CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa n. 1122/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 1122/2022 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Argenta ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'avv. Lorena Bo in Torino, via Pastrengo n. 20 appellante
contro
già Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti ed Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, c.so Francia n. 25
appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato:
1 IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché venga svolta una rinnovazione della Consulenza Tecnica
d'Ufficio contabile, volta a determinare i rapporti dare-avere inerenti il rapporto di conto corrente bancario per cui è causa, senza applicazione della prescrizione e secondo i seguenti quesiti: “Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario dedotti in atti, ridetermini il C.T.U. i rapporti dare-avere inerenti il rapporto di conto corrente bancario per cui è causa:
1. depurando il conto corrente della CMS Commissione di Massimo
Scoperto addebitata dalla nonché dell'effetto anatocistico determinato dalla capitalizzazione CP_2 trimestrale della stessa commissione;
2. non applicando l'art. 1194 c.c.”. NEL MERITO, Voglia la Corte d'Appello:
1) accertare e dichiarare che, relativamente al rapporto di conto corrente n. 34712 intrattenuto dal sig. con già già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 già la banca non ha regolarmente reso edotto il correntista dei
[...] Controparte_5 resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate, omettendo di notificare gli estratti conto, le liquidazioni trimestrali e gli scalari alle rispettive scadenze;
d) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute nulli in quanto nessun accordo era previsto tra le parti circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta”; e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate;
2) relativamente al rapporto di conto corrente n. 34712 intrattenuto dal sig. con Parte_1 [...]
già già già CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
la nullità della clausola relativa alla CMS - commissione di massimo scoperto, Controparte_5 nonché la nullità della capitalizzazione trimestrale della CMS - commissione di massimo scoperto;
3) previo ricalcolo della CMS - commissione di massimo scoperto illegittimamente addebitata sul rapporto di conto corrente n. 34712, intrattenuto dal sig. con già Parte_1 Controparte_2 [...] già già accertare Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e dichiarare un credito pari ad euro 10.834,95 o la somma meglio vista e ritenuta;
4) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor Parte_1 dell'importo non inferiore ad euro 10.834,95 o la somma meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;
5) con vittoria delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea
Argenta”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte adita così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO: - respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 333/2022 emessa dal Tribunale di Torino, pubblicata il 01.02.2022;
2 IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere tutte istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Torino n. 333/2022 pubblicata in data 01.02.2022 che pronunciandosi sulla domanda formulata in giudizio da aveva condannato (già al pagamento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di soli € 72,94 e aveva compensato le spese di lite.
Con atto di citazione del 30.01.20 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino la Parte_1 [...]
(divenuta nel corso del Controparte_2 Controparte_1 giudizio di primo grado) chiedendo che fosse accertato che al momento della chiusura del conto corrente ordinario n. 34712 (aperto in data 22.10.01 e chiuso il 25.11.15) il saldo dello stesso fosse a credito per il correntista per € 10.834,95 dovendo essere espunti gli addebiti in conto avvenuti in forza di una pattuizione per commissioni di massimo scoperto nulla, e chiedendo, quindi, la condanna della banca al pagamento di tale importo.
L'attore esponeva 1) che la banca non aveva comunicato con regolarità al correntista i resoconti periodici e le condizioni applicate, omettendo di notificare gli estratti conto, le liquidazioni trimestrali e gli scalari alle rispettive scadenze;
2) che erano stati conteggiati interessi nulli per il gioco delle valute in assenza di pattuizione circa l'antergazione e/o postergazione delle annotazioni in conto corrente;
3) che solo a seguito di richiesta orale, nel corso degli anni, l'attore era riuscito a farsi consegnare gli estratti conto;
4) che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto era nulla per indeterminatezza;
5) che la CMS era stata capitalizzata con operazione nulla.
Si era ritualmente costituita in giudizio eccependo in via Controparte_2 preliminare la prescrizione del diritto azionato in giudizio dallo relativamente al periodo Pt_1 precedente al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (notifica avvenuta il 03.02.20). A fondamento dell'eccezione richiamava la decisione a Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.
24418/10) che per determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione distingueva tra rimesse aventi natura ripristinatoria, per le quali il termine di prescrizione iniziava a decorrere solo dalla chiusura del conto corrente, e rimesse aventi, invece, funzione solutoria, per la ripetizione delle quali il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di accredito della stessa in conto corrente. La banca sosteneva, quindi, che gravasse sullo l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle Pt_1 operazioni (ossia di ricostituzione dell'affidamento) dovendosi, in mancanza, ritenersi la natura solutoria delle stesse, come tali soggette all'ordinaria prescrizione decennale.
Nel merito la banca sosteneva che il contratto aveva avuto regolare esecuzione essendo stati addebitati in conto corrente solo importi frutto si specifiche e legittime pattuizioni contrattuali. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
3 Il Tribunale, disposta CTU, constatava la nullità per indeterminatezza della clausola che prevedeva il pagamento delle commissioni di massimo scoperto mentre riteneva infondate le ulteriori allegazioni di invalidità delle pattuizioni contrattuale (in particolare la penale di sconfino trovava la sua fonte negoziale in una proposta di modifica unilaterale del contratto).
Riteneva, quindi, di accogliere il ricalcolo del saldo del conto corrente effettuato dal CTU che concludeva per la sussistenza di credito in favore dello al momento della chiusura del conto di Pt_1 soli € 72,94 muovendo dai seguenti presupposti: il conto corrente era risultato affidato fino al 30.09.08 non essendo più presente alcun fido dopo tale data;
doveva considerarsi prescritto il diritto di ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria antecedenti al 28.03.09, vale a dire risalenti a più di 10 anni prima della notifica dell'invito alla mediazione obbligatoria avvenuta il 28.03.19; per verificare la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, come da indicazione del Giudice, si doveva avere riguardo al c.d. saldo banca al momento di accredito della rimessa, non al saldo rettificato.
Il Tribunale - che per completezza, in sede di integrazione, aveva demandato al CTU di porre a fondamento dei propri calcoli anche il saldo rettificato, anziché il saldo banca - riteneva che fosse corretto muovere dal c.d. saldo banca (come da indicazione inizialmente fornita al CTU) discostandosi motivatamente dall'orientamento di legittimità di segno opposto. Il Giudice di primo grado così motivava: “E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testé menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili. Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido (pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze, i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso. I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche i pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle. […]. In conclusione, quindi, deve essere confermato l'orientamento già espresso da questo giudice pe cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca. Nel caso di specie deve essere, pertanto, tenuta in considerazione la soluzione di calcolo effettuata dal CTU con riferimento al saldo banca con decorrenza dal 28.3.2009 ossia dal decennio antecedente il 28.3.2019 quando è stato instaurato il procedimento di mediazione, interruttivo della prescrizione”.
4 Condannava, quindi, a pagare allo la somma di € 72,94 e compensava integralmente CP_2 Pt_1 le spese di lite.
2. L'appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivamente appello articolando i seguenti Parte_1 motivi.
Col primo motivo, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il conto corrente fosse stato affidato per tutta la sua durata, con conseguente natura ripristinatoria di tutte le rimesse e inapplicabilità della prescrizione.
La sussistenza e la permanenza dell'affidamento sarebbe, infatti, dimostrato dagli estratti e dalle liquidazioni trimestrali del conto predisposti dalla in cui il conteggio degli interessi fu effettuato CP_2 con tassi diversi a seconda che il saldo giornaliero fosse entro o extra fido.
Ulteriore dimostrazione della sussistenza del fido proverrebbe dal report della Centrale Rischi relativa allo dal quale risultava che mensilmente aveva comunicato a Banca d'Italia la Pt_1 CP_2 presenza dell'affidamento, il suo valore e le garanzia prestate (privo di pregio essendo quanto ritenuto dal CTU sul punto, vale a dire che trattandosi della segnalazione di un 'rischio a scadenza' si dovesse trattare di un mutuo).
L'appellante instava, quindi, per la rinnovazione della CTU così da ricalcolare il saldo del conto corrente eliminando gli effetti della prescrizione.
Col secondo motivo l'appellante ritiene errata la decisione del Tribunale circa la necessità di considerare, ai fini della valutazione della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, il saldo banca e non il saldo rettificato essendo tale scelta in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione, in particolare con quanto stabilito dalla sentenza n. 3858/21 che ha ritenuto si debba, invece, utilizzare il saldo rettificato.
Lo sostiene, quindi, di avere il diritto alla ripetizione di quanto addebitato dalla banca a titolo di Pt_1 commissioni di massimo scoperto ogni qualvolta queste abbiano avuto natura solutoria rispetto al saldo rettificato, commissioni ammontanti ad € 5.117,01 secondo il secondo ricalcolo effettuato dal CTU nominato in primo grado.
Col terzo motivo di gravame l'appellante chiede che in riforma della statuizione in punto spese, le spese di lite di primo grado siano poste a carico di al pari delle spese del grado Controparte_1 di appello.
3. Le difese dell'appellata
Si costituiva in grado di appello (già ), Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e nel merito il suo rigetto. L'appellante in particolare sostiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che a partire dal
30.09.08 il conto corrente oggetto di causa non fosse più affidato, con conseguente natura solutoria di
5 tutte le rimesse intervenute dopo tale data e prescrizione di tutte le rimesse aventi tale natura risalenti a più di 10 anni prima della domanda giudiziale.
Parimenti corretta sarebbe stata la decisione del Giudice di primo grado di muovere dal saldo banca per determinare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti rassegnavano le conclusioni sopra trascritte e venivano loro concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Viste le memorie depositate dalle parti la Corte osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: la sussistenza dell'affidamento in conto corrente.
Il primo motivo di appello dedotto da è infondato. Parte_1
Si ritiene, infatti, nella presente sede che il conto corrente aperto dallo fosse inizialmente Pt_1 affidato.
In esecuzione dell'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c. nei confronti di infatti, CP_2 questa ha prodotto in giudizio una richiesta di concessione di affidamento di lire 50.149.393 datata
22.10.01, richiesta che fu accorta atteso che nell'estratto conto al 31.12.01 si dà atto della presenza di un fido per l'equivalente importo di € 26.000.
Non sono stati prodotti in giudizio ulteriori contratti di apertura di credito, tuttavia, – come rilevato dal
CTU senza che sul punto sia intervenuta contestazione - dagli scalari a far data dal 30.09.03 risulta che l'affidamento fosse stato portato ad € 50.000. A partire dal 30.09.08 si deve, tuttavia, ritenere che l'affidamento fosse venuto meno perché a partire da tale momento – sempre come appurato dal CTU senza che sul punto sia stata sollevata una specifica contestazione – gli interessi passivi addebitati sono tutti indicati come 'tassi di sconfinamento' laddove, se vi fosse stato un affidamento, ci sarebbe stato l'addebito di interessi passivi per l'uso di importi intra fido, come tali non relativi ad uno sconfinamento. Contr Non dimostrano la presenza di un fido in conto corrente nemmeno la segnalazione fatta da lla centrale rischi di Banca d'Italia nell'aprile del 2013 che relativamente alla posizione dello Pt_1 evidenziava la presenza di un 'rischio a scadenza'.
Tale dicitura non è, infatti, compatibile con un fido essendo lo stesso concesso per un tempo indeterminato. Cont Ma che il 'rischio a scadenza' segnalato da Banca d'Italia originasse da un affidamento in conto corrente deve escludersi in forza di una seconda, autonoma, considerazione.
Il CTU ha, infatti, constatato che l'ammontare del 'rischio a scadenza' si è progressivamente ridotto su base mensile di un importo costante, pari a circa € 455 a partire dal 2011. Il debito dello doveva, Pt_1 quindi, originare da un mutuo, un leasing o una qualche forma di finanziamento in forza del quale egli pagava una rata mensile costante tale da abbattere mensilmente il suo debito.
6 Si deve, quindi, escludere che detto documento dimostri la presenza di un affidamento in conto corrente in epoca successiva al 30.09.08, non essendovi corrispondenza tra l'andamento del saldo del conto corrente e l'andamento del rischio segnalato a Banca d'Italia.
Il motivo di appello è, quindi, infondato e si conferma quanto ritenuto sul punto dal Giudice di primo grado.
5. Saldo banca, saldo rettificato
In corso di causa è stata accertata la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale che prevedeva la possibilità per la banca di addebitare commissioni di massimo scoperto.
Sul punto si è formato il giudicato non avendo interposto appello sul punto. Controparte_1
Il saldo del conto corrente, sul quale dette commissioni sono state illegittimamente addebitate deve, quindi, essere ricalcolato tenendo conto che:
a) la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa in conto corrente incide sulla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dei relativi importi (prescrizione ritualmente eccepita dalla banca) atteso che lo stesse decorre dalla chiusura del conto corrente per le rimesse ripristinatorie (nel caso in esame non decorso prima dell'instaurazione del presente giudizio) e dal loro accredito in conto corrente per le rimesse solutorie.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ormai costante nel ritenere che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (S.U. Civili sentenza 24418/10 Cass. Civ. sentenza 6857/14 e ordinanza
24051/19).
b) Il termine decennale di prescrizione, rispetto alle rimesse aventi natura solutoria, è maturato per le rimesse antecedenti al 28.03.09 atteso che il decorso della prescrizione si è interrotto con la notifica in favore di dell'invito a partecipare alla mediazione obbligatoria, notifica CP_2 avvenuta il 28.03.19.
c) Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado (con una decisione che si discostava motivatamente dalle più recenti pronunce di legittimità e che era coerente con l'orientamento più volte espresso dalla Corte d'Appello di Torino), per valutare la natura
7 solutoria o ripristinatoria di una rimessa in conto corrente non si deve avere riguardo al saldo banca, bensì al saldo rettificato, vale a dire epurato dall'addebito in conto corrente di commissioni, spese, interessi illegittimi (e degli interessi dagli stessi eventualmente prodotti in forza della capitalizzazione).
In merito a quest'ultimo profilo ritiene, infatti, la Corte di aderire all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Civ. ordinanza 9141/20).
Tale orientamento è stato ribadito da successive pronunce (Cass. Civ. ordinanze 3858/21, 19812/22,
7721/23) e ad esso ritiene la Corte di aderire non potendosi valorizzare, in senso contrario,
l'imputazione data alla rimessa dalle parti al momento della sua annotazione in conto corrente atteso che detta imputazione dipende dalla presenza di un saldo negativo che appare essere extrafido solo per l'illegittimo addebito di poste dipendenti da clausole contrattuali nulle.
Ciò premesso si deve rilevate come il Giudice di primo grado, pienamente consapevole dell'orientamento che andava formandosi in sede di legittimità, ha demandato al CTU anche il compito di rideterminare il saldo del conto corrente intestato allo nel rispetto dei suddetti parametri, vale Pt_1
a dire partendo dal saldo rettificato, anziché dal saldo banca.
All'esito di tale indagine il Consulente ha ritenuto prescritte, perché aventi natura solutoria pur a fronte del saldo rettificato, le competenze addebitate fino al secondo trimestre del 2006 (addebito valuta
31.03.06) e, proporzionalmente – come da quesito sottopostogli e senza che sul punto siano state sollevate contestazioni né dai CCTTPP né dalle parti – il 76% delle competenze per commissioni di massimo scoperto addebitate alla fine del terzo trimestre del 2006 (€ 147,77 non prescritti, € 467,92 prescritti).
Le commissioni di massimo scoperto addebitate successivamente sono, invece, risultate, sulla base del saldo rettificato, non prescritte perché aventi natura ripristinatoria.
Espungendo a partire dal 30.06.06 le commissioni di massimo scoperto e procedendo al calcolo dei minori interessi passivi il CTU ha, quindi, individuato un saldo a credito dello al momento della Pt_1 chiusura del conto corrente, a credito del correntista per € 5.117,01. In ordine alla correttezza di detto calcolo le parti non hanno mosso censure nell'ambito dei rispettivi atti depositati nel presente grado di giudizio (essendosi le stesse limitate a sostenere o a contestare la necessità di utilizzare ai fini del ricalcolo il saldo rettificato).
Si condividono, quindi, e si fanno proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di integrazione facendo per quanto occorra integrale rinvio all'elaborato peritale depositato il 05.10.21 ed ai relativi
8 allegati ove sono analiticamente indicati sia i calcoli effettuati che i dati posti a fondamento di detti calcoli.
Il secondo motivo di appello dedotto da merita, quindi, accoglimento, motivo per cui Parte_1
deve essere condannata a pagare a la somma di € 5.117,01 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali dal 28.03.19 (data della notifica della domanda di mediazione) al saldo.
6. Conclusioni e spese legali
Per le suesposte ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, (già Controparte_6 [...]
viene condannata a pagare a la somma di € 5.117,01 oltre interessi legali dal CP_2 Parte_1
28.03.19 saldo.
Ciò comporta una diversa distribuzione tra le parti delle spese di lite che, per entrambi i gradi di giudizio (essendo la valutazione della soccombenza unitaria e dovendosi considerare il risultato complessivo del giudizio all'esito dei suoi gradi), vengono compensate tra le parti nella misura di ¼ e vengono per la residua parte poste a carico di Controparte_1
Si considera, infatti, ai fini della valutazione della soccombenza (i) che all'esito del Parte_1 giudizio, ottiene la condanna di al pagamento di un importo pari a poco meno della Controparte_1 metà di quanto originariamente richiesto, (ii) che lo stesso ha rifiutato nel corso della CTU una proposta transattiva che prevedeva in suo favore il pagamento di un importo (peraltro comprensivo di interessi) sensibilmente inferiore a quello stabilito dalla Corte (circa del 20% inferiore) e (iii) che
[...] non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, così, di fatto impedendo di addivenire ad una CP_2 definizione stragiudiziale della vertenza.
Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate nei termini che seguono, già al netto della quota oggetto di compensazione, facendo applicazione dei valori compresi tra i medi e i massimi di riferimento di cui al DM 55/14 (scaglione di valore tra € 1.100 ed € 5.200) in considerazione del valore della causa, prossimo al valore massimo dello scaglione, e alla sua complessità, trattandosi, comunque, di questione complesse sia sotto il profilo economico/matematico, che sotto il profilo giuridico (non si raggiunge il valore massimo dato il numero limitato di questioni che costituiscono oggetto del giudizio).
Si liquida, quindi, per il primo grado di giudizio l'importo di € 2.325 (pari al 75% di € 3.100 dato dalla somma di € 550 per la fase di studio, € 550 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria ed € 1.000 per la fase decisionale) ed € 264 per esposti.
Per il secondo grado di giudizio si liquida l'importo di € 1.800 (pari al 75% di € 2.400 dato dalla somma di € 700 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva ed € 1.000 per la fase decisionale, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta) ed € 382,50 per esposti.
Sulla porzione imponibile di tali importi, che viene condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1 con distrazione in favore del difensore antistatario, sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
Le spese di CTU restano a carico di essendo stato così disposto dal Giudice di Controparte_1 primo grado senza che sia stato proposto appello sul punto e, in ogni caso, essendosi i ricalcoli
9 effettuati dal CTU resisi necessari a causa dell'addebito in conto corrente di commissioni non dovute dal correntista.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 333/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 01.02.2022 nei Parte_1 confronti di (già ogni contraria istanza Controparte_1 Controparte_2 disattesa e respinta:
− in parziale riforma della sentenza appellata condanna a pagare a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 5.117,01 oltre interessi legali dal 28.03.19 al saldo e a rifondere a
[...] Pt_1 le spese del primo grado di giudizio che, al netto della quota oggetto di compensazione,
[...] vengono liquidate in € 2.325 per onorari (oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA) ed in €
264 per esposti;
− condanna a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio che, al netto della quota oggetto di compensazione, si liquidano in € 1.800 per onorari (oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA) ed € 382,50 per esposti;
− compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di ¼;
− dispone che il pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio avvenga in favore del difensore di dichiaratosi antistatario;
Parte_1
− conferma nel resto la sentenza impugnata. Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino nella camera di Consiglio del 28.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 1122/2022 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Argenta ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'avv. Lorena Bo in Torino, via Pastrengo n. 20 appellante
contro
già Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti ed Edoardo Natale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, c.so Francia n. 25
appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato:
1 IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché venga svolta una rinnovazione della Consulenza Tecnica
d'Ufficio contabile, volta a determinare i rapporti dare-avere inerenti il rapporto di conto corrente bancario per cui è causa, senza applicazione della prescrizione e secondo i seguenti quesiti: “Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario dedotti in atti, ridetermini il C.T.U. i rapporti dare-avere inerenti il rapporto di conto corrente bancario per cui è causa:
1. depurando il conto corrente della CMS Commissione di Massimo
Scoperto addebitata dalla nonché dell'effetto anatocistico determinato dalla capitalizzazione CP_2 trimestrale della stessa commissione;
2. non applicando l'art. 1194 c.c.”. NEL MERITO, Voglia la Corte d'Appello:
1) accertare e dichiarare che, relativamente al rapporto di conto corrente n. 34712 intrattenuto dal sig. con già già Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 già la banca non ha regolarmente reso edotto il correntista dei
[...] Controparte_5 resoconti periodici relativi ai rapporti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate, omettendo di notificare gli estratti conto, le liquidazioni trimestrali e gli scalari alle rispettive scadenze;
d) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute nulli in quanto nessun accordo era previsto tra le parti circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta”; e) sono state conteggiate spese forfettarie non determinate;
2) relativamente al rapporto di conto corrente n. 34712 intrattenuto dal sig. con Parte_1 [...]
già già già CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
la nullità della clausola relativa alla CMS - commissione di massimo scoperto, Controparte_5 nonché la nullità della capitalizzazione trimestrale della CMS - commissione di massimo scoperto;
3) previo ricalcolo della CMS - commissione di massimo scoperto illegittimamente addebitata sul rapporto di conto corrente n. 34712, intrattenuto dal sig. con già Parte_1 Controparte_2 [...] già già accertare Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e dichiarare un credito pari ad euro 10.834,95 o la somma meglio vista e ritenuta;
4) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor Parte_1 dell'importo non inferiore ad euro 10.834,95 o la somma meglio vista e ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;
5) con vittoria delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, in favore del procuratore antistatario Avv. Andrea
Argenta”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte adita così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO: - respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 333/2022 emessa dal Tribunale di Torino, pubblicata il 01.02.2022;
2 IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere tutte istanze ex adverso formulate;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Torino n. 333/2022 pubblicata in data 01.02.2022 che pronunciandosi sulla domanda formulata in giudizio da aveva condannato (già al pagamento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di soli € 72,94 e aveva compensato le spese di lite.
Con atto di citazione del 30.01.20 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino la Parte_1 [...]
(divenuta nel corso del Controparte_2 Controparte_1 giudizio di primo grado) chiedendo che fosse accertato che al momento della chiusura del conto corrente ordinario n. 34712 (aperto in data 22.10.01 e chiuso il 25.11.15) il saldo dello stesso fosse a credito per il correntista per € 10.834,95 dovendo essere espunti gli addebiti in conto avvenuti in forza di una pattuizione per commissioni di massimo scoperto nulla, e chiedendo, quindi, la condanna della banca al pagamento di tale importo.
L'attore esponeva 1) che la banca non aveva comunicato con regolarità al correntista i resoconti periodici e le condizioni applicate, omettendo di notificare gli estratti conto, le liquidazioni trimestrali e gli scalari alle rispettive scadenze;
2) che erano stati conteggiati interessi nulli per il gioco delle valute in assenza di pattuizione circa l'antergazione e/o postergazione delle annotazioni in conto corrente;
3) che solo a seguito di richiesta orale, nel corso degli anni, l'attore era riuscito a farsi consegnare gli estratti conto;
4) che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto era nulla per indeterminatezza;
5) che la CMS era stata capitalizzata con operazione nulla.
Si era ritualmente costituita in giudizio eccependo in via Controparte_2 preliminare la prescrizione del diritto azionato in giudizio dallo relativamente al periodo Pt_1 precedente al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (notifica avvenuta il 03.02.20). A fondamento dell'eccezione richiamava la decisione a Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.
24418/10) che per determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione distingueva tra rimesse aventi natura ripristinatoria, per le quali il termine di prescrizione iniziava a decorrere solo dalla chiusura del conto corrente, e rimesse aventi, invece, funzione solutoria, per la ripetizione delle quali il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di accredito della stessa in conto corrente. La banca sosteneva, quindi, che gravasse sullo l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle Pt_1 operazioni (ossia di ricostituzione dell'affidamento) dovendosi, in mancanza, ritenersi la natura solutoria delle stesse, come tali soggette all'ordinaria prescrizione decennale.
Nel merito la banca sosteneva che il contratto aveva avuto regolare esecuzione essendo stati addebitati in conto corrente solo importi frutto si specifiche e legittime pattuizioni contrattuali. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
3 Il Tribunale, disposta CTU, constatava la nullità per indeterminatezza della clausola che prevedeva il pagamento delle commissioni di massimo scoperto mentre riteneva infondate le ulteriori allegazioni di invalidità delle pattuizioni contrattuale (in particolare la penale di sconfino trovava la sua fonte negoziale in una proposta di modifica unilaterale del contratto).
Riteneva, quindi, di accogliere il ricalcolo del saldo del conto corrente effettuato dal CTU che concludeva per la sussistenza di credito in favore dello al momento della chiusura del conto di Pt_1 soli € 72,94 muovendo dai seguenti presupposti: il conto corrente era risultato affidato fino al 30.09.08 non essendo più presente alcun fido dopo tale data;
doveva considerarsi prescritto il diritto di ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria antecedenti al 28.03.09, vale a dire risalenti a più di 10 anni prima della notifica dell'invito alla mediazione obbligatoria avvenuta il 28.03.19; per verificare la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, come da indicazione del Giudice, si doveva avere riguardo al c.d. saldo banca al momento di accredito della rimessa, non al saldo rettificato.
Il Tribunale - che per completezza, in sede di integrazione, aveva demandato al CTU di porre a fondamento dei propri calcoli anche il saldo rettificato, anziché il saldo banca - riteneva che fosse corretto muovere dal c.d. saldo banca (come da indicazione inizialmente fornita al CTU) discostandosi motivatamente dall'orientamento di legittimità di segno opposto. Il Giudice di primo grado così motivava: “E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testé menzionati debba farsi riferimento al c.d. “saldo banca”, ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili. Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido (pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze, i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso. I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione “copre” anche i pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle. […]. In conclusione, quindi, deve essere confermato l'orientamento già espresso da questo giudice pe cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca. Nel caso di specie deve essere, pertanto, tenuta in considerazione la soluzione di calcolo effettuata dal CTU con riferimento al saldo banca con decorrenza dal 28.3.2009 ossia dal decennio antecedente il 28.3.2019 quando è stato instaurato il procedimento di mediazione, interruttivo della prescrizione”.
4 Condannava, quindi, a pagare allo la somma di € 72,94 e compensava integralmente CP_2 Pt_1 le spese di lite.
2. L'appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivamente appello articolando i seguenti Parte_1 motivi.
Col primo motivo, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il conto corrente fosse stato affidato per tutta la sua durata, con conseguente natura ripristinatoria di tutte le rimesse e inapplicabilità della prescrizione.
La sussistenza e la permanenza dell'affidamento sarebbe, infatti, dimostrato dagli estratti e dalle liquidazioni trimestrali del conto predisposti dalla in cui il conteggio degli interessi fu effettuato CP_2 con tassi diversi a seconda che il saldo giornaliero fosse entro o extra fido.
Ulteriore dimostrazione della sussistenza del fido proverrebbe dal report della Centrale Rischi relativa allo dal quale risultava che mensilmente aveva comunicato a Banca d'Italia la Pt_1 CP_2 presenza dell'affidamento, il suo valore e le garanzia prestate (privo di pregio essendo quanto ritenuto dal CTU sul punto, vale a dire che trattandosi della segnalazione di un 'rischio a scadenza' si dovesse trattare di un mutuo).
L'appellante instava, quindi, per la rinnovazione della CTU così da ricalcolare il saldo del conto corrente eliminando gli effetti della prescrizione.
Col secondo motivo l'appellante ritiene errata la decisione del Tribunale circa la necessità di considerare, ai fini della valutazione della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, il saldo banca e non il saldo rettificato essendo tale scelta in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione, in particolare con quanto stabilito dalla sentenza n. 3858/21 che ha ritenuto si debba, invece, utilizzare il saldo rettificato.
Lo sostiene, quindi, di avere il diritto alla ripetizione di quanto addebitato dalla banca a titolo di Pt_1 commissioni di massimo scoperto ogni qualvolta queste abbiano avuto natura solutoria rispetto al saldo rettificato, commissioni ammontanti ad € 5.117,01 secondo il secondo ricalcolo effettuato dal CTU nominato in primo grado.
Col terzo motivo di gravame l'appellante chiede che in riforma della statuizione in punto spese, le spese di lite di primo grado siano poste a carico di al pari delle spese del grado Controparte_1 di appello.
3. Le difese dell'appellata
Si costituiva in grado di appello (già ), Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e nel merito il suo rigetto. L'appellante in particolare sostiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che a partire dal
30.09.08 il conto corrente oggetto di causa non fosse più affidato, con conseguente natura solutoria di
5 tutte le rimesse intervenute dopo tale data e prescrizione di tutte le rimesse aventi tale natura risalenti a più di 10 anni prima della domanda giudiziale.
Parimenti corretta sarebbe stata la decisione del Giudice di primo grado di muovere dal saldo banca per determinare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti rassegnavano le conclusioni sopra trascritte e venivano loro concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Viste le memorie depositate dalle parti la Corte osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: la sussistenza dell'affidamento in conto corrente.
Il primo motivo di appello dedotto da è infondato. Parte_1
Si ritiene, infatti, nella presente sede che il conto corrente aperto dallo fosse inizialmente Pt_1 affidato.
In esecuzione dell'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c. nei confronti di infatti, CP_2 questa ha prodotto in giudizio una richiesta di concessione di affidamento di lire 50.149.393 datata
22.10.01, richiesta che fu accorta atteso che nell'estratto conto al 31.12.01 si dà atto della presenza di un fido per l'equivalente importo di € 26.000.
Non sono stati prodotti in giudizio ulteriori contratti di apertura di credito, tuttavia, – come rilevato dal
CTU senza che sul punto sia intervenuta contestazione - dagli scalari a far data dal 30.09.03 risulta che l'affidamento fosse stato portato ad € 50.000. A partire dal 30.09.08 si deve, tuttavia, ritenere che l'affidamento fosse venuto meno perché a partire da tale momento – sempre come appurato dal CTU senza che sul punto sia stata sollevata una specifica contestazione – gli interessi passivi addebitati sono tutti indicati come 'tassi di sconfinamento' laddove, se vi fosse stato un affidamento, ci sarebbe stato l'addebito di interessi passivi per l'uso di importi intra fido, come tali non relativi ad uno sconfinamento. Contr Non dimostrano la presenza di un fido in conto corrente nemmeno la segnalazione fatta da lla centrale rischi di Banca d'Italia nell'aprile del 2013 che relativamente alla posizione dello Pt_1 evidenziava la presenza di un 'rischio a scadenza'.
Tale dicitura non è, infatti, compatibile con un fido essendo lo stesso concesso per un tempo indeterminato. Cont Ma che il 'rischio a scadenza' segnalato da Banca d'Italia originasse da un affidamento in conto corrente deve escludersi in forza di una seconda, autonoma, considerazione.
Il CTU ha, infatti, constatato che l'ammontare del 'rischio a scadenza' si è progressivamente ridotto su base mensile di un importo costante, pari a circa € 455 a partire dal 2011. Il debito dello doveva, Pt_1 quindi, originare da un mutuo, un leasing o una qualche forma di finanziamento in forza del quale egli pagava una rata mensile costante tale da abbattere mensilmente il suo debito.
6 Si deve, quindi, escludere che detto documento dimostri la presenza di un affidamento in conto corrente in epoca successiva al 30.09.08, non essendovi corrispondenza tra l'andamento del saldo del conto corrente e l'andamento del rischio segnalato a Banca d'Italia.
Il motivo di appello è, quindi, infondato e si conferma quanto ritenuto sul punto dal Giudice di primo grado.
5. Saldo banca, saldo rettificato
In corso di causa è stata accertata la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale che prevedeva la possibilità per la banca di addebitare commissioni di massimo scoperto.
Sul punto si è formato il giudicato non avendo interposto appello sul punto. Controparte_1
Il saldo del conto corrente, sul quale dette commissioni sono state illegittimamente addebitate deve, quindi, essere ricalcolato tenendo conto che:
a) la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa in conto corrente incide sulla decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dei relativi importi (prescrizione ritualmente eccepita dalla banca) atteso che lo stesse decorre dalla chiusura del conto corrente per le rimesse ripristinatorie (nel caso in esame non decorso prima dell'instaurazione del presente giudizio) e dal loro accredito in conto corrente per le rimesse solutorie.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ormai costante nel ritenere che “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (S.U. Civili sentenza 24418/10 Cass. Civ. sentenza 6857/14 e ordinanza
24051/19).
b) Il termine decennale di prescrizione, rispetto alle rimesse aventi natura solutoria, è maturato per le rimesse antecedenti al 28.03.09 atteso che il decorso della prescrizione si è interrotto con la notifica in favore di dell'invito a partecipare alla mediazione obbligatoria, notifica CP_2 avvenuta il 28.03.19.
c) Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado (con una decisione che si discostava motivatamente dalle più recenti pronunce di legittimità e che era coerente con l'orientamento più volte espresso dalla Corte d'Appello di Torino), per valutare la natura
7 solutoria o ripristinatoria di una rimessa in conto corrente non si deve avere riguardo al saldo banca, bensì al saldo rettificato, vale a dire epurato dall'addebito in conto corrente di commissioni, spese, interessi illegittimi (e degli interessi dagli stessi eventualmente prodotti in forza della capitalizzazione).
In merito a quest'ultimo profilo ritiene, infatti, la Corte di aderire all'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. Civ. ordinanza 9141/20).
Tale orientamento è stato ribadito da successive pronunce (Cass. Civ. ordinanze 3858/21, 19812/22,
7721/23) e ad esso ritiene la Corte di aderire non potendosi valorizzare, in senso contrario,
l'imputazione data alla rimessa dalle parti al momento della sua annotazione in conto corrente atteso che detta imputazione dipende dalla presenza di un saldo negativo che appare essere extrafido solo per l'illegittimo addebito di poste dipendenti da clausole contrattuali nulle.
Ciò premesso si deve rilevate come il Giudice di primo grado, pienamente consapevole dell'orientamento che andava formandosi in sede di legittimità, ha demandato al CTU anche il compito di rideterminare il saldo del conto corrente intestato allo nel rispetto dei suddetti parametri, vale Pt_1
a dire partendo dal saldo rettificato, anziché dal saldo banca.
All'esito di tale indagine il Consulente ha ritenuto prescritte, perché aventi natura solutoria pur a fronte del saldo rettificato, le competenze addebitate fino al secondo trimestre del 2006 (addebito valuta
31.03.06) e, proporzionalmente – come da quesito sottopostogli e senza che sul punto siano state sollevate contestazioni né dai CCTTPP né dalle parti – il 76% delle competenze per commissioni di massimo scoperto addebitate alla fine del terzo trimestre del 2006 (€ 147,77 non prescritti, € 467,92 prescritti).
Le commissioni di massimo scoperto addebitate successivamente sono, invece, risultate, sulla base del saldo rettificato, non prescritte perché aventi natura ripristinatoria.
Espungendo a partire dal 30.06.06 le commissioni di massimo scoperto e procedendo al calcolo dei minori interessi passivi il CTU ha, quindi, individuato un saldo a credito dello al momento della Pt_1 chiusura del conto corrente, a credito del correntista per € 5.117,01. In ordine alla correttezza di detto calcolo le parti non hanno mosso censure nell'ambito dei rispettivi atti depositati nel presente grado di giudizio (essendosi le stesse limitate a sostenere o a contestare la necessità di utilizzare ai fini del ricalcolo il saldo rettificato).
Si condividono, quindi, e si fanno proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di integrazione facendo per quanto occorra integrale rinvio all'elaborato peritale depositato il 05.10.21 ed ai relativi
8 allegati ove sono analiticamente indicati sia i calcoli effettuati che i dati posti a fondamento di detti calcoli.
Il secondo motivo di appello dedotto da merita, quindi, accoglimento, motivo per cui Parte_1
deve essere condannata a pagare a la somma di € 5.117,01 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali dal 28.03.19 (data della notifica della domanda di mediazione) al saldo.
6. Conclusioni e spese legali
Per le suesposte ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, (già Controparte_6 [...]
viene condannata a pagare a la somma di € 5.117,01 oltre interessi legali dal CP_2 Parte_1
28.03.19 saldo.
Ciò comporta una diversa distribuzione tra le parti delle spese di lite che, per entrambi i gradi di giudizio (essendo la valutazione della soccombenza unitaria e dovendosi considerare il risultato complessivo del giudizio all'esito dei suoi gradi), vengono compensate tra le parti nella misura di ¼ e vengono per la residua parte poste a carico di Controparte_1
Si considera, infatti, ai fini della valutazione della soccombenza (i) che all'esito del Parte_1 giudizio, ottiene la condanna di al pagamento di un importo pari a poco meno della Controparte_1 metà di quanto originariamente richiesto, (ii) che lo stesso ha rifiutato nel corso della CTU una proposta transattiva che prevedeva in suo favore il pagamento di un importo (peraltro comprensivo di interessi) sensibilmente inferiore a quello stabilito dalla Corte (circa del 20% inferiore) e (iii) che
[...] non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, così, di fatto impedendo di addivenire ad una CP_2 definizione stragiudiziale della vertenza.
Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate nei termini che seguono, già al netto della quota oggetto di compensazione, facendo applicazione dei valori compresi tra i medi e i massimi di riferimento di cui al DM 55/14 (scaglione di valore tra € 1.100 ed € 5.200) in considerazione del valore della causa, prossimo al valore massimo dello scaglione, e alla sua complessità, trattandosi, comunque, di questione complesse sia sotto il profilo economico/matematico, che sotto il profilo giuridico (non si raggiunge il valore massimo dato il numero limitato di questioni che costituiscono oggetto del giudizio).
Si liquida, quindi, per il primo grado di giudizio l'importo di € 2.325 (pari al 75% di € 3.100 dato dalla somma di € 550 per la fase di studio, € 550 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria ed € 1.000 per la fase decisionale) ed € 264 per esposti.
Per il secondo grado di giudizio si liquida l'importo di € 1.800 (pari al 75% di € 2.400 dato dalla somma di € 700 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva ed € 1.000 per la fase decisionale, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta) ed € 382,50 per esposti.
Sulla porzione imponibile di tali importi, che viene condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1 con distrazione in favore del difensore antistatario, sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
Le spese di CTU restano a carico di essendo stato così disposto dal Giudice di Controparte_1 primo grado senza che sia stato proposto appello sul punto e, in ogni caso, essendosi i ricalcoli
9 effettuati dal CTU resisi necessari a causa dell'addebito in conto corrente di commissioni non dovute dal correntista.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 333/2022 del Tribunale di Torino pubblicata in data 01.02.2022 nei Parte_1 confronti di (già ogni contraria istanza Controparte_1 Controparte_2 disattesa e respinta:
− in parziale riforma della sentenza appellata condanna a pagare a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 5.117,01 oltre interessi legali dal 28.03.19 al saldo e a rifondere a
[...] Pt_1 le spese del primo grado di giudizio che, al netto della quota oggetto di compensazione,
[...] vengono liquidate in € 2.325 per onorari (oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA) ed in €
264 per esposti;
− condanna a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio che, al netto della quota oggetto di compensazione, si liquidano in € 1.800 per onorari (oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA) ed € 382,50 per esposti;
− compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di ¼;
− dispone che il pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio avvenga in favore del difensore di dichiaratosi antistatario;
Parte_1
− conferma nel resto la sentenza impugnata. Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino nella camera di Consiglio del 28.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desirè Perego
10