Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7197 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07197/2025REG.PROV.COLL.
N. 06802/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6802 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10750/2023, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata dall’odierno appellante.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio n. 10750/2023 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro il rigetto della domanda di cittadinanza presentata il 16 settembre 2015, motivata sulla scorta di un giudizio di mancata integrazione del richiedente nel tessuto sociale, desunta da due procedimenti penali avviati a suo carico (l’uno risalente al 2007 e l’altro al 2016), rispetto ai quali si evidenzia – nella premessa del provvedimento - la mancata dichiarazione nel procedimento in questione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con atto in data 24 agosto 2023, articolando le proprie difese in successiva memoria, ribadendo l’eccezione di inammissibilità del gravame già opposta in primo grado e sostenendone, in ogni caso, l’infondatezza.
All’udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Preliminarmente deve essere scrutinata e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, reiterata come detto dall’Amministrazione appellata.
L’assunto su cui si fonda è che l’appellante non avrebbe prospettato alcun motivo in relazione a quella che costituirebbe l’ulteriore e autonoma “ ratio ” su cui fonderebbe il decreto oggetto d’impugnativa; più precisamente, la mancata menzione dei procedimenti penali nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, sarebbe di per sé indice di scarso rispetto per le regole, ostativo alla concessione della cittadinanza.
L’assunto secondo cui il provvedimento in questione avrebbe – in ultima analisi - una motivazione plurima non corrisponde, tuttavia, al vero. Emerge con chiarezza, da una piana lettura del provvedimento impugnato, che il diniego di concessione della cittadinanza sia motivato in via esclusiva sulla scorta di un giudizio di mancata integrazione del richiedente, desunto – come detto - dai due procedimenti penali accertati a suo carico, essendo riportato solo in premessa e come mero dato fattuale che l’interessato abbia attestato nell’istanza di non avere “ precedenti penali ”. Né può condividersi che si tratterebbe di dichiarazione mendace atteso che, al momento in cui la richiesta di concessione della cittadinanza è stata presentata (ossia il 16 settembre 2015), l’istante non aveva “ precedenti penali ”, né era sottoposto a procedimenti penali (tanto meno ha riportato condanne in seguito); dei due procedimenti richiamati, uno consegue ad una notizia di reato del 2016, evidentemente posteriore alla presentazione della domanda; l’altro risulta archiviato già nel 2014, prima ancora della presentazione della domanda stessa.
3.- Nel merito l’appello, incentrato sul difetto di motivazione, può essere accolto.
3.1.-Si rimprovera al giudice di prime cure di non aver riservato il giusto rilievo alla circostanza che il Ministero dell’Interno abbia considerato automaticamente ostativi alla concessione della cittadinanza i procedimenti penali cui l’appellante è stato sottoposto; si contesta, cioè, che il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza sia stato adottato senza prendere in considerazione i fatti da cui tali procedimenti sono scaturiti onde valutare se potessero o meno costituire accadimenti che, valutati unitariamente alle ulteriori risultanze istruttorie, ostassero alla concessione della cittadinanza italiana in quanto indicativi della mancata o non completa integrazione dell’appellante nel tessuto sociale di riferimento, con conseguente sua inaffidabilità.
3.2. Il rilievo è condivisibile. Alla stregua della giurisprudenza di questo Consiglio in materia di concessione della cittadinanza, il diniego non può fondarsi in via esclusiva sul richiamo del principio per cui anche un solo precedente, finanche non definitivo o archiviato, possa essere posto a base del giudizio di mancata integrazione ove sia assente – come nel caso di specie - un’articolata valutazione dei fatti sottostanti e – comparativamente - degli elementi addotti dal richiedente (nello specifico la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risalente nel tempo, la famiglia residente in Italia con figli scolarizzati, l’acquisto di unità immobiliari); principio a maggior ragione destinato a valere a fronte di una gravità modesta dei reati oggetto di contestazione, sia per la natura di questi, sia per l’epoca alla quale risalgono sia, soprattutto, per gli esiti degli stessi (è incontroverso, come detto, che l’istante non abbia subito condanne penali).
E’ stato, invero, condivisibilmente affermato che “ L’Amministrazione è tenuta a svolgere un’approfondita istruttoria, a verificare gli sviluppi dei procedimenti penali, a valutare il complessivo percorso di integrazione del richiedente e a fornire una motivazione specifica e dettagliata che dia conto delle concrete ragioni per cui i fatti contestati, pur in assenza di condanne, possano ritenersi ostativi al riconoscimento dello status civitatis” (cfr. Tar Lazio-Roma, sez. V, 27/01/2025, n.1589); sicché, quand’anche il provvedimento di concessione della cittadinanza debba essere qualificato “ atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104), cionondimeno l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del diniego devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato contestato e alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo rispetto alla presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza. Solo “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato, sez. I, 4 aprile 2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Il carattere altamente discrezionale delle valutazioni rimesse alla pubblica Amministrazione in subiecta materia , sul quale il giudice di prime cure ha essenzialmente posto l’accento, non è dunque in sé sufficiente a giustificare le conclusioni attinte, rappresentando la condotta penalmente rilevante, a norma di legge, soltanto uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza.
3.3.- Ritiene dunque il Collegio che, nel caso di specie, il Ministero non abbia fatto buon governo della discrezionalità; non vi è traccia nel provvedimento gravato di un’autonoma valutazione dei fatti né degli indici indicativi di una significativa integrazione allegati dall’interessato, al di fuori di un mero richiamo in premessa all’esistenza della notitia criminis , del tutto inidoneo a giustificare in sé sotto il profilo causale, per quanto detto, il giudizio di non idoneità del richiedente rispetto all’oggetto della domanda.
4.-In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, annullato il diniego gravato, con obbligo dell’Amministrazione di procedere a nuova valutazione. Considerata tuttavia la vicenda nel suo complesso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.