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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 14612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14612/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a VI TE (CE) il 25/09/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TAFFURI LUIGI e dall'Avv. Tammaro Iovine, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto: a)che, con provvedimento datato 19 gennaio 2021 (cfr. doc. n. 1), l sede di Aversa gli inviava CP_1
una comunicazione di indebito oggettivo, con cui gli richiedeva la restituzione della somma di € 7.567,80, a titolo di indennità ASPI/MINIASPI n. 6037617300360, per la seguente motivazione: “prestazione revocata per disconoscimento rapporto di lavoro con ditta denominata CO. MI Edil di AG EL, per il periodo che va dal 16/10/2023 al
19/11/2023; b) che in realtà, precedentemente, con provvedimento prot. CP_1
.5105.17/01/2017.96-61 del 17/01/2017, il resistente Ente Previdenziale disponeva il CP_1
1 disconoscimento del rapporto di suddetto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la ditta CO.MI EDIL di AG HE “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”; c) che, invero, dal
16/10/2013 al 19/11/2013, il sig. aveva regolarmene prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della ditta , con sede Controparte_2
legale in Afragola al C.so Meridionale, 99, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di tipo “full-time”, con qualifica di operaio e mansioni di carpentiere,
Livello II del CCNL - Imprese Edili ed affini –, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle
16:30, con un'ora per la pausa pranzo, quindi per 40 ore lavorative settimanali ed 8 giornaliere;
d) pertanto, il ricorrente aveva altresì diritto a tutte le prestazioni socio- previdenziali maturate in forza di tale rapporto lavorativo intercorso dal 16/10/2023 al
19/11/2023, tra cui, in specie, la somma di € 7.567,80, a titolo di indennità ASPI/MINIASPI
n. 6037617300360; e) che, in data 25/06/2018, il ricorrente, patrocinato dall'avv. Leonardo
Maiolica, provvedeva ad impugnare detto provvedimento depositando apposito ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro e Previdenza – al fine di provare la sussistenza del suddetto rapporto di lavoro subordinato;
f) che il giudizio si concludeva con sentenza favorevole all'istante e, quindi, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno tra il ricorrente ed il sig. AG HE, in qualità di titolare della ditta CO.MI.EDIL di AG
HE, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di carpentiere ed inquadramento nel II livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini dal
16.10.2013 al 19.11.2013; g) che, pertanto, in data 12/04/2024, il ricorrente, per il tramite del Patronato SENAS di Villa Literno, inoltrava al Comitato Provinciale ricorso CP_1 motivato (cfr. doc. n. 2) ove chiedeva l'annullamento dell'indebito di € 7.567,80, a titolo di indennità ASPI/MINIASPI n. 6037617300360, emesso a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta CO. MI Edil di AG HE per il periodo che va dal 16/10/2023 al 19/11/2023, stante la pronuncia nr. 1887/2022 del 05/04/2022; h)
CP_ che tale ricorso restava privo di riscontri da parte dell' . Evidenziando, pertanto,
l'illegittimità del predetto indebito l'istanza chiedeva a codesto Tribunale: “I) In accoglimento dei motivi espressi, in ragione dei fatti di causa, dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente al resistente e, per l'effetto, annullare Controparte_3 integralmente l'indebito in esame pari a complessivi euro 7.567,80, sulla prestazione
ASPI/MINIASPI n. 6037617300360, per il periodo dal 16/10/2013 al 19/11/2013. II)
Dichiararsi non dovuta e/o irripetibile la somma di € 7.567,80, oggetto di causa, da parte
2 del ricorrente nei confronti dell' . III) Condannarsi il resistente , per i CP_1 Controparte_4 motivi espressi al capo II, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore del ricorrente. IV)
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_1
e competenze del presente giudizio, oltre accessori e spese forfetarie come per legge;
con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l allegando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'indebito oggetto di causa e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avvenuto annullamento dell'indebito in autotutela esime il giudicante da ogni ulteriore valutazione in merito.
Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
CP_ Le spese seguono per metà la soccombenza dell' essendo stato l'annullamento in autotutela notificato al ricorrente solo in data 12.12.2024, in epoca successiva al deposito del presente ricorso;
la restante metà delle spese può essere compensata essendo
CP_ intervenuto tale provvedimento prima della notifica del ricorso nei confronti dell' .
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite liquidate – in tale misura ridotta– in euro 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione;
- compensa le restanti spese.
Si comunichi
Aversa, 6.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14612/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a VI TE (CE) il 25/09/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TAFFURI LUIGI e dall'Avv. Tammaro Iovine, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto: a)che, con provvedimento datato 19 gennaio 2021 (cfr. doc. n. 1), l sede di Aversa gli inviava CP_1
una comunicazione di indebito oggettivo, con cui gli richiedeva la restituzione della somma di € 7.567,80, a titolo di indennità ASPI/MINIASPI n. 6037617300360, per la seguente motivazione: “prestazione revocata per disconoscimento rapporto di lavoro con ditta denominata CO. MI Edil di AG EL, per il periodo che va dal 16/10/2023 al
19/11/2023; b) che in realtà, precedentemente, con provvedimento prot. CP_1
.5105.17/01/2017.96-61 del 17/01/2017, il resistente Ente Previdenziale disponeva il CP_1
1 disconoscimento del rapporto di suddetto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la ditta CO.MI EDIL di AG HE “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”; c) che, invero, dal
16/10/2013 al 19/11/2013, il sig. aveva regolarmene prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della ditta , con sede Controparte_2
legale in Afragola al C.so Meridionale, 99, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di tipo “full-time”, con qualifica di operaio e mansioni di carpentiere,
Livello II del CCNL - Imprese Edili ed affini –, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle
16:30, con un'ora per la pausa pranzo, quindi per 40 ore lavorative settimanali ed 8 giornaliere;
d) pertanto, il ricorrente aveva altresì diritto a tutte le prestazioni socio- previdenziali maturate in forza di tale rapporto lavorativo intercorso dal 16/10/2023 al
19/11/2023, tra cui, in specie, la somma di € 7.567,80, a titolo di indennità ASPI/MINIASPI
n. 6037617300360; e) che, in data 25/06/2018, il ricorrente, patrocinato dall'avv. Leonardo
Maiolica, provvedeva ad impugnare detto provvedimento depositando apposito ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro e Previdenza – al fine di provare la sussistenza del suddetto rapporto di lavoro subordinato;
f) che il giudizio si concludeva con sentenza favorevole all'istante e, quindi, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno tra il ricorrente ed il sig. AG HE, in qualità di titolare della ditta CO.MI.EDIL di AG
HE, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di carpentiere ed inquadramento nel II livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini dal
16.10.2013 al 19.11.2013; g) che, pertanto, in data 12/04/2024, il ricorrente, per il tramite del Patronato SENAS di Villa Literno, inoltrava al Comitato Provinciale ricorso CP_1 motivato (cfr. doc. n. 2) ove chiedeva l'annullamento dell'indebito di € 7.567,80, a titolo di indennità ASPI/MINIASPI n. 6037617300360, emesso a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta CO. MI Edil di AG HE per il periodo che va dal 16/10/2023 al 19/11/2023, stante la pronuncia nr. 1887/2022 del 05/04/2022; h)
CP_ che tale ricorso restava privo di riscontri da parte dell' . Evidenziando, pertanto,
l'illegittimità del predetto indebito l'istanza chiedeva a codesto Tribunale: “I) In accoglimento dei motivi espressi, in ragione dei fatti di causa, dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente al resistente e, per l'effetto, annullare Controparte_3 integralmente l'indebito in esame pari a complessivi euro 7.567,80, sulla prestazione
ASPI/MINIASPI n. 6037617300360, per il periodo dal 16/10/2013 al 19/11/2013. II)
Dichiararsi non dovuta e/o irripetibile la somma di € 7.567,80, oggetto di causa, da parte
2 del ricorrente nei confronti dell' . III) Condannarsi il resistente , per i CP_1 Controparte_4 motivi espressi al capo II, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore del ricorrente. IV)
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_1
e competenze del presente giudizio, oltre accessori e spese forfetarie come per legge;
con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l allegando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'indebito oggetto di causa e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avvenuto annullamento dell'indebito in autotutela esime il giudicante da ogni ulteriore valutazione in merito.
Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
CP_ Le spese seguono per metà la soccombenza dell' essendo stato l'annullamento in autotutela notificato al ricorrente solo in data 12.12.2024, in epoca successiva al deposito del presente ricorso;
la restante metà delle spese può essere compensata essendo
CP_ intervenuto tale provvedimento prima della notifica del ricorso nei confronti dell' .
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite liquidate – in tale misura ridotta– in euro 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione;
- compensa le restanti spese.
Si comunichi
Aversa, 6.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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