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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8836/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro;
tra
Parte_1 Parte_2 [...]
con l'assistenza e Parte_3 difesa dell'avv. Attilio Botta;
e
in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale “La Sartoria”, contumace a seguito di riassunzione;
nonché
, contumace a seguito di riassunzione; CP_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è d'uopo premettere che il dante causa delle odierne parti ricorrenti ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della individuale della convenuta dal CP_3
10.02.2007 sino al 13.02.2017, data del licenziamento per riduzione del personale, in qualità di “sarto”, inquadrato al livello IV del CCNL Commercio. Ha allegato di avere
1 lavorato dal lunedì al venerdì osservando il seguente orario lavorativo: dalle ore 9,00 alle ore 16,30.
Ha lamentato di avere percepito una retribuzione inferiore a quella spettantegli e ha chiesto, pertanto, la condanna della resistente alla corresponsione delle differenze retributive anche per lavoro straordinario.
In via preliminare, è opportuno evidenziare –in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e condiviso da Questo Giudicante- che la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro caratterizzato in termini di subordinazione, continuità ed onerosità costituisce l'indefettibile presupposto per poter invocare l'applicabilità delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di settore, ancorché nei limiti del cosiddetto -ovverosia previa esclusione delle voci creditorie di matrice squisitamente contrattuale, in assenza dell'allegazione e della prova dell'adesione espressa o tacita del datore di lavoro alla contrattazione collettiva nella sua interezza- ed in via meramente tendenziale -al fine esclusivo di valutare l'adeguatezza degli importi corrisposti al lavoratore alla qualità e quantità del lavoro svolto, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione-; sicché, il principio della retribuzione sufficiente riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione ed assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 13941/00).
Orbene, dagli atti risulta che il rapporto di lavoro si è risolto con decorrenza dal 13.02.2015 e non già il 13.02.2017
(cfr. lettera di licenziamento del 24.01.2015 prodotta dalla parte resistente nel giudizio originariamente promosso).
Risultano essere allegate tutte le buste paga riferibili al rapporto, sottoscritte dal lavoratore “per quietanza” (cfr.
2 buste paga prodotte dalla resistente). Laddove, per giurisprudenza consolidata e condivisibile della S.C., si ritiene che la sottoscrizione con l'espressa dicitura “per quietanza” della busta paga ha valore di pagamento delle somme indicate nel prospetto stesso, spettando al lavoratore contestarne la corrispondenza con le retribuzioni effettivamente erogategli (cfr. Cass. sent. n. 1150/94;
Cass. sent. n. 7310/2001).
La retribuzione risulta essere stata calcolata tenendo conto del corretto inquadramento del lavoratore (livello IV –
“commesso di negozio” CCNL Commercio), sì come ricavabile anche dal contratto di assunzione allegato.
Devono essere dunque ritenute del tutto generiche e non circostanziate le allegazioni di parte attrice in ordine all'insufficienza della retribuzione percepita.
Va parimenti disattesa la rivendicazione attorea afferente alle differenze retributive per il lavoro straordinario, in quanto le dichiarazioni testimoniali non si appalesano sufficientemente analitiche in ordine alla frequenza temporale e cadenza periodica del superamento dell'orario ordinario di lavoro da parte del dante causa. I due testi escussi si sono limitati a confermare apoditticamente il capitolo di prova relativo all'orario lavorativo del senza circostanziare l'assunto ed Parte_3 esprimendosi in tal modo: “se mal non ricordo” (teste
). Tes_1
A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018), non risultante nel caso di specie.
Nemmeno può trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività
3 maturate e non godute, atteso che il dante causa non ha adempiuto all'onere della prova relativo all'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati alla fruizione delle ferie;
difatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C. “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 26985/09)”.
Da ultimo, con riguardo al trattamento di fine rapporto, vi
è in atti verbale di conciliazione sindacale dal quale risulta l'intervenuto accordo sulla somma da liquidarsi pari ad Euro 7.000,00, a mezzo di n. 14 rate mensili (Euro
4.500,00 per trattamento di fine rapporto più Euro 2.500,00)
(cfr. verbale di conciliazione redatto in data 25.05.2016 e prodotto dalla datrice di lavoro).
Ai sensi dell'art. 411 c.p.c. cpv “Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.
Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto”.
4 Alla stregua delle ragioni sin qui esposte, deve essere rigettata la domanda attorea.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali attesa la mancata costituzione in giudizio delle controparti regolarmente evocate nel giudizio in riassunzione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 5.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro;
tra
Parte_1 Parte_2 [...]
con l'assistenza e Parte_3 difesa dell'avv. Attilio Botta;
e
in qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale “La Sartoria”, contumace a seguito di riassunzione;
nonché
, contumace a seguito di riassunzione; CP_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è d'uopo premettere che il dante causa delle odierne parti ricorrenti ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della individuale della convenuta dal CP_3
10.02.2007 sino al 13.02.2017, data del licenziamento per riduzione del personale, in qualità di “sarto”, inquadrato al livello IV del CCNL Commercio. Ha allegato di avere
1 lavorato dal lunedì al venerdì osservando il seguente orario lavorativo: dalle ore 9,00 alle ore 16,30.
Ha lamentato di avere percepito una retribuzione inferiore a quella spettantegli e ha chiesto, pertanto, la condanna della resistente alla corresponsione delle differenze retributive anche per lavoro straordinario.
In via preliminare, è opportuno evidenziare –in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e condiviso da Questo Giudicante- che la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro caratterizzato in termini di subordinazione, continuità ed onerosità costituisce l'indefettibile presupposto per poter invocare l'applicabilità delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di settore, ancorché nei limiti del cosiddetto -ovverosia previa esclusione delle voci creditorie di matrice squisitamente contrattuale, in assenza dell'allegazione e della prova dell'adesione espressa o tacita del datore di lavoro alla contrattazione collettiva nella sua interezza- ed in via meramente tendenziale -al fine esclusivo di valutare l'adeguatezza degli importi corrisposti al lavoratore alla qualità e quantità del lavoro svolto, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione-; sicché, il principio della retribuzione sufficiente riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione ed assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 13941/00).
Orbene, dagli atti risulta che il rapporto di lavoro si è risolto con decorrenza dal 13.02.2015 e non già il 13.02.2017
(cfr. lettera di licenziamento del 24.01.2015 prodotta dalla parte resistente nel giudizio originariamente promosso).
Risultano essere allegate tutte le buste paga riferibili al rapporto, sottoscritte dal lavoratore “per quietanza” (cfr.
2 buste paga prodotte dalla resistente). Laddove, per giurisprudenza consolidata e condivisibile della S.C., si ritiene che la sottoscrizione con l'espressa dicitura “per quietanza” della busta paga ha valore di pagamento delle somme indicate nel prospetto stesso, spettando al lavoratore contestarne la corrispondenza con le retribuzioni effettivamente erogategli (cfr. Cass. sent. n. 1150/94;
Cass. sent. n. 7310/2001).
La retribuzione risulta essere stata calcolata tenendo conto del corretto inquadramento del lavoratore (livello IV –
“commesso di negozio” CCNL Commercio), sì come ricavabile anche dal contratto di assunzione allegato.
Devono essere dunque ritenute del tutto generiche e non circostanziate le allegazioni di parte attrice in ordine all'insufficienza della retribuzione percepita.
Va parimenti disattesa la rivendicazione attorea afferente alle differenze retributive per il lavoro straordinario, in quanto le dichiarazioni testimoniali non si appalesano sufficientemente analitiche in ordine alla frequenza temporale e cadenza periodica del superamento dell'orario ordinario di lavoro da parte del dante causa. I due testi escussi si sono limitati a confermare apoditticamente il capitolo di prova relativo all'orario lavorativo del senza circostanziare l'assunto ed Parte_3 esprimendosi in tal modo: “se mal non ricordo” (teste
). Tes_1
A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018), non risultante nel caso di specie.
Nemmeno può trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività
3 maturate e non godute, atteso che il dante causa non ha adempiuto all'onere della prova relativo all'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati alla fruizione delle ferie;
difatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C. “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass., Sez. Lav., Sent. n. 26985/09)”.
Da ultimo, con riguardo al trattamento di fine rapporto, vi
è in atti verbale di conciliazione sindacale dal quale risulta l'intervenuto accordo sulla somma da liquidarsi pari ad Euro 7.000,00, a mezzo di n. 14 rate mensili (Euro
4.500,00 per trattamento di fine rapporto più Euro 2.500,00)
(cfr. verbale di conciliazione redatto in data 25.05.2016 e prodotto dalla datrice di lavoro).
Ai sensi dell'art. 411 c.p.c. cpv “Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.
Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto”.
4 Alla stregua delle ragioni sin qui esposte, deve essere rigettata la domanda attorea.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali attesa la mancata costituzione in giudizio delle controparti regolarmente evocate nel giudizio in riassunzione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 5.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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