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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1288.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1288/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di erede di , rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Chiara Cozzi e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Ferrovia
n. 40, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
Cont
1- , P.IVA e C.F. con sede in 01100 Controparte_1 P.IVA_1
Viterbo, Via M.llo Mariano Romiti n. 48, in persona dell'amministratore unico Ing. CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Ragonesi e con questi elettivamente domiciliata in
[...]
Viterbo, via G. Marconi n. 17, studio del difensore;
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva, in via principale, Parte_1
l'accertamento negativo del credito di € 47.177,81 riportato dalla fattura di conguaglio n.
244705/V01A del 19 luglio 2021 emessa da Talete S.p.A. e, in subordine, nella denegata ipotesi di
1 omesso accoglimento della domanda principale, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sulla società convenuta quale fornitrice del servizio idrico, nonché l'accertamento della prescrizione del credito maturato per i consumi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018.
A fondamento della domanda premetteva che la fattura emessa da Talete S.p.A. riportava il compenso asseritamente dovuto per i consumi idrici effettuati dall'utenza n. 15048 sita in Viterbo,
Strada Teverina n. 33, abitazione ove risiedevano suo padre e la moglie Persona_1
Precisava, tuttavia, che detta abitazione era disabitata da lungo tempo in quanto, Persona_2
dopo la morte di avvenuta il 15.08.2019, la moglie, affetta da gravi patologie Persona_1
(Alzheimer), si era trasferita definitivamente a vivere presso l'attrice, ove decedeva il 04.02.2021.
Solo in data 24.09.2020 gli operatori della Talete S.p.A. contattavano l'attrice per segnalare un consumo eccessivo di acqua rispetto alla media degli anni precedenti e, all'esito del sopralluogo svolto il giorno successivo, riscontravano che vi era una spaccatura nelle tubature collocate a valle del contatore, da cui l'acqua fuoriusciva copiosamente. L'attrice sosteneva che la perdita era occulta, in quanto il contatore era collocato in un terreno limitrofo, a circa 500 metri dall'abitazione, ed essendo interrato non rendeva visibile l'esistenza di perdite.
In ogni caso, la fuoriuscita di acqua doveva imputarsi alla condotta omissiva di parte convenuta che non aveva effettuato la lettura del contatore con la periodicità annuale imposta dal DPCM
29.04.1999 ed aveva rilevato tardivamente il consumo anomalo, allorquando lo stesso era già 500 volte superiore alla media storica riscontrata negli anni precedenti, pari a circa € 100 mensili.
Peraltro, nell'estate 2020, la stessa attrice aveva richiesto all'idraulico di fiducia (ditta Climaterm
2000), che si occupava del controllo obbligatorio della caldaia, di verificare lo stato dell'impianto idrico dell'abitazione e non aveva riscontrato alcuna anomalia.
Da ultimo affermava che per le annualità 2016, 2017 e 2018 doveva ritenersi maturata la prescrizione biennale del credito prevista dalla L. 205/2017.
2. Si costituiva con comparsa di risposta Talete S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Segnatamente deduceva che la perdita non poteva considerarsi occulta, poiché l'acqua che fuoriusciva dalle tubature era resa visibile dal deflusso verso la cunetta stradale. Affermava, inoltre, che la conduttura su cui si era verificata la perdita era di proprietà dell'attrice a cui, pertanto, spettava ripagare quanto dovuto per il consumo idrico.
Aggiungeva che la lettura annuale era stata resa impossibile dalla circostanza per cui il contatore era interrato e non era facilmente accessibile, perché collocato su un terreno privato.
2 Infine, rilevava che l'eccezione di prescrizione non poteva essere accolta perché la fattura di conguaglio si riferiva agli 2019-2021 e non alle annualità 2016, 2017 e 2018, come erroneamente indicato da parte attrice.
3. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Alle udienze del 29.11.2023 e 28.05.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa.
In data 12.03.2025 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di accertamento negativo del credito merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In limine il Giudice rileva che è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato, considerato che la fattura n. 244705/V01A del 19 luglio 2021 testualmente indica, quale intervallo temporale di calcolo del compenso dovuto, quello relativo ai consumi idrici compresi nel periodo fra il 01.01.2019 ed il 30.06.2021. Non risultano, invece, ricomprese nel calcolo le annualità del
2016, 2017 e 2018 con riferimento alle quali l'attrice ha eccepito la prescrizione.
Quanto al merito della controversia devono essere valorizzate le seguenti risultanze istruttorie emerse dalla prova testimoniale.
Il testimone , titolare della ditta Climaterm 2000, ha dichiarato che Testimone_1 nell'anno 2020 ha provveduto ad effettuare “un controllo generale sull'impianto idrico;
ho verificato anche il contatore che era in una botola a livello del terreno e non vi erano perdite”.
Il testimone dipendente della , ditta esterna intervenuta su chiamata di Testimone_2 CP_4
Talete per porre rimedio alla perdita idrica, ha dichiarato che: “mi ricordo che siamo intervenuti in loco, su chiamata, per una perdita d'acqua e rammento che trovammo un pozzetto crollato;
pozzetto che abbiamo ripulito rinvenendo uno o due contatori, non ricordo bene;
quando abbiamo pulito il pozzetto vi abbiamo trovato l'acqua dentro”; “c'era una perdita al contatore;
c'era il contatore ed un riduttore di pressione ed era questo che perdeva acqua”; inoltre ha precisato che
“il terreno era libero da recinzioni e che lo raggiungemmo passando direttamente dalla strada”
Il testimone anch'egli dipendente della , ha dichiarato che “Solo pulendo il terreno Tes_3 CP_4
e dopo aver rinvenuto il contatore abbiamo visto l'acqua”
La testimone amica dell'attrice, ha dichiarato di non aver mai “notato alcuna perdita Tes_4
d'acqua nel terreno limitrofo che è laterale alla stradina di accesso dell'abitazione della mia amica, stradina che io percorro per andare in casa sua.”
3 Le compendiate dichiarazioni testimoniali sono consonanti, anzitutto, laddove evidenziano che la perdita di acqua non era visibile, ma è stata accertata solo dopo aver avuto accesso al pozzetto ove era collocato il contatore.
Inoltre, le verifiche effettuate per conto dall'attrice dalla ditta Climaterm 2000 hanno escluso che, nell'anno 2020, vi fossero perdite all'impianto.
La prova testimoniale dimostra, altresì, che il contatore era posizionato su un terreno privato, ma privo di recinzione ed accessibile direttamente dalla strada pubblica.
Il testimone ha, infine, dichiarato che la perdita derivava dal “riduttore di pressione ed Tes_2 era questo che perdeva acqua”.
I descritti elementi istruttori consentono di ritenere provato il fatto che la perdita aveva carattere occulto e che, sebbene il contatore fosse accessibile direttamente dalla strada pubblica, l'ultima lettura era stata effettuata dalla convenuta solo in data 30.04.2015 (cfr. fattura riportata all'allegato n. 6 della citazione).
Al riguardo giova ricordare che parte convenuta ha affermato che la perdita avrebbe interessato la tubatura di competenza del privato, ma di tanto non ha fornito alcuna prova;
anzi detta affermazione appare sconfessata dalla propalazione rea dal testimone secondo cui la perdita derivava Tes_2 dal fatto che “c'era il contatore ed un riduttore di pressione ed era questo che perdeva acqua””.
Pertanto, le prove acquisite dimostrano che il consumo idrico riportato nella fattura n.
244705/V01A del 19 luglio 2021 non è dipeso dall'utilizzo effettuato dall'utenza n. 15048, essendo l'immobile disabitato ed essendo l'importo incoerente con la media dei consumi degli anni precedenti (cfr. estratto conto allegato al documento n. 5 della comparsa di Talete S.p.A.), bensì da una perdita di acqua conseguente alla rottura del riduttore di pressione posto a fianco al contatore.
Corollario della prova compendiata è che il credito vantato da parte convenuta non può ritenersi fondato. Tanto più che, essendo l'accesso al terreno ove era installato il contatore possibile direttamente dalla strada pubblica, la convenuta, riscontrata l'anomalia dei consumi, aveva l'obbligo, derivante dai canoni generali di buona fede e correttezza, di intervenire tempestivamente senza attendere che la perdita raggiungesse la notevole entità riportata in fattura.
Dacché consegue che merita accoglimento la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra
[...]
e Talete S.p.A., così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda di accertamento negativo e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 47.177,81 riportato dalla fattura di conguaglio n. 244705/V01A del 19 luglio
2021 emessa da Talete S.p.A.;
2. Condanna parte Talete S.p.A. alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.800,00 oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 04.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1288/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di erede di , rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Chiara Cozzi e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Ferrovia
n. 40, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
Cont
1- , P.IVA e C.F. con sede in 01100 Controparte_1 P.IVA_1
Viterbo, Via M.llo Mariano Romiti n. 48, in persona dell'amministratore unico Ing. CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Ragonesi e con questi elettivamente domiciliata in
[...]
Viterbo, via G. Marconi n. 17, studio del difensore;
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva, in via principale, Parte_1
l'accertamento negativo del credito di € 47.177,81 riportato dalla fattura di conguaglio n.
244705/V01A del 19 luglio 2021 emessa da Talete S.p.A. e, in subordine, nella denegata ipotesi di
1 omesso accoglimento della domanda principale, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sulla società convenuta quale fornitrice del servizio idrico, nonché l'accertamento della prescrizione del credito maturato per i consumi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018.
A fondamento della domanda premetteva che la fattura emessa da Talete S.p.A. riportava il compenso asseritamente dovuto per i consumi idrici effettuati dall'utenza n. 15048 sita in Viterbo,
Strada Teverina n. 33, abitazione ove risiedevano suo padre e la moglie Persona_1
Precisava, tuttavia, che detta abitazione era disabitata da lungo tempo in quanto, Persona_2
dopo la morte di avvenuta il 15.08.2019, la moglie, affetta da gravi patologie Persona_1
(Alzheimer), si era trasferita definitivamente a vivere presso l'attrice, ove decedeva il 04.02.2021.
Solo in data 24.09.2020 gli operatori della Talete S.p.A. contattavano l'attrice per segnalare un consumo eccessivo di acqua rispetto alla media degli anni precedenti e, all'esito del sopralluogo svolto il giorno successivo, riscontravano che vi era una spaccatura nelle tubature collocate a valle del contatore, da cui l'acqua fuoriusciva copiosamente. L'attrice sosteneva che la perdita era occulta, in quanto il contatore era collocato in un terreno limitrofo, a circa 500 metri dall'abitazione, ed essendo interrato non rendeva visibile l'esistenza di perdite.
In ogni caso, la fuoriuscita di acqua doveva imputarsi alla condotta omissiva di parte convenuta che non aveva effettuato la lettura del contatore con la periodicità annuale imposta dal DPCM
29.04.1999 ed aveva rilevato tardivamente il consumo anomalo, allorquando lo stesso era già 500 volte superiore alla media storica riscontrata negli anni precedenti, pari a circa € 100 mensili.
Peraltro, nell'estate 2020, la stessa attrice aveva richiesto all'idraulico di fiducia (ditta Climaterm
2000), che si occupava del controllo obbligatorio della caldaia, di verificare lo stato dell'impianto idrico dell'abitazione e non aveva riscontrato alcuna anomalia.
Da ultimo affermava che per le annualità 2016, 2017 e 2018 doveva ritenersi maturata la prescrizione biennale del credito prevista dalla L. 205/2017.
2. Si costituiva con comparsa di risposta Talete S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Segnatamente deduceva che la perdita non poteva considerarsi occulta, poiché l'acqua che fuoriusciva dalle tubature era resa visibile dal deflusso verso la cunetta stradale. Affermava, inoltre, che la conduttura su cui si era verificata la perdita era di proprietà dell'attrice a cui, pertanto, spettava ripagare quanto dovuto per il consumo idrico.
Aggiungeva che la lettura annuale era stata resa impossibile dalla circostanza per cui il contatore era interrato e non era facilmente accessibile, perché collocato su un terreno privato.
2 Infine, rilevava che l'eccezione di prescrizione non poteva essere accolta perché la fattura di conguaglio si riferiva agli 2019-2021 e non alle annualità 2016, 2017 e 2018, come erroneamente indicato da parte attrice.
3. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Alle udienze del 29.11.2023 e 28.05.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa.
In data 12.03.2025 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di accertamento negativo del credito merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In limine il Giudice rileva che è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato, considerato che la fattura n. 244705/V01A del 19 luglio 2021 testualmente indica, quale intervallo temporale di calcolo del compenso dovuto, quello relativo ai consumi idrici compresi nel periodo fra il 01.01.2019 ed il 30.06.2021. Non risultano, invece, ricomprese nel calcolo le annualità del
2016, 2017 e 2018 con riferimento alle quali l'attrice ha eccepito la prescrizione.
Quanto al merito della controversia devono essere valorizzate le seguenti risultanze istruttorie emerse dalla prova testimoniale.
Il testimone , titolare della ditta Climaterm 2000, ha dichiarato che Testimone_1 nell'anno 2020 ha provveduto ad effettuare “un controllo generale sull'impianto idrico;
ho verificato anche il contatore che era in una botola a livello del terreno e non vi erano perdite”.
Il testimone dipendente della , ditta esterna intervenuta su chiamata di Testimone_2 CP_4
Talete per porre rimedio alla perdita idrica, ha dichiarato che: “mi ricordo che siamo intervenuti in loco, su chiamata, per una perdita d'acqua e rammento che trovammo un pozzetto crollato;
pozzetto che abbiamo ripulito rinvenendo uno o due contatori, non ricordo bene;
quando abbiamo pulito il pozzetto vi abbiamo trovato l'acqua dentro”; “c'era una perdita al contatore;
c'era il contatore ed un riduttore di pressione ed era questo che perdeva acqua”; inoltre ha precisato che
“il terreno era libero da recinzioni e che lo raggiungemmo passando direttamente dalla strada”
Il testimone anch'egli dipendente della , ha dichiarato che “Solo pulendo il terreno Tes_3 CP_4
e dopo aver rinvenuto il contatore abbiamo visto l'acqua”
La testimone amica dell'attrice, ha dichiarato di non aver mai “notato alcuna perdita Tes_4
d'acqua nel terreno limitrofo che è laterale alla stradina di accesso dell'abitazione della mia amica, stradina che io percorro per andare in casa sua.”
3 Le compendiate dichiarazioni testimoniali sono consonanti, anzitutto, laddove evidenziano che la perdita di acqua non era visibile, ma è stata accertata solo dopo aver avuto accesso al pozzetto ove era collocato il contatore.
Inoltre, le verifiche effettuate per conto dall'attrice dalla ditta Climaterm 2000 hanno escluso che, nell'anno 2020, vi fossero perdite all'impianto.
La prova testimoniale dimostra, altresì, che il contatore era posizionato su un terreno privato, ma privo di recinzione ed accessibile direttamente dalla strada pubblica.
Il testimone ha, infine, dichiarato che la perdita derivava dal “riduttore di pressione ed Tes_2 era questo che perdeva acqua”.
I descritti elementi istruttori consentono di ritenere provato il fatto che la perdita aveva carattere occulto e che, sebbene il contatore fosse accessibile direttamente dalla strada pubblica, l'ultima lettura era stata effettuata dalla convenuta solo in data 30.04.2015 (cfr. fattura riportata all'allegato n. 6 della citazione).
Al riguardo giova ricordare che parte convenuta ha affermato che la perdita avrebbe interessato la tubatura di competenza del privato, ma di tanto non ha fornito alcuna prova;
anzi detta affermazione appare sconfessata dalla propalazione rea dal testimone secondo cui la perdita derivava Tes_2 dal fatto che “c'era il contatore ed un riduttore di pressione ed era questo che perdeva acqua””.
Pertanto, le prove acquisite dimostrano che il consumo idrico riportato nella fattura n.
244705/V01A del 19 luglio 2021 non è dipeso dall'utilizzo effettuato dall'utenza n. 15048, essendo l'immobile disabitato ed essendo l'importo incoerente con la media dei consumi degli anni precedenti (cfr. estratto conto allegato al documento n. 5 della comparsa di Talete S.p.A.), bensì da una perdita di acqua conseguente alla rottura del riduttore di pressione posto a fianco al contatore.
Corollario della prova compendiata è che il credito vantato da parte convenuta non può ritenersi fondato. Tanto più che, essendo l'accesso al terreno ove era installato il contatore possibile direttamente dalla strada pubblica, la convenuta, riscontrata l'anomalia dei consumi, aveva l'obbligo, derivante dai canoni generali di buona fede e correttezza, di intervenire tempestivamente senza attendere che la perdita raggiungesse la notevole entità riportata in fattura.
Dacché consegue che merita accoglimento la domanda di accertamento negativo proposta da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra
[...]
e Talete S.p.A., così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda di accertamento negativo e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di € 47.177,81 riportato dalla fattura di conguaglio n. 244705/V01A del 19 luglio
2021 emessa da Talete S.p.A.;
2. Condanna parte Talete S.p.A. alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.800,00 oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 04.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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