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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 792/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VISCARDI ILARIA
e ato ad ASTI (AT) il 31/03/1953 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSO ROBERTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 2.000,00 all'atto della CP_1 Pt_1
sottoscrizione del presente atto, tramite bonifico bancario sul conto avente iban
RO69BTRLEURCRT0544792001, SWIFT/BIC: intrattenuto presso Banca BT C.F._1
Transilvania e intestato a senza che ciò abbia significato di alcun Parte_1
riconoscimento, ma a mero titolo di contributo spese in favore della medesima per procedere con il presente procedimento;
2) invero, tutte le posizioni economiche in essere, in costanza di matrimonio, sono state regolate e definite e, pertanto, le parti non hanno nulla a che richiedere l'uno nei confronti dell'altra;
3) ai sensi del D.lgs. 149/2022, le parti dichiarano di essere state informate della possibilità di ricorrere all'istituto della mediazione, come strumento di giustizia alternativo, complementare e integrativo della risoluzione delle controversie ad esclusione delle sole ipotesi che riguardino violenze di genere o domestiche”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data 26/08/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 64, Parte I, Serie, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 792/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VISCARDI ILARIA
e ato ad ASTI (AT) il 31/03/1953 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSO ROBERTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 2.000,00 all'atto della CP_1 Pt_1
sottoscrizione del presente atto, tramite bonifico bancario sul conto avente iban
RO69BTRLEURCRT0544792001, SWIFT/BIC: intrattenuto presso Banca BT C.F._1
Transilvania e intestato a senza che ciò abbia significato di alcun Parte_1
riconoscimento, ma a mero titolo di contributo spese in favore della medesima per procedere con il presente procedimento;
2) invero, tutte le posizioni economiche in essere, in costanza di matrimonio, sono state regolate e definite e, pertanto, le parti non hanno nulla a che richiedere l'uno nei confronti dell'altra;
3) ai sensi del D.lgs. 149/2022, le parti dichiarano di essere state informate della possibilità di ricorrere all'istituto della mediazione, come strumento di giustizia alternativo, complementare e integrativo della risoluzione delle controversie ad esclusione delle sole ipotesi che riguardino violenze di genere o domestiche”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data 26/08/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 64, Parte I, Serie, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 04/04/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.