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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2395/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Gaetano Gemelli, che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME) presso lo studio dell'avv. Salvatore Giannetto, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato – contratto di lavoro a tempo determinato e parziale – diritto a incremento orario.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 maggio 2018 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di lavorare alle dipendenze del Comune di dal 1 gennaio 2002 in virtù di un CP_1
contratto a tempo determinato e parziale, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2018, con qualifica di istruttore amministrativo, ctg. C1, presso l'ufficio della biblioteca comunale, deduceva che a seguito dei numerosi pensionamenti succedutisi negli anni 2017/2018 e delle conseguenti carenze in organico così
verificatesi, l'ente con delibera n. 33/2018 aveva incrementato da 24 a 35 ore settimanali l'attività
lavorativa del personale contrattista per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2018; lamentava, tuttavia, che nonostante l'ufficio biblioteca fosse stato interessato dalle medesime difficoltà operative a causa dei predetti pensionamenti, non era stata riconosciuta in proprio favore detta integrazione oraria, avendo piuttosto il Comune assegnato le sue mansioni ad altro dipendente, privo della relativa qualifica e competenza. Contestava, pertanto, la legittimità di tale comportamento, poiché contrario ai principi di correttezza e buona fede, oltre che del tutto carente di motivazione e, dunque, manifestamente discriminatorio e chiedeva la condanna dell'ente locale alla corresponsione in proprio favore della retribuzione per le ore non integrate nel suindicato periodo o in quello successivo, in caso di proroghe,
ovvero all'integrazione dell'orario da 24 a 35 ore settimanali.
Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 28 gennaio 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che a norma dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12 d.lgs. n.
81/2015, ai rapporti di lavoro a tempo parziale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni si applicano,
ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui agli artt. da 4 a 10 del predetto decreto, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo art. 12.
In particolare, a norma dell'art. 6, comma 4, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata;
la medesima forma scritta è
richiesta anche dal successivo art. 8 ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La modalità oraria è, dunque, elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part
time, sicché la variazione in aumento o in diminuzione del monte ore originariamente pattuito costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale e richiede una rinnovata manifestazione di volontà da entrambe le parti, soggetta al vincolo della forma scritta ad substantiam e non desumibile per facta
concludentia dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c. (v. ex multis Cass. n. 1375/2018
e n. 25006/2016); ne consegue che in assenza di tale accordo non è configurabile alcun diritto del lavoratore alla variazione dell'orario, né essa può essere determinata in via unilaterale dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentalmente provato, che per il periodo 1 aprile - 30
settembre 2018 (poi prorogato al 3 dicembre 2018, con delibera n. 116 del 2 ottobre 2018) il
[...]
ha disposto nei confronti di 11 dei 14 dipendenti contrattisti a tempo determinato e parziale CP_1
l'integrazione oraria da 24 a 35 ore settimanali, a causa delle rilevanti carenze di organico determinatesi in seguito a diversi pensionamenti del personale addetto ad alcuni uffici dell'area tecnica e amministrativa, che hanno reso necessaria l'integrazione oraria dei contrattisti “allo scopo di assicurare una maggiore efficienza degli uffici e dei servizi”.
L'ente ha prodotto, in particolare, copia della nota prot. n. 3213 del 27 febbraio 2018 con la quale il Responsabile della segreteria rappresentava la necessità di un potenziamento dell'organico dell'ufficio, composto unicamente dallo stesso e da altro dipendente part time a 18 ore, nonché copia delle note dei responsabili dell' dell'Area Affari Generali, del settore polizia municipale e delle Aree Tecnica e Pt_2
Finanziaria – tutte successive ai predetti provvedimenti di integrazione oraria – con le quali i responsabili rimarcavano la carenza di personale e insistevano nell'adozione, in via d'urgenza, di ulteriori provvedimenti di integrazione.
Con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, invece, dagli atti risulta che ella è stata impiegata con mansioni di istruttore amministrativo ctg. C presso la biblioteca comunale solo a far data dal 12 settembre 2017 (cfr. disposizione prot. n. 12682/2017); il suo nominativo risulta, inoltre, nell'allegato B alla delibera della Giunta Municipale n. 4 del 6 gennaio 2018 con la quale sono state avviate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori contrattisti e L.S.U. (sui cui esiti, però, nulla è stato allegato) e contemporaneamente prorogati i contratti in essere, compreso quello della fino al 31 Pt_1
dicembre 2018.
Quanto alla predetta integrazione oraria, ella ha eccepito che le medesime criticità derivanti dal sottodimensionamento dell'organico si sarebbero verificate anche in relazione alla biblioteca, ma che in tal caso il vi avrebbe sopperito tramite assegnazione delle sue mansioni a – CP_1 Persona_1
peraltro privo della relativa qualifica e competenza – a copertura delle ore non integrate.
Nulla ha, però, allegato e provato a sostegno di tali generiche asserzioni, essendosi limitata in ricorso a richiedere l'emanazione nei confronti del di un ordine di esibizione degli atti CP_1
amministrativi con i quali è stato stabilito l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale,
nonché di un'attestazione del numero e delle qualifiche dei dipendenti in forza alla stessa per il periodo contestato.
Da tali documenti, spontaneamente allegati dall'ente alla memoria, non emergono, tuttavia,
elementi a sostegno delle pretese attoree.
In particolare, quanto agli orari di apertura al pubblico, essi sono stati stabiliti in riferimento a tutti gli uffici comunali, compresa la biblioteca, con delibera della G.M. n. 62 del 3 maggio 2002 e così fissati:
dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 17:30, per un totale di 15 ore e 30 minuti, perfettamente compatibili con l'orario di 24 ore settimanali osservato dalla Pt_1
Inoltre, con nota prot. n. 328 dell'8 gennaio 2019, il Capo Area Affari Generali, dott.ssa Persona_2
ha attestato che la Biblioteca comunale è composta, oltre alla ricorrente, da n. 2 dipendenti
[...]
(“Prestia Pasquale categoria B Lavori pubblica utilità 20 ore settimanali;
categoria Parte_3
A contratto a tempo indeterminato 18 ore settimanali”) e dal Capo Servizio, ctg. C, Persona_3
assunto con contratto a tempo indeterminato a 36 ore settimanali;
nessuno di tali dipendenti è stato inserito nell'elenco dei lavoratori contrattisti destinatari del provvedimento di integrazione oraria, né la ricorrente ha eccepito che il loro orario di lavoro è stato altrimenti aumentato in conseguenza delle asserite esigenze di servizio ovvero che le presunte scoperture di organico si sarebbero verificate proprio in conseguenza del pensionamento di alcuno fra loro.
Il ha, poi, prodotto copia della nota prot. n. 9154 del 5 luglio 2016 dalla quale risulta che, CP_1
contrariamente a quanto eccepito dall'istante, il collega , lavoratore L.P.U. già assegnato all'Area Per_1
I e competente in materia informatica, era stato destinato all'ufficio della biblioteca comunale a far data dal luglio 2016 e, dunque, ben prima dell'assegnazione della ricorrente al medesimo ufficio e della successiva adozione dei provvedimenti di integrazione oraria qui contestati (per lo svolgimento delle procedure di prestito e consultazione on site, nonché per l'implementazione dei dati (progetto biblioteche in rete).
Tali conclusioni non sono smentite neppure dalla documentazione allegata dalla ricorrente con le note del 30 ottobre 2019 (cfr. note prot. n. 18895 del 10 luglio 2019 e scheda di prestito del 7 giugno
2019), trattandosi di atti riferiti ad un periodo successivo a quello oggetto di causa, posto che l'ultima integrazione oraria è cessata il 3 dicembre 2018 e nulla è stato eccepito in ordine ad eventuali proroghe o all'emanazione di nuovi provvedimenti integrativi.
In definitiva, la diversità di orario lavorativo prevista in relazione a dipendenti assegnati ad aree o uffici differenti risulta nella specie giustificata dalle specificità delle singole aree, dovendosi escludere che ciò abbia determinato nei confronti della ricorrente un'ingiustificata disparità di trattamento;
né si rinvengono nel caso di specie l'intento e la natura asseritamente discriminatoria dei provvedimenti dell'Amministrazione comunale, trattandosi peraltro non già di un beneficio economico spontaneamente riconosciuto dal datore di lavoro in favore di alcuni dipendenti, ma di una modifica concordata dell'articolazione oraria del rapporto, giustificata da esigenze contingenti e di carattere oggettivo e che ha comportato l'adeguamento nei loro confronti del relativo trattamento retributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost.
Per l'effetto, le pretese della ricorrente volte alla corresponsione della retribuzione per un numero di ore lavorative maggiore rispetto a quelle effettivamente svolte, nonché al riconoscimento del diritto all'integrazione oraria in assenza della volontà del datore di lavoro di novare il rapporto, vanno integralmente respinte.
3.- La controvertibilità della questione giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza (non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ad addossare all'erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, cfr. Cass. n. 8388/2017) e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando in minimi in ragione della limitata attività
svolta, in 4.628,5 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna Parte_1
a rimborsare al metà delle spese del giudizio, liquidata in 4.628,5 euro, oltre Controparte_1
spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 29.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro