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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/12/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2658 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Trieste n. 16, C/o Avv. Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c., ha chiesto Parte_1
l'accertamento del proprio diritto all'inserimento/aggiornamento della posizione assicurativa con riferimento all'anno 2008, deducendo che, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo (poi riconosciuto con CP_1 sentenza n. 940/2017 del Tribunale di Patti), l' avrebbe omesso di CP_2 ripristinare non solo le 102 giornate lavorate, ma anche i connessi periodi di disoccupazione agricola e di trattamento speciale agricolo, quali contributi figurativi. L' si è costituito eccependo, in via preliminare, CP_1 improponibilità/improcedibilità (mancata domanda amministrativa e ricorso amministrativo), nonché difetto di interesse ad agire;
nel merito ha dedotto che l'interessato è pensionato e che la posizione sarebbe stata comunque “soddisfatta” tramite ricostituzione della pensione (procedimento concluso il 15.01.2019), sostenendo inoltre che l'aggiornamento dell'estratto conto sarebbe un “facere” non coercibile e, comunque, privo di utilità concreta.
Le eccezioni preliminari non sono fondate. In atti risulta, quantomeno, una formale interlocuzione dell'assicurato con l'Ente (diffida/PEC) volta ad ottenere il riallineamento della posizione;
in ogni caso, la domanda azionata non è diretta ad ottenere per la prima volta una prestazione economica “nuova”, bensì la regolarizzazione/certezza della posizione assicurativa, quale bene giuridico autonomamente tutelabile.
Soprattutto, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire. La giurisprudenza di merito (anche di questo Ufficio) riconosce che il lavoratore/assicurato è titolare di un diritto soggettivo alla corretta posizione assicurativa, suscettibile di accertamento e tutela anche prima e a prescindere dalla concreta liquidazione di una specifica prestazione, in quanto la corretta registrazione dei periodi (inclusi quelli figurativi) incide sul diritto e sulla misura di prestazioni attuali o future e, comunque, sul diritto alla certezza dei dati previdenziali. In tal senso, Tribunale di Patti, sentenza n. 849/2023, ha escluso la carenza di interesse in controversie relative all'omessa registrazione di contributi figurativi connessi a disoccupazione agricola/TSA, ritenendo doverosa la regolarizzazione (salva, in quel caso, la cessazione della materia del contendere per intervenuto aggiornamento in corso di causa).
Analoga affermazione si rinviene nella più recente sentenza del Tribunale di Patti
n. 1161/2025, che valorizza l'interesse concreto e attuale all'aggiornamento dell'estratto conto proprio perché la corretta esposizione dei contributi figurativi è funzionale alla determinazione del diritto e della misura delle prestazioni e perché
l'Ente è tenuto ad assicurare l'esattezza dei dati contributivi.
Nel merito, la domanda è fondata. È pacifico che la sentenza n. 940/2017 abbia riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2008 e, dunque, il presupposto per il riallineamento della posizione assicurativa quanto alle giornate lavorate.
Resta controverso se l' abbia effettivamente e integralmente provveduto CP_1 anche all'accredito dei periodi figurativi correlati alle prestazioni (disoccupazione agricola e trattamento speciale agricolo) che, secondo l'allegazione dell'assicurato, erano già stati richiesti e percepiti e poi “cancellati” dall'estratto.
A fronte di tale specifica domanda, l' si è limitato a dedurre (in via assertiva) CP_1
l'avvenuta ricostituzione pensionistica e a prospettare una sorta di irrilevanza giuridico-economica dell'aggiornamento, senza però superare il punto decisivo: la posizione assicurativa deve essere completa e corretta, e i periodi figurativi connessi a prestazioni previdenziali (tra cui la disoccupazione agricola) rientrano nel perimetro della posizione contributiva dell'assicurato. La stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Patti n. 1161/2025 si muove in questa direzione, valorizzando l'obbligo dell'Ente di assicurare estratti conto aderenti alla reale storia assicurativa, inclusi i contributi figurativi da disoccupazione agricola e trattamento speciale.
Sul punto, giova ricordare che la Corte di Cassazione si è occupata della rideterminazione della contribuzione figurativa correlata all'indennità di disoccupazione agricola, confermando che la contribuzione figurativa è un profilo logicamente connesso alla corretta individuazione del trattamento e dei presupposti di calcolo (Cass. 10.01.2022, n. 439).
Ne consegue che, riconosciuto il presupposto (anno 2008 e giornate lavorate) e allegata la pregressa spettanza/erogazione delle prestazioni con correlati accrediti figurativi, il ricorrente ha diritto ad ottenere l'inserimento/aggiornamento dei relativi periodi figurativi nell'estratto conto, secondo la normativa di settore e nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
[...]
all'inserimento/aggiornamento della propria Parte_1 posizione assicurativa previdenziale con l'accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di disoccupazione agricola e di trattamento speciale agricolo connessi all'anno 2008, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a porre in CP_1 essere gli adempimenti necessari per la regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente, mediante l'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale con i periodi di cui sopra;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del CP_1 ricorrente in € 1.697,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Patti 21/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo