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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______ REPUBBLICA ITALIANA
R.G. N° 155/2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: N°________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente Rep. N° OGGETTO: ________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere Prestazione
d'opera
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore intellettuale
ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n.1226/2020 emessa dal
Tribunale di Trani il 27.8.2020 e pubblicata il 31.8.2020, avente per oggetto: “Prestazione
d'opera intellettuale “;
tra
Dott. , nato a [...] il [...], e Parte_1
Dott. , nato a [...] il [...], rappresentati e difesi per mandato a Controparte_1
margine del ricorso per decreto ingiuntivo dell'11.9.2015 dall'avv. Maurizio Sasso;
- appellanti -
e rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Controparte_2
D'LE per procura a margine della comparsa di costituzione;
- appellato -
, nato a [...] [...]; Controparte_3 CP_2
- appellato contumace -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 10.11.2023 la causa è passata in decisione con concessione dei
1 termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:--------------------------------------per l'appellante: accertata l'esistenza e la consistenza dei crediti professionali riconosciuti con
l'atto transattivo datato 11.2.2000, condannare l' al Controparte_2
pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) e fiscali (22%) in
favore del dott. ed euro 10.229,00, oltre oneri previdenziali (4%) e Controparte_1
fiscali (22%) in favore del dott. , oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 Parte_1
decorrenti dal deposito del ricorso e le spese del procedimento monitorio, e,
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
per l'appellato oleificio: rigettare l'appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1429/2015 del 30.9.2015
il giudice del Tribunale di Trani ingiungeva all' di Parte_2
pagare in favore di la somma di € 15.000,00 oltre accessori, di € Controparte_1
10.229,00 oltre accessori in favore di , a titolo di compenso per l'incarico Parte_1
professionale disgiunto ricevuto di assistenza fiscale nel progetto di delocalizzazione del frantoio sociale.
Tale richiesta di pagamento si fondava su transazioni sottoscritte dall'allora
[...]
, in cui la società debitrice riconosceva il debito e concordava Controparte_4 Controparte_3
una dilazione di pagamento non onorata dall' . CP_2
Con atto di opposizione del 12.11.2015 l' contestava Parte_2
il credito ingiunto, assumendo che negli atti e nei libri sociali non risultava alcun conferimento di incarico ai professionisti, e non era mai pervenuto dagli stessi un progetto di delocalizzazione del frantoio.
Pertanto, contestava la prestazione allegando che non ci fosse una delibera preventiva di autorizzazione né una ratifica successiva da parte del Consiglio di Amministrazione
dell'operato del Presidente circa una ricognizione di debito, inefficaci ai sensi CP_3 2 dell'art. 40 dello Statuto della società, in quanto solamente il Consiglio di Amministrazione
poteva obbligare la società.
L domandava ex art. 269 c.p.c. lo spostamento della Parte_2
prima udienza per chiamare in causa chiedendo di essere manlevato in caso Controparte_3
di rigetto della opposizione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si costituivano gli opposti i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione avendo espletato l'incarico, eccependo l'inopponibilità di eventuali limitazioni di rappresentanza in quanto non avevano agito intenzionalmente ai danni della società.
Si costituiva in giudizio , citazione su autorizzazione del giudice, il quale si Controparte_3
costituiva contestando l'avversa domanda, eccependo la prescrizione della domanda di garanzia e l'incompetenza del Tribunale stante la clausola compromissoria ex art. 44 dello
Statuto societario.
Il giudice, poiché gli opposti non depositavano al momento del deposito della comparsa conclusionale il fascicolo di parte ritirato dal difensore, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1429/2015 emesso dal Tribunale di Trani del
30.9.2015, ritenendo assorbita la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato CP_3
con compensazione integrale tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello del 04 febbraio 2021 gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado convenendo in giudizio l' nonché Parte_2 [...]
. CP_3
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto Parte_2
dell'appello.
Non si è costituito nonostante l'atto di appello sia stato notificato presso il Controparte_3
procuratore costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, e ripropongono in sede di appello Parte_1 Controparte_1 3 la richiesta di pagamento dei corrispettivi maturati per l'attività professionale svolta in favore dell'oleificio, oggetto di transazione, che aveva determinato l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Mentre, l' costituendosi in giudizio ha eccepito Parte_2 Controparte_2
l'inefficacia della transazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'epoca, mancando la ratifica del consiglio di amministrazione, che secondo lo statuto era l'unico organo che poteva vincolare l'ente all'obbligazione di pagamento.
Mentre non ha contestato che la rappresentanza generale della società al momento CP_2
della sottoscrizione della transazione fosse attribuita a . Controparte_3
Il Collegio, preliminarmente, con riferimento al mancato deposito del fascicolo di parte nel giudizio di primo grado, rileva che il giudice di primo grado non era vincolato a rimettere la causa sul ruolo dopo aver accertato che la parte aveva ritualmente ritirato, ex art. 169 cod.
proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risultasse, al momento della decisione, il nuovo deposito in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che potevano imporre accertamenti.
Tuttavia, la parte ha la possibilità di produrre il fascicolo di parte nel giudizio di appello,
trattandosi di documenti già prodotti in primo grado e dunque sottratti al regime delle preclusioni.
Così come i documenti del fascicolo monitorio non possono considerarsi “nuovi” in senso tecnico a differenza di quanto sostenuto dall'appellata.
Da ciò discende – per un verso – che essi rientrano nella disponibilità del giudice dell'opposizione, senza che sia necessario che il ricorrente-opposto provveda alla rinnovazione della loro produzione, e – per altro verso – che essi potranno essere prodotti anche nel giudizio di appello, quand'anche non acquisiti nel giudizio di opposizione.
Infatti, il procedimento per ingiunzione costituisce un procedimento a struttura bifasica,
connotato dall'unitarietà delle fasi.
Benché l'opposizione eventuale sia introdotta da un separato atto, gli effetti della domanda 4 devono essere fatti risalire all'originario ricorso per decreto ingiuntivo, e la fase di opposizione ricade nella competenza funzionale dello stesso ufficio giudiziario adito con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per effetto della diretta comunicazione tra le due fasi di un medesimo procedimento, il materiale probatorio acquisito nella prima fase non può essere disperso nella seconda.
Sul punto preme ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
14475/2015, a tenore della quale "l'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 26
novembre 1990, n. 353, art. 52, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso
che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della
controparte, agli effetti dell'art. 638 c.p.c., comma 3, seppur non prodotti nuovamente nella
fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del
principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò
essere considerati nuovi, sicchè, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la
sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili".
Sicchè la documentazione sulla quale si fonda la pretesa degli appellati non può considerarsi non acquisita alla fase di opposizione e di essa è corretto tenerne conto ai fini della decisione.
Ciò premesso, la società appellata si è costituita nel giudizio di appello sostenendo che agli atti e nei libri sociali dell' non risulta alcun conferimento di incarico ai dottori CP_2
e oltre a non esserci, a suo dire, alcuna valutazione Parte_1 Controparte_1
dell'impatto fiscale e degli aspetti fiscali dell'operazione a firma dei suddetti professionisti,
né una delibera del consiglio di amministrazione dell' che abbia autorizzato CP_2
a sottoscrivere i due atti di transazione, con il riconoscimento del debito da Controparte_3
parte dell' ed in favore dei dottori odierni appellanti. CP_2
In ogni caso, sostiene l'appellata che tali atti di transazione sarebbero inefficaci, in quanto ai sensi dell'art. 40 dello statuto dell' solo il Controparte_2
Consiglio di Amministrazione sarebbe stato deputato a deliberare la stipulazione di convenzioni, contratti e l'assunzione di appalti, ragion per cui l'accordo sottoscritto in data 5 06.11.2008 dall'ex presidente di ricognizione di debito, senza la ratifica del Controparte_3
consiglio di amministrazione non sarebbe opponibile allo stesso . CP_2
Ciò premesso, risulta che con contratto datato 6.11.2008 in atti, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell' , , il dott. stipulava con CP_2 Controparte_3 CP_1
l' un contratto per l'assistenza professionale del progetto di delocalizzazione CP_2
dell'opificio riguardante gli impatti fiscali dell'operazione per il corrispettivo di euro
15.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Mentre, non risulta alcun contratto per quanto riguarda la posizione del dott. Dott. Parte_1
[...]
I professionisti sostengono di aver correttamente eseguito l'incarico affidato, esaminando tutta la documentazione fiscale, finanziaria e statutaria trasmessagli dall' , la CP_2
compatibilità con l'oggetto sociale dell'operazione di delocalizzazione dello stabilimento produttivo, assistendo ad innumerevoli incontri per la definizione dei termini dell'operazione, fornendo in quella sede i pareri richiesti, contribuito alla redazione della contratto preliminare di permuta tra l' e Habitat Costruzioni s.p.a., e della scrittura CP_2
privata datata 8.6.2009, comparando i profili civilistici con gli effetti fiscali delle diverse vesti giuridiche che l'operazione avrebbe potuto assumere.
L'incarico professionale che sarebbe stato conferito al dott. , affiancatosi al Parte_1
dott. sarebbe dimostrato dalla fattura n.3/2010 emessa dal professionista in favore CP_1
della società, quale acconto del “compenso dovuto per l'assistenza professionale nel
progetto di delocalizzazione dell'opificio”, regolarmente pagata ed annotata nella contabilità
aziendale dell' , e dalla comunicazione mail datata 11.10.2014 con cui il dott. CP_2
sollecitò il pagamento “del saldo degli onorari per l'assistenza e consulenza nel Pt_1
progetto di delocalizzazione dell'oleificio”, allegandovi pre-fattura di saldo datata
10.10.2014.
Inoltre, risulta documentato che con due atti di transazione del 11.03.2010 depositati dagli opposti (14 e 15) titolati “transazione atto di riconoscimento di debito e piano di dilazione” 6 l' riconosceva il debito da dilazionarsi nel termine Parte_2
massimo di 48 rate, in relazione all'importo di Euro 10.000,00 in favore del dott. rag.
, e Euro 15.000,00 in favore del dott. . Controparte_1 Parte_1
Tali contratti non sono stati disconosciuti dalla società convenuta, la quale ha sostenuto che il legale rappresentante non avesse il potere di firma per autorizzare tali ricognizioni di debito.
Al riguardo, parte appellata deduce che detto contratto sia stato stipulato dal legale rappresentante senza averne i relativi poteri, con conseguente nullità o inefficacia degli atti di transazione.
L'eccezione è infondata.
Il Collegio rileva che, ai sensi dell'art, l'art. 2475 bis c.c. le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate,
non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
E' fatta salva soltanto l'ipotesi in cui risulti provato che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società; ossia l'ipotesi eccettuata è solo quella (non già della mera mancanza di buona fede del terzo, ma) della sussistenza del dolo che presuppone, ma non esaurisce, la conoscenza del fatto che gli amministratori abbiano agito ultra vires.
Premesso che in generale il dolo (ossia l'agire intenzionalmente) consiste nella coscienza e volontà del terzo di stipulare con il rappresentante sfornito di poteri un atto che possa recare danno oggettivo alla società, deve considerarsi che dalla ricostruzione dei fatti, a seguito dell'istruttoria espletata in primo grado, non è emerso l'attività di collusione tra l'amministratore dell'epoca e i professionisti riguardante l'attività svolta, in quanto le prestazioni che sarebbero state rese riguardano l'oggetto sociale della stessa società
precedute da un contratto collegato alla intercorsa corrispondenza tra la società e professionisti.
Quindi, non ci sono elementi, neppure indiziari per far presumere la sussistenza del dolo dei 7 professionisti in danno della società con la collusione dell'ex-amministratore.
Ne consegue che, riconosciuta valida la sottoscrizione del legale rappresentante, che ha obbligato la società operando nelle scritture transattive una ricognizione di debito,
pienamente vincolante per la stessa società.
La scrittura transattiva, non risolta né mai venuta meno inter partes, obbliga l'appellata a tutte le prestazioni nella stessa indicate.
Nel contenuto dell'accordo si ricava l'esistenza del rapporto sottostante, lo specifico contenuto, e la causa di questo, nonché il credito dei professionisti.
Le scritture in questione risultano essere state acquisite al processo, e la società opposta non solo non ha fornito la prova dell'inesistenza del rapporto professionale, o della collusione tra i professionisti e l'ex-amministratore, ma non ha neppure provato che le prestazioni dedotte come già eseguite, per cui era stato transatto il compenso, non fossero state espletate dai professionisti per come dal contenuto delle stesse.
In ogni caso, delle suddette transazioni non è stato neppure mai chiesto l'annullamento per vizi del consenso.
Pertanto, l'appello merita accoglimento, e l' va Controparte_2
condannato al pagamento in favore di della somma di euro 15.000,00 Controparte_1
oltre oneri accessori, e in favore di della somma di 10.229,00 oltre accessori Parte_1
e interessi moratori ex D.lgs 231/2002 decorrenti dal deposito del ricorso monitorio.
In conseguenza della riforma del giudizio di primo grado le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
Invero come da consolidato orientamento della Suprema Corte - la revoca, a seguito del giudizio di primo grado, del decreto ingiuntivo opposto non esclude che il creditore possa recuperare le spese sostenute per ottenere il provvedimento, allorchè lo stesso risulti confermato nel successivo grado di giudizio, atteso che, ai fini della pronunzia sulle spese processuali, il criterio della soccombenza non è frazionabile in rapporto agli esili delle 8 diverse fasi del giudizio, ma deve avere riguardo alla decisione conclusiva della lite, in particolare a quella di appello, che conclude definitivamente la contestazione del merito"
(Cass. 29/04/1993, n. 5028; Cass. 7/02/2003 n. 1833).--------
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.1226/2020 emessa dal Tribunale di Trani il 27.8.2020 e pubblicata il 31.8.2020, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Controparte_1
di euro 15.000,00 oltre oneri accessori, e in favore di della somma di Parte_1
10.229,00 oltre accessori e interessi moratori ex D.lgs 231/2002 decorrenti dal deposito del ricorso monitorio.
2) condanna l'appellata, al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in Euro 382,50
per spese ed Euro 2.500,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 382,50 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, quanto al giudizio monitorio in Euro 145,50 per spese ed Euro 560,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in videoconferenza del 14.01.2025.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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