Articolo 4 della Legge 23 agosto 1962, n. 1335
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 settembre 1962
Art. 4.
Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri di interessi in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni di invalidita' e vecchiaia, fino al pareggio della situazione che verra' accertata al 30 giugno 1962.
Entrata in vigore il 25 settembre 1962