Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/10/2025, n. 7831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7831 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07831/2025REG.PROV.COLL.
N. 02930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2930 del 2025, proposto dal Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
contro
LA GA, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza- bis ) n. 4977/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LA GA;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellata l’avvocato Federico Tedeschini, per delega dell’avvocato Antonio Rosario Bongarzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma i cui estremi sono indicati in intestazione, che in accoglimento del ricorso dell’odierna appellata ha annullato il provvedimento ministeriale del 10 aprile 2024, prot. n. 14116, di diniego di riconoscimento in Italia, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, delle qualifiche professionali da questa acquisite in Romania, ai fini dell’accesso alla professione regolamentata di docente di scuola pubblica per alcune classi di concorso.
2. Costituitosi il contraddittorio con l’originaria ricorrente, quest’ultima ha dedotto e documentato di avere successivamente conseguito il riconoscimento, per la classe di concorso A028 ( Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria ), con provvedimento del Ministero appellante in data 19 giugno 2025, prot. n. 1574, e che è conseguentemente venuta meno la materia del contendere.
DIRITTO
1. In conseguenza della menzionata sopravvenienza provvedimentale, conforme all’originaria istanza di riconoscimento ai sensi del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, deve ritenersi cessata la materia del contendere.
2. Pertanto, il presente giudizio va definito con pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale giustifica anche la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO