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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4547/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ARIOTTO ALESSIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE – contro
Controparte_1
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
PARAFIORITI CONCETTA e dalla dott.ssa BOVE GIUSI
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: ripetizione indebito e pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare che nulla era dovuto in restituzione a titolo di indebito oggettivo e condannare il al pagamento della somma indebitamente trattenuta di € 5.417,51 oltre interessi;
chiedeva inoltre condannare il al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.125,34 oltre interessi a titolo di differenze retributive sino a gennaio 2023; condannare il al pagamento delle ulteriori somme spettanti a titolo di differenze retributive da gennaio 2023; il costituendosi in giudizio riconosceva un credito della ricorrente di €
5.460,56 (che le avrebbe corrisposto con la rata stipendiale di marzo 2024), ed in pagina 1 di 5 relazione al predetto importo chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso;
il ricorso è parzialmente fondato;
la ricorrente - docente di scuola secondaria di II° grado a tempo determinato dall'a.s. 1993/1994, immessa in ruolo dal 1° settembre 2010 presso l'i.s. “Boselli” di Torino
- con sentenza n. 1293/2018 otteneva la condanna del al pagamento della somma lorda di € 6.774,96. In motivazione la giudice affermava che il credito derivava dal riconoscimento di una maggiore anzianità pre-ruolo valida ai fini della ricostruzione di carriera, con anzianità effettiva di anni 13 e mesi 2 e inserimento nella fascia stipendiale
15/20 a decorrere da marzo 2015. L'amministrazione provvedeva al pagamento della somma indicata in sentenza (€ 6.774,96 lordi a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1° settembre 2012 al 30 aprile 2015) e nel contempo proponeva appello avverso la pronuncia dell'intestato Tribunale;
con sentenza n. 8/2019 la Corte territoriale accoglieva il gravame, respingeva le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio. L'amministrazione procedeva al recupero di quanto versato alla ricorrente attraverso trattenute mensili in busta paga;
avverso la sentenza della Corte territoriale la ricorrente proponeva ricorso per
Cassazione, che accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte
d'appello in diversa composizione;
con sentenza n. 383/2021 la Corte territoriale così statuiva: “pronunciando sul ricorso in riassunzione, respinge l'appello proposto dal contro la Controparte_1
sentenza n. 1293/2018 del Tribunale di Torino;
condanna il a Controparte_1
rimborsare a le spese dell'appello, liquidate in euro 3.777,00 le spese del Parte_1
giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 e le spese del presente giudizio di rinvio liquidate in euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa”. Con la busta paga di pagina 2 di 5 gennaio 2022 il accreditava (nuovamente) alla ricorrente la somma di € CP_1
6.774,96, come statuito dalla sentenza di primo grado;
in data 11 gennaio 2023 la ricorrente riceveva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di indebito oggettivo per la somma di €
10.542,85, per somme versate in eccesso nel periodo 2017/2021. L'indebito derivava dalla sentenza n. 1293/2018, ove la giudice affermava erroneamente la decorrenza dello scaglione 15/20 da marzo 2015, essendo invece corretta la decorrenza da giugno 2012, cui corrispondeva la somma riconosciuta nella sentenza stessa a titolo di differenze retributive. In esito all'istanza congiunta di correzione di errore materiale il Tribunale disponeva la correzione della sentenza “mediante sostituzione – alla riga 14 della pagina 5
- delle parole “da marzo 2015 “con le parole “da luglio 2012””; la ricorrente conseguiva quindi la fascia stipendiale 15/20 dal 1° luglio 2012 e la fascia stipendiale 21/27 dal 1° luglio 2019; il nuovo decreto di ricostruzione della carriera da parte dell'i.s. “Boselli” (n. 378 del 6 febbraio 2023) individuava correttamente la decorrenza dello scaglione retributivo
15/20 da luglio 2012 e conseguentemente la decorrenza dello scaglione retributivo 21/27 da luglio 2019; in data 28 marzo 2023 la ricorrente riceveva una nuova comunicazione di recupero di indebito per la somma di € 2.174,14, risultante della compensazione tra: - l'originario debito definito con provvedimento nr. 359 del 26 novembre 2021 di € 10.542,85, - il credito prodotto dal successivo decreto nr. 378 del 6 febbraio 2023 di € 5.125,34, - le rate già trattenute nel periodo dicembre 2022 / marzo 2023 per € 3.243,37; parte convenuta sosteneva che per il sistema NOIPA, l'applicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 359/2021 faceva scaturire un debito retributivo lordo in capo alla ricorrente di € 10.542,85 [derivante dalla somma dell'iniziale credito di €
5.463,01 (non più dovuto) e del successivo credito (non più dovuto) di € 5.079,84]. Il debito di € 10.542,85 scaturiva dal fatto che il decreto di ricostruzione n. 269 del 28
pagina 3 di 5 maggio 2019 aveva fatto conseguire alla ricorrente la fascia 21 da settembre 2017, mentre il decreto n. 359 del 26 novembre 2021 comportava il conseguimento della fascia
21 da marzo 2021 (e dunque risultavano quasi quattro anni di differenze retributive relative alla fascia 21 corrisposte indebitamente, sulla base dell'originaria sentenza n.
1293/2018). La provvedeva a rateizzare mediante Controparte_2
ritenuta mensile di € 810,99 da eseguirsi da dicembre 2022 a dicembre 2023, con provvedimento n. 1649 del 10 gennaio 2023, ma in concreto il recupero del credito erariale veniva attuato solo fino alla rata di marzo 2023, per un importo totale di €
3.243,92, poi sospeso dalla rata di aprile 2023 in esecuzione del decreto di ricostruzione successivo, successivamente ripreso da aprile 2023 a luglio 2023, per ulteriori €
2.174,14. Nel frattempo, sempre in esecuzione della sentenza di primo grado n.
1293/2018, il come detto aveva corrisposto a gennaio 2022 Controparte_3
la somma lorda di € 6.774,96. In seguito alla correzione di errore materiale il decreto di ricostruzione n. 378 del 6 febbraio 2023 determinava la corretta anzianità di servizio, anticipando gli effetti della fascia stipendiale 21 dal 1° luglio 2019, già percepiti dalla ricorrente dalla predetta data. Ciò riportava un credito a favore della ricorrente di €
5.125,34, che veniva portato a scomputo del debito di € 10.542,85, del quale debito la ricorrente aveva già saldato la somma di € 5.415,06 [mediante le rate di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023], il residuo debito di €
5.127,79 (derivante da € 10.542,85 – € 5.415,06), veniva scomputato dal predetto credito di € 5.125,34, portando un saldo a debito di € 2,45. Considerato però che il credito iniziale pari a € 5.463,01, derivante dall'applicazione del decreto di ricostruzione n. 269/2019, non era stato a suo tempo corrisposto, bensì sospeso in via cautelativa dalla
, nelle more dei provvedimenti in corso di definizione anche per il contenzioso in atto, la riportava a credito € 5.460,56 come posizione netta complessiva da corrispondersi con la rata stipendiale di marzo 2024 ed annullava in autotutela il provvedimento amministrativo di recupero prot. n. 29646 del 28 marzo 2023;
pagina 4 di 5 parte ricorrente contestava la predetta ricostruzione dei fatti, non aderiva alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, per cui veniva disposta CTU al fine di
“accertare le reciproche ragioni di debito e credito delle parti, considerando un'anzianità effettiva della ricorrente di anni 13 e mesi 2 al momento dell'immissione in ruolo (1° settembre 2010), con inserimento nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dal 1° luglio
2012 e nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° luglio 2019”. Il CTU nominato concludeva affermando che la ricorrente, nel periodo in contestazione, aveva complessivamente percepito maggiori somme per € 193,00; su concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
l'esito della causa suggerisce la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate per intero in dispositivo: al momento del deposito del ricorso la ricorrente non vantava l'intero credito azionato, e dopo marzo 2024 non vantava più alcun credito nei confronti del (era anzi in debito, come accertato dalla CTU); le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di parte ricorrente: la CTU risultava necessitata dal contegno processuale della parte ricorrente, che soltanto all'odierna udienza limitava la domanda ad € 5.267,56, ossia alla somma già percepita a marzo 2024;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte convenuta al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate per intero in € 5.388,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, compensa la parte restante;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte ricorrente. Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4547/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ARIOTTO ALESSIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE – contro
Controparte_1
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
PARAFIORITI CONCETTA e dalla dott.ssa BOVE GIUSI
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: ripetizione indebito e pagamento somme
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare che nulla era dovuto in restituzione a titolo di indebito oggettivo e condannare il al pagamento della somma indebitamente trattenuta di € 5.417,51 oltre interessi;
chiedeva inoltre condannare il al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.125,34 oltre interessi a titolo di differenze retributive sino a gennaio 2023; condannare il al pagamento delle ulteriori somme spettanti a titolo di differenze retributive da gennaio 2023; il costituendosi in giudizio riconosceva un credito della ricorrente di €
5.460,56 (che le avrebbe corrisposto con la rata stipendiale di marzo 2024), ed in pagina 1 di 5 relazione al predetto importo chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso;
il ricorso è parzialmente fondato;
la ricorrente - docente di scuola secondaria di II° grado a tempo determinato dall'a.s. 1993/1994, immessa in ruolo dal 1° settembre 2010 presso l'i.s. “Boselli” di Torino
- con sentenza n. 1293/2018 otteneva la condanna del al pagamento della somma lorda di € 6.774,96. In motivazione la giudice affermava che il credito derivava dal riconoscimento di una maggiore anzianità pre-ruolo valida ai fini della ricostruzione di carriera, con anzianità effettiva di anni 13 e mesi 2 e inserimento nella fascia stipendiale
15/20 a decorrere da marzo 2015. L'amministrazione provvedeva al pagamento della somma indicata in sentenza (€ 6.774,96 lordi a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1° settembre 2012 al 30 aprile 2015) e nel contempo proponeva appello avverso la pronuncia dell'intestato Tribunale;
con sentenza n. 8/2019 la Corte territoriale accoglieva il gravame, respingeva le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio. L'amministrazione procedeva al recupero di quanto versato alla ricorrente attraverso trattenute mensili in busta paga;
avverso la sentenza della Corte territoriale la ricorrente proponeva ricorso per
Cassazione, che accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte
d'appello in diversa composizione;
con sentenza n. 383/2021 la Corte territoriale così statuiva: “pronunciando sul ricorso in riassunzione, respinge l'appello proposto dal contro la Controparte_1
sentenza n. 1293/2018 del Tribunale di Torino;
condanna il a Controparte_1
rimborsare a le spese dell'appello, liquidate in euro 3.777,00 le spese del Parte_1
giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 e le spese del presente giudizio di rinvio liquidate in euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa”. Con la busta paga di pagina 2 di 5 gennaio 2022 il accreditava (nuovamente) alla ricorrente la somma di € CP_1
6.774,96, come statuito dalla sentenza di primo grado;
in data 11 gennaio 2023 la ricorrente riceveva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero di indebito oggettivo per la somma di €
10.542,85, per somme versate in eccesso nel periodo 2017/2021. L'indebito derivava dalla sentenza n. 1293/2018, ove la giudice affermava erroneamente la decorrenza dello scaglione 15/20 da marzo 2015, essendo invece corretta la decorrenza da giugno 2012, cui corrispondeva la somma riconosciuta nella sentenza stessa a titolo di differenze retributive. In esito all'istanza congiunta di correzione di errore materiale il Tribunale disponeva la correzione della sentenza “mediante sostituzione – alla riga 14 della pagina 5
- delle parole “da marzo 2015 “con le parole “da luglio 2012””; la ricorrente conseguiva quindi la fascia stipendiale 15/20 dal 1° luglio 2012 e la fascia stipendiale 21/27 dal 1° luglio 2019; il nuovo decreto di ricostruzione della carriera da parte dell'i.s. “Boselli” (n. 378 del 6 febbraio 2023) individuava correttamente la decorrenza dello scaglione retributivo
15/20 da luglio 2012 e conseguentemente la decorrenza dello scaglione retributivo 21/27 da luglio 2019; in data 28 marzo 2023 la ricorrente riceveva una nuova comunicazione di recupero di indebito per la somma di € 2.174,14, risultante della compensazione tra: - l'originario debito definito con provvedimento nr. 359 del 26 novembre 2021 di € 10.542,85, - il credito prodotto dal successivo decreto nr. 378 del 6 febbraio 2023 di € 5.125,34, - le rate già trattenute nel periodo dicembre 2022 / marzo 2023 per € 3.243,37; parte convenuta sosteneva che per il sistema NOIPA, l'applicazione del decreto di ricostruzione di carriera n. 359/2021 faceva scaturire un debito retributivo lordo in capo alla ricorrente di € 10.542,85 [derivante dalla somma dell'iniziale credito di €
5.463,01 (non più dovuto) e del successivo credito (non più dovuto) di € 5.079,84]. Il debito di € 10.542,85 scaturiva dal fatto che il decreto di ricostruzione n. 269 del 28
pagina 3 di 5 maggio 2019 aveva fatto conseguire alla ricorrente la fascia 21 da settembre 2017, mentre il decreto n. 359 del 26 novembre 2021 comportava il conseguimento della fascia
21 da marzo 2021 (e dunque risultavano quasi quattro anni di differenze retributive relative alla fascia 21 corrisposte indebitamente, sulla base dell'originaria sentenza n.
1293/2018). La provvedeva a rateizzare mediante Controparte_2
ritenuta mensile di € 810,99 da eseguirsi da dicembre 2022 a dicembre 2023, con provvedimento n. 1649 del 10 gennaio 2023, ma in concreto il recupero del credito erariale veniva attuato solo fino alla rata di marzo 2023, per un importo totale di €
3.243,92, poi sospeso dalla rata di aprile 2023 in esecuzione del decreto di ricostruzione successivo, successivamente ripreso da aprile 2023 a luglio 2023, per ulteriori €
2.174,14. Nel frattempo, sempre in esecuzione della sentenza di primo grado n.
1293/2018, il come detto aveva corrisposto a gennaio 2022 Controparte_3
la somma lorda di € 6.774,96. In seguito alla correzione di errore materiale il decreto di ricostruzione n. 378 del 6 febbraio 2023 determinava la corretta anzianità di servizio, anticipando gli effetti della fascia stipendiale 21 dal 1° luglio 2019, già percepiti dalla ricorrente dalla predetta data. Ciò riportava un credito a favore della ricorrente di €
5.125,34, che veniva portato a scomputo del debito di € 10.542,85, del quale debito la ricorrente aveva già saldato la somma di € 5.415,06 [mediante le rate di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023], il residuo debito di €
5.127,79 (derivante da € 10.542,85 – € 5.415,06), veniva scomputato dal predetto credito di € 5.125,34, portando un saldo a debito di € 2,45. Considerato però che il credito iniziale pari a € 5.463,01, derivante dall'applicazione del decreto di ricostruzione n. 269/2019, non era stato a suo tempo corrisposto, bensì sospeso in via cautelativa dalla
, nelle more dei provvedimenti in corso di definizione anche per il contenzioso in atto, la riportava a credito € 5.460,56 come posizione netta complessiva da corrispondersi con la rata stipendiale di marzo 2024 ed annullava in autotutela il provvedimento amministrativo di recupero prot. n. 29646 del 28 marzo 2023;
pagina 4 di 5 parte ricorrente contestava la predetta ricostruzione dei fatti, non aderiva alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, per cui veniva disposta CTU al fine di
“accertare le reciproche ragioni di debito e credito delle parti, considerando un'anzianità effettiva della ricorrente di anni 13 e mesi 2 al momento dell'immissione in ruolo (1° settembre 2010), con inserimento nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dal 1° luglio
2012 e nella fascia stipendiale 21/27 dal 1° luglio 2019”. Il CTU nominato concludeva affermando che la ricorrente, nel periodo in contestazione, aveva complessivamente percepito maggiori somme per € 193,00; su concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
l'esito della causa suggerisce la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate per intero in dispositivo: al momento del deposito del ricorso la ricorrente non vantava l'intero credito azionato, e dopo marzo 2024 non vantava più alcun credito nei confronti del (era anzi in debito, come accertato dalla CTU); le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico di parte ricorrente: la CTU risultava necessitata dal contegno processuale della parte ricorrente, che soltanto all'odierna udienza limitava la domanda ad € 5.267,56, ossia alla somma già percepita a marzo 2024;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte convenuta al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate per intero in € 5.388,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, compensa la parte restante;
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte ricorrente. Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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