Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 4528/2024 VG Definitiva collegiale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
1ª Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente est. dott.Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice
nel procedimento indicato in epigrafe promosso da nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simone Pillon (C.F. ) e Sara C.F._1
Napoleoni (C.F. ), del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso il loro Studio Legale sito in Perugia, Via XIV Settembre n.71
Adottanti
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Adottando
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : adozione maggiorenne
Conclusioni : come da verbale di udienza dell'8.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti sono tra loro coniugati con matrimonio concordatario celebrato in Castiglione del Lago in data 3/05/1998. Dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia hanno chiesto di adottare , Controparte_1 nato a [...] il [...]. Hanno esposto a fondamento della domanda che : si sono presi cura di sostanzialmente dalla nascita, con il consenso della CP_1 madre, di origine nigeriana e dopo che si sono sposati il ragazzo è cresciuto con Persona_3 loro e con i due figli nati successivamente;
con decreto del 2006 il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha disposto in loro favore l'affidamento del minore, prolungato sino al 21° anno di età; il padre di è deceduto in Nigeria e il ragazzo non lo ha mai conosciuto;
la CP_1 madre, dopo essersi trasferita in Olanda ed aver assentito all'affidamento del figlio alla famiglia è da poco rientrata in Italia e vive a Narni ma non ha, tuttavia, ripreso Parte_2 alcun significativo rapporto con il figlio e, comunque, ha dato l'assenso all'adozione; CP_1 di fatto è stato cresciuto come il loro primo figlio e viene considerato a tutti gli effetti
[...] anche dai figli maggiorenni della coppia come il loro fratello maggiore. Hanno quindi chiesto che sia pronunciata l'adozione al fine di ufficializzare un rapporto affettivo e familiare ormai stabile e consolidato da anni. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, acquisito l'atto di assenso della madre dell'adottando e dei figli maggiorenni dei ricorrenti, si è proceduto all'audizione degli adottandi e dell'adottando che hanno confermato il loro reciproco consenso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda può essere accolta ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge ( età, consenso degli adottanti e dell'adottando, assenso dei figli maggiorenni della coppia e della madre dell'adottando) ed esistendo tra le parti, ormai da anni, un intenso e radicato rapporto di natura familiare ed affettiva. E' infatti stata provata l'esistenza di un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà tra gli aspiranti all'adozione e risulta soddisfatto il requisito della convenienza all'adozione, ai sensi dell'art. 312, numero 2), cod. civ., trovando l'interesse di effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri CP_1 della famiglia (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. Civ. 3 febbraio 2006, n. 2426) nella quale è cresciuto sin da quando era bambino di fatto quale figlio e fratello maggiore. Costituisce, del resto, approdo della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, la constatazione che l'adozione dei maggiorenni, nel tempo, si è affrancata dall'originaria funzione di garantire a chi era privo di figli una discendenza e la trasmissione del cognome e del patrimonio, per assurgere anche a strumento che consente il riconoscimento giuridico di relazioni affettive tra persone maggiorenni ma legate tra loro da involi personali, morali e civili, coerenti con i principi costituzionali dell'unità familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto della vita privata e familiare che trova tutela anche nell'art. 8 della CEDU.
Ciò posto va dunque pronunciata l'adozione e va disposto, quanto al cognome, in conformità alla previsione di cui all'art. 299 co.1° e 3° c.c., che, essendo l'adozione compiuta da coniugi, l'adottato assumerà, anteponendolo al proprio, il cognome “ ( corrispondente a Parte_2 quello dell'adottante . Parte_2
Le spese di giudizio considerando la natura della controversia e la natura sostanzialmente non contenziosa del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe così provvede :
a) dispone l'adozione di nato a [...] il Controparte_1
15.11.1993 da parte di astiglione del Lago il 05/01/1971 Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], residenti in [...]del Lago, Parte_2
Località Giorgi n.43
b) dispone che l'adottato assuma il cognome “ anteponendolo al proprio Parte_2
Manda alla cancelleria per l'espletamento delle comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c. nei termini di legge.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio .
Perugia, 27.5.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio