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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 363/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.152/2024 pubblicata in data 9 maggio
2024 promossa con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall' avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi Pt_2
giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 del Persona_1
22.03.2024
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato a Forlì Corso Garibaldi n. 63 presso e nello studio dell'avv. Filippo Pagliai che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.02.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei CP_1 confronti di annullava l'avviso di addebito opposto relativamente agli anni Pt_2
2015, 2016, 2017 e lo confermava per l'anno 2018.
In tale ricorso chiedeva che venisse annullato l'avviso di CP_1 addebito n. 393 2022 00010190 80 000 e ciò in considerazione dell'insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione dello stesso per le annualità 2015 -
2018 quale coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale.
In particolare sosteneva che erroneamente gli ispettori avessero ritenuto che solo lo stesso aveva lavorato presso in tale Controparte_2 periodo e deduceva che, in realtà, vi aveva lavorato anche l'altro socio
[...]
fino al 2017. CP_3
Affermava, inoltre, che gli ispettori avessero conteggiato erroneamente le giornate di lavoro agricolo in quanto avevano conteggiato erroneamente gli animali e proponeva un ricalcolo facendo riferimento agli animali venduti.
Deduceva, infine, che, comunque, stante la sua buona fede non erano dovute le sanzioni richieste nell'avviso di addebito.
Si costituiva sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Pt_2
Il Tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 Proponeva appello Pt_2
Con il primo e unico motivo di appello deduceva che la sentenza fosse basata su un'erronea applicazione della normativa in materia di coltivatori diretti e/o imprenditore agricolo professionale ed in particolare la violazione dei dlgs n.
99/2004 e 101/2005 e della legge n. 1047/1957 come modificata dalla legge n.9/1963 deducendo, tra l'altro, che erroneamente il giudice di primo grado aveva detratto gli animali morti al fine di calcolare le giornate lavorative e che, comunque, tutte le giornate di lavoro dovevano essere attribuite all'appellato in quanto era l'unico che aveva lavorato nel periodo per cui è causa nell'allevamento.
Si costituiva sostenendo che, non essendo stata appellata da CP_1 Pt_2
la sentenza n. 154/2024 resa tra le medesime parti del tribunale di Ravenna relativa agli anni 2020 e 2021 e avendo il giudice utilizzato il medesimo criterio per il computo delle giornate lavorative nei due giudizi, vi fosse giudicato
2 esterno.
Deduceva, quindi, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e lo contestava anche nel merito.
Concludeva chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile e rigettato.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 13 febbraio
2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si deve, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità in quanto il motivo di appello è indicato in maniera sufficientemente specifica.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di giudicato esterno nei termini indicati da parte appellata.
Nella sentenza pronunciata nella causa n.44/2023 tra le medesime parti e relativa agli anni 2020/2021, infatti, il giudice si è limitato ad applicare il criterio di computo dei 4 giorni di lavoro per 100 volatili e a statuire che per l'iscrizione come coltivatore diretto occorrono 104 giornate annue. Ne consegue, quindi, che il giudicato esterno è limitato a tali due dati.
Tanto premesso e passando ad esaminare il primo ed unico motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
Va, innanzitutto, precisato che il concetto di coltivatore diretto non è univoco nella legislazione, ma varia a seconda degli ambiti di riferimento e, ai fini previdenziali, si deve fare riferimento alla legge n. 9/1963.
In particolare l'art. 2 della legge n. 9/1963 prevede che: “ È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047,
e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno
3 prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.”
L'art. 3 poi precisa che: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati.”
Si precisa, poi, che la nozione di coltivatore diretto è, a rigore, differente da quella di imprenditore agricolo professionale che prevede differenti requisiti.
L'art. 1 del dlgs n. 99/2004, infatti, prevede che: “
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro,
l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica
4 di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento”.
Nel caso di specie, seppure abbia richiamato anche tale nozione in giudizio, Pt_2 tuttavia, come si evince sia dal verbale di accertamento che dall'avviso di addebito ha classificato l'appellato come coltivatore diretto e, del resto, ha fondato il proprio accertamento sulla sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto e non dei differenti requisiti richiesti per la qualifica di IAP tra cui il possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
Tanto premesso e, prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “L'interpolazione di tali dichiarazioni e risultanze documentali, unitamente al testimoniale sopra riferito, conduce all'accertamento di fatto che il on vada considerato dal punto CP_3
di vista del suo apporto lavorativo per tutto il 2018, mentre risulta che lo stesso abbia prestato attività sino al 2017.
Conseguentemente le giornate di lavoro complessive necessitate dall'attività agricola di anno divise per due per gli anni 2015, Controparte_2
2016 e 2017, mentre per il solo 2018 vanno riferite integralmente al ricorrente.
Sull'entità delle stesse, essendo dimostrata sia documentalmente che testimonialmente, la moria di numerosi animali oggetto di allevamento, è necessario fare riferimento al numero degli animali allevati (risultante dai registri) opportunamente depurato di quelli deceduti, posto che altrimenti si considererebbero giornate lavorative per attività che non sono state eseguite (va poi al riguardo considerato che, avendo proceduto d'ufficio all'iscrizione Pt_2
del ricorrente nella gestione agricoli, pretendendone i relativi contributi,
l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione e per la contribuzione grava sempre e solo sull'istituto e, dunque, anche una eventuale incertezza sulla fase in cui gli animali sono venuti a mancare non può che ripercuotersi sull'istituto, dovendo tali prodotti essere neutralizzati a fini contributivi).
Il C.T.U. a svolto i relativi conteggi e questi sono i risultati: Per_2
“RIEPILOGO FABBISOGNO GIORNATE LAVORATIVE “GESTIONE
5 ALLEVAMENTO” al netto dei soggetti deceduti -Annata 2015- gg. 141,12 Da ripartire equamente fra i due soci e e più CP_1 Controparte_3
precisamente 141,12:2=gg.70,56 ciascuno -Annata 2016- gg. 173,32 Da ripartire equamente fra i due soci e e più CP_1 Controparte_3
precisamente 173,32:2=gg.86,66 ciascuno -Annata 2017- gg. 167,84 Da ripartire equamente fra i due soci e e più CP_1 Controparte_3
precisamente 167.84:2=gg.83,92 ciascuno -Annata 2018- gg. 149,28”.
Per l'iscrizione occorrono almeno 104 giornate annue.
Dunque, solo per il 2018 risultano i presupposti per l'iscrizione del e CP_1 quindi i relativi contributi, oltre accessori e sanzioni, sono dovuti.”
Tanto premesso si ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata nelle sue conclusioni pur dovendosi integrare la motivazione.
In particolare in relazione alle censure di si osserva quanto segue. Pt_2
Si rileva, innanzitutto, che nel caso di specie l'appellato dal 2015 al 2017 è stato socio al 50% con della società semplice Romagna Controparte_3
come risulta dalla documentazione in atti (cfr. Controparte_4
doc n. 4 e 6 di parte appellata in primo grado).
Orbene nel caso di società semplice la verifica dei requisiti richiesti per la qualifica di coltivatore diretto deve essere compiuta con riferimento a ciascun socio, considerato come nucleo a sé, e il fabbisogno lavorativo del fondo ed il rapporto tra la prestazione di lavoro effettiva del nucleo ed il fabbisogno aziendale vanno valutati non già con riferimento all'intero fondo, oggetto dell'attività sociale, ma alla quota di esso corrispondente alla quota sociale.
Ne consegue, quindi, che per verificare la sussistenza del requisito delle 104 giornate di lavoro richiesto per l'iscrizione dell'appellato come coltivatore diretto occorre far riferimento alla sua sola posizione e, quindi, non al fabbisogno lavorativo dell'intero fondo, ma solo alla quota del 50% dello stesso.
Infatti, secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, il requisito delle 104 giornate lavorative non deve essere riferito al lavoro del singolo coltivatore diretto, ma al lavoro necessario per il fondo (cfr. Cass. lav n. 15869/2017) e nel caso di società detto requisito va rapportato alla singola quota sociale effettuando, quindi, le debite proporzioni (cfr. Cass civ n. 2527/1988).
Correttamente, pertanto, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado il consulente ha ripartito le giornate di lavoro dallo stesso computate
6 secondo la “tabella richiesta di manodopera aziendale – programma di sviluppo rurale (p.s.r.2007-2013)”, al 50% tra i due soci.
Ne consegue, quindi, che la deduzione di secondo cui detta ripartizione non Pt_2 sarebbe corretta in quanto nella società avrebbe lavorato solo l'appellato e che, per questo motivo, avrebbero dovuto essergli attribuite tutte le giornate lavorative necessarie per la conduzione dell'azienda agricola è destituita di fondamento.
Peraltro, anche diversamente opinando e volendo seguire l'assunto di in Pt_2
merito alle modalità di ripartizione delle giornate lavorative, la tesi di in Pt_2 merito al lavoro esclusivo dell'appellato è stata smentita dall'istruttoria espletata in primo grado e richiamata anche nella sentenza appellata da cui risulta che dalla costituzione della società nel 2015 a metà del 2017 entrambi i soci hanno lavorato in pari misura.
Infondata è anche la censura di in merito al computo degli animali al fine Pt_2
di calcolare le giornate lavorative.
Si osserva, innanzitutto, che è provato sia dall'istruttoria orale che dalla documentazione e dalla ctu che vi è stata una notevole moria di animali.
Considerata la ratio della norma e del criterio di computo delle tabelle in uso, si ritiene corretto stabilire il numero di giorni di lavoro sulla base degli animali vivi in quanto gli animali morti escono dal ciclo produttivo e in relazione agli stessi non viene più effettuato lavoro se non quello di sgombero delle carcasse.
Orbene dalla ctu detraendo il numero dei pulcini deceduti è risultato che nel 2015 le giornate complessive sono state 141,12 e, quindi, dividendole al 50% tra i due soci risultano 70,56 giornate.
Anche a voler aumentare il dato con un correttivo in percentuale del 10% per tener conto del lavoro di rimozione degli animali deceduti non viene raggiunto il requisito dei 104 giorni.
Dalla ctu detraendo il numero dei pulcini deceduti è risultato che nel 2016 le giornate complessive sono state 173,32 e, quindi, ripartendole al 50% tra i due soci risultano 86,66 per giornate ed anche in questo caso nonostante il suddetto correttivo non viene raggiunto il requisito dei 104 giorni.
Dalla ctu detraendo il numero dei pulcini deceduti è risultato che nel 2017 le giornate complessive sono state 163,84 e, quindi, ripartendole al 50% tra i due soci risultano 81,92 giornate ed anche in questo caso nonostante il suddetto
7 correttivo non viene raggiunto il requisito dei 104 giorni.
L'appello deve, quindi, essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/
2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.363/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata Pt_2
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Pt_2
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma CP_1
di euro 2800,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Maria Rita Serri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 363/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.152/2024 pubblicata in data 9 maggio
2024 promossa con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dall' avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi Pt_2
giusta procura generale alle liti a ministero notaio n. 37875 del Persona_1
22.03.2024
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato a Forlì Corso Garibaldi n. 63 presso e nello studio dell'avv. Filippo Pagliai che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.02.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei CP_1 confronti di annullava l'avviso di addebito opposto relativamente agli anni Pt_2
2015, 2016, 2017 e lo confermava per l'anno 2018.
In tale ricorso chiedeva che venisse annullato l'avviso di CP_1 addebito n. 393 2022 00010190 80 000 e ciò in considerazione dell'insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione dello stesso per le annualità 2015 -
2018 quale coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale.
In particolare sosteneva che erroneamente gli ispettori avessero ritenuto che solo lo stesso aveva lavorato presso in tale Controparte_2 periodo e deduceva che, in realtà, vi aveva lavorato anche l'altro socio
[...]
fino al 2017. CP_3
Affermava, inoltre, che gli ispettori avessero conteggiato erroneamente le giornate di lavoro agricolo in quanto avevano conteggiato erroneamente gli animali e proponeva un ricalcolo facendo riferimento agli animali venduti.
Deduceva, infine, che, comunque, stante la sua buona fede non erano dovute le sanzioni richieste nell'avviso di addebito.
Si costituiva sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Pt_2
Il Tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 Proponeva appello Pt_2
Con il primo e unico motivo di appello deduceva che la sentenza fosse basata su un'erronea applicazione della normativa in materia di coltivatori diretti e/o imprenditore agricolo professionale ed in particolare la violazione dei dlgs n.
99/2004 e 101/2005 e della legge n. 1047/1957 come modificata dalla legge n.9/1963 deducendo, tra l'altro, che erroneamente il giudice di primo grado aveva detratto gli animali morti al fine di calcolare le giornate lavorative e che, comunque, tutte le giornate di lavoro dovevano essere attribuite all'appellato in quanto era l'unico che aveva lavorato nel periodo per cui è causa nell'allevamento.
Si costituiva sostenendo che, non essendo stata appellata da CP_1 Pt_2
la sentenza n. 154/2024 resa tra le medesime parti del tribunale di Ravenna relativa agli anni 2020 e 2021 e avendo il giudice utilizzato il medesimo criterio per il computo delle giornate lavorative nei due giudizi, vi fosse giudicato
2 esterno.
Deduceva, quindi, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e lo contestava anche nel merito.
Concludeva chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile e rigettato.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 13 febbraio
2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si deve, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità in quanto il motivo di appello è indicato in maniera sufficientemente specifica.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di giudicato esterno nei termini indicati da parte appellata.
Nella sentenza pronunciata nella causa n.44/2023 tra le medesime parti e relativa agli anni 2020/2021, infatti, il giudice si è limitato ad applicare il criterio di computo dei 4 giorni di lavoro per 100 volatili e a statuire che per l'iscrizione come coltivatore diretto occorrono 104 giornate annue. Ne consegue, quindi, che il giudicato esterno è limitato a tali due dati.
Tanto premesso e passando ad esaminare il primo ed unico motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
Va, innanzitutto, precisato che il concetto di coltivatore diretto non è univoco nella legislazione, ma varia a seconda degli ambiti di riferimento e, ai fini previdenziali, si deve fare riferimento alla legge n. 9/1963.
In particolare l'art. 2 della legge n. 9/1963 prevede che: “ È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047,
e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno
3 prevalente a tali attività.
Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.”
L'art. 3 poi precisa che: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati.”
Si precisa, poi, che la nozione di coltivatore diretto è, a rigore, differente da quella di imprenditore agricolo professionale che prevede differenti requisiti.
L'art. 1 del dlgs n. 99/2004, infatti, prevede che: “
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro,
l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica
4 di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento”.
Nel caso di specie, seppure abbia richiamato anche tale nozione in giudizio, Pt_2 tuttavia, come si evince sia dal verbale di accertamento che dall'avviso di addebito ha classificato l'appellato come coltivatore diretto e, del resto, ha fondato il proprio accertamento sulla sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto e non dei differenti requisiti richiesti per la qualifica di IAP tra cui il possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
Tanto premesso e, prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “L'interpolazione di tali dichiarazioni e risultanze documentali, unitamente al testimoniale sopra riferito, conduce all'accertamento di fatto che il on vada considerato dal punto CP_3
di vista del suo apporto lavorativo per tutto il 2018, mentre risulta che lo stesso abbia prestato attività sino al 2017.
Conseguentemente le giornate di lavoro complessive necessitate dall'attività agricola di anno divise per due per gli anni 2015, Controparte_2
2016 e 2017, mentre per il solo 2018 vanno riferite integralmente al ricorrente.
Sull'entità delle stesse, essendo dimostrata sia documentalmente che testimonialmente, la moria di numerosi animali oggetto di allevamento, è necessario fare riferimento al numero degli animali allevati (risultante dai registri) opportunamente depurato di quelli deceduti, posto che altrimenti si considererebbero giornate lavorative per attività che non sono state eseguite (va poi al riguardo considerato che, avendo proceduto d'ufficio all'iscrizione Pt_2
del ricorrente nella gestione agricoli, pretendendone i relativi contributi,
l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione e per la contribuzione grava sempre e solo sull'istituto e, dunque, anche una eventuale incertezza sulla fase in cui gli animali sono venuti a mancare non può che ripercuotersi sull'istituto, dovendo tali prodotti essere neutralizzati a fini contributivi).
Il C.T.U. a svolto i relativi conteggi e questi sono i risultati: Per_2
“RIEPILOGO FABBISOGNO GIORNATE LAVORATIVE “GESTIONE
5 ALLEVAMENTO” al netto dei soggetti deceduti -Annata 2015- gg. 141,12 Da ripartire equamente fra i due soci e e più CP_1 Controparte_3
precisamente 141,12:2=gg.70,56 ciascuno -Annata 2016- gg. 173,32 Da ripartire equamente fra i due soci e e più CP_1 Controparte_3
precisamente 173,32:2=gg.86,66 ciascuno -Annata 2017- gg. 167,84 Da ripartire equamente fra i due soci e e più CP_1 Controparte_3
precisamente 167.84:2=gg.83,92 ciascuno -Annata 2018- gg. 149,28”.
Per l'iscrizione occorrono almeno 104 giornate annue.
Dunque, solo per il 2018 risultano i presupposti per l'iscrizione del e CP_1 quindi i relativi contributi, oltre accessori e sanzioni, sono dovuti.”
Tanto premesso si ritiene che la sentenza di primo grado debba essere confermata nelle sue conclusioni pur dovendosi integrare la motivazione.
In particolare in relazione alle censure di si osserva quanto segue. Pt_2
Si rileva, innanzitutto, che nel caso di specie l'appellato dal 2015 al 2017 è stato socio al 50% con della società semplice Romagna Controparte_3
come risulta dalla documentazione in atti (cfr. Controparte_4
doc n. 4 e 6 di parte appellata in primo grado).
Orbene nel caso di società semplice la verifica dei requisiti richiesti per la qualifica di coltivatore diretto deve essere compiuta con riferimento a ciascun socio, considerato come nucleo a sé, e il fabbisogno lavorativo del fondo ed il rapporto tra la prestazione di lavoro effettiva del nucleo ed il fabbisogno aziendale vanno valutati non già con riferimento all'intero fondo, oggetto dell'attività sociale, ma alla quota di esso corrispondente alla quota sociale.
Ne consegue, quindi, che per verificare la sussistenza del requisito delle 104 giornate di lavoro richiesto per l'iscrizione dell'appellato come coltivatore diretto occorre far riferimento alla sua sola posizione e, quindi, non al fabbisogno lavorativo dell'intero fondo, ma solo alla quota del 50% dello stesso.
Infatti, secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, il requisito delle 104 giornate lavorative non deve essere riferito al lavoro del singolo coltivatore diretto, ma al lavoro necessario per il fondo (cfr. Cass. lav n. 15869/2017) e nel caso di società detto requisito va rapportato alla singola quota sociale effettuando, quindi, le debite proporzioni (cfr. Cass civ n. 2527/1988).
Correttamente, pertanto, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado il consulente ha ripartito le giornate di lavoro dallo stesso computate
6 secondo la “tabella richiesta di manodopera aziendale – programma di sviluppo rurale (p.s.r.2007-2013)”, al 50% tra i due soci.
Ne consegue, quindi, che la deduzione di secondo cui detta ripartizione non Pt_2 sarebbe corretta in quanto nella società avrebbe lavorato solo l'appellato e che, per questo motivo, avrebbero dovuto essergli attribuite tutte le giornate lavorative necessarie per la conduzione dell'azienda agricola è destituita di fondamento.
Peraltro, anche diversamente opinando e volendo seguire l'assunto di in Pt_2
merito alle modalità di ripartizione delle giornate lavorative, la tesi di in Pt_2 merito al lavoro esclusivo dell'appellato è stata smentita dall'istruttoria espletata in primo grado e richiamata anche nella sentenza appellata da cui risulta che dalla costituzione della società nel 2015 a metà del 2017 entrambi i soci hanno lavorato in pari misura.
Infondata è anche la censura di in merito al computo degli animali al fine Pt_2
di calcolare le giornate lavorative.
Si osserva, innanzitutto, che è provato sia dall'istruttoria orale che dalla documentazione e dalla ctu che vi è stata una notevole moria di animali.
Considerata la ratio della norma e del criterio di computo delle tabelle in uso, si ritiene corretto stabilire il numero di giorni di lavoro sulla base degli animali vivi in quanto gli animali morti escono dal ciclo produttivo e in relazione agli stessi non viene più effettuato lavoro se non quello di sgombero delle carcasse.
Orbene dalla ctu detraendo il numero dei pulcini deceduti è risultato che nel 2015 le giornate complessive sono state 141,12 e, quindi, dividendole al 50% tra i due soci risultano 70,56 giornate.
Anche a voler aumentare il dato con un correttivo in percentuale del 10% per tener conto del lavoro di rimozione degli animali deceduti non viene raggiunto il requisito dei 104 giorni.
Dalla ctu detraendo il numero dei pulcini deceduti è risultato che nel 2016 le giornate complessive sono state 173,32 e, quindi, ripartendole al 50% tra i due soci risultano 86,66 per giornate ed anche in questo caso nonostante il suddetto correttivo non viene raggiunto il requisito dei 104 giorni.
Dalla ctu detraendo il numero dei pulcini deceduti è risultato che nel 2017 le giornate complessive sono state 163,84 e, quindi, ripartendole al 50% tra i due soci risultano 81,92 giornate ed anche in questo caso nonostante il suddetto
7 correttivo non viene raggiunto il requisito dei 104 giorni.
L'appello deve, quindi, essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/
2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.363/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata Pt_2
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Pt_2
le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma CP_1
di euro 2800,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Maria Rita Serri
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