articolo 117 comma 7 TUB
.Rideterminava il nuovo saldo finale nella somma indicata in dispositivo rigettando le ulteriori ipotesi :
In relazione alla questione degli addebiti relativi ai conti anticipi evidenziava come il conto anticipi non è un contratto di conto corrente ma ha natura lata di finanziamento, conto a cui sono estranee le operazioni che normalmente si riconnettono al conto corrente NCrio. Il conto anticipi è normalmente strumentale ad un distinto ed effettivo conto corrente su cui vengono regolate in tutto o in parte le operazioni del primo e pertanto in assenza di apposite pattuizioni, al conto anticipi andranno applicate le condizioni del contratto di corrispondenza cui è strumentale . L'attore non aveva allegato alcun elemento che facesse propendere per una diversa ricostruzione dei rapporti ed anzi aveva confermato che i conti anticipi in oggetto erano appoggiati al conto corrente 181 per cui agli stessi andavano applicate le condizioni del conto corrente principale. Alcun pagina 5 di 14 rilievo assumeva il fatto che gli importi anticipati dalla fossero addebitati su altro CP_5 conto corrente e non su quello inizialmente indicato trattandosi di mera operazione contabile. Procedeva pertanto alla compensazione tra le rispettive poste dare avere .
Proponeva impugnazione come dallo stesso sintetizzata : Pt_1
“Con il primo motivo il ha contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui Pt_1 il giudice locale ha ritenuto valido e legittimo – sic et simpliciter – il contratto di mutuo ipotecario datato 5.5.10, costituente il titolo esecutivo in forza del quale è iniziata l'esecuzione n.195/15, nonostante che la relativa provvista sia stata utilizzata dalla per ripianare un preesistente debito del mutuatario;
CP_5
con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure di rigettare la domanda di nullità e non debenza per carenza di titolo degli addebiti effettuati dalla sul c/c n.2585 relativamente alle poste passive dei conti di CP_5 finanziamento (anticipi fatture) n.18699172.94, n.18699172.94/37, n.18699172.94/39 e n.22292372.26;
con il terzo motivo ha impugnato la sentenza del Tribunale locale laddove ha rigettato la domanda di nullità del mutuo ipotecario del 5.5.10 poiché stipulato per ripianare una posizione debitoria rivelatasi inesistente;
con il quarto motivo è stata criticata la pronuncia del giudice monocratico nella parte in cui ha reputato di non espungere dal ricalcolo del saldo del c/c n.181 gli effetti anatocistici degli addebiti (per interessi, spese e commissioni) derivanti dai conti di servizio, distinti dal c/c ordinario, ma ad esso collegati (conti di servizio distinti da quelli contestati con il secondo motivo di appello);
con il quinto ed ultimo motivo l'appellante ha ulteriormente criticato la decisione di primo grado per aver il giudice totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno formulata dal nei confronti della NC per violazione dei Pt_1 canoni di buona fede e correttezza, sia nella formazione e esecuzione dei contratti di c/c, che nella formazione del contratto di mutuo del 5.5.10.”
Si è costituita la confutando i singoli motivi di appello come di Controparte_6 seguito sinteticamente riportato tle difese della parte seppure in modo parziale:
1- Sulla presunta erronea declaratoria di validità del mutuo per ripianare debiti pregressi.
pagina 6 di 14 L'eccezione di nullità del mutuo avanzata dall'appellante è totalmente priva di pregio.
Il sig. infatti, sostiene che il mutuo sarebbe nullo poiché la relativa Pt_1 provvista, erogata dalla NC il 05.05.2010 (€. 320.000,00=), sarebbe andata integralmente a coprire le passività illegittimamente addebitate da essa sui conti correnti n. 1308 e n. 12145 per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e così via dicendo;
ciò avrebbe reso privo di causa il contratto di finanziamento ed avrebbe, comunque, giustificato la dichiarazione di sua nullità/inefficacia perché stipulato in frode alla legge.
reitera la propria contestazione già mossa nei precedenti Controparte_4 scritti difensivi ribadendo che non è vero e, comunque, non è stato provato in corso di causa, che il mutuo fondiario del 05.05.2010 sia stato stipulato dal sig. al solo fine di ripianare e consolidare i debiti contratti dal Pt_1 correntista nei confronti dell'istituto di credito: nell'atto Notaio del 05.05.2010, infatti, non si fa menzione alcuna della Per_2 finalità (o meglio dello scopo) per cui il mutuatario aveva chiesto il prestito della somma di €. 320.000,00= che, fra l'altro, era superiore di circa €. 50.000,00= alla sua esposizione riconducibile agli addebiti in conto corrente derivanti dai conti SBF e anticipi al 31.05.2010 (€. 275.327,92=).
Contrariamente a quanto l'appellante afferma, ha Controparte_4 specificamente contestato, nei propri scritti difensivi di primo grado, le circostanze di fatto allegate da parte attrice. ….”
2- Sul presunto erroneo rigetto della domanda di accertamento negativo del credito nascente dai conti di finanziamento.
Nell'atto di citazione in appello, il sig. contesta al Giudice di primo grado di Pt_1 aver rigettato la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità e non debenza degli addebiti effettuati dalla NC sul suo conto corrente n. 2585 provenienti dai conti di servizio e salvo buon fine accesi dal medesimo.
Anche in questo caso, però, il sig. non coglie nel segno. ….. Pt_1
3- Sul presunto erroneo rigetto della domanda di nullità del mutuo 05.05.2010 stipulato per ripianare posizioni debitorie inesistenti. Con questo motivo d'appello, controparte ribadisce ed amplia quanto già dedotto a supporto dei primi due motivi d'appello. Questa difesa, dunque, nel richiamare per un verso quanto da essa già
pagina 7 di 14 argomentato ai paragrafi 1 e 2 della parte di questo atto dedicata alla confutazione dei motivi d'appello si trova costretta a ribadire e precisare che ……
4- Con il quarto motivo d'appello, il sig. lamenta che il Tribunale di Livorno Pt_1 avrebbe gravemente errato “nella parte in cui ha reputato di non espungere dal ricalcolo del saldo del c/c n. 181 gli effetti anatocistici degli addebiti (per interessi, spese e commissioni) derivanti dai conti di servizio, distinti dal c/c ordinario ma ad esso collegati”. La tesi proposta da parte avversa sul punto è palesemente infondata;
per replicare ad essa, si vede costretta a Controparte_4 riassumere, per quanto possibile brevemente, per comodità del giudicante la
“storia peritale” che ha caratterizzato ed esaurito la fase istruttoria del giudizio di primo grado…
5- Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno. Con il quinto motivo d'appello, il sig. lamenta che il Tribunale non ha adottato alcun Pt_1 provvedimento in ordine alla sua domanda di risarcimento del danno.
Le parti hanno concluso alla udienza del 15 ottobre 2024 come in atti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il motivo 1 ha ad oggetto la asserita nullità del mutuo per ripianare debiti inesistenti e anche conseguentemente per assenza di traditio. Si tratta della nota questione della nullità del mutuo fondiario contratto per ripianare debiti pregressi . La questione è stata oggetto di ripetuti interventi della S.C. dai quali non è dato discostarsi. In particolare da ultimo si veda Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/04/2025, n. 8670 Il contratto di mutuo fondiario, non essendo un mutuo di scopo, può essere validamente utilizzato per il ripianamento di passività pregresse. La destinazione delle somme mutuate a tale scopo non incide sulla validità del contratto, in quanto la causa del mutuo fondiario è rappresentata dall'immediata disponibilità di denaro garantita da ipoteca di primo grado su immobili, indipendentemente dall'utilizzo concreto delle somme.
Si legge in motivazione ed anche in risposta alla censura in ordine alla mancata traditio quanto segue :
Allo scrutinio dei primi quattro motivi di ricorso, giova premettere che la recentissima decisione resa da Cass., SU, 5 marzo 2025, n. 5841, pronunciandosi sulla questione - oggetto di soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte - concernente il "se il cd. mutuo solutorio - vale a dire, secondo un minimale approccio definitorio che può dirsi comunemente accettato, il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata pagina 8 di 14 destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi - possa, oppure no, effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido", hanno stabilito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della NC mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo".
Nella recente sentenza a SU richiamata sopra si legge anche “"Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia:art. 38t.u.b.) è pacifica l'opinione - e va qui ribadito - che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del 2021;n. 1517 del
2021;n. 724 del 2021;n. 10117 del 2021;n. 20552 del 2020;n. 3024 del 2020;n. 4792 del 2012;n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n.
26770 del 2019;n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del
2021)". pagina 9 di 14 "Né, infine, può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della NC della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agliartt. 1813ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta, in definitiva, giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale..
"Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile cd. "di giro", non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l'accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 474c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo"..".
La decisione giurisprudenziale espressa dal massimo consesso non è inficiata dalle difese della parte appellante e ad essa è d'uopo fare riferimento.
Il secondo motivo di impugnazione non è di immediata percezione. La parte appellante lamenta che è stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito nascente dai contratti di anticipo . Il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che ai rapporti di finanziamento si applicassero le condizioni del conto corrente, ma ciò poteva ritenersi al limite operante per gli accessori, ma non per il capitale per il quale non si rinveniva documento attestante la erogazione né il mancato rimborso né prelievi. Era stato contestato l'erroneo addebito sul conto 2585 senza la stipula di un contratto scritto e la illegittimità di detta operazione perché diversa rispetto allo schema tipico do operatività dei conti sbf e anticipi. Gli addebiti erano stati ripianati con il retratto del mutuo e ciò era fuori dello schema tipico di operatività dei conti di finanziamento. Degli addebiti mancava non solo il titolo ma anche la pezza giustificativa. Era irrilevante quanto ritenuto dal I
Giudice in ordine alla mancata prova di altra ricostruzione né la mancata contestazione delle anticipazioni. Il contratto non aveva forma scritta , ne andava dichiarata la nullità con accertamento della non debenza delle somme addebitate.
pagina 10 di 14 La ricostruzione operata non è corretta. Posto che il conto anticipi non ha una autonoma rilevanza poichè solo strumento contabile sul quale si opera lo sconto di fatture e altri strumenti anticipando al correntista l'importo ( Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/03/2024,
n. 5565 Il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari.; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/03/2024, n. 5565 In presenza di un rapporto tra il saldo debitore del c.d. conto anticipi e il saldo del conto corrente cui esso è collegato, l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, con la conseguente inscindibilità del saldo finale. ) il mancato pagamento dello strumento creditizio da parte del cliente ( fattura RIBA etc ) viene imputato al conto corrente di appoggio. Ciò in primo luogo dà conto e ragione della non necessità di forma scritta del contratto relativo al conto anticipi che non ha una sua autonomia poichè contratto accessorio che si serve del contratto principale di conto corrente per dare evidenza contabile e rendere trasparente l'operatività dei movimenti NCri che su tale ultimo conto avvengono in base alle operazioni di anticipo di crediti su fatture da parte della NC, fatture che poi una volta presentate all'incasso dal debitore in rapporti commerciali con la correntista consentono pro solvendo al correntista il rientro da quanto anticipato in precedenza dall'istituto di credito per il corrispondente ammontare.
La prova incombeva senz'altro a colui che chiedeva la restituzione dell'indebito: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 23/10/2017, n. 24948 Nei rapporti NCri in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida
"causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la alla restituzione al CP_5 correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).
Nessuna prova ha portato l'imprenditore il quale né ha portato la prova della mancata presentazione della fattura et similia allo sconto, né della mancata percezione pagina 11 di 14 dell'anticipo né del fatto che la somma anticipata era stata poi successivamente saldata dal cliente terzo e che quindi l'addebito sul conto corrente della somma anticipata era illegittimo. mentre la con la presentazione degli estratti conto e delle CP_5 movimentazioni contabili ha dato prova del suo credito, la prova dell'indebito, rispetto alla quale va anche considerata la vicinanza dell'imprenditore in possesso delle proprie scritture contabili, l'appellante non ha minimamente fornito.
Il rigetto del motivo sub 2 assorbe la analisi del motivo sub 3 che si sostanzia nella ritenuta nullità del mutuo che avrebbe posizioni debitorie inesistenti. Assorbe anche la valutazione del motivo sub 5 che censurava la mancata valutazione della domanda di risarcimento danni e che come tale deve intendersi quale pronuncia di rigetto.
Evidentemente essendo stati rigettati i motivi sub 1 e 2 anche la domanda di risarcimento danni, comunque del tutto genericamente esposta, era da rigettare e ciò come ragione più liquida mancando il fatto costitutivo dell'inadempimento attribuibile alla
CP_7
, residua la valutazione del motivo sub 4 consistente nella erronea esclusione degli
[...] effetti anatocistici derivanti dagli addebiti provenienti dal conto anticipi. Oltre le doglianze sulla tardività della contestazione della capitalizzazione su finanziamenti introdotta solo dal II ctu, e quindi non oggetto di tempestiva contestazione ( ma in effetti la capitalizzazione era contestata per tutte le voci del conto corrente e quindi astrattamente ricomprendeva anche la questione ) deve comunque rilevarsi che questa
Corte intende aderire alla ricostruzione operata dai Giudici del merito e riportata anche dal ctu nel seguente passaggio argomentativo:
Pur dando luogo ad un rapporto unitario, l'anticipo salvo buon fine si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, sebbene regolata e gestita tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne le competenze, che vengono pagate tramite addebito in conto corrente
(per solito, affidato). La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi.
pagina 12 di 14 Medesime considerazioni sono state svolte dal Tribunale di Torino, sezione VI, con sentenza del 20 giugno 2014.
In particolare, il correntista aveva dedotto la nullità degli addebiti in mancanza di contratto scritto e l'applicazione di interessi anatocistici perché la competenza, pagata tramite conto corrente, concorrendo a formare il saldo passivo, avrebbe a sua volta generato interessi.
Il Tribunale ha giudicato infondate le doglianze, in quanto:
a) secondo la normale operatività NCria, desumibile anche dagli estratti di conto corrente prodotti, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite le disponibilità di conto corrente;
b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione "in dare", esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c.. Il principio espresso è stato il seguente: L'addebito di interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo sul conto corrente ove pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione "in dare", esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c.
Si condivide cioè la perdita di valore di voce pagata a titolo di interesse rispetto all' addebito proveniente dalla appostazione del finanziamento non restituito, dovendosi la posta considerarsi come unica .
L'appello deve quindi essere rigettato.
Consegue la condanna alle spese nei confronti della parte costituita ( valore indeterminabile complessità bassa ai medi esclusa istruttoria ) . Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci Controparte_2
pagina 13 di 14 spa, e Dott. chiamati in I grado e Controparte_3 Parte_3 notificati in questo grado, ai soli fini della litis denuntiatio senza domande nei loro confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello avanzato da contro la sentenza del Tribunale di Livorno Parte_1
265/2021 che conferma.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7000 per compenso oltre rimborso forfetario iva e cap di legge.
[...]
Raddoppio del C.U.
Firenze 28 maggio 2025
La Presidente rel
Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14