TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4848/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 4848/2025, promossa da:
- Avv. MINISSALE GIUSEPPE, Avv. LUCIBELLO GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. ROVELLI STEFANO, Avv. SERAFINO Controparte_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute per n. 15 giorni in relazione all'a.s. 2016/2017; condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative somme spettanti a titolo di indennità sostitutiva;
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 4848/2025, promossa da:
- Avv. MINISSALE GIUSEPPE, Avv. LUCIBELLO GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. ROVELLI STEFANO, Avv. SERAFINO Controparte_1
convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute per n. 15 giorni in relazione all'a.s. 2016/2017; condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative somme spettanti a titolo di indennità sostitutiva;
rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison