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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/10/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2723/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2723/2015 R.G.A.C.,
TRA
in Parte_1 persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
CO CE e dall'Avv. Michele MASCOLO, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo;
ATTRICE-OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce in forza di deliberazione Controparte_1 di G.C. n. 139/2015, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaia BITETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO-OPPOSTO avente ad oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo”
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il mediante ordinanza-ingiunzione prot. n. 6414, del 2 Settembre Controparte_1
2015, emessa dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Economato e Patrimonio, ai sensi degli artt. 2 ss., R.D. 639/1910, ingiungeva alla Parte_2
di pagare, al medesimo la somma di euro 57.847,13,
[...] Controparte_1
a titolo di canoni di locazione (per gli anni dal 2011 al 2014, oltre ai primi otto mesi del 2015) CP_ dell'immobile in , alla Via Modena, denominato 'Centro Sociale', con gli interessi di mora, dovuti in forza di contratto rep. n. 661, stipulato (è opportuno specificare, per miglior precisione) il 30 Giugno 2011, registrato a Potenza il 12 Luglio 2011, al n. 843.
1 N. 2723/2015 R.G.A.C.
2. La cooperativa traeva in giudizio il dichiarando di opporsi avverso Controparte_1 quell'ordinanza-ingiunzione.
Il Comune di Bella aveva stabilito di adeguare l'immobile destinato a centro sociale, e di affidarlo alla stessa cooperativa, mediante contratto di locazione trentennale.
I lavori dovevano essere condotti e finanziati secondo la «tecnica del partenariato pubblico/privato»: si trattava di una spesa di euro 350.000,00 complessivi, di cui euro
175.000,00 a carico della cooperativa ed euro 175.000,00 a carico del in ragione del CP_1 cofinanziamento cui si era obbligata, si prevedeva che la conduttrice fosse esonerata dal canone per quindici anni.
Il pretendeva, invece, il canone, nonostante la contraria previsione contrattuale, CP_1 perché, a proprio dire, il partenariato non era stato, in realtà, attivato e, dunque, mancava un rapporto contrattuale: come asserito dal Responsabile dei LL.PP.
All'ente, tuttavia, non era consentito di disattendere, unilateralmente, i patti negoziali, e la cooperativa aveva reiteratamente ribadito di voler eseguire i lavori, per la propria parte.
L'ordinanza-ingiunzione era stata adottata, peraltro, nonostante il contrario avviso dello stesso segretario dell'ente, e sebbene l'impossibilità del di fronteggiare la propria CP_1 quota dell'investimento fosse ad esso stesso imputabile.
L'ordinanza-ingiunzione ex R.D. 639/1910 non può essere emessa se il credito non sia certo, liquido ed esigibile: il fatto costitutivo del medesimo, poi, dev'essere passibile di un mero accertamento, da parte dell'ente, che adotta una simile ordinanza-ingiunzione: nella specie, tale requisito mancava.
La valutazione del Responsabile dei LL.PP. era inidonea a formare una volontà dell'ente, contraria rispetto a quella adottata attraverso la deliberazione di G.C., che aveva disposto la conclusione del contratto di locazione.
Parte dei lavori di adeguamento, peraltro, era stata compiuta dalla cooperativa: si trattava di euro 45.100,71: «soprattutto interventi che hanno riguardato l'adeguamento della copertura dell'edificio locato finalizzati alla sua impermeabilizzazione, in quanto detta struttura era soggetta già da tempo ad infiltrazioni d'acqua piovana.».
Ove mai il Tribunale avesse ritenuto di non condividere le argomentazioni della cooperativa, tale somma doveva essere riconosciuta alla cooperativa, quale arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.
3. Il resisteva. Controparte_1
4. L'allora G.I., con ordinanza in data 7-8 Febbraio 2017, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non assume rilevanza, nel giudizio di merito, promosso dal debitore contro cui sia stata emessa un'ordinanza-ingiunzione ex R.D. 639/1910, se siano stati osservati i requisiti di ammissibilità della procedura (e neppure, nel caso in esame, se la valutazione sulla sussistenza dell'obbligazione di versare il canone sia stata formulata, prima che dal funzionario che emetteva il provvedimento – abilitato, comunque, senza contestazioni, ad esigere il credito –,
2 N. 2723/2015 R.G.A.C.
da altro e diverso, entro l'istruttoria condotta): unico oggetto, meritevole di esame entro tale giudizio, è il merito, appunto, della pretesa del creditore, e ciò a maggior ragione perché
l'ordinanza-ingiunzione non contiene (a differenza del decreto ingiuntivo) una statuizione sulle spese (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 20.6.2016, n. 12674), sicché manca un interesse giuridicamente rilevante all'esame di questioni ulteriori.
La sentenza, poi, connessa con l'ordinanza-ingiunzione, assume valore di condanna, con efficacia di titolo esecutivo giudiziale (Cass. civ., Sez. I, sent. 14.5.2005, n. 10132, e Cass. civ.,
Sez. V, sent. 16.10.2006, n. 22152).
2.a Nella specie, il contratto di locazione prevedeva, effettivamente (art. 3) che il canone, fissato in euro 12.000,00 annui, per i primi quindici anni (decorrenti dal 1° Gennaio 2011), e, poi, in euro 18.000,00, per i successivi quindici, non dovesse essere versato, per il primo quindicennio, «in virtù del cofinanziamento per l'adeguamento della struttura, che comporterà un onere a carico del conduttore di €. 175.000,00».
Si tratta, all'evidenza, di una disposizione negoziale che bilancia il debito per canoni, complessivamente pari, nel primo quindicennio, ad euro 180.000,00, con il peso economico del cofinanziamento, assunto dalla cooperativa.
Lo stesso assetto negoziale, allora, implica che, in assenza della concreta erogazione del cofinanziamento privato, ed ove la cooperativa abbia inteso (come nella specie) assumere, comunque, la detenzione del bene e permanere nella medesima (e le vicende successive, che hanno, poi, condotto al rilascio, illustrate in corso di causa, rimangono, ai nostri fini, irrilevanti), sia dovuto il canone: si tratta di una considerazione di natura meramente obiettiva ed attinente all'assetto sinallagmatico degli interessi reciproci, come convenzionalmente creato, che prescinde dal fatto che sia mancato, e per quali responsabilità, il finanziamento pubblico.
2.b Deve solo aggiungersi che, mediante la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., il
[...]
modificava la pretesa creditoria, quanto agli accessori, così esprimendosi: CP_1
- in ogni caso, condanni quest'ultima al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile a far data dal 1 gennaio 2011, maggiorato degli interessi e della rivalutazione come per legge;
La rivalutazione monetaria non era stata, prima, domandata.
In realtà, a prescindere dall'esame della tempestività di una simile modificazione, non può non riconoscersi come si tratti di richiesta priva di qualunque allegazione e dimostrazione del maggior danno, come tale insuscettibile di essere accolta (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, ord.
8.7.2020, n. 14158: «L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.»).
3 N. 2723/2015 R.G.A.C.
2. Non è possibile riconoscere alcunché alla cooperativa, per i lavori che essa assume di aver eseguito, a parziale esecuzione dell'adeguamento dell'immobile, di cui agli accordi col
Comune, e, comunque, non è possibile riconoscere nulla, per i lavori che essa dichiara di aver compiuto, quando pure estranei a quell'intervento: senza dire, infatti, che nessun elemento consente di riconnettere queste opere a quel programma di adeguamento, e che l'avvenuta ed adeguata esecuzione risulterebbe unicamente da dichiarazioni testimoniali o da una laconica
«PERIZIA DI STIMA E CONTABILITÀ DEI LAVORI», redatta dal tecnico nominato dalla parte, deve osservarsi come non risulti documentato alcun pagamento: sicché, quando pure si potessero superare le contestazioni della parte convenuta, non si vedrebbe come fondare un'eventuale statuizione di rimborso o di compensazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: la complessità della vicenda esclude la condanna ex art. 96 c.p.c., pur chiesta dalla parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2723/2015 R.G.A.C., promossa dalla in Parte_1 persona del l.r. p.t., contro il , costituitosi in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domanda della Cooperativa;
Parte_2
2. rigetta la domanda di rivalutazione monetaria, avanzata dal Controparte_1
3. condanna la a rifondere al Parte_2 le spese di lite, liquidate in euro 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1 delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 13 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2723/2015 R.G.A.C.,
TRA
in Parte_1 persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.
CO CE e dall'Avv. Michele MASCOLO, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo;
ATTRICE-OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce in forza di deliberazione Controparte_1 di G.C. n. 139/2015, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaia BITETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO-OPPOSTO avente ad oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo”
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il mediante ordinanza-ingiunzione prot. n. 6414, del 2 Settembre Controparte_1
2015, emessa dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Economato e Patrimonio, ai sensi degli artt. 2 ss., R.D. 639/1910, ingiungeva alla Parte_2
di pagare, al medesimo la somma di euro 57.847,13,
[...] Controparte_1
a titolo di canoni di locazione (per gli anni dal 2011 al 2014, oltre ai primi otto mesi del 2015) CP_ dell'immobile in , alla Via Modena, denominato 'Centro Sociale', con gli interessi di mora, dovuti in forza di contratto rep. n. 661, stipulato (è opportuno specificare, per miglior precisione) il 30 Giugno 2011, registrato a Potenza il 12 Luglio 2011, al n. 843.
1 N. 2723/2015 R.G.A.C.
2. La cooperativa traeva in giudizio il dichiarando di opporsi avverso Controparte_1 quell'ordinanza-ingiunzione.
Il Comune di Bella aveva stabilito di adeguare l'immobile destinato a centro sociale, e di affidarlo alla stessa cooperativa, mediante contratto di locazione trentennale.
I lavori dovevano essere condotti e finanziati secondo la «tecnica del partenariato pubblico/privato»: si trattava di una spesa di euro 350.000,00 complessivi, di cui euro
175.000,00 a carico della cooperativa ed euro 175.000,00 a carico del in ragione del CP_1 cofinanziamento cui si era obbligata, si prevedeva che la conduttrice fosse esonerata dal canone per quindici anni.
Il pretendeva, invece, il canone, nonostante la contraria previsione contrattuale, CP_1 perché, a proprio dire, il partenariato non era stato, in realtà, attivato e, dunque, mancava un rapporto contrattuale: come asserito dal Responsabile dei LL.PP.
All'ente, tuttavia, non era consentito di disattendere, unilateralmente, i patti negoziali, e la cooperativa aveva reiteratamente ribadito di voler eseguire i lavori, per la propria parte.
L'ordinanza-ingiunzione era stata adottata, peraltro, nonostante il contrario avviso dello stesso segretario dell'ente, e sebbene l'impossibilità del di fronteggiare la propria CP_1 quota dell'investimento fosse ad esso stesso imputabile.
L'ordinanza-ingiunzione ex R.D. 639/1910 non può essere emessa se il credito non sia certo, liquido ed esigibile: il fatto costitutivo del medesimo, poi, dev'essere passibile di un mero accertamento, da parte dell'ente, che adotta una simile ordinanza-ingiunzione: nella specie, tale requisito mancava.
La valutazione del Responsabile dei LL.PP. era inidonea a formare una volontà dell'ente, contraria rispetto a quella adottata attraverso la deliberazione di G.C., che aveva disposto la conclusione del contratto di locazione.
Parte dei lavori di adeguamento, peraltro, era stata compiuta dalla cooperativa: si trattava di euro 45.100,71: «soprattutto interventi che hanno riguardato l'adeguamento della copertura dell'edificio locato finalizzati alla sua impermeabilizzazione, in quanto detta struttura era soggetta già da tempo ad infiltrazioni d'acqua piovana.».
Ove mai il Tribunale avesse ritenuto di non condividere le argomentazioni della cooperativa, tale somma doveva essere riconosciuta alla cooperativa, quale arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.
3. Il resisteva. Controparte_1
4. L'allora G.I., con ordinanza in data 7-8 Febbraio 2017, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non assume rilevanza, nel giudizio di merito, promosso dal debitore contro cui sia stata emessa un'ordinanza-ingiunzione ex R.D. 639/1910, se siano stati osservati i requisiti di ammissibilità della procedura (e neppure, nel caso in esame, se la valutazione sulla sussistenza dell'obbligazione di versare il canone sia stata formulata, prima che dal funzionario che emetteva il provvedimento – abilitato, comunque, senza contestazioni, ad esigere il credito –,
2 N. 2723/2015 R.G.A.C.
da altro e diverso, entro l'istruttoria condotta): unico oggetto, meritevole di esame entro tale giudizio, è il merito, appunto, della pretesa del creditore, e ciò a maggior ragione perché
l'ordinanza-ingiunzione non contiene (a differenza del decreto ingiuntivo) una statuizione sulle spese (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 20.6.2016, n. 12674), sicché manca un interesse giuridicamente rilevante all'esame di questioni ulteriori.
La sentenza, poi, connessa con l'ordinanza-ingiunzione, assume valore di condanna, con efficacia di titolo esecutivo giudiziale (Cass. civ., Sez. I, sent. 14.5.2005, n. 10132, e Cass. civ.,
Sez. V, sent. 16.10.2006, n. 22152).
2.a Nella specie, il contratto di locazione prevedeva, effettivamente (art. 3) che il canone, fissato in euro 12.000,00 annui, per i primi quindici anni (decorrenti dal 1° Gennaio 2011), e, poi, in euro 18.000,00, per i successivi quindici, non dovesse essere versato, per il primo quindicennio, «in virtù del cofinanziamento per l'adeguamento della struttura, che comporterà un onere a carico del conduttore di €. 175.000,00».
Si tratta, all'evidenza, di una disposizione negoziale che bilancia il debito per canoni, complessivamente pari, nel primo quindicennio, ad euro 180.000,00, con il peso economico del cofinanziamento, assunto dalla cooperativa.
Lo stesso assetto negoziale, allora, implica che, in assenza della concreta erogazione del cofinanziamento privato, ed ove la cooperativa abbia inteso (come nella specie) assumere, comunque, la detenzione del bene e permanere nella medesima (e le vicende successive, che hanno, poi, condotto al rilascio, illustrate in corso di causa, rimangono, ai nostri fini, irrilevanti), sia dovuto il canone: si tratta di una considerazione di natura meramente obiettiva ed attinente all'assetto sinallagmatico degli interessi reciproci, come convenzionalmente creato, che prescinde dal fatto che sia mancato, e per quali responsabilità, il finanziamento pubblico.
2.b Deve solo aggiungersi che, mediante la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., il
[...]
modificava la pretesa creditoria, quanto agli accessori, così esprimendosi: CP_1
- in ogni caso, condanni quest'ultima al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile a far data dal 1 gennaio 2011, maggiorato degli interessi e della rivalutazione come per legge;
La rivalutazione monetaria non era stata, prima, domandata.
In realtà, a prescindere dall'esame della tempestività di una simile modificazione, non può non riconoscersi come si tratti di richiesta priva di qualunque allegazione e dimostrazione del maggior danno, come tale insuscettibile di essere accolta (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, ord.
8.7.2020, n. 14158: «L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.»).
3 N. 2723/2015 R.G.A.C.
2. Non è possibile riconoscere alcunché alla cooperativa, per i lavori che essa assume di aver eseguito, a parziale esecuzione dell'adeguamento dell'immobile, di cui agli accordi col
Comune, e, comunque, non è possibile riconoscere nulla, per i lavori che essa dichiara di aver compiuto, quando pure estranei a quell'intervento: senza dire, infatti, che nessun elemento consente di riconnettere queste opere a quel programma di adeguamento, e che l'avvenuta ed adeguata esecuzione risulterebbe unicamente da dichiarazioni testimoniali o da una laconica
«PERIZIA DI STIMA E CONTABILITÀ DEI LAVORI», redatta dal tecnico nominato dalla parte, deve osservarsi come non risulti documentato alcun pagamento: sicché, quando pure si potessero superare le contestazioni della parte convenuta, non si vedrebbe come fondare un'eventuale statuizione di rimborso o di compensazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: la complessità della vicenda esclude la condanna ex art. 96 c.p.c., pur chiesta dalla parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2723/2015 R.G.A.C., promossa dalla in Parte_1 persona del l.r. p.t., contro il , costituitosi in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domanda della Cooperativa;
Parte_2
2. rigetta la domanda di rivalutazione monetaria, avanzata dal Controparte_1
3. condanna la a rifondere al Parte_2 le spese di lite, liquidate in euro 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1 delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 13 Ottobre 2025
IL GIUDICE
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