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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1016/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difeso dall'Avv. BISIGNANO Parte_1 C.F._1
CRISTINA , come da procura in atti. attori, contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ), in persona del Procuratore Speciale, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DE FRANCESCO CARLO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e, premettendo di essere coniugata con fratello di , deceduto in Controparte_1 Parte_2
seguito ad un incidente stradale avvenuto il 18.11.2021, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Alla luce della sentenza n. 88/2023 emessa ex art. 444 c.p.p dal Tribunale di Messina Ufficio GIP nel procedimento penale n. 2177/2021 R.G.N.R.a carico del convenuto sig. in data 9 maggio 2023, ritenere CP_2 e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nella verificazione del sinistro stradale avvenuto in data 18.11.2021 nel quale
è deceduto il sig. Parte_2
2) Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quelle che si esporranno nel prosieguo, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il cognato Parte_1
morto in conseguenza del sinistro stradale siccome cagionato dal sig. in data Parte_2 CP_2
18.11.2021;
3) Ritenere e dichiarare che tenuti al predetto risarcimento sono entrambi i convenuti coobbligati in solido e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 26.000,00o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ovvero liquidata equitativamente ai sensi degli artt. 2059 e 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'intero soddisfo;
Si costituiva la compagnia assicurativa la quale, contestando le domande di parte attrice, ne chiedeva il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
*****
La domanda di parte attrice è inammissibile e non merita di essere accolta.
Il danno per il quale è stato richiesto il risarcimento rientra in quella fattispecie che la giurisprudenza ha individuato quale “ danno parentale”. Il danno da perdita parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica in conseguenza alla perdita di un familiare o comunque una persona con la quale si è legati da un rapporto di parentela, a causa di un evento traumatico. Questo tipo di danno comprende una vasta gamma di conseguenze emotive, psicologiche e relazionali che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti, quali il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali..
In particolare, i Giudici della Suprema Corte, seguendo il solco già tracciato, hanno sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale.
Di recente si è esteso il riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale anche ai familiari non conviventi in quanto il rapporto di convivenza, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”. In particolare, alcun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, “non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”.
Difatti la Suprema Corte aveva già avuto modo di ritenere che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti .
Tale estensione di recente ha coinvolto anche gli affini che, a causa del rapporto che li legava alla vittima, hanno avuto riconosciuto, in alcuni casi, il diritto al risarcimento per il danno parentale patito.
Le sentenze citate da parte attrice, però riguardano casi particolari che hanno come elemento fondante un rapporto familiare tra la vittima e superstite che, seppur non uniti da un legame di sangue, hanno comunque unito le loro vite sostituendosi ai familiari, come per lo zio che ha sostituito il padre del nipote poi deceduto in seguito ad un sinistro, come se fosse parte della famiglia nucleare.
Del resto la stessa Cassazione si era così espressa: “il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”. Pertanto va escluso il risarcimento del danno parentale quando non venga provato che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un vero e proprio sostegno morale e materiale e che l'evento morte abbia influito negativamente sulla vita anche futura del richiedente il risarcimento del danno.
L'escussione dei testi indicati da parte attrice pur se ha fatto emergere lo stretto legame tra l'attrice ed il cognato deceduto in seguito al sinistro stradale, non ha però provato uno sconvolgimento nella vita della che la legittimerebbe al risarcimento per danno parentale. Parte_1
Nello specifico, i testi hanno raccontato del rapporto esistente tra i due cognati, la loro complicità e contiguità, ma ciò che non è emerso, e che a parere di questo giudice appare fondamentale per riconoscere il danno richiesto, e lo sconvolgimento della vita conseguente al decesso del cognato, la sofferenza psicologica talmente forte da condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana.
Si è raccontato del dolore provato dall'attrice al momento del decesso del cognato ma se l'evento funesto abbia avuto una ripercussione negativa sulla sua vita, non è stato provato.
Come sopra già detto, il danno parentale subito dai genitori o dai figli o, comunque da un parente convivente è in re ipsa, la giurisprudenza, cioè ha considerato tale danno comunque una conseguenza purtroppo inevitabile prodotta dalla morte di un parente stretto o comunque convivente.
A differenza dei parenti non conviventi ed ancor di più per gli affini, come il caso di specie, la prova da fornire circa il patimento morale e psichico derivante è molto severa e non sono sufficienti semplici indizi o presunzioni.
Inoltre, la sentenza penale di patteggiamento, indicata da parte attrice, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onore della prova. Per il giudice civile, la suddetta sentenza non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, come stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 30 luglio 2018 n. 20170.
Essa pertanto rappresenta nel presente giudizio un mero indizio e, come tale, insufficiente per provare l'esistenza del danno parentale il cui risarcimento è stato richiesto da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra si rigetta la domanda di parte attrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi di cui al novellato D.M., tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della istruttoria svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.
R.G. 1016/23 così provvede:
- RIGETTA la domanda attrice.
- AN , parte soccombente, alla refusione in favore di HDI Assicurazioni Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso generale, IVA,
CPA come per legge.
Barcellona P.G. 14.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1016/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difeso dall'Avv. BISIGNANO Parte_1 C.F._1
CRISTINA , come da procura in atti. attori, contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ), in persona del Procuratore Speciale, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DE FRANCESCO CARLO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e, premettendo di essere coniugata con fratello di , deceduto in Controparte_1 Parte_2
seguito ad un incidente stradale avvenuto il 18.11.2021, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Alla luce della sentenza n. 88/2023 emessa ex art. 444 c.p.p dal Tribunale di Messina Ufficio GIP nel procedimento penale n. 2177/2021 R.G.N.R.a carico del convenuto sig. in data 9 maggio 2023, ritenere CP_2 e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nella verificazione del sinistro stradale avvenuto in data 18.11.2021 nel quale
è deceduto il sig. Parte_2
2) Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quelle che si esporranno nel prosieguo, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale con il cognato Parte_1
morto in conseguenza del sinistro stradale siccome cagionato dal sig. in data Parte_2 CP_2
18.11.2021;
3) Ritenere e dichiarare che tenuti al predetto risarcimento sono entrambi i convenuti coobbligati in solido e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 26.000,00o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ovvero liquidata equitativamente ai sensi degli artt. 2059 e 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'intero soddisfo;
Si costituiva la compagnia assicurativa la quale, contestando le domande di parte attrice, ne chiedeva il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
*****
La domanda di parte attrice è inammissibile e non merita di essere accolta.
Il danno per il quale è stato richiesto il risarcimento rientra in quella fattispecie che la giurisprudenza ha individuato quale “ danno parentale”. Il danno da perdita parentale è una forma di danno non patrimoniale che si verifica in conseguenza alla perdita di un familiare o comunque una persona con la quale si è legati da un rapporto di parentela, a causa di un evento traumatico. Questo tipo di danno comprende una vasta gamma di conseguenze emotive, psicologiche e relazionali che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti, quali il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali..
In particolare, i Giudici della Suprema Corte, seguendo il solco già tracciato, hanno sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale.
Di recente si è esteso il riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale anche ai familiari non conviventi in quanto il rapporto di convivenza, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”. In particolare, alcun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, “non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”.
Difatti la Suprema Corte aveva già avuto modo di ritenere che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti .
Tale estensione di recente ha coinvolto anche gli affini che, a causa del rapporto che li legava alla vittima, hanno avuto riconosciuto, in alcuni casi, il diritto al risarcimento per il danno parentale patito.
Le sentenze citate da parte attrice, però riguardano casi particolari che hanno come elemento fondante un rapporto familiare tra la vittima e superstite che, seppur non uniti da un legame di sangue, hanno comunque unito le loro vite sostituendosi ai familiari, come per lo zio che ha sostituito il padre del nipote poi deceduto in seguito ad un sinistro, come se fosse parte della famiglia nucleare.
Del resto la stessa Cassazione si era così espressa: “il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”. Pertanto va escluso il risarcimento del danno parentale quando non venga provato che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un vero e proprio sostegno morale e materiale e che l'evento morte abbia influito negativamente sulla vita anche futura del richiedente il risarcimento del danno.
L'escussione dei testi indicati da parte attrice pur se ha fatto emergere lo stretto legame tra l'attrice ed il cognato deceduto in seguito al sinistro stradale, non ha però provato uno sconvolgimento nella vita della che la legittimerebbe al risarcimento per danno parentale. Parte_1
Nello specifico, i testi hanno raccontato del rapporto esistente tra i due cognati, la loro complicità e contiguità, ma ciò che non è emerso, e che a parere di questo giudice appare fondamentale per riconoscere il danno richiesto, e lo sconvolgimento della vita conseguente al decesso del cognato, la sofferenza psicologica talmente forte da condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana.
Si è raccontato del dolore provato dall'attrice al momento del decesso del cognato ma se l'evento funesto abbia avuto una ripercussione negativa sulla sua vita, non è stato provato.
Come sopra già detto, il danno parentale subito dai genitori o dai figli o, comunque da un parente convivente è in re ipsa, la giurisprudenza, cioè ha considerato tale danno comunque una conseguenza purtroppo inevitabile prodotta dalla morte di un parente stretto o comunque convivente.
A differenza dei parenti non conviventi ed ancor di più per gli affini, come il caso di specie, la prova da fornire circa il patimento morale e psichico derivante è molto severa e non sono sufficienti semplici indizi o presunzioni.
Inoltre, la sentenza penale di patteggiamento, indicata da parte attrice, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onore della prova. Per il giudice civile, la suddetta sentenza non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, come stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 30 luglio 2018 n. 20170.
Essa pertanto rappresenta nel presente giudizio un mero indizio e, come tale, insufficiente per provare l'esistenza del danno parentale il cui risarcimento è stato richiesto da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra si rigetta la domanda di parte attrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi di cui al novellato D.M., tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della istruttoria svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n.
R.G. 1016/23 così provvede:
- RIGETTA la domanda attrice.
- AN , parte soccombente, alla refusione in favore di HDI Assicurazioni Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso generale, IVA,
CPA come per legge.
Barcellona P.G. 14.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola